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Decisione

36.2006.89

Sussidio 2006. Famiglia il cui reddito diminuisce. Calcolo autonomo da parte dell'UAM. Limiti superati.

19 giugno 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

formulario pervenuto all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM qui di

seguito) il 28 settembre 2005 RI 1, agente della Polizia Comunale di __________,

coniugato e padre di un figlio nato nel 2001, ha postulato la concessione del

sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria contro le

malattie 2006. L'assicurato ha prodotto, oltre alle usuali polizze, la

decisione di tassazione 2003 da cui si desume un reddito imponibile di CHF

39'300.--. L'Ufficio Assicurazione Malattia ha negato la prestazione da ultimo

con decisione su reclamo del 6 aprile 2006.

B.

Con ricorso 11 aprile 2006 RI 1 contesta il

provvedimento dell’amministrazione evidenziando un salario di CHF 5'448,95

lordi al mese (CHF 4'791,40 netti), l’assenza di attività collaterali al

lavoro, moglie casalinga ed importo complessivo di CHF 733,20

mensili per l’assicurazione malattia. Il ricorrente evidenzia come il costo

della vita e gli oneri ricorrenti siano onerosi e postula intervento del

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per l’ottenimento del sussidio. Nelle

proprie osservazioni 4 maggio 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia propone la

reiezione dell'impugnativa con argomenti che, laddove necessario, saranno

ripresi in corso di motivazione. Al ricorrente è stata concessa la possibilità

di esprimersi in merito e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

Considerandi

2.

La

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in

concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il

ricorso del 30 marzo 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel

termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su

reclamo.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste

per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per

le famiglie.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.

150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del

reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per

l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato

fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento

della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di

riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e

dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli

successivi.

4.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e

dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e

meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1.

gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

5.

A

proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento

autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84;

36.2003

/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio

2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in

re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 15 febbraio 2006 in re M., 36.2006.7) e si

è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio

dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il

quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3

gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione

della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.

LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di

riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni

specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede

infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di

fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".

(…).".

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 in re T. e ribadito

nella recente sentenza 16 maggio 2006 in re P. 36.2006.78), quando sia

verificata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito inferiore a quello del periodo di tassazione usato quale riferimento,

l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito

conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione

del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante

l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo

accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito

imponibile ipotetico mediante le tabelle preparate dall’amministrazione

cantonale (UAM ed autorità fiscali), come rammenta l'art. 72 del medesimo

regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal

reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non

potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono

applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità

di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.

In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 in re Sc. e 36.2003.116 in re T.

tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di

doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a

livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 in re SS il TCA ha ammesso, come

d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che

l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente

che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato

di ricerca presso un’Università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del

debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per

la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 in cui

era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito

lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 in re M.

36.2004.129

questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione

dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed

ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e

di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle

sentenze 36.2005.70 in re D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21

settembre 2005 in re D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 in re N., 36.2005.117

in re D.S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del

Tribunale 36.2005.66-67 in re F. del 30 novembre 2005.

6.

In

concreto i coniugi __________ si sono visti recapitare una decisione di

tassazione per il 2003 da cui si desume un reddito imponibile di CHF 39'300.—

come indicato. L’importo supera quello stabilito dal DE 25 ottobre 2005 del

Consiglio di Stato per la concessione del sussidio. Il ricorrente ha comunque

prodotto la decisione di tassazione 2004 che indica importi inferiori di

imponibile e conteggio dello stipendio relativo al mese di marzo 2006 da cui si

desume una leggera diminuzione del reddito lordo mensile rispetto a quello

conseguito nel corso del 2003. L'Ufficio Assicurazione Malattia ha riconosciuto

tale ultima circostanza nel quadro dell'art. 67 lett. n RLCAMal, in sede di

osservazioni al gravame ha accertato il reddito lordo complessivo 2006 di RI 1

fissandolo in CHF 69'094,90. L’importo non è stato contestato dal ricorrente.

Come rammenta l'amministrazione nelle sue osservazioni tale importo lordo va

convertito a mano delle tabelle allestite dall’amministrazione cantonale,

tabelle obbligatorie e che non hanno dato sin qui motivo di intervento

correttivo da parte del Giudice delle Assicurazioni sociali cui sono demandate

le procedure di contestazione delle decisioni in materia di sussidio. Il

giudice deve procedere in questo modo non potendo usare dati fiscali non più

attuali o riferiti a periodi fiscali diversi e difformi dalla volontà del

legislatore delegata al Consiglio di Stato. Ebbene dal salario lordo indicato non

sono, in concreto, possibili deduzioni. L’importo convertito conduce a ritenere

un reddito ipotetico che supera l’importo indicato nel DE citato poiché

maggiore di CHF 41'000.— quale reddito imponibile ipotetico. Alla luce di ciò

il ricorso va respinto ed il sussidio va rifiutato come correttamente ha deciso

l’amministrazione.

7.

Pur

nella consapevolezza che un reddito di CHF 4'791.40 per una persona che vive

con una moglie ed un figlio, in affitto, è guadagno soggetto a importanti spese

(CM, auto, imposte, …) ed appare certo non esuberante alla luce del costo della

vita e degli impegni quotidiani, il giudice deve applicare i parametri di legge

e non può scostarsene. Il ricorso come detto va respinto. La LPAmm -

contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità della procedura. In

concreto, alla luce della situazione particolare in cui versa RI 1, non si

giustifica il carico di tassa di giustizia e spese. La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa

siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della

LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V

9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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