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Decisione

36.2007.103

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 febbraio 2008Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni con parziale incapacità al lavoro ed i giorni con riduzioni a causa di

sovrassicurazione sono considerati giorni interi.

Il contratto collettivo assicurativo sottoscritto

dall'ex datore di lavoro dell'attore

assicurava l'80% della somma

salariale determinante dal 61° giorno al 180° giorno ed il 50% della somma

salariale determinante dal 181° giorno al 365° giorno.

Il contratto individuale garantiva invece Fr.

50.- al giorno dal 15° giorno di incapacità lavorativa, per al massimo 730

giorni, senza computo del periodo di differimento.

2.4. Il concetto

di inabilità lavorativa delle CGA citate è quello dell'art. 6 LPGA, secondo cui è considerata incapacità al lavoro

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella

professione o nel campo d'attività

abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività.

Questa nozione riprende la definizione che l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha estrapolato

dall'art. 72 LAMal: è incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è

più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in

misura ridotta oppure ancora quando l'esercizio di una tale attività rischia di

aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer,

Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, T. I, pag. 286 segg.).

La questione a sapere se esista un'incapacità

lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va

valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,

comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne

scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la

sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.)

-, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal

danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa viene

valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di

adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione

normalmente esercitata dall'assicurato.

L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa

considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro

equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo,

come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata

nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.

228).

In relazione alle conseguenze economiche

dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito

dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi

delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di

ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di

un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che

vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della

normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Nell'ambito dell'assicurazione complementare,

secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA esprime il medesimo principio

dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno (STF del 23 ottobre 1998 nella

causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).

Quindi, se da un lato la graduazione

dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va

considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente

esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute

sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella

professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare

le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente

prospettabili.

Del resto, deve essere ricordato che il principio

dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.

Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un

determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der

Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

2.5. Circa

l'incapacità lavorativa di AT 1, va osservato come per primo il dr. med. __________,

medicina interna FMH, abbia attestato un'inabilità del 100% dal 14 aprile 2005

(doc. I).

Il dottor __________, specialista FMH in psichiatria

che aveva in cura l'attore dal

16 giugno 2005, il 13 settembre 2005 (doc. H) ha risposto ai quesiti

sottopostigli da CV 1, ponendo la diagnosi di disturbo ansioso depressivo

reattivo alla sua situazione professionale che, a suo parere, era iniziata

soltanto il 14 aprile 2005. Lo specialista ha osservato che l'attore aveva difficoltà relazionali tendenti

all'isolamento, difficoltà di

concentrazione, era irascibile e presentava ideazioni autoclastiche. Quanto ad

una ripresa lavorativa al 100%, il professionista l'ha condizionata all'esito

degli accertamenti giuridico amministrativi attuati nei confronti dell'ex

dipendente, perciò non ha ipotizzato un'incapacità di lavoro duratura. La patologia è stata curata nel

frattempo con una seduta di psicoterapia mensile e, dal profilo farmacologico,

con terapia ansiolitica ed antidepressiva.

A seguito della presa di posizione negativa dell'assicuratore, che imponeva all'attore di riprendere l'attività lavorativa al 100% dal 3 gennaio

2006, il 23 dicembre 2005 (doc. M) lo psichiatra si è rivolto direttamente a CV

1, facendo presente che l'assicurato

continuava a manifestare dei danni alla salute psichica, con tendenza all'isolamento, all'evitamento delle persone, veniva colto da momenti d'ansia e verbalizzava ideazioni

autoclastiche. Pertanto, a suo avviso, fintanto che la situazione non veniva

risolta dal Tribunale cantonale amministrativo, lo psichiatra ha considerato l'assicurato inabile al lavoro al 100%

per qualsiasi tipo d'attività,

lasciando però intendere che di lì ad un mese ci sarebbero state maggiori

probabilità per potersi esprimere dal profilo lavorativo.

