36.2007.1
Ricorso insufficientemente motivato. Decreto di completazione senza seguito. Termine di grazia inascoltato. Stralcio per irricevibilità dell'impugnativa.
12 marzo 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2007.1
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, TCA
Titolo:
Ricorso insufficientemente motivato. Decreto di completazione senza seguito. Termine di grazia inascoltato. Stralcio per irricevibilità dell'impugnativa.
IRRICEVIBILITÀ
art. 1 let. a LPTCA
art. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.1
ir/td
Lugano
12 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
• che il 29 dicembre 2006 RI 1 si è
rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con il patrocinio dell'RA 1
e per esso dell'assistente __________;
• che l'impugnativa appariva incomprensibile,
incompleta e quindi il giudice delegato ha - l'8 gennaio 2007 - comunicato al
ricorrente quanto segue:
" • che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate
entro trenta giorni facendo opposizione presso il
servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e
pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno
pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione.
L’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per
ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);
• che secondo la giurisprudenza, vi è diniego di
giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad
emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,
tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le
ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid.
4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una
ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze
oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno
condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente
giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono,
segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il
comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ
1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia
può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il
caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali);
• che nel caso concreto l'RA 1, per conto di RI 1,
espone una serie di fatti segnalando divergenza di vedute con l'assicuratore CO
Fatti
1 relativamente a pretese di quest'ultima;
• che non risultano essere state emanate decisioni
formali rispettivamente decisioni su opposizione contro cui RI 1 si aggravi;
• che il
ricorso parrebbe riferirsi a denegata giustizia;
• che le motivazioni addotte, sia in fatto che in
diritto, appaiono insufficienti;
• che a norma dell'art. 2 cpv. 6 della LPr.TCA se
un gravame non rispetta i criteri di cui all'art. 1a della medesima legge, che
così recita:
" Art. 1a 1L’ atto
di ricorso deve essere redatto in lingua italiana su carta semplice e
contenere:
a) l’ indicazione della decisione querelata;
Considerandi
b) una concisa esposizione dei fatti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni del ricorrente."
il giudice delegato lo ritorna alla parte
ricorrente per la completazione;
• che nel caso concreto va assegnato un termine di
20.
giorni a RI 1 per la completazione dell'impugnativa sotto pena di
irricevibilità della stessa in caso di mancato ossequio del termine o di
insufficienza delle motivazioni." (Doc. II)
• che il ricorrente è rimasto silente e
non ha reagito e così pure il suo rappresentante;
• che il giudice delegato ha quindi, il 14
febbraio 2007, richiamato il suo decreto 8 gennaio 2007 e concesso un termine
di grazia scadente il 6 marzo 2007 per la completazione siccome il termine
precedentemente accordato decorso infruttuoso;
• osservato come anche tale nuovo termine
è trascorso senza reazione il gravame va dichiarato irricevibile e non si entra
nel merito alla luce dell'art. 2 cpv. 6 LPrTCA.
Dispositivo
Per questi motivi
decreta
1. Il
ricorso 29 dicembre 2006 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle
considerazioni esposte.
2. Non si
prelevano tasse e spese.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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