36.2006.73
Richiesta sussidio 2006 da parte di madre di 2 figli divorziata. Diminuzione del reddito. Presupposti del sussidio non dati.
16 maggio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
36.2006.73
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, TCA
Titolo:
Richiesta sussidio 2006 da parte di madre di 2 figli divorziata. Diminuzione del reddito. Presupposti del sussidio non dati.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.73
ir/td
Lugano
16 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 27 febbraio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
formulario inoltrato il 17 agosto 2005 RI 1 di __________, 1966, salariata
divorziata e madre di __________ (1987) e di __________ (1990), ha chiesto
l'erogazione del sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione
malattia obbligatoria 2006.
La
domanda è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con
decisione 27 febbraio 2006 qui impugnata. Nelle more della procedura
amministrativa l'Ufficio Assicurazione Malattia ha accertato un imponibile
cantonale 2003 di CHF 34'600.-- ed introiti lordi per oltre CHF 68'000.--.
B. Con
ricorso 27 marzo 2006 RI 1 evidenzia di essere divorziata da 6 anni di
mantenere i figli con il rilievo che la primogenita __________ è in formazione
e proseguirà gli studi all'Università e di considerare "assurdo" che la stessa venga considerata persona sola.
L'Ufficio
Assicurazione Malattia propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti che,
laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. Alla ricorrente è
stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
Considerandi
2.
La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 6 febbraio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste
per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49.
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato
fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento
della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di
riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e
dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli
successivi.
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1.
gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5.
Per
le persone sole, quale la figlia della qui ricorrente __________ va
considerata, occorre rammentare come - in caso di imponibile nullo o riferito
ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.--, il reddito determinante è quello
della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo
sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--. In
virtù dell’art. 52 Reg. LCAMal:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001
pag. 115 seg.)
Secondo
l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo
per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini
se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva
un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,
l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per
l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non
inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del
legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in
formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata
TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005).
Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui
l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di
determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o
meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile
del genitore della persona assicurato (TCA 36.2004.149 citata).
La
figlia __________ è, come indicato, persona sola perché, in virtù dell'art. 26
LCAMal la persona con età superiore ai 18 anni, celibe o nubile, va appunto
considerata persona sola.
6.
In
concreto __________ ha diritto ed ha ottenuto il sussidio (v. doc. III pag. 2).
La ricorrente ed il secondo genito costituiscono famiglia. Il reddito di RI 1
ritenuto nella decisione di tassazione 2003 supera i limiti per la concessione
del sussidio.
L'amministrazione,
a fronte delle argomentazioni della ricorrente, ha calcolato in maniera
autonoma il reddito lordo della stessa per la successiva commutazione a mano
della apposite tabelle, ciò a seguito della diminuzione delle entrate tra il
2003.
ed in particolare il 2005. Come rilevabile dai documenti prodotti dalla
stessa ricorrente essa consegue un salario di CHF 65'521.-- lordi da cui
l'amministrazione ha dedotto gli AF per aggiungere gli alimenti percepiti per
un lordo di CHF 68'125.-- importo che RI 1 non ha contestato.
Questa
cifra, rapportata mensilmente (CHF 5'677.--) va convertita tramite le apposite
tabelle (art. 72 cpv. 1 Reg.LCAMal) e l'importo ottenuto e nettamente superiore
ai limiti (citati sopra) fissati dal DE applicabile poiché maggiore di CHF
40'000.-- annui.
Questo
TCA ha avuto più volte modo di confermare che le uniche deduzioni dal reddito
lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi.
Altre deduzioni non sono prese in considerazione, poiché già comprese nel
calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le
tante, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).
7.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa
siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della
LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V
9; cfr. anche DTF 131 V 202). Trovando applicazione la LPAmm la procedura è
soggetta a percezione di tasse e spese che - alla luce dell'esito della
procedura e della sua natura - sono da caricare al ricorrente. La tassa di
giustizia viene comunque ridotta alla luce degli oneri della ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- La
tassa di giustizia fissata in CHF 200.-- e le spese cifrate in CHF 30.-- sono
poste a carico della ricorrente.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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