36.2007.10
Interpretazione di un riconoscimento di debito di un assicuratore malattie. Interruzione della prescrizione.
5 giugno 2007Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.10
Data decisione, Autorità:
05.06.2007, TCA
Titolo:
Interpretazione di un riconoscimento di debito di un assicuratore malattie. Interruzione della prescrizione.
PRESCRIZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 17 CO
art. 18 CO
art. 135 CO
art. 46 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.10
cs
Lugano
5 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 3 novembre
2006 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, nato nel __________, era assicurato, fino al 31.12.2003, per l’assicurazione
di base delle cure medico-sanitarie presso CO 1, dove beneficiava pure di
alcune assicurazioni complementari (__________).
Nel
2003, nel corso di un viaggio in __________, gli è stato diagnosticato un
tumore maligno alla prostata.
Dopo
diversi colloqui telefonici con l’assicurato, la Cassa malati si è rifiutata di
assumersi i costi dell’intervento di “brachytherapia” a cui RI 1 intendeva
sottoporsi in Svizzera, poiché questo tipo di operazione è esclusa dall’elenco
delle cure ammesse dalla LAMal secondo l’OPre.
La
terapia è stata comunque eseguita dal 1.7.2003 al 3.7.2003 per un costo totale
di fr. 18'000.--.
Dopo
un ulteriore scambio di corrispondenza l’assicuratore ha confermato il rifiuto
di assumersi i costi della cura tramite decisione formale del 12 gennaio 2004,
confermata con decisione su opposizione del 29 ottobre 2004.
B. Con
ricorso del 2 dicembre 2004 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al
TCA contro la decisione su opposizione. Con sentenza del 9 agosto 2005 (inc.
36.2004.173), cresciuta in giudicato, il TCA ha respinto il ricorso con
motivazioni note alle parti.
C. Con
“istanza” del 3 novembre 2006 alla Pretura di __________, trasmessa per
competenza al TCA in data 10 gennaio 2007, l’attore, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, per la medesima fattispecie, chiede che la Cassa sia condannata
al pagamento di fr. 6'000.--, oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2005 (doc.
I). L’interessato sostiene che nel corso delle trattative prima dell’inoltro
della vertenza presso il TCA la convenuta avrebbe assicurato di assumersi la
presa a carico dell’intervento fino ad un ammontare di fr. 6'000.--.
D. Tramite
risposta del 19 gennaio 2007 l’assicuratore propone di respingere la petizione
in quanto l’importo non è dovuto e comunque è prescritto (doc. V).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Considerandi
2.
Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La
LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Giusta
l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese
d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni
prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta
d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
In
ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative
alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti
al TCA (LPTCA).
In
concreto, la causa concerne una vertenza relativa a prestazioni derivanti da
contratti d’assicurazione complementare retti dalla LCA, ossia un ambito di
competenza del TCA. Per cui a giusta ragione con ordinanza e decreto del 10
gennaio 2007 il Pretore di __________ ha trasmesso l’incarto al TCA per
competenza (doc. II).
nel
merito
3.
Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l’assicuratore si è impegnato,
tramite un presunto riconoscimento di debito, a versare all’attore fr. 6'000.--.
Non
più contestata è la questione a sapere se la terapia cui è stato sottoposto
l’attore è prevista dalla LAMal (cfr. STCA del 9 agosto 2005, inc. 36.2004.173,
cui si rinvia conformemente alla giurisprudenza federale: cfr. STF del 10
novembre 2006, 1P/716.2006 e del 26 giugno 2006, 1P 255/2006).
4.
Con
scritto 29 ottobre 2004 l’assicuratore si è rivolto all’attore, affermando:
"
(…)
Zwischen CV 1 und Ihnen ist strittig, welche Aussagen zur damals
bevorstehenden Brachytherapie gemacht worden ist. Unter anderem haben die
abgehörten Telefongespräche zwischen Ihnen und der Notrufzentrale der __________
ergeben, dass die Brachytherapie mit keinem Wort erwähnt wurde, sondern es
darum ging, ob es sich um einen Notfall handelte oder nicht. Richtig ist, dass
man in __________ von drei verschiedenen Eingriffen gesprochen hatte. Das
längere Telefongespräch zwischen Frau __________, welche zwischenzeitlich nicht
mehr bei CV 1 arbeitet, und Ihnen wurde nicht aufgezeichnet, da dieses direkt
zwischen CV 1 und Ihrem Hotel erfolgte. Die uns vorliegenden Unterlagen halten
jedoch fest, dass ihnen Leistungen aus der Zusatzversicherung __________ von
Fr. 1'500.-- pro Tag angeboten wurden, jedoch nicht die vollständige Zahlung
der Operation.
Aufgrund der Unterlagen kann der Inhalt des nicht aufgenommenen
Gespräches nicht mehr eruiert werden. Unter Würdigung der gesamten Umstände und
um die Angelegenheit zu einer gütlichen Einigung zu bringen erklärt sich CV 1
mit folgender Lösung zur definitiven Beendigung der Geltendmachung der
Ansprüche von Ihnen gegenüber CV 1 einverstanden:
1.
CV 1
überweist Ihnen kulanterweise den Pauschalbetrag von
CHF 6'000.-- (sechstausend Schweizer Franken)
per Saldo aller Ansprüche aus der Streitigkeit betreffend Brachytherapie,
jedoch ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.
Wir bitten Sie um Mitteilung, auf welches Konto der vorstehend
genannte Betrag zu überweisen ist, wenn Sie mit diesem Vorgehen einverstanden
sind. Ansonsten verweisen wir Sie auf den direkten Klageweg." (doc. 2)
Con
scritto del 29 novembre 2004 l’assicuratore si è nuovamente rivolto all’attore
affermando:
" (…)
In der Zwischenzeit sind uns sämtliche aufgezeichneten Gespräche
zwischen Ihnen und CV 1 resp. __________ zugestellt worden. Diese haben wir
nochmals selbst abgehört, um jegliche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen,
zumal Sie weiterhin die Ansicht vertreten, dass Ihnen die Kostenübernahme der Brachytherapie
zugesichert worden sei.
Aufgrund des Inhaltes dieser Gespräche müssen wir weiterhin daran
festhalten, dass wir lediglich aus der Zusatzversicherung __________ Fr.
6'000.-- erbringen können.
(...)
Abgesehen vom Telefonat Nr. 10, in welchem die Frage der Kostendeckung
kurz erwähnt, unserer Meinung nach aber nicht erteilt wurde für die Brachytherapie,
hatten Sie zusätzlich am 30. Mai 2003 ein weiteres Gespräch mit unserem Herrn __________,
der Ihnen unmissverständlich mitteilte, dass CV 1 aus der Grundversicherung für
die Behandlung in der Schweiz keine Kosten übernehmen werde, jedoch
kulanterweise Fr. 6'000.-- aus der Zusatzversicherung __________, obwohl die
Behandlung in der Schweiz erfolgen würde. Diese Auffassung teilte Herr __________
nochmals mit mail vom 30. Mai 2004 mit, d.h. vor dem Eingriff in der Schweiz.
Erst nach diesem Telefonat, d. h. am 2. Juli 2003, haben Sie sich trotz
Nichterteilung der Kostengutsprache der Brachytherapie unterzogen.
Aufgrund dieser Sachlage halten wir weiterhin daran fest, dass wir
lediglich aus der Zusatzversicherung __________ kulanterweise Fr. 6'000.--
übernehmen werden, jedoch nicht die restlichen Kosten der Brachytherapie.
Wir bedauern, keinen besseren Bescheid geben zu können. Sollten Sie
weiterhin mit diesem Entscheid nicht einverstanden sein, verweisen wir Sie
direkt an das Sozialversicherungsgericht des Kantons __________ in __________."
