36.2006.9
Ricorso tardivo contro decisione su opposizione siccome inoltrato oltre il termine di 30 giorni dell'art. 60 LPGA
9 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
36.2006.9
Data decisione, Autorità:
09.03.2006, TCA
Titolo:
Ricorso tardivo contro decisione su opposizione siccome inoltrato oltre il termine di 30 giorni dell'art. 60 LPGA
IRRICEVIBILITÀ
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.9
ir/td
Lugano
9 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31
ottobre 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
1. Con
atto del 9 gennaio 2006 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni contro provvedimento dell'amministrazione, reso su opposizione il
31 ottobre 2005, con cui è stata decisa la sospensione delle prestazioni. A
richiesta del giudice delegato RI 1 ha prodotto i documenti relativi alla
procedura in suo possesso ed ha risposto a richiesta di informazioni 17 gennaio
2006 relativa all'apparente tardività del gravame. In particolare il sig. RI 1
ha indicato di avere ricevuto la decisione su opposizione il 15 novembre 2005
ammettendo che "… il mio ricorso 12 gennaio 2006 è si in ritardo ma anche
la Cassa Malati alla mia del 07.07.05 … rispose con ritardo".
2. Con
risposta di causa la Caisse CO 1 propone la reiezione dell'impugnativa siccome
tardiva comprovando l'avvenuto ritiro della decisione su opposizione l'8
novembre 2005. L'amministrazione ha inoltre contestato il dire del ricorrente.
Il
14 febbraio 2006 è stata indetta un'udienza nel corso della quale "Il
signor RI 1 da atto che il termine è effettivamente sfuggito…".
Il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha comunque interpellato l'Ufficio
Assicurazione Malattia accertando la trasmissione solo il 27 ottobre 2005 degli
ACB _________ e __________ e la conseguente pendenza per l'elaborazione della richiesta
della Caisse CO 1 senza obiezioni di principio quanto alla presa a carico degli
importi (v. doc. XV).
3. La
presente fattispecie può essere decisa - conformemente alla LOG - a giudice
unico. Al caso di specie è pacificamente applicabile la LPGA poiché sia i fatti
alla base delle decisioni che i provvedimenti adottati sono successivi alla
vigenza della legge.
Fatti
4. La
LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo
l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non
nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del
1 gennaio 2003 già prevedeva l’emanazione di una decisione soggetta ad
opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto
Considerandi
l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le
norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre
la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002
pag. 205 - 207). Il ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
competente contro le decisioni su opposizione deve intervenire pure nel termine
di 30 giorni dall’intimazione dell'atto. In difetto del rispetto del termine di
30.
giorni il gravame va ritenuto intempestivo e quindi irricevibile.
5.
In
concreto la decisione su opposizione è stata intimata il 2 novembre e ricevuta
il successivo 8 novembre 2005. Il ricorrente non ha interposto ricorso nel
temine di 30 giorni avendo unicamente interpellato in forma scritta l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia chiedendo consigli sul procedere e comunque
disdicendo il rapporto assicurativo con la Caisse CO 1, senza comunque che tali
scritti possano equivalere a formale ricorso al TCA trasmesso ad autorità
incompetente.
6.
Alla
luce di quanto precede l’impugnativa è irricevibile e va conseguentemente
stralciata senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é irricevibile.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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