36.2007.102
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo giustificato con lunga malattia all'estero. Ricorso respinto. Non comprovata l'impossibilità ad inoltrare l'istanza o a delegare terzi.
3 settembre 2007Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.102
Data decisione, Autorità:
03.09.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo giustificato con lunga malattia all'estero. Ricorso respinto. Non comprovata l'impossibilità ad inoltrare l'istanza o a delegare terzi.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.102
IR/CI/td
Lugano
3 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 maggio
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
formulario datato 20 ottobre 2006 (doc. 1) RI 1, 1953, ha postulato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione
del premio dell'assicurazione
di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007.
B. La
domanda di sussidio è stata respinta con decisione del 1° febbraio
2007 (cfr. doc. A2), avendo l'UAM rilevato un reddito determinante superiore
al limite imposto dal Decreto Esecutivo (DE) del Consiglio di Stato (CdS) del
14 novembre 2006. Il reclamo inoltrato dall'assicurata il 3 aprile 2007 (doc.
2) è stato ritenuto irricevibile dall'UAM, in quanto tardivo, con decisione su
reclamo del 29 maggio 2007 (doc. A2).
C. Con
ricorso del 20 giugno 2007 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) chiedendo la concessione del sussidio di cassa malati per l'anno 2007, facendo valere che il ritardo
del reclamo sarebbe dovuto alla permanen-za all'estero, per malattia, del
marito nel corso di diversi mesi e che diversi documenti necessari alla
valutazione della richiesta di sussidio avrebbero dovuto essere procurati
personalmente dal marito.
D. Con
osservazioni dell'11 luglio 2007 (doc. III) l'Amministrazione ha postulato la
reiezione del gravame, sostenendo che i motivi addotti dalla ricorrente non
sarebbero sufficienti a giustificare la tardività del reclamo.
E. Invitata
a presentare ulteriori prove (doc. IV e V), il 30 luglio 2007 la ricorrente ha
prodotto il certificato medico (doc. VI), redatto in parte in caratteri arabi
ed in parte in inglese dal Dr. __________ di __________, riguardante il Signor __________,
marito della ricorrente.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3.
Giusta
l'art. 76 cpv. 1 LCAMal, contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è
data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30
giorni dalla notificazione. È applicabi-le la Legge di procedura per le cause
amministrative.
In
concreto l'UAM ha emesso la decisione formale di rifiuto del sussidio, il 1.
febbraio 2007 e la ricorrente ha inoltrato il reclamo all'UAM il 3 aprile
successivo. Il termine di 30 giorni non è stato rispettato dall'assicurata,
che non contesta il ritardo di due mesi. L'UAM ha, come indicato, ritenuto
tardivo il reclamo e lo ha dichiarato irricevibile.
Con
il ricorso al TCA, implicitamente, la ricorrente fa valere motivi giustificanti
la restituzione dei termini. Nel merito postula la concessione del sussidio.
RI
1.
sostiene che "purtroppo mio marito, essendosi ammalato all'estero,
non è potuto rientrare in Svizzera per diversi mesi. Infatti il ritardo è stato
causato proprio dall'assenza di mio marito, siccome diversi documenti doveva
procurarli lui personalmente." (doc. I)
4.
In
merito al tema della restituzione dei termini nell'ambito dell'esame che incombe
all'amministrazione, e quindi comportante l'applicazione della LPAmm, va rammentato
che giusta l'art. 137 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 12
PAmm, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se
l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di
comparire o di chiedere un rinvio: (a) perchè senza sua colpa ignorava la
scadenza del termine oppure perchè la notificazione è avvenuta così tardi da
renderne impossibile l'osservanza, rispettivamente, (b) perchè l'impedimento di
compiere in tempo utile processuale era dovuto ad un fatto grave, che non
poteva essere evitato.
La
restituzione in intero contro il lasso dei termini è un rimedio volto ad
evitare che un'omissione processuale, incolpevole o dovuta a negligenza
scusabile, determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di
assicurare un ordinato svolgimento del processo (cfr. Borghi/Corti, op. cit. N.
1.
ad art. 12 PAmm).
Tale
procedura ha carattere eccezionale ed è ammessa in misura estremamente
restrittiva: ad esempio, la malattia rappresenta un impedimento scusabile
quando rende impossibile anche il semplice conferimento di un mandato, mentre
un eccessivo carico di lavoro non costituisce una giustificazione sufficiente
(cfr. Borghi / Corti. op. cit. N. 1 a), pag. 60).
Nell'ambito
delle assicurazioni sociali vigono sostanzialmente gli stessi principi. Per
l'art. 41 LPGA infatti, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni
dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine
per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
In
concreto l'inoltro del reclamo è atto semplice che generalmente non impone il
conferimento di un mandato ed è atto privo di esigenze formali. La conduzione
del caso poteva essere delegata dall'assicurato alla moglie senza formalità
eccessive. Il reclamo avrebbe potuto essere effettuato tramite l'invio di una semplice
lettera entro il termine di 30 giorni previsto dalla LCAMal, con l'indicazione
che in un secondo tempo - dopo il rientro del marito - sarebbero stati
trasmessi i documenti mancanti (cfr. STCA n. 36.2005.136 del 7 novembre 2005 in
re R.).
Il
TCA constata inoltre che il marito della ricorrente è rientrato in Europa con
un volo di linea della compagnia __________ da __________ a __________ il 13
aprile 2007, dunque dopo l'invio del reclamo all'UAM da parte della Signora RI
1.
(datato 3 aprile 2007, doc. 2). La ricorrente è dunque stata in grado di
inoltrare un reclamo anche in assenza del marito. Sono semmai __________ e __________,
figlie maggiorenni della ricorrente, ad averla aiutata nella presente
vertenza, anche dopo il ritorno del marito in Svizzera, firmando il reclamo del
3.
aprile 2007 insieme alla ricorrente (cfr. doc. 2) e producendo il 2 maggio
2007, per posta elettronica, alcuni documenti richiesti dall'UAM (cfr. doc. 5).
Nel
caso in discussione il marito della ricorrente poteva delegare a quest'ultima
o a una delle due figlie maggiorenni, ove necessario attraverso una procura, l'inoltro
della contestazione e la produzione successiva di documenti. In concreto non
sussistevano gli estremi per accordare una restituzione dei termini e
correttamente l'UAM ha considerato il reclamo irricevibile siccome
intempestivo.
5.
A
titolo abbondanziale, va osservato che, nel merito, il reclamo non avrebbe
avuto miglior fortuna.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia
del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza
imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF
150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possi-bilità per l’amministrazione
designata (l'UAM) di accertare auto-nomamente il reddito dell’assicurato in
caso di persone adem-pienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo
per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE
17.
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce
diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito
di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo
per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti
non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito
della famiglia).
Per l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accerta-mento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente alle-stite) in casi particolari.
In altri termini, l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferi-mento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione
(e meglio l'UAM) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando
il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei
limiti per la con-cessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo
del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro
reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta
alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1. gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa
a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
A
tenore dell’art. 48 RLCAMal, all'assicurato è data la possibilità di ottenere
la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in
corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal. A proposito di
quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA
(cfr. STCA 36.2004.132 del 24 giugno 2005 in re M-F; 36.2004.92 del 3 settembre
2004.
in re M.; 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T.;
entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:
" … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente
ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge
stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente
l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione
di riferimento, in “altri casi particolari".
"Per
l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire
è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
"Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 RLCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
"Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’ammini-strazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente
(art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite
tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
6.
In
concreto, dalla notifica di tassazione 2004 (doc. 1), risulta un reddito
imponibile pari a CHF 51'600.--, da cui, giusta l'art. 30 lett. a LCAMal, un
reddito determinante di CHF 52'000.--. Tale reddito è superiore al limite per
l'ottenimento del sussidio di CHF 32'000.-- imposto dal DE del Consiglio di
Stato. In tal senso, la decisione formale dell'UAM del 1. febbraio 2007 di non
dar seguito alla richiesta di sussidio da parte della ricorrente è corretta.
7.
La
ricorrente non può avvalersi della possibilità di ottenere la revisione di una
decisione in materia di sussidio ai sensi dell'art. 48 RLCAMal, poiché nella
fattispecie non si sono verificati, nel corso dell'anno, gli estremi di cui al
citato art. 67 RLCAMal. La cessazione dell'attività del marito della ricorrente
è intervenuta ad ottobre 2006 e non dopo. Il marito dell'assicurata ha
terminato la propria attività lavorativa già il 1. novembre 2006, dunque
precedentemente all'emanazione della decisione negativa dell'UAM.
8.
Il
ricorso va respinto poiché il reclamo inoltrato dalla ricorrente è da
considerarsi tardivo e dunque irricevibile. Anche nel caso in cui tale reclamo
fosse stato tempestivo, il ricorso sarebbe stato respinto visto il reddito
determinante in fattispecie superiore al limite previsto per l'erogazione del
sussidio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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