(doc. WW, sottolineatura del
redattore)
Il 4 gennaio 2005
l’attore ha scritto alla Cassa affermando:
" (…)
Contrariamente
a quanto viene indicato in detto allegato, mi permetto di già far rilevare che
la proposta di versamento di un importo di fr. 6'000.--, sulla base delle
coperture integrative cui beneficia il mio cliente, presentata con vostro
scritto 29.10.04, è stata confermata, ma ancora maggiormente quale vostro
irrevocabile riconoscimento di debito, con il vostro successivo scritto
29.11
, decisione che beninteso non è stata contestata dall’assicurato,
considerato che riguarda la liquidazione del caso limitatamente nell’ambito
delle coperture integrative.
Faccio
presente che al momento dell’inoltro del ricorso la parte ricorrente non aveva
nemmeno ancora ricevuto e preso conoscenza del vostro scritto 29.11.04.
Ne
consegue che per il caso che ci occupa la vostra assicurazione è fin d’ora
tenuta a versare almeno l’importo già riconosciuto di fr. 6'000.-- (v.
annessa polizza per versamento sul mio conto clienti entro il 15 gennaio 2005).
Nel
caso in cui, a seguito della procedura ricorsuale, verrà riconosciuto l’obbligo
da parte vostra di pagamento delle cure mediche, dall’importo da voi dovuto
sarà se del caso ridotto l’importo di fr. 6'000.-- da voi già riconosciuto."
(doc. ZZ)
Il 20 gennaio 2005
l’assicuratore ha affermato:
" Circa la sua richiesta di corresponsione
dell’importo di CHF 6'000.-- rilevo che trattasi di un chiaro riconoscimento di
debito condizionale. Più precisamente, l’importo in narrativa sarebbe stato
corrisposto a condizione che il suo cliente avesse accettato il rifiuto formale
di prestazioni.
Questo
– attraverso l’inoltro del ricorso – non è successo.
Ovvio,
dunque che con il procedere scelto siano venuti meno i presupposti alla base
della proposta di CV 1 (in questo senso, mi sembra che l’uso nello scritto 29
ottobre 2004 della qualifica “kulanterweise” non sia certo casuale ma esprima
la premessa di fondo sulla quale poggia l’offerta di CV 1).
A
questo punto intravedo le due seguenti possibilità e cioè, da un lato, contestualmente
al ritiro del ricorso da parte del suo assistito CV 1 corrisponde comunque
l’importo da lei sollecitato; dall’altro, attendere l’esito giudiziario della
vicenda.” (doc. A1)
5.
In
concreto la questione verte sull’interpretazione degli scritti del 29 ottobre
2004.
e del 29 novembre 2004 (doc. RR e doc. WW). L’assicuratore sostiene di
aver riconosciuto un importo di fr. 6'000.-- a condizione che
l’attore non contestasse in giudizio la decisione su opposizione del 29 ottobre
2004.
tramite la quale ha negato l’assunzione dei costi dell’intervento
effettuato in Svizzera a carico della LAMal.
L’attore
ritiene invece che l’accordo concerne unicamente l’assicurazione privata.
6.
Per l’art. 17 CO (capo
primo: delle obbligazioni derivanti da contratto; causa dell’obbligazione), il
riconoscimento di debito è valido quantunque non sia espressa la causa
dell’obbligazione.
Il
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata consiste nel
riconoscimento di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 106 III 97, consid. 3; DTF 122 III
125; DTF 132 III 480 consid. 4: „Eine Schuldanerkennung im Sinn von Art. 82
Abs. 1 SchKG liegt vor, wenn daraus der vorbehalts- und bedigungslose Wille des
Betriebenen hervorgeht, dem Betreibenden eine bestimmte oder leicht bestimmbare
Geldsumme zu zahlen”).
In
concreto il 29 ottobre 2004 l’assicuratore ha riconosciuto, nei confronti
dell’attore, di essere debitore di un importo di fr. 6’000.- (doc. RR e WW).
Malgrado le perplessità della convenuta, va infatti evidenziato come in data 20
gennaio 2005 la stessa Cassa ha rilevato che “circa la sua richiesta di
corresponsione dell’importo di CHF 6'000.-- rilevo che trattasi di un chiaro
riconoscimento di debito condizionale” (doc. A1).
