36.2006.89
Sussidio 2006. Famiglia il cui reddito diminuisce. Calcolo autonomo da parte dell'UAM. Limiti superati.
19 giugno 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2006.89
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, TCA
Titolo:
Sussidio 2006. Famiglia il cui reddito diminuisce. Calcolo autonomo da parte dell'UAM. Limiti superati.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 52 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.89
td
Lugano
19 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 aprile 2006
emanata dall'
Ufficio assicurazione malattia
dell'Istituto assicurazioni sociali, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
formulario pervenuto all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM qui di
seguito) il 28 settembre 2005 RI 1, agente della Polizia Comunale di __________,
coniugato e padre di un figlio nato nel 2001, ha postulato la concessione del
sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie 2006. L'assicurato ha prodotto, oltre alle usuali polizze, la
decisione di tassazione 2003 da cui si desume un reddito imponibile di CHF
39'300.--. L'Ufficio Assicurazione Malattia ha negato la prestazione da ultimo
con decisione su reclamo del 6 aprile 2006.
B.
Con ricorso 11 aprile 2006 RI 1 contesta il
provvedimento dell’amministrazione evidenziando un salario di CHF 5'448,95
lordi al mese (CHF 4'791,40 netti), l’assenza di attività collaterali al
lavoro, moglie casalinga ed importo complessivo di CHF 733,20
mensili per l’assicurazione malattia. Il ricorrente evidenzia come il costo
della vita e gli oneri ricorrenti siano onerosi e postula intervento del
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per l’ottenimento del sussidio. Nelle
proprie osservazioni 4 maggio 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti che, laddove necessario, saranno
ripresi in corso di motivazione. Al ricorrente è stata concessa la possibilità
di esprimersi in merito e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
Considerandi
2.
La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 30 marzo 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste
per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49.
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.
150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato
fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento
della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di
riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e
dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli
successivi.
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1.
gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5.
A
proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84;
36.2003
/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio
2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in
re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 15 febbraio 2006 in re M., 36.2006.7) e si
è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il
quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di
riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede
infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".
(…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 in re T. e ribadito
nella recente sentenza 16 maggio 2006 in re P. 36.2006.78), quando sia
verificata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito inferiore a quello del periodo di tassazione usato quale riferimento,
l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito
conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione
del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante le tabelle preparate dall’amministrazione
cantonale (UAM ed autorità fiscali), come rammenta l'art. 72 del medesimo
regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal
reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non
potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono
applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità
di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.
In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 in re Sc. e 36.2003.116 in re T.
tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di
doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a
livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 in re SS il TCA ha ammesso, come
d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che
l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente
che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato
di ricerca presso un’Università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del
debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per
la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 in cui
era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito
lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 in re M.
36.2004.129
questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione
dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed
ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e
di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle
sentenze 36.2005.70 in re D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21
settembre 2005 in re D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 in re N., 36.2005.117
in re D.S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del
Tribunale 36.2005.66-67 in re F. del 30 novembre 2005.
6.
In
concreto i coniugi __________ si sono visti recapitare una decisione di
tassazione per il 2003 da cui si desume un reddito imponibile di CHF 39'300.—
come indicato. L’importo supera quello stabilito dal DE 25 ottobre 2005 del
Consiglio di Stato per la concessione del sussidio. Il ricorrente ha comunque
prodotto la decisione di tassazione 2004 che indica importi inferiori di
imponibile e conteggio dello stipendio relativo al mese di marzo 2006 da cui si
desume una leggera diminuzione del reddito lordo mensile rispetto a quello
conseguito nel corso del 2003. L'Ufficio Assicurazione Malattia ha riconosciuto
tale ultima circostanza nel quadro dell'art. 67 lett. n RLCAMal, in sede di
osservazioni al gravame ha accertato il reddito lordo complessivo 2006 di RI 1
fissandolo in CHF 69'094,90. L’importo non è stato contestato dal ricorrente.
Come rammenta l'amministrazione nelle sue osservazioni tale importo lordo va
convertito a mano delle tabelle allestite dall’amministrazione cantonale,
tabelle obbligatorie e che non hanno dato sin qui motivo di intervento
correttivo da parte del Giudice delle Assicurazioni sociali cui sono demandate
le procedure di contestazione delle decisioni in materia di sussidio. Il
giudice deve procedere in questo modo non potendo usare dati fiscali non più
attuali o riferiti a periodi fiscali diversi e difformi dalla volontà del
legislatore delegata al Consiglio di Stato. Ebbene dal salario lordo indicato non
sono, in concreto, possibili deduzioni. L’importo convertito conduce a ritenere
un reddito ipotetico che supera l’importo indicato nel DE citato poiché
maggiore di CHF 41'000.— quale reddito imponibile ipotetico. Alla luce di ciò
il ricorso va respinto ed il sussidio va rifiutato come correttamente ha deciso
l’amministrazione.
7.
Pur
nella consapevolezza che un reddito di CHF 4'791.40 per una persona che vive
con una moglie ed un figlio, in affitto, è guadagno soggetto a importanti spese
(CM, auto, imposte, …) ed appare certo non esuberante alla luce del costo della
vita e degli impegni quotidiani, il giudice deve applicare i parametri di legge
e non può scostarsene. Il ricorso come detto va respinto. La LPAmm -
contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità della procedura. In
concreto, alla luce della situazione particolare in cui versa RI 1, non si
giustifica il carico di tassa di giustizia e spese. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa
siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della
LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V
9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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