36.2006.7
Sussidio 2006. Nuovo matrimonio contratto dall'assicurato che ha in affidamento il figlio di prime nozze. Calcolo autonomo del reddito. Nuovi elementi in corso d'istruttoria. Sussidio concesso.
15 febbraio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2006.7
Data decisione, Autorità:
15.02.2006, TCA
Titolo:
Sussidio 2006. Nuovo matrimonio contratto dall'assicurato che ha in affidamento il figlio di prime nozze. Calcolo autonomo del reddito. Nuovi elementi in corso d'istruttoria. Sussidio concesso.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 67 cpv. c RLCAMAL
art. 72 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.7
ir/td
Lugano
15 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 31 dicembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 ha postulato la concessione del sussidio 2006 per pagare i premi
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Egli ha formulato reclamo
contro la decisione richiamando l'avvenuto divorzio, l'affidamento a lui del
figlio __________ ed il nuovo matrimonio con una cittadina slovena ora
disoccupata. Nel suo scritto 8 dicembre 2005 all'Ufficio Assicurazione Malattia
RI 1 osserva poi di avere chiesto ed ottenuto dall'Ufficio LAPS un sostegno. Il
reclamo è stato rigettato con decisione 30 dicembre 2005 siccome, accertato il
reddito del ricorrente in CHF 4'723.- mensili al netto degli interessi passivi,
reddito che - commutato a mano delle tabelle - non consente di concedere il
sussidio per il superamento dei parametri.
B. Con
ricorso 3 gennaio 2006 RI 1 lamenta il fatto che l'amministrazione abbia fatto
capo al reddito lordo e non abbia invece considerato l'imponibile. RI 1 indica
poi il reddito imponibile ritenuto nella tassazione 2004 e l'avvenuto
matrimonio del 27 agosto 2005.
L'amministrazione
si è inizialmente opposta all'accoglimento del gravame richiamando l'art. 67
litt. c Reg.LCAMal e la necessità di accertare autonomamente il reddito per il
matrimonio avvenuto nel 2005. Accertate entrate lorde per CHF 70'961.- e
dedotti gli interessi passivi per CHF 14'285.- l'amministrazione ha ribadito un
reddito lordo di CHF 4'723.-- che, convertito, non consente il sussidio. Per
l'UAM non è possibile far capo a tassazione diversa da quella fissata dal
Consiglio di Stato, tassazione qui inesistente per l'avvenuto matrimonio nel
corso del 2005.
Al
ricorrente è stata concessa facoltà di esprimersi in merito e di chiedere
l'assunzione di nuove prove e con scritto 4 febbraio 2006 egli ha prodotto
osservazioni e nuovi documenti a sostegno di un reddito inferiore.
L'amministrazione - invitata ad esprimersi in merito - ha rivisto il calcolo e
proposto l'accoglimento dell'impugnativa.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
Considerandi
2.
La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 5 dicembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato
fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento
della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di
riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e
dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli
successivi.
4.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche
calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei
casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
A
proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di
questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re
M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re
T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari".
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito lordo cui ci
si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso
dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il
Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
5.
Nel caso concreto l’amministrazione ha fatto capo a dati accertati
da essa stessa. Rettamente l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha così
operato in applicazione dell’art. 67 litt. c) RegLCAMal più sopra citato in
esteso. In effetti il ricorrente si è sposato nel corso del 2005, una
tassazione nuova che comprenda tale nuovo stato civile non è ancora stata
emessa (come indicato dall’amministrazione la prima tassazione in questo senso
sarà quella del 2005), e l’UAM ha quindi correttamente proceduto al calcolo del
reddito lordo per la sua successiva commutazione. Sulla scorta delle
indicazioni del ricorrente, che ha precisato nei suoi rapporti con
l’amministrazione i suoi redditi, l'UAM ha determinato inizialmente il reddito
di RI 1 in CHF 4'723.--. Solo in sede di osservazioni ed alla luce della
documentazione prodotta il 4 febbraio 2006, RI 1 ha permesso di definire in
maniera più precisa le sue entrate. Il nuovo calcolo - sorretto da documenti, è
stato eseguito dall'UAM. Dai documenti emerge che il reddito assomma a CHF
4'430.70 (v. doc. VII).
Va rilevato che l’autorità
amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessato, fare uso della decisione di tassazione riferita ad
altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE
emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha
infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002. (…).".
Poiché per la determinazione
del diritto al sussidio per l'anno
2006.
il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono
dalla notifica di tassazione 2003 (cfr. consid. 3), la decisione di tassazione
per l'anno 2004 non ha alcuna
influenza sull'esame del diritto
al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (da ultimo
la sentenza 36.2005.170 in re D. del 20 gennaio 2006:
" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del
legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di
valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in
particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità
lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del
legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata
dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la
concessione dei sussidi non sono stati aumentati."
Nel caso concreto
l’amministrazione non dispone della tassazione 2003 del ricorrente e la stessa
sarebbe comunque inutilizzabile alla luce del cambiamento di stato civile per
il matrimonio avvenuto nel corso del 2005. Questa circostanza non permette –
come evidenziato – di far capo a dati fiscali per periodi diversi (e comunque
che presentano situazioni diverse per il contribuente) ed impone l’accertamento
del reddito lordo del ricorrente come operato dall’amministrazione. Il reddito è
stato correttamente accertato solo dopo la produzione dei documenti annessi
allo scritto 4 febbraio 2006 e fissato in CHF 4'430.70 dopo deduzione degli
oneri deducibili secondo giurisprudenza. Commutato a mano delle apposite
tabelle, questo reddito consente la concessione del sussidio. Il reddito
commutato assomma infatti a CHF 29'000.-- inferiore ai limiti indicati nelle
considerazioni che precedono.
6.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va accolto. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa
siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della
LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V
9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono
rinviati all'Ufficio Assicurazione Malattia per una nuova decisione.
2.
- Non
si prelevano tasse di giustizia e spese.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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