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Decisione

36.2006.7

Sussidio 2006. Nuovo matrimonio contratto dall'assicurato che ha in affidamento il figlio di prime nozze. Calcolo autonomo del reddito. Nuovi elementi in corso d'istruttoria. Sussidio concesso.

15 febbraio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 ha postulato la concessione del sussidio 2006 per pagare i premi

dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Egli ha formulato reclamo

contro la decisione richiamando l'avvenuto divorzio, l'affidamento a lui del

figlio __________ ed il nuovo matrimonio con una cittadina slovena ora

disoccupata. Nel suo scritto 8 dicembre 2005 all'Ufficio Assicurazione Malattia

RI 1 osserva poi di avere chiesto ed ottenuto dall'Ufficio LAPS un sostegno. Il

reclamo è stato rigettato con decisione 30 dicembre 2005 siccome, accertato il

reddito del ricorrente in CHF 4'723.- mensili al netto degli interessi passivi,

reddito che - commutato a mano delle tabelle - non consente di concedere il

sussidio per il superamento dei parametri.

B. Con

ricorso 3 gennaio 2006 RI 1 lamenta il fatto che l'amministrazione abbia fatto

capo al reddito lordo e non abbia invece considerato l'imponibile. RI 1 indica

poi il reddito imponibile ritenuto nella tassazione 2004 e l'avvenuto

matrimonio del 27 agosto 2005.

L'amministrazione

si è inizialmente opposta all'accoglimento del gravame richiamando l'art. 67

litt. c Reg.LCAMal e la necessità di accertare autonomamente il reddito per il

matrimonio avvenuto nel 2005. Accertate entrate lorde per CHF 70'961.- e

dedotti gli interessi passivi per CHF 14'285.- l'amministrazione ha ribadito un

reddito lordo di CHF 4'723.-- che, convertito, non consente il sussidio. Per

l'UAM non è possibile far capo a tassazione diversa da quella fissata dal

Consiglio di Stato, tassazione qui inesistente per l'avvenuto matrimonio nel

corso del 2005.

Al

ricorrente è stata concessa facoltà di esprimersi in merito e di chiedere

l'assunzione di nuove prove e con scritto 4 febbraio 2006 egli ha prodotto

osservazioni e nuovi documenti a sostegno di un reddito inferiore.

L'amministrazione - invitata ad esprimersi in merito - ha rivisto il calcolo e

proposto l'accoglimento dell'impugnativa.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

Considerandi

2.

La

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in

concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il

ricorso del 5 dicembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel

termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su

reclamo.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre

1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso

l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al

sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono

aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del

reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per

l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato

fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento

della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di

riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e

dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli

successivi.

4.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù

della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche

calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo

mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la

concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei

casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività

lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

A

proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di

questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re

M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re

T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari".

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.

Infatti il reddito lordo cui ci

si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso

dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il

Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente

l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

5.

Nel caso concreto l’amministrazione ha fatto capo a dati accertati

da essa stessa. Rettamente l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha così

operato in applicazione dell’art. 67 litt. c) RegLCAMal più sopra citato in

esteso. In effetti il ricorrente si è sposato nel corso del 2005, una

tassazione nuova che comprenda tale nuovo stato civile non è ancora stata

emessa (come indicato dall’amministrazione la prima tassazione in questo senso

sarà quella del 2005), e l’UAM ha quindi correttamente proceduto al calcolo del

reddito lordo per la sua successiva commutazione. Sulla scorta delle

indicazioni del ricorrente, che ha precisato nei suoi rapporti con

l’amministrazione i suoi redditi, l'UAM ha determinato inizialmente il reddito

di RI 1 in CHF 4'723.--. Solo in sede di osservazioni ed alla luce della

documentazione prodotta il 4 febbraio 2006, RI 1 ha permesso di definire in

maniera più precisa le sue entrate. Il nuovo calcolo - sorretto da documenti, è

stato eseguito dall'UAM. Dai documenti emerge che il reddito assomma a CHF

4'430.70 (v. doc. VII).

Va rilevato che l’autorità

amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessato, fare uso della decisione di tassazione riferita ad

altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE

emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha

infatti ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002. (…).".

Poiché per la determinazione

del diritto al sussidio per l'anno

2006.

il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono

dalla notifica di tassazione 2003 (cfr. consid. 3), la decisione di tassazione

per l'anno 2004 non ha alcuna

influenza sull'esame del diritto

al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (da ultimo

la sentenza 36.2005.170 in re D. del 20 gennaio 2006:

" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del

legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di

valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in

particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità

lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del

legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata

dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la

concessione dei sussidi non sono stati aumentati."

Nel caso concreto

l’amministrazione non dispone della tassazione 2003 del ricorrente e la stessa

sarebbe comunque inutilizzabile alla luce del cambiamento di stato civile per

il matrimonio avvenuto nel corso del 2005. Questa circostanza non permette –

come evidenziato – di far capo a dati fiscali per periodi diversi (e comunque

che presentano situazioni diverse per il contribuente) ed impone l’accertamento

del reddito lordo del ricorrente come operato dall’amministrazione. Il reddito è

stato correttamente accertato solo dopo la produzione dei documenti annessi

allo scritto 4 febbraio 2006 e fissato in CHF 4'430.70 dopo deduzione degli

oneri deducibili secondo giurisprudenza. Commutato a mano delle apposite

tabelle, questo reddito consente la concessione del sussidio. Il reddito

commutato assomma infatti a CHF 29'000.-- inferiore ai limiti indicati nelle

considerazioni che precedono.

6.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va accolto. La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa

siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della

LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V

9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono

rinviati all'Ufficio Assicurazione Malattia per una nuova decisione.

2.

- Non

si prelevano tasse di giustizia e spese.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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