36.2006.74
Atto di ricorso che non rispetta i precetti procedurali. Decreto di completazione. Decreto di completazione. Nuovo allegato lacunoso, smentito dagli allegati ed insufficiente. Irricevibilità dell'impu
24 maggio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
36.2006.74
Data decisione, Autorità:
24.05.2006, TCA
Titolo:
Atto di ricorso che non rispetta i precetti procedurali. Decreto di completazione. Decreto di completazione. Nuovo allegato lacunoso, smentito dagli allegati ed insufficiente. Irricevibilità dell'impugnativa.
IRRICEVIBILITÀ
art. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.74
ir/td
Lugano
24 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2006 di
RI 1
contro
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in
fatto ed in diritto
• che con ricorso 24/29 marzo 2006 RI 1 si
è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni facendo riferimento ad
avviso di pignoramento "allegato N° 2" di cui non è stata trasmessa
copia al Tribunale cantonale delle assicurazioni. L’assicurata ha richiamato un
precetto esecutivo numero __________ fatto spiccare dalla Cassa Malati CO 1 di __________
per un importo di CHF 1'781,55 al quale RI 1 indica di essersi opposta. L'atto,
secondo l'impugnativa, dovrebbe essere datata 6 marzo 2003;
• che agli atti é stato prodotto il PE, N°
__________ del 2 ottobre 2003;
• che con il suo ricorso RI 1 ha chiesto
l’adozione di provvedimenti cautelari alla luce del fatto che, dopo
l’intimazione – e la conseguente opposizione al PE citato - l’assicurata non
avrebbe più avuto notizie della procedura salvo vedersi intimare un avviso di
pignoramento il 6 marzo 2006, allegato quale doc. 2;
• che in data 30 marzo 2006 il giudice
delegato ha emesso un decreto con cui ha imposto la completazione del ricorso,
e ciò dopo avere acquisito dall’UE di __________ l’incarto relativo alla signora
RI 1 concernente il gruppo 61160 avente per oggetto il pignoramento di cose mobili
per il soddisfacimento di creditori procedenti;
• che, con il decreto di completazione è
stato constatato che, contrariamente al suo assunto, RI 1 ha avuto contatto epistolare
con la rappresentante della CO 1 incaricata dell’incasso dei suoi crediti, gli
atti contemplano in particolare uno scritto proprio riferito al PE __________
(cfr. in questo senso doc. III in particolare pagina 2 e doc. II);
• che dall’incarto dell’UE acquisito si
evidenzia:
·
l’esistenza di una procedura esecutiva N° __________
che vede quale creditrice CO 1 e con pignoramento previsto per il 30 gennaio
2006 e successiva domanda di realizzazione;
·
ulteriore procedura esecutiva sempre avviata da CO
1, procedura __________, con pignoramento per il 23 agosto 2003;
·
per quanto attiene alla procedura esecutiva __________
un pignoramento è già intervenuto ad inizio 2004 e la domanda di vendita
comunicata con atto 28 aprile 2004;
·
che agli atti UE risulta consegnata una
decisione formale 20 ottobre 2003 di CO 1 con cui l'assicuratore accerta il suo
debito in fr. 1'781.55 oltre accessori, per premi dei mesi novembre e dicembre
2001 nonché giugno 2002 e partecipazioni. La decisione rigetta l'opposizione al
PE __________ del 6 ottobre 2003 ed indica i rimedi di diritto. L'invio è
indicato come avvenuto per raccomandata;
·
che risulta ulteriormente come sia stata
pignorata - nell'ambito delle esecuzioni dell'assicuratore malattia CO 1 (PE __________,
__________ e __________) - una vettura __________ del 1997 con 140'000 Km e ciò
a fine febbraio 2004;
• che tali elementi sono stati taciuti
nell'impugnativa, in particolare non è stata indicata l’esistenza di altre
procedure esecutive avviate dall'assicuratore (che l’assicurata definisce
“disastrati”), viene anche taciuta l’esistenza di una decisione formale
riferita all’esecuzione che interessa RI 1 con la sua impugnativa e ciò
nonostante gli atti UE siano stati notificati alla ricorrente e nonostante la
corrispondenza dalla stessa intrattenuta con l'UE e la rappresentante della
Cassa (vedi scritto 11 giugno 2005 all'UE);
• che, alla luce di quanto precede,
l'espressione contenuta nel ricorso "Da quel ..."
(6 ottobre 2003 data di notifica del PE, secondo il ricorso) "... non vengo più a sapere niente,
e non viene fatto un rigetto dell'opposizione"
appare, come già evidenziato dal decreto di completazione 30 marzo 2006,
manifestamente contraddetta dagli atti che contemplano addirittura, come
indicato, una decisione formale dell’assicuratore con cui lo stesso ha
accertato il proprio credito rigettando l’opposizione interposta al PE in
discussione;
• che con il decreto di completazione 30
marzo 2006, prima dell’emanazione di una decisione relativa alle misure cautelari
richieste, il giudice delegato ha invitato la ricorrente a volere completare il
suo esposto precisando dettagliatamente la situazione emergente in particolare
dall’incarto acquisito dall’UE;
• che l’assicurata ha lasciato trascorrere
infruttuosamente il termine assegnatole senza reagire. Il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha quindi fissato un termine di grazia per la completazione
dell’esposto con decreto del 9 maggio 2006;
• che con lettera 22 maggio 2006 RI 1 ha
indicato che il PE __________ sarebbe ingiusto poiché lei avrebbe regolarmente
pagato i premi e le spese per quell’anno;
• che l’assicurata riconduce al “casino”
(espressione usata nel ricorso) con gli assicurati operato da CO 1 la
situazione verificatasi ed indica come i contatti con la sede di __________
dell’assicuratrice non avrebbero permesso di chiarire i fatti a causa del
mancato possibile contatto con un “luminare” (espressione usata dalla
ricorrente nel suo ricorso) dipendente di CO 1;
• che l’assicurata usa espressioni non
appropriate agli atti giudiziari, la questione comunque – per celerità di
giudizio – non merita l’emanazione di decisioni formali;
• che lo scritto 22 maggio 2006 non
adempie i requisiti minimi previsti dalla legge per costituire un valido atto
ricorsuale. Da un lato richiama semplicemente il precedente allegato che il
giudice delegato ha indicato insufficiente, e non indica minimamente in cosa
consisterebbe la denegata giustizia dell’assicuratore. In effetti RI 1 non
impugna una decisione su opposizione formalmente emessa da CO 1 ma si lamenta
genericamente dell’agire della stessa. In particolare – con il primo allegato e
sulla scorta di elementi smentiti dagli atti dell’UE acquisiti (che vengono
fotocopiati nella loro integralità, mentre i documenti originali verranno
immediatamente resi all’UE per le necessità di quell’Ufficio) – RI 1 indica di
non essere più venuta a sapere nulla del PE __________ dopo l’opposizione allo
stesso e di avere constatato la prosecuzione della procedura esecutiva. Ora, come
indicato nel decreto di completazione, gli atti dell’UE la smentiscono. Su tali
aspetti l’assicurata non si è espressa il 22 maggio 2006;
• che l’assicurata non ha preso posizione
minimamente sulla pretesa denegata giustizia di CO 1, non ha preso posizione
sulla decisione 20 ottobre 2003 dell’assicuratore con cui è stata rigettata
l’opposizione al PE __________ per l’importo di CHF 1'781,55 oltre alle spese
per CHF 70.--. Non solo. Non risulta che la signora RI 1 abbia consultato gli
atti a sua disposizione presso questo Tribunale. Inutile appare poi
l’invocazione di ignoranza della materia e dell’assenza di mezzi finanziari per
le spese legali, in realtà sarebbe bastato dare spiegazioni di fatto (non sono
necessarie all’assicurata nozioni giuridiche poiché jura novit curia, ossia il
diritto è applicato d’ufficio) note a RI 1;
• che non adempiendo formalmente i
requisiti minimi richiesti il gravame appare irricevibile e, come tale, va
stralciato senza carico di tasse e spese. Quand’anche lo stesso fosse stato
ricevibile, alla luce del contenuto degli atti dell’UE, e meglio alla luce
della decisione formale del 20 ottobre 2003 contenuta nel doc. II, con tutta
verosimiglianza lo stesso sarebbe stato da respingere nel merito.
Per questi motivi
decreta
Fatti
1. Il
ricorso 24 marzo 2006, completato il 22 maggio 2006, è irricevibile.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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