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Decisione

36.2006.70

Incasso premi e partecipazioni.

23 maggio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

36.2006.70

Data decisione, Autorità:

23.05.2006, TCA

Titolo:

Incasso premi e partecipazioni.

PREMIO

art. 61 LAMAL

art. 64 LAMAL

art. 93 OAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2006.70

ir/td

Lugano

23 maggio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2006 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in

fatto ed in diritto

- che

RI 1, 1985, domiciliata a __________, si è rivolta, il 23 marzo 2006, al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni con ricorso contro decisione su opposizione del

precedente 23 febbraio 2006 emessa dall’assicuratore malattie CO 1 e relativa

all’incasso di premi, contestando il provvedimento dell’assicuratore, rilevando

che la corrispondenza relativa ai suoi premi sarebbe stata indirizzata al padre

(con il rilievo qui che la ricorrente era iscritta sotto il numero di famiglia

riferentesi al padre come desumibile dagli atti dell’assicuratore e che sia la decisione che la decisione su opposizione come pure il PE cui

sarà cenno in corso di motivazione sono stati intimati all’assicurata stessa

all’indirizzo indicato sulla carta intestata del ricorso), rilevando confusione nei conteggi ed osservando di essere stata

disoccupata con diritto a diminuzione dei premi come al conteggio documento A7

da lei prodotto, altri argomenti saranno ripresi laddove necessario. Il

rappresentante della ricorrente rileva poi come un importo di CHF 233.— (pari

al sussidio riconosciuto dal Cantone per la ricorrente per gli ultimi 4 mesi

del 2003) sarebbe stato accreditato in favore dei premi del 2004 da parte di CO

1;

- che

con la decisione impugnata CO 1 ha evidenziato ritardo nel pagamento dei premi

per complessivi CHF 870.--. I premi vantati nell’anno 2004 assommano a CHF

2'610.— (CHF 217.50 x 12) e l’assicurata avrebbe eseguito due versamenti, il

primo il 19 luglio 2004 di CHF 1'305.— ed il secondo il 27 dicembre 2004 di CHF

435.—, complessivamente CHF 1'740.--;

- che

l’assicuratore ha escusso la debitrice mediante PE __________ dell’UE di __________

di data 10 gennaio 2005 (doc. 18) e con la decisione impugnata ha rigettato

l’opposizione interposta all’atto esecutivo limitatamente all’importo citato

maggiorato delle spese amministrative cifrate in CHF 70.— (doc. 19);

- che

in sede di risposta di causa CO 1 evidenzia come il padre della ricorrente

abbia formulato opposizione alla decisione formale emanata (doc. 21), osserva

poi come la persona assicurata sia RI 1 cui sono stati intimate le ingiunzioni

legali, la polizza ed i reclami, ed evidenzia come l’ammontare del premio

mensile, in sè non contestato ma al quale viene posto in deduzione il preteso

diritto al sussidio, assommava in realtà a CHF 217.50, poiché non è stato

versato sussidio a seguito della disoccupazione della ricorrente;

- che

nelle sue conclusioni l’assicuratore evidenzia la fondatezza del suo credito e

domanda la reiezione dell’impugnativa con conferma dei dispositivi 1 a 3 della

decisione impugnata;

- che

alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l’assunzione di specifiche prove. A richiesta del giudice delegato

l'Ufficio Assicurazione Malattia ha comunicato assenza di sussidio in favore

della ricorrente per il 2004;

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. da ultimo STFA del 21

luglio 2003 in re N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 in re H., H 335/00 e

STFA 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.);

- che

dal 1° gennaio 2003 è in vigore la LPGA che trova

integrale applicazione, per il rinvio dell'art. 1 LAMal ed entro i limiti dello

stesso, nel caso concreto siccome sia il preteso credito che le decisioni

emesse sono successive all'entrata in vigore del complesso normativo;

- che

l'art. 61 LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al

pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr.

STFA del 30 giugno 1998 nella causa M. e P. c. C.M.H.). Il pagamento dei premi

e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il

finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per

l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori

malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo

la LEF (art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).

Giusta l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi

dei propri assicurati e, salvo eccezioni, riscuote dai propri assicurati premi

uguali. L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi

differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di

domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le

regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso

rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato

a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni

(cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al

cpv. 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima

dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe

dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non

deve esserne ritardata (cpv. 5). L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi

devono essere pagati mensilmente.

A norma dell'art. 64

cpv. 1 LAMal, inoltre, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo

l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a

della legge ammonta a Fr. 300.- per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003

3249, in precedenza dal 1998 CHF 230.-- cfr. RU 1997 2435, e prima ancora Fr.

150.-). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64

cpv. 2 lett. b della legge ammonta a Fr. 700.- per gli assicurati adulti ed a

Fr. 350.- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2).

Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante

la data della cura (cpv. 3).

Per l'art. 93 cpv. 1

OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli

assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati

possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103

capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire

dal 1° gennaio 1998 a Fr. 400.-, Fr. 600.-, Fr. 1200.- ed a Fr. 1500.- (cfr. RU

1997 pag. 2435; in precedenza a Fr. 300.-, Fr. 600.-, Fr. 1200.- ed a Fr.

1500.-) per gli assicurati adulti ed a Fr. 150.-, Fr. 300.- ed a Fr. 375.- per

gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18

anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte

le franchigie opzionali, per il 2005 sono stati ulteriormente modificati;

- che,

in concreto, sono in discussione parte dei premi dell’anno 2004 dovuti da RI 1,

premi in se non contestati quanto al loro oggettivo ammontare di CHF 217.50

mensile, come d’altra parte comprovato dall’insieme della documentazione agli

atti;

- che

è noto all’assicuratore che estratti informatici non sono di per se sufficienti

a dimostrare l’esistenza e l’entità di un credito dell’assicuratore come

rammentato da ultimo dalla STFA 17 agosto 2005 e si ricorda ancora che la

mancata prova del credito si ripercuote sulla parte che intende dedurre un

diritto dalla circostanza di fatto che non viene provata (cfr. RAMI 2003 227);

- che

in concreto gli atti dimostrano a sufficienza l’entità del premio mensile

dovuto da RI 1, dimostrano adeguatamente come le partecipazioni indicate nella

decisione in discussione siano state solute, e specificano adeguatamente che il

credito dell’assicuratore assommi effettivamente a CHF 870.— per premi non

soluti (in questo senso doc. A6 in particolare);

- che

l’assicurata lamenta l’indirizzo di corrispondenza non a lei ma al padre. Gli

atti la smentiscono nella misura in cui le decisioni formale e su opposizione,

la polizza, il PE, e le corrispondenza contenute agli atti e formanti gli atti

12, 13, 14, 16, 18, 19) sono tutti indirizzati alla qui ricorrente. Valesse

l’eccezione sollevata da RI 1 ci si potrebbe domandare in che misura sia valida

l’opposizione interposta alla decisione formale (indirizzata a RI 1) e cui si è

opposto il padre __________ (cfr. doc. 21) che ha poi mantenuto – palesemente

rappresentando la figlia – corrispondenza con l’amministrazione interessata

(doc. 22 a 28);

- che,

accertata la regolarità dell’intimazione degli atti all’assicurata ricorrente,

va rammentato come – dimostrata l’entità del premio ed i pagamenti parziali

intervenuti – il credito dell’assicuratore appare sufficientemente comprovato

mentre la pretesa riduzione del premio stesso a seguito di sussidio per l’intervenuta

disoccupazione di RI 1 non è dimostrato dal doc. A7. L’accertamento svolto dal

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni presso l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia ha confermato l’assenza di sussidio per l’anno 2004 in favore della

ricorrente;

- che

il documento A7 dimostra come, nel conteggio del primo semestre del 2004 dei

premi della ricorrente, CO 1 ha inizialmente riconosciuto un credito della

stessa di CHF 233.— a seguito del sussidio (tardivo) ammesso dal Cantone per il

2003 per i mesi da settembre a dicembre;

- che

a proposito di questo tema nella comunicazione 21 febbraio 2005 di CO 1 si

accenna al premio dovuto per l’anno 2003 (complessivamente CHF 898.80) da cui

sono stati dedotti i sussidi riconosciuti, anche quello relativo ai mesi da

settembre a dicembre 2003, per un importo complessivo posto in deduzione di CHF

832.20 con un saldo di CHF 66.60 in favore dell’assicuratore. Questo importo è

stato soluto dall’assicurata, sempre in virtù dello scritto 21 febbraio 2005,

il 30 agosto 2004;

- che,

in questi termini, la pendenza relativa all’anno 2003 è stata interamente

pagata con il versamento di CHF 66,60 ed il pieno riconoscimento del sussidio

ammesso dallo Stato, sussidio che non può, conseguentemente, essere ripercosso

ulteriormente sui premi del 2004 come pretende l’assicurata;

- che,

come accennato più sopra, l’onere della prova appartiene a colui che da un

fatto deduce un diritto. In casu gli atti di CO 1 dimostrano sufficientemente

che in favore della ricorrente è stato riconosciuto un credito di CHF 233.--

per il primo semestre del 2004, e ciò per i sussidi riconosciuti per l’ultimo

quadrimestre del 2003, sussidio poi però conteggiato nel 2003 con riduzione del

premio iniziale di CHF 74,90 mensile a CHF 16,65. Come indicato l’unico premio

2003 sostanzialmente dovuto dalla ricorrente per il 2003 assommava a CHF 66,60

pari a 4 volte CHF 16,65 importo pagato a fine agosto 2004 ciò che dimostra

l’avvenuta imputazione del sussidio di CHF 233.— nel corso del 2003 senza

possibilità di ulteriore riconoscimento dello stesso sui premi del primo

semestre del 2004;

- che

alla luce di ciò va ammesso in favore di CO 1 il diritto all’incasso di CHF

870.— di cui RI 1 è debitrice, senza deduzione per il periodo di disoccupazione

o per altri motivi, in particolare un sussidio 2004 non è stato concesso dallo

Stato;

- che

per quanto attiene alla percezione delle spese va rammentato come in una

sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276, il TFA ha ricordato

che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie

può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa

dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. L'Alta Corte ha in

particolare precisato:

" (…)

Im Gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Kranken-kassen

nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegenstehenden

Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine

Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das

Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpflegeversicherung in

wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f.

Erw. 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl.

demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche

Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht

von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9;

zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b

KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für

Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und

Pflichten der Versicherten beizulegen haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von

Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz. 341) die

Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die

versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verursacht hat und die

Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug

notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b

betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem

die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber

den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt

ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift,

kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs. 4 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (der

Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro

Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten

(Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der

Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche

Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und Umtriebsspesen in der Höhe

von insgesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht. (…).".

- che

in concreto le CGA di CO 1 prodotte agli atti permettono la percezione delle

stese amministrative cagionate dalla mora del debitore, si veda l’art. 6 delle

disposizioni relative all’assicurazione di base che rinvia all’art. 16 delle

CGA;

- che

alla luce dell’entità del credito qui riconosciuto appare adeguato ammettere

spese amministrative per CHF 70.— come postulato dall’amministrazione;

- che,

visto quanto precede il ricorso è interamente respinto ed in favore di CO 1 è riconosciuto

un credito di CHF 870.— cui vanno aggiunte spese amministrative per CHF 70.--.

Per questi importi va rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al

PE __________ dell’UE di __________ di data 10 gennaio 2005;

- che

va qui rammentato che le spese esecutive non formano oggetto

della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è

stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03;

STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251

pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;

Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non

essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto

2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il ricorso è interamente respinto.

1.1. Di conseguenza RI 1 è condannata a versare all’assicuratore sociale

contro le malattie CO 1 l’importo di CHF 870.— per premi arretrati del 2004

oltre a CHF 70.— per spese amministrative.

1.2. Per gli importi di cui sub. 1.1. è rigettata in via definitiva

l’opposizione interposta dall’assicurata al PE __________ dell’UE di __________

di data 10 gennaio 2005

Considerandi

2.

Non si percepiscono tasse e spese e non si

attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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