Il
debito è stato nuovamente riconosciuto il 29 novembre 2004, questa volta senza
più alcuna condizione (doc. WW: "Aufgrund dieser Sachlage halten wir weiterhin daran fest, dass wir
lediglich aus der Zusatzversicherung __________ kulanterweise Fr. 6'000.--
übernehmen werden, jedoch nicht die restlichen Kosten der Brachytherapie.").
Va
esaminato se il riconoscimento di debito concerne unicamente l’assicurazione
privata oppure se va inteso nel senso che comprende anche le prestazioni
derivanti dall’assicurazione sociale.
7.
Dovendosi
determinare il contenuto di un contratto il giudice deve ricorrere in primo
luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e
concorde volontà dei contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su
indizi (art. 18 cpv. 1 CO; STF del 9 ottobre 2006,5C.13/2006 consid. 3.2). Se
non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno
dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice
ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche
manifestazioni di volontà (principio dell’affidamento: STF del 9 ottobre 2006,
5C.13/2006 consid. 3.2, DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a;
122.
III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è
l’espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto
delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF
127.
III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato
attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur
chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio
l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad
altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire
a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche
altre circostanze possono lasciar intendere che l’espressione verbale non
restituisca pienamente il senso dell’accordo concluso (STF del 9 ottobre 2006,
5C.13/2006 consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c).
Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole redatte esclusivamente
dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il
principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a
sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore (DTF 122 III 118 consid.
2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (STF del 9 ottobre 2006,5C.13/2006
consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata
non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad
una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti
interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi
d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122
III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).
8.
La
convenuta ritiene che l’accordo concerneva anche le prestazioni derivanti
dall’assicurazione sociale.
L’interpretazione
della Cassa viene smentita dal contenuto della lettera del 29 novembre 2004
tramite la quale l’assicuratore ha concluso affermando che "Aufgrund dieser
Sachlage halten wir weiterhin daran fest, dass wir lediglich aus der Zusatzversicherung
__________ kulanterweise Fr. 6'000.-- übernehmen
werden, jedoch nicht die restlichen Kosten
der Brachytherapie." (doc. WW, sottolineatura del redattore).
L’assicuratore,
come del resto nel primo scritto del 29 ottobre 2004, fa riferimento
all’assicurazione complementare.
Nel
medesimo scritto rileva che già in precedenza (30 maggio 2003) un funzionario
della Cassa gli aveva promesso "kulanterweise Fr. 6'000.-- aus der Zusatzversicherung
__________, obwohl die Behandlung in der Schweiz erfolgen würde". (Ciò
che poi, è successo. L’attore è infatti stato degente dal 1.7.2003 al 3.7.2003
in una clinica svizzera.)
Ciò
viene confermato dalla circostanza che lo stesso giorno (29 ottobre 2004),
l’assicuratore ha emanato la decisione su opposizione in ambito di
assicurazioni sociali tramite la quale ha rifiutato l’assunzione delle cure in
Svizzera a carico della LAMal.
Ora,
nel caso in cui la Cassa avesse voluto conglobare nella proposta di transazione
anche le prestazioni derivanti dall’assicurazione sociale, avrebbe dovuto emanare
una decisione formale in tal senso. Infatti, l’art. 50 cpv. 1 LPGA prevede che
le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte
con transazione. Per l’art. 50 cpv. 2 LPGA l’assicuratore è tenuto a comunicare
la transazione sotto forma di decisione impugnabile. Per il cpv. 3 i capoversi
1.
e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella
procedura di ricorso.
Kieser,
in ATSG Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 2003, a pag. 503 (n. 5 ad art.
50), rammenta che già prima dell’entrata in vigore della LPGA nell’ambito delle
assicurazioni sociali le transazioni, laddove erano possibili, dovevano
figurare in una decisione (cfr. anche pag. 505, n. 11 ad art. 50: “Art. 50 Abs.
