Lexipedia

Decisione

36.2006.98

Ricorso al TCA contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Domanda di risarcimento danni formulata al TCA. Irricevibile in assenza di provvedimento impugnabile.

9 maggio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

36.2006.98

Data decisione, Autorità:

09.05.2006, TCA

Titolo:

Ricorso al TCA contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Domanda di risarcimento danni formulata al TCA. Irricevibile in assenza di provvedimento impugnabile.

IRRICEVIBILITÀ

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

art. 78 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2006.98

ir/td

Lugano

9 maggio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2006 di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

contro

la decisione del 6 aprile 2006 emessa

dall'assicuratore malattie

Cassa malati CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

non sono state chieste osservazioni alla CO

1.

considerato, in fatto

ed in diritto

• che RI 1, __________, assicurato presso

la CO 1, unitamente alla moglie RI 2, si è rivolto al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni con atto datato 6 maggio 2006 (e pervenuto il successivo 8 maggio)

contro un provvedimento 6 aprile 2006 con cui l’assicuratore ha deciso che il ricorrente

è debitore dell'assicuratore per complessivi CHF 930,35, credito così composto:

CHF 860,35 per partecipazioni, CHF 30.-- per "spese apertura incarto" e CHF 40.-- per "spese

diffide";

• che, con la loro impugnativa, RI 1 e RI

2.

contestano il fatto di essere chiamati a pagare il suddetto importo (per il

quale l'assicuratore ha fatto spiccare il PE __________, richiamato in entrata

della decisione contestata, la cui opposizione è stata rigettata con il

provvedimento impugnato);

• che - richiamando pregressa procedura

nota alle parti (inc. 36.2004.176 "e collegati") i signori __________

invocano inoltre il fatto di avere subito un danno per il comportamento dell’assicuratore

e richiamano l’art. 78 a LAMal;

• che,

come rilevano nelle loro motivazioni, i signori __________ ritengono che "l'assicuratore abbia causato un danno al

primo, rispettivamente alla di lui coniuge - assicurata, sia di natura

economica, sia di natura morale, e questo va sicuramente risarcito. Infatti,

colla sua condotta, l'assicuratore ha illecitamente indotto il qui scrivente ad

intaccare il proprio patrimonio, allorquando quest'ultimo avrebbe potuto

disporre diversamente. Non va infatti scordato, come questa medesima Autorità

ha stabilito, come presso l'assicuratore vi sia "confusione

amministrativa", "mancanza di controlli sulle prestazioni continue

modifiche di posizione" e pur essendosi così espressa, in modo molto

elegante, tali critiche sono cristalline!

Codesta medesima Autorità, in

modo troppo elegante e prudente, ha altresì constatato come il qui scrivente,

rispettivamente la di lui coniuge - assicurata, sono stati sottoposti a seri

disagi e tutto ciò va letto sicuramente nei termini di cui all'articolo 41

e ss COS (analogia).

Ora, pur se è comprensibile,

che il qui scrivente e consorte assicurata non possono vedersi essere risarciti

il danno sofferto in seno alle prestazioni medesime, essi possono però far

affidamento di essere risarciti ai sensi dell'art. 78a LaMal.

Il danno inferto, è la

diretta conseguenza d'una condotta negligente reiterata nella normale gestione

dei propri doveri - quelli dell'assicuratore - intaccando quello che è la

personalità e la dignità della e/o delle persone, nel caso di specie degli

assicurati, che improvvisamente si vedono confrontati con una situazione, che

non può essere nemmeno lontanamente essere paragonata ad un semplice cura per

una influenza, come vorrebbe far credere l'assicuratore in questione."

• che per quanto attiene alla

quantificazione del danno i signori __________ hanno precisato che:

" può essere semplicemente quantificato nella misura

in cui l'assicuratore non copre il costo delle prestazioni mediche, franchigie

e partecipazioni dei 10% comprese, più le trasferte da __________ a __________

e ritorno"

mentre

il danno morale assomma a CHF 5'000.--;

• che

nelle conclusioni i signori __________ postulano il mantenimento

dell'opposizione al PE __________ ed il riconoscimento di un danno da loro patìto

- al di fuori della decisione 6 aprile 2006 cui è cenno - pari alla "somma integrale delle fatture dell'Ospedale __________

di __________, dei medicamenti connessi, degli accessori, oltre al risarcimento

dell'importo di Frs. 5'000.-- a titolo di torto morale"

proponendo "l'eventuale compensazione

dei crediti";

• che

al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla

contestata pretesa pecuniaria dell'assicuratore e non è stata annessa decisione

formale dell’assicuratore relativa alla pretesa risarcitoria fatta valere dai singori

__________;

• che,

alla luce dell'esito del gravame, l'impugnativa non è stata trasmessa ad CO 1

per la presentazione della risposta di causa palesandosi manifestamente una

incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare;

• che

unicamente occorre qui richiamare, siccome noto alle parti cui una copia è

stata consegnata, il verbale 2 maggio 2006 redatto nell'ambito della procedura

36.2006

/87 dove il ricorrente ha postulato dalla Cassa l’emanazione di una

formale decisione in ambito di risarcimento del danno, cui l'assicuratore ha

risposto:

" … CO 1 emanerà una decisione su questi specifici

aspetti ossia sulla pretesa di risarcimento danni. Il sig. RI 1 fa qui osservare

che il doc. 20, sua lettera ad CO 1 1.12.2005, conteneva una proposta transattiva

alla quale CO 1 non ha dato seguito con una risposta. Il danno morale fatto

valere dai sig. RI 1 in uno con il danno materiale viene cifrato in complessivi

fr. 10'000.--"

• che il tema delle pretese risarcitorie

del signor __________ è quindi oggetto di procedura separata;

• che, in diritto, va rammentato come la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in

discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie

per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che – per quanto attiene

specificatamente il tema della decisione formale 6 aprile 2006 – va rammentato

che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che

secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di

procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c.

6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che

tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura

di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa

previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio 2003 già prevedevano

l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il

momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla

posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del

TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni

sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la

materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano

all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una

deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales

d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame la decisione 6

aprile 2006 della Cassa qui impugnata e di cui si chiede il riesame non ha

ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto

contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile. In effetti,

dallo stesso tenore dei rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata,

emerge che avverso il provvedimento adottato da CO 1 è data facoltà di

inoltrare opposizione;

• che si giustifica la trasmissione degli

atti alla Cassa Malati CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 6/8 maggio

2006.

quale opposizione alla decisione e proceda, previo esame, all'emanazione

della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente

impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di

legge;

• che, come rammentato, la pretesa di

risarcimento danni è oggetto di separato ricorso per denegata giustizia

pendente presso questo TCA;

• che, a prescindere da ciò, nell'ottica

delle pretese per responsabilità, l'art. 78 LPGA regola la materia con

particolare rinvio a procedura di decisione (che, nell’ambito della procedura

richiamata e qui pendente, l'assicuratore si è impegnato ad emanare a breve);

• che, in assenza di una decisione in tale

ambito da parte dell’assicuratore (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 78 Rz.

39.

e seguenti) il ricorso va dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi

all'assicuratore per l'emanazione del provvedimento di sua competenza;

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso formulato in data 6 maggio 2006 da RI 1 e RI 2, __________ é irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue

attribuzioni, rendendo le decisioni di sua competenza.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster