36.2007.100
Domanda di sussidio. Accertamento autonomo del reddito. Superamento dei parametri. Non si può far uso della tassazione emessa per un periodo diverso da quello indicato dal CdS nel suo annuale decreto
5 settembre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
36.2007.100
Data decisione, Autorità:
05.09.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio. Accertamento autonomo del reddito. Superamento dei parametri. Non si può far uso della tassazione emessa per un periodo diverso da quello indicato dal CdS nel suo annuale decreto esecutivo.
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.100
IR/sc
Lugano
5 settembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 22 maggio
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, celibe, trentaseienne, domiciliato a __________, disoccupato, ha chiesto il
20 novembre 2006, mediante formulario acquisito presso l'UAM stesso, la riduzione
del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007.
L'amministrazione
ha proceduto all'accertamento autonomo del reddito. La tassazione 2004
acquisita agli atti indica un reddito per l'imposta cantonale di CHF 21'900.--.
La
domanda è stata respinta così come il successivo reclamo 14 aprile 2007, con
cui l'assicurato ha prodotto la decisione di tassazione 2005, rigettato con la
decisione su reclamo 22 maggio 2007 qui impugnata.
B. Con
ricorso 18 giugno 2007 tramite il patrocinio di un economista RI 1 si è limitato
a contestare il reddito commutato segnalando che nella dichiarazione fiscale
era stato indicato un reddito di CHF 18'342.--. A fronte dell'insufficienza
delle motivazioni addotte il giudice delegato ha imposto la completazione del
gravame.
Lo
scritto 22 giugno 2007 del patrocinatore non è di grande aiuto e non pare
pienamente conforme alle esigenze di procedura. Nella completazione del ricorso
il rappresentante del ricorrente evidenziava che "La decisone non è di per
sè erronea, ma potrebbe modificarsi ...". Per non pregiudicare il
patrocinato per carenze del patrocinatore l'impugnativa è stata comunque
trasmessa all'amministrazione per la risposta di causa.
Fatti
I
funzionari competenti hanno rammentato, nell'allegato 13 luglio 2007,
l'applicazione dell'art. 67 lett. f RLCAMal e la necessità di accertare, di
conseguenza, il reddito in maniera autonoma.
L'UAM
ha considerato un guadagno medio per il 2007 di CHF 2'441.-- che, commutato,
non permette di concedere il sussidio. Per l'amministrazione, che cita la
costante prassi di questo Tribunale, non è possibile fare riferimento a
tassazione relativa ad altro periodo.
Nonostante
l'opportunità offerta il ricorrente non si è ulteriormente espresso e non ha
chiesto l'acquisizione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione
della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i Comuni
partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni
economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'ad. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell'art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti della legge (su
questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124)
- le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l'accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di
ogni
singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i
limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l'importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l'aumento dei limiti di reddito
previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata
al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione
ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza
imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.
15o'oo0.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L'espressione
"di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per
l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM)
di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone
adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMaI.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 - che annulla e
sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo
Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). II
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. II limite di reddito
che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--,
per i membri maggiorenni delle famiglie e 1 ° figlio a CHF 32'000.-- mentre il
reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito
massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie
altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-(reddito
della famiglia).
4.
Come
indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio
l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di
riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da
ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in
reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno -
appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle
Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da
rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a
pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente -
dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così
modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
5.
Va
rammentato che, a tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla
persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di
sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art.
67.
RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA
(cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3
settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T.
entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:
" ... come la delega del legislativo al Consiglio di
Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in "altri casi particolari". Per
l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve
partire dal reddito lordo conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infitti il reddito
lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito
nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso
anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'adozione della nuova LCAMa1(M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo"
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per
la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il
sussidio è chiesto, che vanno - come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
... quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di
riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMa1) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
La
giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal
reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente
comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
Va
ancora aggiunto che l'UAM deve considerare unicamente la tassazione del periodo
fiscale fissato dal Consiglio di Stato e non può invece fa capo alla
tassazione di altro periodo.
Questo
Tribunale si è espresso in questo senso in maniera costante in particolare
dalle sentenze 3 settembre 2004 36.2004.81 e 36.2004.91.
6.
In
concreto lo stesso rappresentante del ricorrente ammette che la decisione
impugnata non è erronea, qui va detto che è invece corretta esplicita e chiara.
L'UAM, ritenuto il perdurare della disoccupazione di RI 1 da gennaio 2006, ha
operato il calcolo dei dati economici più recenti riferiti al signor RI 1.
Il
calcolo appare corretto e permette di ritenere un reddito di CHF 2'441,--
mensili dal quale non è possibile operare deduzioni.
L'importo,
convertito a mano delle apposite tabelle, impone di ritenere un reddito
superiore a CHF 20'000.-- che, arrotondato al mille franchi superiore come
vuole la legge, non consente di ridurre il premio dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Per
il resto può essere fatto rinvio alle osservazioni dell'amministrazione. Alla
luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto senza carico di tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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