Lexipedia

Decisione

36.2006.73

Richiesta sussidio 2006 da parte di madre di 2 figli divorziata. Diminuzione del reddito. Presupposti del sussidio non dati.

16 maggio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

formulario inoltrato il 17 agosto 2005 RI 1 di __________, 1966, salariata

divorziata e madre di __________ (1987) e di __________ (1990), ha chiesto

l'erogazione del sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione

malattia obbligatoria 2006.

La

domanda è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con

decisione 27 febbraio 2006 qui impugnata. Nelle more della procedura

amministrativa l'Ufficio Assicurazione Malattia ha accertato un imponibile

cantonale 2003 di CHF 34'600.-- ed introiti lordi per oltre CHF 68'000.--.

B. Con

ricorso 27 marzo 2006 RI 1 evidenzia di essere divorziata da 6 anni di

mantenere i figli con il rilievo che la primogenita __________ è in formazione

e proseguirà gli studi all'Università e di considerare "assurdo" che la stessa venga considerata persona sola.

L'Ufficio

Assicurazione Malattia propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti che,

laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. Alla ricorrente è

stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere

l'assunzione di specifiche prove.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

Considerandi

2.

La

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in

concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il

ricorso del 6 febbraio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel

termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su

reclamo.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste

per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per

le famiglie.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del

reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per

l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato

fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento

della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di

riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e

dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli

successivi.

4.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e

dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e

meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1.

gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

5.

Per

le persone sole, quale la figlia della qui ricorrente __________ va

considerata, occorre rammentare come - in caso di imponibile nullo o riferito

ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.--, il reddito determinante è quello

della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo

sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--. In

virtù dell’art. 52 Reg. LCAMal:

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001

pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini

se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata

TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005).

Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui

l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di

determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o

meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile

del genitore della persona assicurato (TCA 36.2004.149 citata).

La

figlia __________ è, come indicato, persona sola perché, in virtù dell'art. 26

LCAMal la persona con età superiore ai 18 anni, celibe o nubile, va appunto

considerata persona sola.

6.

In

concreto __________ ha diritto ed ha ottenuto il sussidio (v. doc. III pag. 2).

La ricorrente ed il secondo genito costituiscono famiglia. Il reddito di RI 1

ritenuto nella decisione di tassazione 2003 supera i limiti per la concessione

del sussidio.

L'amministrazione,

a fronte delle argomentazioni della ricorrente, ha calcolato in maniera

autonoma il reddito lordo della stessa per la successiva commutazione a mano

della apposite tabelle, ciò a seguito della diminuzione delle entrate tra il

2003.

ed in particolare il 2005. Come rilevabile dai documenti prodotti dalla

stessa ricorrente essa consegue un salario di CHF 65'521.-- lordi da cui

l'amministrazione ha dedotto gli AF per aggiungere gli alimenti percepiti per

un lordo di CHF 68'125.-- importo che RI 1 non ha contestato.

Questa

cifra, rapportata mensilmente (CHF 5'677.--) va convertita tramite le apposite

tabelle (art. 72 cpv. 1 Reg.LCAMal) e l'importo ottenuto e nettamente superiore

ai limiti (citati sopra) fissati dal DE applicabile poiché maggiore di CHF

40'000.-- annui.

Questo

TCA ha avuto più volte modo di confermare che le uniche deduzioni dal reddito

lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi.

Altre deduzioni non sono prese in considerazione, poiché già comprese nel

calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le

tante, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).

7.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto. La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa

siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della

LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V

9; cfr. anche DTF 131 V 202). Trovando applicazione la LPAmm la procedura è

soggetta a percezione di tasse e spese che - alla luce dell'esito della

procedura e della sua natura - sono da caricare al ricorrente. La tassa di

giustizia viene comunque ridotta alla luce degli oneri della ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- La

tassa di giustizia fissata in CHF 200.-- e le spese cifrate in CHF 30.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3.

- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster