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Decisione

36.2006.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2007Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori di sottoporre il bambino ad una visita specialistica ortodontica, al

fine di valutare la necessità di un trattamento specifico. Questo iter è stato

seguito anche nel caso di specie, e meglio a seguito delle visite del 20

dicembre 2002 e del 16 marzo 2004, durante le quali ha avvisato i genitori che

la dentatura del figlio era in ordine ed ha consigliato loro di sottoporlo ad

una visita specialista entro uno o due anni (domanda n. 4). Alla specifica

domanda di come sia possibile che il suo successore, a sei mesi di distanza,

abbia riscontrato la necessità per l'attore di sottoporsi ad una cura

ortodontica, il precedente dentista scolastico ha risposto che la sua

esperienza professionale l'ha portato a constatare che in alcuni giovani

pazienti, anche a distanza di poco tempo, la posizione dei denti può cambiare

ed in concreto la situazione è mutata sfavorevolmente anziché evolversi

positivamente come nella maggior parte dei casi (domanda n. 5).

Analizzando la cartella medica del

bambino allestita dal dr. med. dent. __________ (doc. XXVIIbis), che inizia con

la visita del 12 ottobre 2000 e termina con la visita del 16 marzo 2004, si può

osservare che si è in sostanza trattato di normali visite di controllo ad

inizio anno scolastico. Fa eccezione la visita del 20 dicembre 2002,

appositamente effettuata in funzione della conclusione della copertura assicurativa

complementare per i denti e per la quale il dentista scolastico ha compilato il

noto questionario. In quell'occasione, l'odontoiatra ha consigliato ai

genitori, per precauzione, una visita dallo specialista in ortodonzia entro 1-2

anni, sebbene i denti del bambino fossero in ordine. Un'altra eccezione, simile

a questa, è occorsa nell'ambito della seconda visita del 16 marzo 2004 eseguita

appositamente ai fini assicurativi: anche se, dal 2002, la situazione dentaria

non era mutata ed era quindi in ordine, il dentista ha ugualmente consigliato

una visita specialistica entro uno o due anni.

Riassumendo, dal profilo cronologico

nel 2002 e fino al marzo 2004 non vi era ancora l'esigenza di procedere in tal

senso, mentre è soltanto nel settembre 2004 che è emerso questo bisogno, anche

se dalla prima visita di controllo effettuata presso lo specialista all'inizio

effettivo della cura ortodontica sono trascorsi quattro mesi (dal 19 aprile

2005 al 19 agosto 2005).

10. In

merito alla visita specialistica effettuata dall'attore presso il dr. med.

dent. __________, per maggior chiarezza il 25 maggio 2007 (doc. XXIII) la

scrivente Corte ha sottoposto al professionista alcuni quesiti. La cartella informativa

prodotta dal dentista indica che in occasione della prima visita, avvenuta il

19 aprile 2005, il bambino gli è stato inviato dal dentista privato (doc.

XXV/2). L'ortodonzista ha spiegato che il lasso di tempo di sette mesi

intercorsi tra la visita di settembre 2004 in cui l'attuale dentista scolastico

ha consigliato ai genitori di sottoporre il ragazzo ad un controllo di tipo

ortodontico ed il momento in cui ciò è avvenuto (aprile 2005), è normale.

Durante il primo controllo, lo specialista ha rilevato che lo stato

conservativo e parodontale della bocca era buono. Dal profilo ortodontico, non

ha riscontrato sospetti di anomalia congenita dell'apparato dentale né

disfunzioni che potevano rientrare nel catalogo delle prestazioni obbligatorie

della LAMal, ma "IIa classe dentale e scheletrica, overjet compensato

da una protrusione degli incisivi inferiori, offerta di spazio per l'eruzione

dei denti permanenti nella norma.". Quindi, egli è concorde con le

opinioni dei medici scolastici (domanda n. 3) ed ha ammesso che nel marzo 2004

la dentatura poteva presentarsi grosso modo nell'aspetto nella quale l'ha

esaminata nell'aprile 2005 e dunque che una segnalazione alla famiglia per una

visita specialistica in ortodonzia poteva – effettivamente - essere indicata

(domanda n. 4). Riguardo al quesito del Tribunale che ha chiesto se il dr. med.

__________ avrebbe potuto notare se all'attore fosse occorsa una cura

ortodontica, l'esperto ha affermato che nel dicembre 2002 una diagnosi in tal

senso era prematura, mentre al 16 marzo 2004 la situazione poteva essere

giudicata diversamente in funzione dello stato dello sviluppo della dentatura

del bambino, più consono ad un'eventuale decisione specialistica (domanda n.

5). In conclusione, l'odontoiatra curante ha affermato che lo stato della

dentatura di AT 1, nel marzo 2004, poteva suggerire al dentista scolastico di

consigliare alla famiglia un consulto specialistico, ma non che egli avesse

sicuramente ed imperativamente bisogno di un trattamento ortodontico (domanda

n. 6).

Infine, il dentista ha osservato che l'anomalia

di occlusione di cui soffriva l'attore non rientrava nei parametri previsti dall'AI

né costituiva una malattia contemplata dall'OPre. Come specialista della

materia, alla domanda n. 4 dei citati formulari egli avrebbe risposto solo dopo

aver esaminato una documentazione minima, costituita almeno da una coppia di

modelli dell'arcata dentale e da una teleradiografia. Eventualmente, alla domanda

n. 15 avrebbe osservato la necessità di un consulto specialistico.

11. Questo

Tribunale evidenzia che già in un'altra vertenza simile alla presente, sfociata

nella STCA del 20 ottobre 2005 (inc. n. 36.2004.107-108), il TCA ha avuto modo

di interpellare lo stesso specialista SSO in ortodonzia dr. __________.

In quell'occasione, a precisa

domanda del Tribunale, l'ortodonzista

ha affermato che "(…) a quel preciso momento, vista la giovane età

delle bambine (in occasione della rispettiva prima visita, 10 anni e 7 mesi per

X, 10 anni ed 1 mese per Y) si potevano sì escludere con certezza (…)

interventi ortodontici indispensabili, ma non era ancora possibile stabilire la

reale necessità di un'eventuale

correzione.". Dunque, in quel periodo, lo

specialista non aveva ritenuto necessario intervenire con trattamenti

ortodontici indispensabili sulle bambine, dato che era perfino prematuro

decidere sulla reale possibilità di procedere con una correzione. Così, l'ortodonzista ha preferito attendere l'eruzione completa della dentatura - è a

partire dai 12-13 anni che normalmente tutti i denti sono erotti – per potere

stabilire la reale necessità di un intervento ed onde evitare di iniziare un

trattamento con troppo anticipo (cfr. consid. 2.10).

12. Va

ancora osservato che le risposte fornite dal medico scolastico __________ interpellato

dal TCA, portano alla

conclusione che l'indicazione

di sottoporre l'attore ad una

visita specialistica non significava ancora, effettivamente, che esisteva un

problema ortodontico. Come visto, infatti, una diagnosi in tal senso ha potuto

essere esperita con certezza soltanto nell'aprile 2005 e la cura iniziare nell'agosto successivo.

Lo stesso specialista

è stato concorde nell'affermare

che nel marzo 2004, quando AT 1 è stato appositamente visitato dal dentista

scolastico per la sottoscrizione della nuova copertura complementare, lo stato

Considerandi

della sua dentatura – essendo nato il 2 aprile 1994, a quel momento aveva 9

anni e 11 mesi e mezzo - poteva suggerire al dr. med. dent. __________ di

consigliare alla famiglia un consulto specialistico, senza tuttavia che ciò denotasse

che l'attore avesse

effettivamente ed imperativamente bisogno di un trattamento ortodontico (doc.

XXV: domanda n. 4).

D'avviso del TCA, pertanto, è a giusta ragione che lo stipulante ha dichiarato di

non essere a conoscenza, nel mese di marzo 2004, di malformazioni

dentarie o mascellari del figlio che necessitassero di un intervento

correttivo. Neppure, sempre a quel momento, era stato previsto un trattamento o

un controllo ortodontico a dipendenza di tali malformazioni.

In occasione della

compilazione del certificato di salute dell'attore, il papà non poteva dunque immaginare se il figlio

abbisognasse di cure ortodontiche. Egli ha infatti appreso dell'esistenza di malformazioni dentarie non

prima del settembre 2004, perciò, dovendo porsi al momento della sottoscrizione

della proposta assicurativa, non si configura una reticenza da parte dello

stipulante.

Ne consegue che nella

compilazione del questionario sullo stato di salute del figlio, il suo

rappresentante non ha taciuto volontariamente all'assicuratore un fatto rilevante e nemmeno ha dichiarato fatti

inesatti.

L'enunciato dell'art. 6 LCA non trova quindi concretizzazione.

13.

Infine,

questo Tribunale osserva che in calce al questionario dentario (doc. A3), prima

dello spazio destinato all'apposizione

della firma del proponente, figura quanto segue:

" (…) Il proponente è responsabile della veridicità

delle risposte date nella presente proposta, anche se queste sono scritte da

una terza persona. Ogni dichiarazione incompleta o falsa può comportare il

rifiuto delle prestazioni, delle riserve o l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 6 LCA. (…) L'affiliazione è subordinata al ricevimento del

questionario dentario compilato da un medico dentista con diploma federale o di

un diploma equivalente riconosciuto in Svizzera."

Occorre a questo

proposito rilevare che quand'anche

fosse stato possibile che già nel marzo 2004 fosse effettivamente riscontrabile

la necessità per il bambino di sottoporsi in futuro ad un trattamento di tipo

ortodontico, l'opinione del primo

professionista del servizio dentario scolastico, dr. med. dent. __________, non

poteva comunque essere messa in dubbio dall'attore, poiché egli non ne aveva i mezzi.

In effetti, è vero che

il proponente perde i suoi diritti anche quando ignora l'erroneità

delle sue dichiarazioni, ma questa ignoranza deve forzatamente implicare un

errore da parte sua. Ciò nonostante, non c'è un errore del proponente quando egli omette di dichiarare dei

fatti conosciuti da parte di soli professionisti (cfr. consid. 3). Lo

stipulante non ha dunque commesso alcun errore, perché gli era impossibile

dichiarare un fatto conosciuto da parte di soli odontoiatri.

14.

La

petizione deve pertanto essere accolta e la disdetta contrattuale dell'11

gennaio 2006 annullata, con conseguente ripristino del contratto assicurativo

stipulato il 19 marzo 2004 e regolarmente in essere dal 1° aprile 2004. L'assicuratore

riconoscerà quindi all'attore i costi delle cure ortodontiche sorte nel 2005,

come pure le spese derivanti da altre eventuali cure dentarie, sempreché anch'esse

abbiano avuto origine nel periodo dal 1° aprile 2004 fino al momento dell'illecita

disdetta.

Visto l'esito della vertenza, non si fa

luogo all'esperimento di una perizia neutra come richiesto dall'attore, né

tanto meno si attribuiscono ripetibili all'attore, poiché non è rappresentato

da un legale. Si giustifica invece l'attribuzione alla parte vincente in causa

di indennità per le spese (copie, invii raccomandati, ecc. …) sostenute che

vengono cifrate in CHF 80.--.

15.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di

diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art.

72.

cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre

decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-.

Quando il valore litigioso non raggiunge questo

importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per

l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate

dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere

la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.

b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni

cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni

popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97

cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è

stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per

l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato

presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il

ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei

limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in

materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2

lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua

sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui

l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non

può andare oltre le conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del

ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile,

è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso

non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che

venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo

proposito, Bernard Corboz, Introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

In concreto, il valore

litigioso è rappresentato dalla pretesa di riconoscimento delle passate e

future cure odontoiatriche di cui abbisogna l'attore. La copertura, stipulata con una durata di cinque anni (art.

13.

CGA), prevede il riconoscimento del 75% dell'importo fatturato secondo tariffa, ma al massimo Fr. 15'000.- per anno civile (art. 3 C__________A).

Trattandosi di una causa

di carattere pecuniario, sono quindi dati gli estremi per interporre un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore

litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Infine, secondo l'art.

49.

cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

1.1 È

annullata la disdetta dell'11

gennaio 2006 e di conseguenza il contratto assicurativo per le cure dentarie __________

in vigore dal 1° aprile 2004 mantiene la sua validità.

1.2. L'assicuratore è tenuto a riconoscere all'attore i costi derivanti dal trattamento

ortodontico iniziato nel 2005 ed ogni altra eventuale cura dentaria sorta fino

all'11 gennaio 2006.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili ma l'assicuratore convenuto è condannato

a rimborsare a parte attrice le spese vive sostenute per la causa cifrate in

CHF 80.--.

3. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, come specificato nelle motivazioni.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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