2.
ATSG sieht vor, dass der Vergleich in Form einer anfechtbaren Verfügung eröffnet
wird. Damit nimmt der Gesetzgeber die bisherige
Rechtsprechung auf, welche festhielt, dass der Versicherungsträger über einen
geschlossenen Vergleich eine Verfügung zu erlassen hat (vgl. BGE 104 V 165).“).
In
concreto l’assicuratore non ha emanato una decisione di transazione impugnabile
in ambito di assicurazioni sociali. Infatti l’attore, il 2 dicembre 2004, aveva
inoltrato al TCA un ricorso contro la decisione su opposizione del 29 ottobre
2004.
che negava l’assunzione dei costi dell’intervento di Brachytherapia in
Svizzera (inc. 36.2004.173; cfr. decisione su opposizione del 29 ottobre 2004
che nega ogni prestazione derivante dalla LAMal).
L’assicuratore
si è pertanto impegnato, solo per quanto riguarda le assicurazioni
complementari, a versare all’attore un importo forfetario di fr. 6'000.--, bonalmente,
se questi avesse rinunciato a far valere le prestazioni innanzi ad un
Tribunale. Ciò è avvenuto, nella misura in cui l’interessato non ha presentato
una petizione tendente al riconoscimento del costo complessivo dell’intervento
ma si è limitato, in un altro ambito, quello delle assicurazioni sociali, a
proporre ricorso di diritto amministrativo.
Dal
chiaro tenore dello scritto del 29 novembre 2004 non emerge un legame tra il
prospettato versamento di fr. 6'000.-- a saldo di ogni pretesa derivante
dall’assicurazione privata e l’assenza di contestazione in ambito di
assicurazione sociale.
Va
qui abbondanzialmente rilevato che con il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore
la LAMal che ha portato ad una cesura completa tra l’assicurazione sociale,
retta dal diritto pubblico, e l’assicurazione privata, retta dalla LCA. Questo nuovo
sistema ha portato ad una modifica radicale del diritto applicabile
all’assicurazione malattie e ad una sempre più forte separazione tra i due
ambiti assicurativi. E’ invano che l’assicuratore tenta ora di mischiare e
sovrapporre le due questioni che sono, e devono, restare separate.
Inoltre,
sempre abbondanzialmente, va rilevato come nello scritto del 29 ottobre 2004
l’assicuratore, nel caso di rifiuto della transazione, rinvia alla “direkten Klageweg“ (doc. 2). Allo stesso modo
nella decisione su opposizione afferma che „allfällige Ansprüche aus
Zusatzversicherungen nach dem Bundesgesetzt über den Versicherungsvertrag/VVG
direkt auf dem Klageweg geltend zu machen sind“. La stessa Cassa ha
pertanto operato una netta distinzione tra l’assicurazione sociale e
l’assicurazione complementare.
9.
L’assicuratore
fa valere che la richiesta di pagamento sarebbe comunque prescritta in applicazione
dell’art. 46 LCA, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni.
Poiché le condizioni
generali d’assicurazione per le __________ (__________) non prevedono norme
particolari circa la prescrizione, in concreto trova applicazione la LCA.
A
questo proposito l'art. 46 LCA stabilisce che:
"
Art. 46
1I crediti derivanti dal contratto di assicurazione
si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.
L'articolo 41 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è riservato.
2Sono nulli i patti che assoggettano il credito
verso l'assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane
ferma la disposizione dell'articolo 39 capoverso 2 numero 2 della presente
legge."
Questa norma è
imperativa. Carré, in Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000,
pag. 319, ricorda:
" Force obligatoire
Les prescriptions de cet art. ne peuvent pas être modifiées conventionellement
au détriment du preneur ou de l'ayant droit, selon l'art. 98 LCA. Elle est impérative pour toutes
les branches d'assurances, sous réserve de celle de l'assurance-transport: cf. plus bas (Tciv. BS
RBA V n° 209/219). Elle n'est cependant pas d'ordre public, ni d'ailleurs
contraire aux moeurs, si le droit étranger, applicable au contrat, y déroge (CJ
GE RBA X n° 50; Tciv. BS RBA V n° 209/219 all.).
Ainsi, les parties peuvent valablement convenir d'un délai de
prescription, ou de déchéance, plus long que le délai légal (ATF 74 II 97 all.,
JdT 1948 I 592, RBA X n° 49; ATF 60 II 445 all., JdT 1935 I 208, rés. SJ 1935 p. 349, RBA VII n° 182).
La jurisprudence a écarté la théorie selon laquelle l'art. 46 LCA aurait
été rangé par inadvertance dans les dispositions relativement impératives de la
loi, et non dans celles, qui sont absolument impératives au sens de l'art. 97
LCA (ATF 48 II 284, JdT 1923 I 162, RBA V n° 213; CCC FR RBA XIII n° 56).
Un autre délai, plus court, de prescription, ou de péremption (cf. ci-après),
peut en effet être stipulé en matière d'assurance-transport (…)."
10.
In
concreto l’attore è stato degente presso la Clinica __________ di __________ dal
1.7.2003
al 3.7.2003 (doc. 26/3).
L’istanza,
datata 3 novembre 2006, è pervenuta alla Pretura di __________ il 6 novembre
2006.
(doc. I) e trasmessa al TCA il 10 gennaio 2007 (doc. II).
A
norma dell’art. 139 CO se l’azione o l’eccezione furono respinte per
incompetenza del giudice adito, o per un vizio rimediabile, o come
intempestivamente proposte, e il termine di prescrizione sia nel frattempo
decorso è accordato un nuovo termine di sessanta giorni per promuovere
l’azione.
Per
l’art. 1a cpv. 2 LPTCA l’atto di ricorso indirizzato ad un’autorità non
competente è trasmesso d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni. In
tal caso è determinante la data di deposito presso la prima autorità. Per
l’art. 1 cpv. 3 ultima frase LPTCA, in ambito di assicurazioni complementari,
la procedura, applicata in analogia, è quella prevista per i ricorsi.
Per
cui la data determinante è quella di notifica della petizione alla Pretura.
L’interessato
avrebbe dovuto inoltrare la petizione entro i due anni dalla degenza.
Tuttavia,
per l’art. 135 CO la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del
debito da parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o
di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni (cifra 1), oppure mediante atti
di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure
mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di
conciliazione.
Coll’interruzione
incomincia a decorrere una nuova prescrizione (art. 137 cpv. 1 CO).
In
concreto, come visto in precedenza, con scritto del 29 novembre 2004 (ed in
precedenza, condizionalmente, il 29 ottobre 2004), entro il termine di due anni
previsto dall’art. 46 LCA, l’assicuratore ha riconosciuto il proprio debito nei
confronti dell’attore.
La
prescrizione è pertanto stata validamente interrotta ed un nuovo termine ha
iniziato a decorrere. L’istanza del 3 novembre 2006 è di conseguenza
tempestiva, giacché presentata entro il termine di due anni.
La petizione va
pertanto accolta.
La
Cassa è condannata a versare all’attore un importo di fr. 6'000.-- oltre
interessi al 5% dal 15 gennaio 2005 (cfr. doc. EE, nonché art. 102. cpv. 2 CO).
11.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art.
72.
cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre
decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta a CHF 30'000.--.
Quando il valore litigioso non raggiunge questo
importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per
l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate
dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo
federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere
la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.
b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni
cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni
popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97
cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei
limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in
materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2
lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui
l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non
può andare oltre le conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
In concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalla pretesa di versamento formulata dall'attore di Fr. 6’000.--.
Trattandosi di una
causa di carattere pecuniario, non sono quindi dati gli estremi per
interporre un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla
base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Il ricorso è ugualmente
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
La
petizione è accolta.
CV
1, __________, è condannata a versare a AT 1, __________, l’importo di
fr.
6'000.-- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2005.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. CV 1 verserà a AT 1 fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster