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Decisione

36.2006.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2006Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i primi importi. A quel momento ho chiamato la CM e mi hanno spiegato che io

avevo ricevuto questi importi che non mi erano dovuti e che avrei dovuto

restituire. A quel momento non ero assolutamente in grado di restituirli, anche

perché non avevo un lavoro fisso. Alla fine mi sono resa conto dell’importo

totale rilevante, cosa che non avevo percepito durante questo periodo in cui ricevevo

questi importi di troppo. Io peraltro non mi sono più posta il problema perché

continuavano a confermarmi che tutto era a posto.

Ricordo che a un certo momento è arrivato anche

un PE a nome di __________, essendo lui il titolare del conto, per l’importo di

circa CHF 30'000.--. Ricordo che __________ era spaventato e stupito dal PE e

dall’importo indicato. Io gli avevo comunque detto che erano stati ricevuti

degli importi non dovuti e lui mi aveva risposto di volermi informare e di

cercare di mettere a posto la questione. Entrambi eravamo comunque stupiti alla

fine del PE e dell’importo.

(…)

__________ mi ha fatto pressione dicendomi che

sarei dovuta essere io a pagare per il PE e a restituire il denaro, anche se lo

stesso è stato utilizzato anche nel suo interesse.

Ricordo che io non avevo la possibilità di pagare

il PE e dunque l’esecuzione è proseguita. Fino al giorno del pignoramento

presso il domicilio di __________ o in ditta, ora non saprei precisare. A quel

punto __________ mi ha detto che avrebbe sporto denuncia nei miei confronti.

(…)

Il verbalizzante mi sottopone il Precetto

esecutivo n° __________ dell’__________ di __________ (…)

Si tratta del PE che ho appena indicato. Noto che

il PE è stato a me consegnato e che non è stata fatta opposizione allo stesso.

Ricordo a questo punto di aver ricevuto personalmente il PE. Ricordo di non

aver personalmente fatto opposizione, anche perché non ero in grado comunque di

far fronte al debito, che comunque mi rendevo conto aveva ragione d’essere, nonostante

le affermazioni dei responsabili della CM CO 1 fattemi in precedenza.

(…)

Sono sicura di aver parlato con __________ di

questo PE e della questione relativa alla CM CO 1. Non ricordo se gli ho

mostrato il PE. Ricordo solo che __________ ha detto che dovevo essere io a

pagare e che si trattava di una mia questione.

Il Verbalizzante mi sottopone la lettera del 24

gennaio 2002 da parte di CO 1 indirizzata a me di cui al doc. K di denuncia e mi

domanda se ho mai visto detto documento.

ADR

Alla luce di questo documento, può darsi che io

abbia chiamato CO 1 per vedere di trovare una soluzione di pagamento rateale.

Sinceramente però ora non ricordo.

Il verbalizzante osserva che questa lettera era

indirizzata a me e non a __________.

ADR

Ricordo che nei contatti telefonici ho sempre

affermato che __________ non aveva niente a che fare con questi importi ed era

unicamente titolare del conto. Può darsi che io abbia telefonato per stabilire

una restituzione rateale dell’importo, come si evince dal documento sottopostomi,

evento che ora non ricordavo e che comunque non ricordo, ma è possibile. Noto

che si tratta comunque di rate che non avrei potuto rispettare, considerato che

non avevo il denaro per pagare.

(….)

Non so perché i responsabili dell’CO 1 hanno chiamato

direttamente me, peraltro a casa mia. Normalmente le questioni con l’CO 1 e

relative al personale le trattava la signora __________.

Preciso che io avevo anche stipulato anche una

polizza presso CO 1, mi pare per perdita di guadagno. Può darsi che avendo i

miei dati mi abbiano contattato direttamente. Io ho anche pensato che potesse

esserci stato un malinteso con l’CO 1 proprio in relazione con questa polizza.

Magari i responsabili dell’CO 1, quando mi dicevano che era tutto a posto si

riferivano proprio a questa polizza e non alla questione dei versamenti a mio

favore non dovuti. Ma questa è una mia ipotesi.

(…)

Eccetto l’assegno postale del __________

dell’importo di fr. __________, tutti gli altri assegni sono stati da me

sottoscritti in parte a mio nome e in parte imitando la firma di __________. Ho

fatto questo perché a suo tempo non disponevo ancora della procura su detto

conto. Ero comunque cosciente che non avrei potuto firmare a nome e imitando la

firma di __________. Ribadisco però che __________ era assolutamente al

corrente di questi prelevamenti che avvenivano per far fronte a spese comuni.”

(sottolineature del redattore)

Dalla documentazione agli

atti risulta pertanto comprovato che l’assicuratore ha versato un importo

complessivo di fr. 22'832.30 sul conto postale no. __________ e che

l’insorgente ha falsificato la firma dell’allora convivente addebitando dal

citato conto corrente postale a lui intestato un somma che l’inchiesta penale

non ha determinato (doc. 1). Inoltre, la ricorrente disponeva della procura per

prelevare i soldi dal conto postale (cfr. supra e verbale d’interrogatorio del __________,

__________).

Alla luce di quanto sopra

esposto ed in particolare delle ammissioni della stessa insorgente (“Ricordo che nei contatti telefonici ho sempre affermato che __________

non aveva niente a che fare con questi importi ed era unicamente titolare del

conto”; “Ricordo di non aver personalmente fatto

opposizione, anche perché non ero in grado comunque di far fronte al debito, che

comunque mi rendevo conto aveva ragione d’essere”), questo Tribunale

ritiene provato secondo l’abituale principio della verosimiglianza

preponderante (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C

49/00, consid. 2c; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid.

