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Decisione

36.2007.102

Domanda di sussidio tardiva. Ritardo giustificato con lunga malattia all'estero. Ricorso respinto. Non comprovata l'impossibilità ad inoltrare l'istanza o a delegare terzi.

3 settembre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

formulario datato 20 ottobre 2006 (doc. 1) RI 1, 1953, ha postulato al­l'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la ri­duzione

del premio dell'assicurazione

di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007.

B. La

domanda di sussidio è stata respinta con decisione del 1° feb­braio

2007 (cfr. doc. A2), avendo l'UAM rilevato un red­dito de­terminante superiore

al li­mite imposto dal Decreto Esecutivo (DE) del Consiglio di Stato (CdS) del

14 novembre 2006. Il re­clamo inoltrato dall'assicurata il 3 aprile 2007 (doc.

2) è stato ri­tenuto irricevibile dall'UAM, in quanto tardivo, con decisione su

reclamo del 29 maggio 2007 (doc. A2).

C. Con

ricorso del 20 giugno 2007 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(TCA) chiedendo la con­cessione del sussidio di cassa malati per l'anno 2007, facendo valere che il ritardo

del reclamo sarebbe dovuto alla permanen-za all'estero, per malattia, del

marito nel corso di diversi mesi e che diversi documenti necessari alla

valutazione della richiesta di sussidio avrebbero dovuto essere procurati

personalmente dal marito.

D. Con

osservazioni dell'11 luglio 2007 (doc. III) l'Amministrazione ha postulato la

reiezione del gravame, sostenendo che i motivi addotti dalla ricorrente non

sarebbero sufficienti a giustifi­care la tardività del reclamo.

E. Invitata

a presentare ulteriori prove (doc. IV e V), il 30 luglio 2007 la ricorrente ha

prodotto il certificato medico (doc. VI), redatto in parte in caratteri arabi

ed in parte in inglese dal Dr. __________ di __________, riguardante il Signor __________,

marito della ricorrente.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

3.

Giusta

l'art. 76 cpv. 1 LCAMal, contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è

data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30

giorni dalla notificazione. È applicabi-le la Legge di procedura per le cause

amministrative.

In

concreto l'UAM ha emesso la decisione formale di rifiuto del sussidio, il 1.

febbraio 2007 e la ricorrente ha inoltrato il reclamo all'UAM il 3 aprile

successivo. Il termine di 30 giorni non è stato rispet­tato dall'assicurata,

che non contesta il ritardo di due mesi. L'UAM ha, come indicato, ritenuto

tardivo il reclamo e lo ha dichiarato irricevibile.

Con

il ricorso al TCA, implicitamente, la ricorrente fa valere motivi giustificanti

la restituzione dei termini. Nel merito postula la concessione del sussidio.

RI

1.

sostiene che "purtroppo mio marito, essendosi am­malato all'estero,

non è potuto rientrare in Svizzera per diversi mesi. Infatti il ritardo è stato

causato proprio dall'assenza di mio marito, siccome diversi documenti doveva

procurarli lui personalmente." (doc. I)

4.

In

merito al tema della restituzione dei termini nell'ambito dell'esame che incombe

all'amministrazione, e quindi comportante l'applicazione della LPAmm, va rammentato

che giusta l'art. 137 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 12

PAmm, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se

l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di

comparire o di chiedere un rinvio: (a) perchè senza sua colpa ignorava la

scadenza del termine oppure perchè la notificazione è avvenuta così tardi da

renderne impossibile l'osservanza, rispettivamente, (b) perchè l'impedimento di

compiere in tempo utile processuale era dovuto ad un fatto grave, che non

poteva essere evitato.

La

restituzione in intero contro il lasso dei termini è un rimedio volto ad

evitare che un'omissione processuale, incolpevole o dovuta a negligenza

scusabile, determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di

assicurare un ordinato svolgimento del processo (cfr. Borghi/Corti, op. cit. N.

1.

ad art. 12 PAmm).

Tale

procedura ha carattere eccezionale ed è ammessa in misura estremamente

restrittiva: ad esempio, la malattia rappresenta un impedimento scusabile

quando rende impossibile anche il semplice conferimento di un mandato, mentre

un eccessivo carico di lavoro non costituisce una giustificazione sufficiente

(cfr. Borghi / Corti. op. cit. N. 1 a), pag. 60).

Nell'ambito

delle assicurazioni sociali vigono sostanzialmente gli stessi principi. Per

l'art. 41 LPGA infatti, se il richiedente o il suo rappresentante è stato im­pedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi addu­cendone i motivi entro dieci giorni

dalla cessazione dell'impedi­mento. Se la restituzione è concessa, il termine

per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

In

concreto l'inoltro del reclamo è atto semplice che generalmente non impone il

conferimento di un mandato ed è atto privo di esigenze formali. La conduzione

del caso poteva essere delegata dall'assicurato alla moglie senza formalità

eccessive. Il reclamo avrebbe potuto essere effettuato tramite l'invio di una semplice

lettera entro il termine di 30 giorni previsto dalla LCAMal, con l'indicazione

che in un se­condo tempo - dopo il rientro del marito - sarebbero stati

trasmessi i documenti mancanti (cfr. STCA n. 36.2005.136 del 7 novembre 2005 in

re R.).

Il

TCA constata inoltre che il marito della ricorrente è rientrato in Europa con

un volo di linea della compagnia __________ da __________ a __________ il 13

aprile 2007, dunque dopo l'invio del reclamo all'UAM da parte della Signora RI

1.

(datato 3 aprile 2007, doc. 2). La ricorrente è dunque stata in grado di

inoltrare un reclamo anche in assenza del marito. Sono semmai __________ e __________,

figlie maggiorenni della ricorrente, ad averla aiu­tata nella presente

vertenza, anche dopo il ritorno del marito in Svizzera, firmando il reclamo del

3.

aprile 2007 insieme alla ricor­rente (cfr. doc. 2) e producendo il 2 maggio

2007, per posta elettronica, alcuni documenti richiesti dall'UAM (cfr. doc. 5).

Nel

caso in discussione il marito della ricorrente poteva dele­gare a quest'ultima

o a una delle due figlie maggiorenni, ove ne­cessario attraverso una procura, l'inoltro

della contestazione e la produzione successiva di documenti. In concreto non

sussistevano gli estremi per ac­cordare una restituzione dei termini e

correttamente l'UAM ha considerato il reclamo irricevibile siccome

intempestivo.

5.

A

titolo abbondanziale, va osservato che, nel merito, il reclamo non avrebbe

avuto miglior fortuna.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Can­tone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le presta­zioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di

condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

" a) del reddito imponibile desunto dalla

tassazione ordinaria o

intermedia

del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza

imponibile desunta dalla tassa­zione ordinaria o intermedia del biennio

stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF

150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possi-bi­lità per l’amministrazione

designata (l'UAM) di accertare auto-nomamente il reddito dell’assicurato in

caso di persone adem-pienti i presuppo­sti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo

per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE

17.

ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso

dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni

dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce

diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i

membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito

di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo

per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti

non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito

della famiglia).

Per l’art. 31 LCAMal il legislatore tici­nese ha riservato

l’accerta-mento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con succes­siva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle apposita­mente alle-stite) in casi particolari.

In altri ter­mini, l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferi-mento (ossia quella del periodo in­dicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione

(e meglio l'UAM) può anche calcolare da sola il reddito determinante tra­sformando

il reddito lordo mediante apposite tabelle e verifi­cando il sussistere dei

limiti per la con-cessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo

del reddito nei casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte

del loro

reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta

alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo an­nuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il

biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie, emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e

modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999

avente valenza dal 1. gennaio 2000, il reddito determinante va accertato

dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare

nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il biennio fiscale

determi­nante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inatti­vità lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensiona­mento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa

a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

A

tenore dell’art. 48 RLCAMal, all'assicurato è data la possibilità di ottenere

la revi­sione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in

corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal. A proposito di

quest'ultima norma citata va ram­mentato come la giurisprudenza di questo TCA

(cfr. STCA 36.2004.132 del 24 giugno 2005 in re M-F; 36.2004.92 del 3 settembre

2004.

in re M.; 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T.;

entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:

" … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente

ampia e, soprattutto, priva di contorni specifi­catamente indicati nella legge

stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente

l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione

di riferimento, in “altri casi particolari".

"Per

l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire

è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussi­dio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussi­dio soggettivo".

"Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 RLCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassa­zione di riferimento dove necessario.

"Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’ammini-strazione debba determinare un

reddito, essa deve proce­dere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sus­sidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

apposi­tamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoria­mente

(art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile me­diante apposite

tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo rego­lamento. Le tabelle di

conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la

fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la

loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

6.

In

concreto, dalla notifica di tassazione 2004 (doc. 1), risulta un reddito

imponibile pari a CHF 51'600.--, da cui, giusta l'art. 30 lett. a LCAMal, un

reddito determinante di CHF 52'000.--. Tale reddito è superiore al limite per

l'ottenimento del sussidio di CHF 32'000.-- imposto dal DE del Consiglio di

Stato. In tal senso, la decisione formale dell'UAM del 1. febbraio 2007 di non

dar se­guito alla ri­chiesta di sussidio da parte della ricorrente è corretta.

7.

La

ricorrente non può avvalersi della possibilità di otte­nere la revi­sione di una

decisione in materia di sussidio ai sensi dell'art. 48 RLCAMal, poiché nella

fattispecie non si sono verificati, nel corso dell'anno, gli estremi di cui al

citato art. 67 RLCAMal. La cessazione dell'attività del marito della ricorrente

è intervenuta ad ottobre 2006 e non dopo. Il ma­rito dell'assicurata ha

terminato la propria attività lavorativa già il 1. novembre 2006, dunque

precedentemente all'emanazione della decisione negativa dell'UAM.

8.

Il

ricorso va respinto poiché il reclamo inoltrato dalla ricor­rente è da

considerarsi tardivo e dunque irricevibile. Anche nel caso in cui tale reclamo

fosse stato tempestivo, il ricorso sa­rebbe stato respinto visto il reddito

determinante in fattispecie superiore al limite previsto per l'erogazione del

sussidio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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