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Decisione

36.2007.100

Domanda di sussidio. Accertamento autonomo del reddito. Superamento dei parametri. Non si può far uso della tassazione emessa per un periodo diverso da quello indicato dal CdS nel suo annuale decreto

5 settembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

funzionari competenti hanno rammentato, nell'allegato 13 luglio 2007,

l'applicazione dell'art. 67 lett. f RLCAMal e la necessità di accertare, di

conseguenza, il reddito in maniera autonoma.

L'UAM

ha considerato un guadagno medio per il 2007 di CHF 2'441.-- che, commutato,

non permette di concedere il sussidio. Per l'amministrazione, che cita la

costante prassi di questo Tribunale, non è possibile fare riferimento a

tassazione relativa ad altro periodo.

Nonostante

l'opportunità offerta il ricorrente non si è ulteriormente espresso e non ha

chiesto l'acquisizione di specifiche prove.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

3.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione

della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i Comuni

partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni

economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assi­curati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'ad. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle

persone sole il cui reddito non su­pera i CHF 20'000.--. A norma dell'art. 49

LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti della legge (su

questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124)

- le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

" a) il periodo fiscale determinante per

l'accertamento del reddito e

della sostanza imponibili;

b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di

ogni

singolo assicuratore;

c) la quota media cantonale ponderata;

d) i

limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

- persone sole,

- famiglie,

- reddito di riferimento;

e) la quota minima a carico degli assicurati;

f) gli importi di sostanza imponibile

non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g) l'importo minimo annuo di sussidio;

h) il limite di reddito massimo per

l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei

premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i) l'aumento dei limiti di reddito

previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a

seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata

al mille franchi superiore:

" a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione

ordinaria o

intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza

imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio

stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.

15o'oo0.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."

L'espressione

"di regola" tende a volere salvaguardare la possi­bilità per

l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM)

di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone

adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMaI.

Per

l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 - che annulla e

sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo

Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). II

periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle

classifica­zioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. II limite di reddito

che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fis­sato a CHF 20'000.--,

per i membri maggiorenni delle famiglie e 1 ° figlio a CHF 32'000.-- mentre il

reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito

massimo per il ricono­scimento della riduzione di premio a figli di famiglie

altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-­(reddito

della famiglia).

4.

Come

indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato

l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell'amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato

mediante l'utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è

obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle

entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati

dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date

le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio

l'UAM) si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di

riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE

emesso annual­mente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da

ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in

reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno -

appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle

Contribuzioni, verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del

sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte

del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il

biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e

modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999

avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato

dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale

determi­nante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inatti­vità lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­

mento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo

dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Da

rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a

pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente -

dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così

modificato:

" d) persone sole che esercitano un'attività

lucrativa o conducono esi-

stenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'ooo.--, se­condo il periodo determinante;

(...)

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applica­bili."

5.

Va

rammentato che, a tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla

persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di

sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art.

67.

RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA

(cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3

settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T.

entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:

" ... come la delega del legislativo al Consiglio di

Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in "altri casi particolari". Per

l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve

partire dal reddito lordo conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infitti il reddito

lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito

nel corso dell'anno per il quale il sussi­dio viene richiesto. In questo senso

anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio

concernente l'adozione della nuova LCAMa1(M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo"

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per

la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il

sussidio è chiesto, che vanno - come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

... quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di

riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba de­terminare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle

appositamente allestite. In­fatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMa1) convertito in reddito imponibile

mediante apposite ta­belle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

La

giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal

reddito lordo da convertire unicamente interessi pas­sivi debitamente

comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.

Va

ancora aggiunto che l'UAM deve considerare unicamente la tassazione del periodo

fiscale fissato dal Consiglio di Stato e non può invece fa capo alla

tassazione di altro periodo.

Questo

Tribunale si è espresso in questo senso in maniera costante in particolare

dalle sentenze 3 settembre 2004 36.2004.81 e 36.2004.91.

6.

In

concreto lo stesso rappresentante del ricorrente ammette che la decisione

impugnata non è erronea, qui va detto che è invece corretta esplicita e chiara.

L'UAM, ritenuto il perdurare della disoccupazione di RI 1 da gennaio 2006, ha

operato il calcolo dei dati economici più recenti riferiti al signor RI 1.

Il

calcolo appare corretto e permette di ritenere un reddito di CHF 2'441,--

mensili dal quale non è possibile operare deduzioni.

L'importo,

convertito a mano delle apposite tabelle, impone di ritenere un reddito

superiore a CHF 20'000.-- che, arrotondato al mille franchi superiore come

vuole la legge, non consente di ridurre il premio dell'assicurazione

obbligatoria contro le malattie.

Per

il resto può essere fatto rinvio alle osservazioni dell'amministrazione. Alla

luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto senza carico di tassa

di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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