2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC

1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V

323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,

"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische

Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63),

che l’importo in questione (fr. 22'832.30) non fissato definitivamente

dall’autorità penale e versato indebitamente sul conto postale di __________ è

stato prelevato dalla ricorrente, la quale è pertanto debitrice dell’intera

somma nei confronti dell’assicuratore.

In queste circostanze,

poiché la Cassa ha versato per errore un importo di notevole importanza sul

conto corrente postale dal quale l’insorgente prelevava regolarmente del

denaro, in virtù dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, l’amministrazione ha rettamente

emanato una decisione di restituzione con la quale ha chiesto il rimborso del

precitato importo.

Rilevato che l’ammontare

da restituire (fr. 22'832.30) è superiore rispetto a quello chiesto dalla Cassa

(fr. 21'359.50, oltre fr. 100 di spese), ci

si potrebbe chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus

del provvedimento impugnato.

Il

TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del

ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61

cpv.1 lett. d LPGA; art. 11 b della Legge di procedura per le cause davanti al

TCA; DTF 122 V 166; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 7 segg.).

Questa

Corte, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del

caso, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si

tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A.,

U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno

2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17

giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249).

Infine, all’interessata,

neppure può essere concesso il condono come rileva giustamente la Cassa.

Infatti, la buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

esclusa a priori se i fatti che danno luogo all’obbligo di restituzione sono

imputabili ad un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l’assicurato può invocare la propria buona fede se l’azione o

l’omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (cfr. STFA del 30

ottobre 2006, C 260/05, consid. 3.1). In concreto, vista la condanna in ambito

penale e le sue ammissioni nel corso degli interrogatori, la ricorrente non può

far valere la sua buona fede.

2.7. L’insorgente

contesta la competenza della Cassa di togliere l’opposizione al precetto

esecutivo e fa valere l’art. 6 CEDU.

Giusta

l'art. 54 cpv. 2 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che

condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono

parificate alle sentenze esecutive giusta l’articolo 80 della legge federale

dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Ciò

significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta

contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella

decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal

giudice (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, n. 12 e seguenti ad art. 54, pag.

547 e seguenti).

Il TFA ha

più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI

1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui

una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizio­ne ad un PE con

una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora

avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima

aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in

tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80

LEF.

Inoltre

il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell’amministrazione (decisione e

rigetto simultaneo dell’opposizione) non è contrario all’art. 6 n. 1 CEDU, in

quanto l’accesso ad un tribunale è garantito dalla possibilità conferita al

debitore, qualora egli intenda contestare la decisione amministrativa, di

adire il tribunale cantonale delle assicurazioni competente (DTF 121 V pag. 112

consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una decisione di una cassa malati;

a proposito dell’applicazione dell’art. 6 n. 1 CEDU nelle cause relative alle

contestazioni in materia di contributi alle assicurazioni sociali cfr. DTF 121

V pag. 111 consid. 3b).

In

concreto pertanto la Cassa può togliere l’opposizione al precetto esecutivo.

In queste

condizioni, l’opposizione al PE __________ del __________

dell’__________ di __________ va rigettata definitivamente per un importo di

fr. 21'359.50.

L’importo

di fr. 100 per le spese del precetto, ossia le spese esecutive vere e proprie,

non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti

dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio

2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H.,

36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5

con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414;

K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p.

106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione,

sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto

2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

2.8. L’insorgente

chiede inoltre di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAMal dispone che

le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre

che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86 p. 626).

Le condizioni

cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate

rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la

giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle assicurazioni

sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS;

SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04,

consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002

nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U

94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre

2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120

Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV,

Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del

23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa

D.V.).

Inoltre

va rilevato che secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa

d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

La legge

cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal

30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), all'art. 3

prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa se:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.9. In concreto

questo Tribunale ritiene, alla luce delle considerazioni sopra esposte, in

particolare della circostanza che l’interessata è stata condannata per avere in

più occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, falsificato la

firma autentica del suo convivente e che ha ammesso, perlomeno indirettamente,

di essere debitrice dell’importo chiesto in restituzione (“Ricordo che nei contatti telefonici ho sempre affermato che __________

non aveva niente a che fare con questi importi ed era unicamente titolare del

conto”; “Ricordo di non aver personalmente fatto

opposizione, anche perché non ero in grado comunque di far fronte al debito,

che comunque mi rendevo conto aveva ragione d’essere”), che il suo ricorso

era sin dall’inizio privo di esito favorevole.

Già

solo per questo motivo la richiesta va respinta.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

La

decisione impugnata è confermata.

Di

conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del

__________ dell’__________ di __________ per un importo di fr. 21'359.50.

Considerandi

2.

L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

per la procedura innanzi al TCA è respinta.

3.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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