36.2006.98
Ricorso al TCA contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Domanda di risarcimento danni formulata al TCA. Irricevibile in assenza di provvedimento impugnabile.
9 maggio 2006Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
36.2006.98
Data decisione, Autorità:
09.05.2006, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Domanda di risarcimento danni formulata al TCA. Irricevibile in assenza di provvedimento impugnabile.
IRRICEVIBILITÀ
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 78 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.98
ir/td
Lugano
9 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2006 di
1. RI 1
Considerandi
2.
RI 2
contro
la decisione del 6 aprile 2006 emessa
dall'assicuratore malattie
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
non sono state chieste osservazioni alla CO
1.
considerato, in fatto
ed in diritto
• che RI 1, __________, assicurato presso
la CO 1, unitamente alla moglie RI 2, si è rivolto al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni con atto datato 6 maggio 2006 (e pervenuto il successivo 8 maggio)
contro un provvedimento 6 aprile 2006 con cui l’assicuratore ha deciso che il ricorrente
è debitore dell'assicuratore per complessivi CHF 930,35, credito così composto:
CHF 860,35 per partecipazioni, CHF 30.-- per "spese apertura incarto" e CHF 40.-- per "spese
diffide";
• che, con la loro impugnativa, RI 1 e RI
2.
contestano il fatto di essere chiamati a pagare il suddetto importo (per il
quale l'assicuratore ha fatto spiccare il PE __________, richiamato in entrata
della decisione contestata, la cui opposizione è stata rigettata con il
provvedimento impugnato);
• che - richiamando pregressa procedura
nota alle parti (inc. 36.2004.176 "e collegati") i signori __________
invocano inoltre il fatto di avere subito un danno per il comportamento dell’assicuratore
e richiamano l’art. 78 a LAMal;
• che,
come rilevano nelle loro motivazioni, i signori __________ ritengono che "l'assicuratore abbia causato un danno al
primo, rispettivamente alla di lui coniuge - assicurata, sia di natura
economica, sia di natura morale, e questo va sicuramente risarcito. Infatti,
colla sua condotta, l'assicuratore ha illecitamente indotto il qui scrivente ad
intaccare il proprio patrimonio, allorquando quest'ultimo avrebbe potuto
disporre diversamente. Non va infatti scordato, come questa medesima Autorità
ha stabilito, come presso l'assicuratore vi sia "confusione
amministrativa", "mancanza di controlli sulle prestazioni continue
modifiche di posizione" e pur essendosi così espressa, in modo molto
elegante, tali critiche sono cristalline!
Codesta medesima Autorità, in
modo troppo elegante e prudente, ha altresì constatato come il qui scrivente,
rispettivamente la di lui coniuge - assicurata, sono stati sottoposti a seri
disagi e tutto ciò va letto sicuramente nei termini di cui all'articolo 41
e ss COS (analogia).
Ora, pur se è comprensibile,
che il qui scrivente e consorte assicurata non possono vedersi essere risarciti
il danno sofferto in seno alle prestazioni medesime, essi possono però far
affidamento di essere risarciti ai sensi dell'art. 78a LaMal.
Il danno inferto, è la
diretta conseguenza d'una condotta negligente reiterata nella normale gestione
dei propri doveri - quelli dell'assicuratore - intaccando quello che è la
personalità e la dignità della e/o delle persone, nel caso di specie degli
assicurati, che improvvisamente si vedono confrontati con una situazione, che
non può essere nemmeno lontanamente essere paragonata ad un semplice cura per
una influenza, come vorrebbe far credere l'assicuratore in questione."
• che per quanto attiene alla
quantificazione del danno i signori __________ hanno precisato che:
" può essere semplicemente quantificato nella misura
in cui l'assicuratore non copre il costo delle prestazioni mediche, franchigie
e partecipazioni dei 10% comprese, più le trasferte da __________ a __________
e ritorno"
mentre
il danno morale assomma a CHF 5'000.--;
• che
nelle conclusioni i signori __________ postulano il mantenimento
dell'opposizione al PE __________ ed il riconoscimento di un danno da loro patìto
- al di fuori della decisione 6 aprile 2006 cui è cenno - pari alla "somma integrale delle fatture dell'Ospedale __________
di __________, dei medicamenti connessi, degli accessori, oltre al risarcimento
dell'importo di Frs. 5'000.-- a titolo di torto morale"
proponendo "l'eventuale compensazione
dei crediti";
• che
al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla
contestata pretesa pecuniaria dell'assicuratore e non è stata annessa decisione
formale dell’assicuratore relativa alla pretesa risarcitoria fatta valere dai singori
__________;
• che,
alla luce dell'esito del gravame, l'impugnativa non è stata trasmessa ad CO 1
per la presentazione della risposta di causa palesandosi manifestamente una
incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare;
• che
unicamente occorre qui richiamare, siccome noto alle parti cui una copia è
stata consegnata, il verbale 2 maggio 2006 redatto nell'ambito della procedura
36.2006
/87 dove il ricorrente ha postulato dalla Cassa l’emanazione di una
formale decisione in ambito di risarcimento del danno, cui l'assicuratore ha
risposto:
" … CO 1 emanerà una decisione su questi specifici
aspetti ossia sulla pretesa di risarcimento danni. Il sig. RI 1 fa qui osservare
che il doc. 20, sua lettera ad CO 1 1.12.2005, conteneva una proposta transattiva
alla quale CO 1 non ha dato seguito con una risposta. Il danno morale fatto
valere dai sig. RI 1 in uno con il danno materiale viene cifrato in complessivi
fr. 10'000.--"
• che il tema delle pretese risarcitorie
del signor __________ è quindi oggetto di procedura separata;
• che, in diritto, va rammentato come la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie
per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che – per quanto attiene
specificatamente il tema della decisione formale 6 aprile 2006 – va rammentato
che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che
secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di
procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c.
6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che
tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura
di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa
previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio 2003 già prevedevano
l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il
momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla
posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del
TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni
sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la
materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano
all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una
deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales
d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame la decisione 6
aprile 2006 della Cassa qui impugnata e di cui si chiede il riesame non ha
ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto
contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile. In effetti,
dallo stesso tenore dei rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata,
emerge che avverso il provvedimento adottato da CO 1 è data facoltà di
inoltrare opposizione;
• che si giustifica la trasmissione degli
atti alla Cassa Malati CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 6/8 maggio
2006.
quale opposizione alla decisione e proceda, previo esame, all'emanazione
della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente
impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di
legge;
• che, come rammentato, la pretesa di
risarcimento danni è oggetto di separato ricorso per denegata giustizia
pendente presso questo TCA;
• che, a prescindere da ciò, nell'ottica
delle pretese per responsabilità, l'art. 78 LPGA regola la materia con
particolare rinvio a procedura di decisione (che, nell’ambito della procedura
richiamata e qui pendente, l'assicuratore si è impegnato ad emanare a breve);
• che, in assenza di una decisione in tale
ambito da parte dell’assicuratore (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 78 Rz.
39.
e seguenti) il ricorso va dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi
all'assicuratore per l'emanazione del provvedimento di sua competenza;
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso formulato in data 6 maggio 2006 da RI 1 e RI 2, __________ é irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue
attribuzioni, rendendo le decisioni di sua competenza.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster