Lexipedia

Decisione

36.2006.77

Beneficiaria di rendita AVS dona la sua importnate sostanza immobiliare al figlio e chiede il sussidio per il premio LAMal 2006. Abuso di diritto.

16 maggio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, 1921 vedova pensionata, domiciliata a __________ ha chiesto - mediante

formulario inoltrato il 19-20 settembre 2005 - la riduzione individuale dei

premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2006. La

domanda è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con

decisione 28 febbraio 2006 dell'amministrazione. Con ricorso 28 marzo 2006 RI 1,

rappresentata dal figlio __________, chiede la concessione del sussidio evidenziando,

per il 2005, la percezione di rendita AVS pari a CHF 16'284.-- e la cessione di

sostanza al figlio mediante atto del notaio avv. __________ di __________.

B. L'Ufficio

Assicurazione Malattia propone la reiezione dell'impugnativa rilevando l'esistenza

della tassazione 2003 che indica una sostanza di CHF 478'000.-- che,

considerata a norma di legge, non permette la concessione del sussidio. Alla

ricorrente è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito e di

chiedere l'assunzione di specifiche prove.

in

diritto

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

Considerandi

2.

La

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in

concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il

ricorso del 28 marzo 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel

termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su

reclamo.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per

le famiglie.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del

reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per

l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato

fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento

della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di

riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e

dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli

successivi.

4.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), salvo solo in casi specificatamente fissati dalla legge

e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e

meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1.

gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

5.

Nel

caso specifico RI 1 è persona sola. Non ha avuto diminuzione di reddito nel

corso del 2005 siccome la sua rendita AVS è aumentata.

La

sostanza della ricorrente assommava ai CHF 478'000.-- che, dedotta la

franchigia di 150'000.-- e considerata per 1/15, incide nella determinazione

del reddito per CHF 21'866.65. Questo importo, sommato all'imponibile 2003, non

permette la concessione del sussidio alla luce del superamento dei limiti di

cui al DE citato.

6.

La

ricorrente fa valere l'avvenuta alienazione della sostanza. Nel

caso concreto non può essere sottaciuto il fatto che l’alienazione dei fondi

mediante donazione al figlio appare giustificata unicamente dall’intento di

conseguire un vantaggio nell’ambito delle prestazioni sociali. Non sfugge

certamente alla ricorrente e neppure al di lei figlio beneficiario della

donazione e qui rappresentante della mamma, che un simile agire appare non solo

contrastare il diritto più elementare, ma appare anche urtante nei confronti di

persone che, senza la proprietà di sostanza immobiliare per quasi mezzo milione

di franchi, con un minimo superamento dei limiti si vedono respingere – pur nel

concreto bisogno – la domanda di sussidio. Le difficoltà del Cantone

(unitamente alla modifica della Legge Tributaria) hanno imposto una restrizione

nell’ambito dei sussidi. Sarebbe scioccante che i soldi versati mediante le

imposte da tutti i contribuenti andassero a pagare il sussidio di una persona

che regala al figlio quasi mezzo milione di franchi di sostanza. In analoga

situazione, con sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.40), questo

Tribunale aveva indicato il sussistere di un abuso di diritto esprimendosi in

questi termini:

" In altri termini dunque il signor X. postula la

concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione

malattia e ciò dopo avere alienato senza sostanziale controprestazione immobili

per la non indifferente cifra di circa 300'000.-, in buona sostanza egli vuole

porre a carico della collettività premi dell’assicurazione di base dopo avere

donato le sue proprietà ai figli e rinunciato alla quota di sua spettanza nella

successione della moglie. Secondo la signora Y. , figlia del ricorrente, sua

rappresentante ed attiva presso £., questi eventi avrebbero infatti inciso nel

reddito del signor X. in maniera determinante.

(…) Val qui la pena di rammentare come, in diritto, per l'accertamento

autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito

lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al

periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 …

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto,

che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del

reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal - posti a raffronto con i

dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente

(art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite

tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di

conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la

fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la

loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

La LCAMal ed il relativo Regolamento d'applicazione non fanno stato

invece di una diminuzione della sostanza e tanto meno di una diminuzione

volontaria della sostanza al fine di porsi a carico della società per

il sussidio richiesto. Nel concreto caso occorre fare riferimento alla

decisione di tassazione agli atti che non permette la concessione del sussidio

Non si può ritenere invece una riduzione della sostanza nell'ambito dell'art.

