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Decisione

36.2006.9

Ricorso tardivo contro decisione su opposizione siccome inoltrato oltre il termine di 30 giorni dell'art. 60 LPGA

9 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

4. La

LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo

l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -

entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il

1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non

nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1 gennaio 2003 già prevedeva l’emanazione di una decisione soggetta ad

opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è

determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda

inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali

nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a

tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto

Considerandi

l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le

norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre

la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002

pag. 205 - 207). Il ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

competente contro le decisioni su opposizione deve intervenire pure nel termine

di 30 giorni dall’intimazione dell'atto. In difetto del rispetto del termine di

30.

giorni il gravame va ritenuto intempestivo e quindi irricevibile.

5.

In

concreto la decisione su opposizione è stata intimata il 2 novembre e ricevuta

il successivo 8 novembre 2005. Il ricorrente non ha interposto ricorso nel

temine di 30 giorni avendo unicamente interpellato in forma scritta l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia chiedendo consigli sul procedere e comunque

disdicendo il rapporto assicurativo con la Caisse CO 1, senza comunque che tali

scritti possano equivalere a formale ricorso al TCA trasmesso ad autorità

incompetente.

6.

Alla

luce di quanto precede l’impugnativa è irricevibile e va conseguentemente

stralciata senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é irricevibile.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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