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Decisione

36.2007.101

Domanda di sussidio tardiva. Ritardo non giustificato siccome motivato con gli impegni di studio e professionali in uno con quelli di famiglia.

3 settembre 2007Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di

assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce

eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure

di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa

competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle

richieste. La

pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini

stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un

sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame la domanda di sussidio data del marzo 2007. RI 1 è tassata in via

ordinaria, disponeva della tassazione 2004 già da inizio anno 2006. La

ricorrente non indica e non invoca alcuno dei motivi elencati all'art. 67

RLCAMal cui l'art. 45 cpv. 1 litt. d RLCAMal fa rinvio.

Palesemente

la sua istanza è quindi tardiva.

Nel

messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la precedente regolamentazione:

" I sussidi individuali

devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece

giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza

del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,

oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la

competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati

di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza

subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che

risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale

i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono

considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, già prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2006.

Alla

luce di ciò occorre verificare se effettivamente il ritardo della ricorrente

possa o meno essere giustificato.

7. L'art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce

dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare

negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che

un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso

assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA

24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato

considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno

l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo

adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25

settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il

sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi

verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

2005 (in re S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato problemi a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come

precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!,

circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X.,

avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa

con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare

la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell'inoltro dell'istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento

del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile

considerato in quella sede.

(...)

L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne

informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d'ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" ... la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente

prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora

l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato

smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da

considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non

recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione

dell'atto o suo ritardo."

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16).

Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificativo

il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non giustificante il

ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda.

Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della

tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non era stata ritenuta

(analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc.

36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che

attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007, inc.

36.2006.244).

Anche

il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso

ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno

stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.

36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato

ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane

donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli

difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza

21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

8. In

concreto RI 1 giustifica il ritardo sostanzialmente con il mancato invio da

parte dell'UAM dei formulari per la presentazione della domanda.

In merito a questo tema, in una recente sentenza di questo Tribunale

(in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11, ripresa nella

sentenza 10 novembre 2006 in re A., 36.2005.129) è stato evidenziato come:

" … il giudice delegato

ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative

alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte

dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto

all’udienza, ha precisato come:

“…

l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta

di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali

della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante

scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente

beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti

generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi

formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome

e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene

inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni

utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di

controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del

cambiamento del cognome della persona interessata.

I

formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di

una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per

permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i

formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono

essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo

quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato

automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è

trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta

individuale con il NIP." (…)

Sempre

in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente

precisato come:

" … per l'anno 2005 dei

circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di

fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle

Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000

domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono

trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per

posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma

l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il

suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei

sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni

sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri

servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene

ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta

perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In

seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la

documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati

fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa

suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto

fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella

quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza

assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente

la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene

accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura

mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."

Va

ancora aggiunto che, come comunicato dall'UAM (signor __________) nel 2006 il

sussidio è stato concesso a 66'591 assicurati, per un totale di 33'157 istanze,

oltre a altri 22'000 beneficiari di PC. In sostanza quasi il 28% della

popolazione ticinese beneficia del sussidio. Questi dati sono notevoli per la

mole di lavoro svolta sempre con impegno e molta serietà dai collaboratori UAM.

D'altro

canto il responsabile dell'Ufficio e le autorità amministrative federali, oltre

alla Consigliera di Stato responsabile del Dipartimento tendono, in consonanza

agli obblighi di legge, a fornire - e forniscono - alla popolazione adeguate

informazioni, in maniera costante e precisa.

Alla

luce di ciò gli attacchi alle persone contenuti nel gravame, soprattutto

laddove provenienti da una studentessa ___________ che segue un corso di "___________",

ancorché certamente provata dalle conseguenze del rifiuto del sussidio,

appaiono del tutto gratuiti e fuori luogo.

Per

tornare al tema in discussione la giurisprudenza ha sancito, in maniera chiara,

che il mancato invio dei formulari non giustifica ritardi, come, d'altra parte,

l'invio errato di formulari non crea buona fede che impone il versamento a chi

non ne ha diritto (STCA 3 ottobre 2005 in re S., 36.2005.112).

Il

possibile ritardo o l'automazione cui fa riferimento l'assicurata, riferendosi

al mancato invio dei formulari e quindi alla sua mancata reazione e tempestiva

trasmissione dell'istanza, non sono qui di pregio.

9. La

ricorrente invoca poi suoi impegni per famiglia, studi e lavoro "… uno

sforzo di energia e tempo per me molto importante che talvolta fa sì che purtroppo

in questo caso ho reagito con ritardo e di questo non posso che

rammaricarmi".

Come

evidenziato nelle considerazioni che precedono la negligenza non è protetta e

non giustifica il ritardo. La ricorrente, pur impegnata, certamente poteva

trovare il tempo minimo necessario per compilare un formulario semplice,

fotocopiare pochi atti e procedere al suo invio all'UAM (meglio se per

raccomandata). Il tutto dopo avere acquisito - presso la Cancelleria Comunale

di __________ (luogo del suo domicilio) - un esemplare del formulario

necessario.

Pur

con tutti gli impegni comprensibili RI 1 poteva fronteggiare facilmente questo

impegno nella seconda metà del 2006 e rispettare il termine. La giustificazione

del ritardo non può qui essere ritenuta.

Va

qui osservato che la legge fissa termini fissi e chiari per la necessaria

sicurezza del diritto e non crea invece inutile burocrazia o tenta di

"sottrarre lo Stato al pagamento di un aiuto finanziario". L'aiuto

finanziario è legittimo solo nella misura in cui è chiesto conformemente alla

legge. Vista l'importanza del sussidio per RI 1 ed il fatto che con la

tassazione 2004 del 15 febbraio 2006 era verosimile suo diritto ottenerlo, alla

ricorrente bastava davvero poco per ossequiare i termini di legge ed ottenere

il suo diritto. Non avendolo fatto non può dolersi con l'amministrazione.

10.

L'insorgente, implicitamente, sostiene inoltre di aver diritto,

materialmente, al sussidio, ma che per meri motivi formali (ritardo

nell'inoltro dell'istanza), non Io possa ottenere.

Già

in altro caso deciso dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art.

28 cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e

non grammaticalmente, poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di

aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche

modeste.

La

questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio

2006 (inc. 36.2005.141). In quell'occasione il TCA ha accertato che, per quanto

concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i

Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto

adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.

Per

l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di

condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia

degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio

in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi

sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di

cui all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché

nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare

dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita

la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente

gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono

tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché

siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla

Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da

permettere di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il

Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per

il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49

cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha

effettivamente disciplinato.

Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle

materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i

Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare

disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con

quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00,

consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126 178 consid. 1; cfr. riguardo al

previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche

alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114

la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta

l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.

sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come

ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica

modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,

Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.

4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con

riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag.

252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella

LAMal e nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione

da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In

simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è

disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate

sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K

102/00, consid. 4).

Va

ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,

al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i

Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica

modesta" (cfr. anche DTF 122 I 343).

Per

quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui

la legge cantonale prescrive l'obbligo,

tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la

corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.

Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia

dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di

premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il

loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima

dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se

l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del versamento

del sussidio.

In

concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di

diritto federale e va dunque tutelata.

Per

quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc.

36.2005.141) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und

Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il

significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione

letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano

motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in

esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e

dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre

disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V

105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998

nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,

DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121

III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF

121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a;

338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V

429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133;

Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45;

DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b.

Vedi pure: Imboden/Rhinow/

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,

Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque

condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich

unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del

legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216

consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

Come

già ritenuto nel giudizio citato quando una disposizione legale non è chiara o

allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori

preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della

norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non

forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi

relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può

essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di

legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le

discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di

completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di

interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione

(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento

alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid.

5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

In

concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.

2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di

competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma

sarebbe inammissibile.

Del

resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove

il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone

dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel

corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro

situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art.

65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per

l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti)."

In

queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente

favorevole alla ricorrente.

La

decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va di conseguenza

confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

11. Alla

luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse

e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di

diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di

diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i

casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le

decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia

ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in

materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un

ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che

"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale

tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse

censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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