67.

litt. m Reg. LCAMal anche se si vuole ammettere che, con la donazione, X.

ha rinunciato ad entrate per pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi

il suo reddito annuo è effettivamente diminuito. Questo procedere non può

essere protetto quando la diminuzione del reddito avviene per atto volontario

di alienazione senza contropartita della sostanza. Non si può, in altri

termini, indebolire la propria posizione economica, arricchendo quella di terzi

(ancor meno se non bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata

sostenuta dal ricorrente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla

collettività parte del proprio premio di cassa malati. A fronte di tale

volontaria spoliazione dei beni senza obbligo e contropartita la richiesta di

ottenimento del sussidio si palesa quale manifesto abuso di diritto.

In questo senso André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Idées et Calendes, Neuchâtel, 1984, pag.

397.

e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il principio del divieto di abuso

di diritto anche nelle assicurazioni sociali, e meglio:

"Das Prinzip von Treu und Glauben prägt die

Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt

insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4

a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, andererseits

für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5.

Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der

Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das

Verbot widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das

Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt,

dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische Handlungsweisen,

Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen

beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen

durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl., S. 91 mit

Hinweisen auf die Rechtsprechung)."

Va rammentato, ad esempio, come l'alienazione senza contropartita,

come quella in discussione, in sede di PC comporta l'obbligo di considerare la

sostanza alienata partendo dal suo valore intero e scalandolo di CHF 10'000.-

annui.

Nell'ambito della giurisprudenza sviluppata in applicazione della LPC

si è ritenuto:

“… come lo scopo della PC sia quello di garantire un

reddito minimo (Pratique VSI 1994 pg. 225).

Si osserva in proposito che per il calcolo della

prestazione complementare vengono presi in considerazione, di principio, solo

quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre

senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I-1992 pag.

154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden

1995, pagg.156/166; ZAK 1989 pag. 238). È infatti rilevante la circostanza

che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi

bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF

115.

V 355 consid. 5d).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti.

Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato

a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata

sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag.

350.

consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è

responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa

ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid.

2).

In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una

rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag.

189.

consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).

(…) In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c

cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli

di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo

giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle

prestazioni."

Non occorre qui, poiché non è tema di discussione, sapere se anche per

il futuro la donazione immobiliare di X. potrà impedire allo stesso di farsi

pagare dalla collettività chiamata a contribuire fiscalmente, i premi (in parte

almeno) di Cassa Malati.” (evidenziazione del redattore)

Ora

nel concreto caso parlare di un abuso di diritto appare eufemismo. In concreto

la signora RI 1, che pur confrontandosi con una rendita AVS decisamente

contenuta e non certo soddisfacente i normali costi della vita, può contare su

di una sostanza di tutto rilievo. La donazione senza contropartita adeguata

della stessa appare quindi un volersi porre a carico dei contribuenti della

Repubblica e Cantone del Ticino in maniera inaccettabile. Palesemente qui il

ricorso va respinto con le conseguenze di tasse e spese. Ma occorre ritenere

che, anche per il futuro, l’amministrazione considererà l’alienazione senza

contropartita della sostanza per, verosimilmente, negare – sulla scorta del

divieto di protezione dell’abuso di diritto – eventuali richieste di riduzione

dei premi dell’assicurazione malattia provenienti dalla qui ricorrente.

7.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va come detto respinto. In concreto è

applicabile la LPAmm, che non impone gratuità della procedura al contrario

della LPrTCA. Si giustifica quindi il carico di adeguata tassa di giustizia

alla ricorrente (che lo si ricorda ha alienato senza contropartita quasi mezzo

milione di franchi per poi chiedere il sussidio sociale destinato ai poveri ed

ai meno favoriti). La tassa di giustizia è fissata dal giudice in

considerazione del valore, della natura e della complessità dell’ atto o della

controversia e comprende tutte le prestazioni del giudice, del segretario e dei

funzionari. La TG deve quindi essere graduata anche all’importanza della causa,

alla difficoltà dell’istruttoria condotta ed alla motivazione della sentenza.

In concreto l’istruttoria appare contenuta come pure l’ampiezza dell’esame

degli atti a disposizione, al contrario la motivazione appare invero più

articolata. Si giustifica dunque una tassa di CHF 650.--. Per quanto attiene

alle spese va ritenuta la formazione dell’incarto, gli invii raccomandati sia

degli atti prodotti che acquisiti, e la scritturazione ed intimazione della

sentenza. Appare giustificato fissare le spese in CHF 150.—pure da porsi a

carico della ricorrente. Non vengono allocate ripetibili all’amministrazione

vincente in causa. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di

diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re

B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso 28 marzo 2006 formulato da RI 1 é respinto.

2.

- La

tassa di giustizia fissata in CHF 650.— e le spese cifrate in CHF 150.— vengono

poste a carico della ricorrente.

3.

- La presente decisione è

definitiva e viene intimata alle parti

parti per raccomandata.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster