36.2007.101
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo non giustificato siccome motivato con gli impegni di studio e professionali in uno con quelli di famiglia.
3 settembre 2007Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2007.101
Data decisione, Autorità:
03.09.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo non giustificato siccome motivato con gli impegni di studio e professionali in uno con quelli di famiglia.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.101
ir/td
Lugano
3 settembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 maggio
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1971, divorziata, madre di __________ (2000), salariata, ha chiesto - con
formulario datato 8 marzo 2007 - il sussidio per l'anno 2007 per fronteggiare
il premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
La
domanda è stata respinta siccome tardiva così come il successivo reclamo
rigettato con decisione su reclamo del 21 maggio 2007.
B. Contro
tale provvedimento RI 1 ricorre al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
indicando, per giustificare il ritardo, di non avere ricevuto il formulario per
domandare il sussidio, formulario che doveva esserle trasmesso, e segnalando i
suoi impegni (__________, lavoro, famiglia) gravosi.
L'amministrazione,
con puntuali e precise osservazioni che fanno riferimento alla prassi di questo
Tribunale, propone la reiezione dell'impugnativa.
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'acquisizione di nuove prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge
(su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e
124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF
150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da
sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone
soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette
all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
A
tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso
dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di
assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce
eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure
di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa
competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle
richieste. La
pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini
stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un
sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame la domanda di sussidio data del marzo 2007. RI 1 è tassata in via
ordinaria, disponeva della tassazione 2004 già da inizio anno 2006. La
ricorrente non indica e non invoca alcuno dei motivi elencati all'art. 67
RLCAMal cui l'art. 45 cpv. 1 litt. d RLCAMal fa rinvio.
Palesemente
la sua istanza è quindi tardiva.
Nel
messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha
rammentato la precedente regolamentazione:
" I sussidi individuali
devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece
giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza
del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,
oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la
competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati
di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza
subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che
risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale
i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono
considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, già prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se
date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2006.
Alla
luce di ciò occorre verificare se effettivamente il ritardo della ricorrente
possa o meno essere giustificato.
7. L'art.
45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce
dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare
negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che
un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso
assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA
24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato
considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno
l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo
adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25
settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il
sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi
verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
2005 (in re S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato problemi a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005
in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come
precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!,
circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva
sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,
ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18
anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con
i genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X.,
avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica
della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa
con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente
dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare
la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo
nell'inoltro dell'istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento
del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile
considerato in quella sede.
(...)
L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne
informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d'ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" ... la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il
ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente
prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora
l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato
smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da
considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non
recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione
dell'atto o suo ritardo."
Il
TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato
fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel
periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa
malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006.16).
Alla
medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un
lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo
il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e
spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo
(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
Nella
sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario
impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli
studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel
caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche
amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.
Nel
caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa
di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del
termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificativo
il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non giustificante il
ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda.
Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della
tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non era stata ritenuta
(analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc.
36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che
attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007, inc.
36.2006.244).
Anche
il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso
ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno
stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.
36.2006.232).
Nella
sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una
persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera
certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato
ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane
donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli
difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza
21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
8. In
concreto RI 1 giustifica il ritardo sostanzialmente con il mancato invio da
parte dell'UAM dei formulari per la presentazione della domanda.
In merito a questo tema, in una recente sentenza di questo Tribunale
(in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11, ripresa nella
sentenza 10 novembre 2006 in re A., 36.2005.129) è stato evidenziato come:
" … il giudice delegato
ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative
alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte
dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto
all’udienza, ha precisato come:
“…
l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta
di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali
della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante
scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente
beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti
generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi
formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome
e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene
inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni
utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di
controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del
cambiamento del cognome della persona interessata.
I
formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di
una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per
permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i
formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono
essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo
quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato
automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è
trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta
individuale con il NIP." (…)
Sempre
in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente
precisato come:
" … per l'anno 2005 dei
circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di
fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle
Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000
domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono
trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per
posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma
l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il
suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei
sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni
sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri
servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene
ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta
perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In
seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la
documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati
fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa
suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto
fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella
quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza
assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente
la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene
accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura
mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."
Va
ancora aggiunto che, come comunicato dall'UAM (signor __________) nel 2006 il
sussidio è stato concesso a 66'591 assicurati, per un totale di 33'157 istanze,
oltre a altri 22'000 beneficiari di PC. In sostanza quasi il 28% della
popolazione ticinese beneficia del sussidio. Questi dati sono notevoli per la
mole di lavoro svolta sempre con impegno e molta serietà dai collaboratori UAM.
D'altro
canto il responsabile dell'Ufficio e le autorità amministrative federali, oltre
alla Consigliera di Stato responsabile del Dipartimento tendono, in consonanza
agli obblighi di legge, a fornire - e forniscono - alla popolazione adeguate
informazioni, in maniera costante e precisa.
Alla
luce di ciò gli attacchi alle persone contenuti nel gravame, soprattutto
laddove provenienti da una studentessa ___________ che segue un corso di "___________",
ancorché certamente provata dalle conseguenze del rifiuto del sussidio,
appaiono del tutto gratuiti e fuori luogo.
Per
tornare al tema in discussione la giurisprudenza ha sancito, in maniera chiara,
che il mancato invio dei formulari non giustifica ritardi, come, d'altra parte,
l'invio errato di formulari non crea buona fede che impone il versamento a chi
non ne ha diritto (STCA 3 ottobre 2005 in re S., 36.2005.112).
Il
possibile ritardo o l'automazione cui fa riferimento l'assicurata, riferendosi
al mancato invio dei formulari e quindi alla sua mancata reazione e tempestiva
trasmissione dell'istanza, non sono qui di pregio.
9. La
ricorrente invoca poi suoi impegni per famiglia, studi e lavoro "… uno
sforzo di energia e tempo per me molto importante che talvolta fa sì che purtroppo
in questo caso ho reagito con ritardo e di questo non posso che
rammaricarmi".
Come
evidenziato nelle considerazioni che precedono la negligenza non è protetta e
non giustifica il ritardo. La ricorrente, pur impegnata, certamente poteva
trovare il tempo minimo necessario per compilare un formulario semplice,
fotocopiare pochi atti e procedere al suo invio all'UAM (meglio se per
raccomandata). Il tutto dopo avere acquisito - presso la Cancelleria Comunale
di __________ (luogo del suo domicilio) - un esemplare del formulario
necessario.
Pur
con tutti gli impegni comprensibili RI 1 poteva fronteggiare facilmente questo
impegno nella seconda metà del 2006 e rispettare il termine. La giustificazione
del ritardo non può qui essere ritenuta.
Va
qui osservato che la legge fissa termini fissi e chiari per la necessaria
sicurezza del diritto e non crea invece inutile burocrazia o tenta di
"sottrarre lo Stato al pagamento di un aiuto finanziario". L'aiuto
finanziario è legittimo solo nella misura in cui è chiesto conformemente alla
legge. Vista l'importanza del sussidio per RI 1 ed il fatto che con la
tassazione 2004 del 15 febbraio 2006 era verosimile suo diritto ottenerlo, alla
ricorrente bastava davvero poco per ossequiare i termini di legge ed ottenere
il suo diritto. Non avendolo fatto non può dolersi con l'amministrazione.
10.
L'insorgente, implicitamente, sostiene inoltre di aver diritto,
materialmente, al sussidio, ma che per meri motivi formali (ritardo
nell'inoltro dell'istanza), non Io possa ottenere.
Già
in altro caso deciso dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art.
28 cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e
non grammaticalmente, poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di
aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche
modeste.
La
questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio
2006 (inc. 36.2005.141). In quell'occasione il TCA ha accertato che, per quanto
concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i
Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto
adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.
Per
l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di
condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia
degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio
in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi
sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di
cui all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché
nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare
dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita
la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle
riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in
anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente
gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono
tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché
siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla
Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da
permettere di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il
Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.
Per
il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49
cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto
federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno
deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha
effettivamente disciplinato.
Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle
materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i
Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare
disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con
quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00,
consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126 178 consid. 1; cfr. riguardo al
previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche
alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114
la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Giusta
l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro
le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza
federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.
sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come
ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica
modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.
4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con
riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag.
252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella
LAMal e nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione
da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
In
simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è
disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate
sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K
102/00, consid. 4).
Va
ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,
al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i
Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la
regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire
autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica
modesta" (cfr. anche DTF 122 I 343).
Per
quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei
sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui
la legge cantonale prescrive l'obbligo,
tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la
corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.
Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia
dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di
premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il
loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima
dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se
l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del versamento
del sussidio.
In
concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di
diritto federale e va dunque tutelata.
Per
quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc.
36.2005.141) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und
Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il
significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione
letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano
motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in
esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e
dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre
disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V
105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso
letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non
esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998
nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,
DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121
III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF
121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a;
338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V
429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133;
Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45;
DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b.
Vedi pure: Imboden/Rhinow/
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,
Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque
condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich
unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del
legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216
consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).
Come
già ritenuto nel giudizio citato quando una disposizione legale non è chiara o
allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori
preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della
norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non
forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per
l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi
relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può
essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di
legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le
discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di
completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di
interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione
(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento
alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474
consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid.
5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
In
concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.
2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di
competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma
sarebbe inammissibile.
Del
resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove
il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone
dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel
corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro
situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art.
65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per
l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e
familiari più recenti)."
In
queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente
favorevole alla ricorrente.
La
decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va di conseguenza
confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.
11. Alla
luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse
e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi
dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le
decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia
ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in
materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg.).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un
ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che
"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale
tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse
censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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