Il 14 febbraio 2006 (doc. O) il dr. med. __________

ha redatto un rapporto medico, evidenziando che la situazione dell'assicurato non era evoluta ma, anzi,

sembrava cristallizzarsi verso una cronicizzazione. I sintomi che presentava

erano rimasti invariati e, con il perdurare della situazione giudiziaria, la

sintomatologia si complicava, a causa anche del fatto che nel Comune era molto

conosciuto. "Affettivamente egli è notevolmente impoverito con un tono

vitale depressivo, è ansioso, a tratti disforico, diffidente, teso, inquieto, a

tratti iper emotivo. La sua energia vitale è nettamente diminuita come pure la

sua socievolezza. Egli vive un profondo disagio personale e sociale. Sfugge la

gente anche perché teme in un mal controllo delle sue pulsioni aggressive. (…)

In questa contestualità non vedo possibile una ripresa lavorativa a breve medio

termine per cui lo considero inabile al lavoro al 100% per un periodo

ancora indeterminato." (sottolineatura della redattrice).

Il 17 aprile 2007 (doc. U) lo specialista ha

certificato l'inabilità

lavorativa totale dell'assicurato

per un tempo indeterminato ed il 19 aprile 2007 (doc. U) ha attestato che dal

23 ottobre 2006 l'attore

seguiva una cura semistazionaria presso una clinica di giorno.

Il dr. med. __________, specialista in psichiatria

e psicoterapia, è stato incaricato dall'assicuratore di esperire una perizia. Il 18 novembre 2005 il medico ha

visitato l'attore e

diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso-depressiva (ICD 10:F 43.22). La sindrome depressiva è stata sviluppata

a seguito di problemi lavorativi che l'hanno portato ad essere licenziato. Nel periodo d'incertezza per il suo futuro, AT 1 ha

presentato una sintomatologia inizialmente soprattutto ansiosa sfociata, al più

tardi dopo il licenziamento, in uno stato depressivo con ritiro sociale dettato

dal sentimento di vergogna per i fatti conosciuti da tutta la comunità di __________.

Dato che due giorni prima della visita fiduciaria l'attore ha ricevuto la decisione del Consiglio di Stato che

accoglieva il suo ricorso contro la decisione municipale di licenziamento

immediato, lo specialista ha osservato che "Si può però sperare che

questa situazione nuova possa contribuire ad una evoluzione positiva dei

disturbi psichici e quindi anche della capacità lavorativa.".

Ritenuto che "il disturbo psichico si è

sviluppato in stretta correlazione al licenziamento, (…) si può senz'altro giustificare la sua totale I.L. dal

14 04 05 che però dovrebbe risolversi positivamente entro le prossime

settimane." (doc. L).

AT 1 è stato visitato anche dal dr. med. __________,

FMH medicina generale e FMH medicina del lavoro, il quale gli ha diagnosticato

una sindrome ansio-depressiva endoreattiva a problemi di natura

socio-professionale, per problemi legati ad un contenzioso con il datore di

lavoro. Avendo in cura l'attore

dal mese di agosto 2005, il medico si è espresso per una situazione di mobbing

che l'ha portato ad essere inabile

totalmente e ad affermare che "possiamo ritenere utopica l'idea di proporre una qualsivoglia ripresa

lavorativa in tempi medio-brevi".

Il 21 novembre 2006 (doc. P), rispondendo a

quesiti sottopostigli dall'assicurazione

invalidità, il medico curante ha osservato che lo stato di salute dell'assicurato era suscettibile di

peggioramento e che la sua capacità lavorativa non poteva essere migliorata né con

provvedimenti sanitari né con provvedimenti professionali e nemmeno l'attore abbisognava di mezzi ausiliari. Dopo

avere riassunto le circostanze mediche e professionali, il curante ha rilevato

che "la malattia psichica ha assunto delle connotazioni di gravità

importanti, tali da rendere utopico, qualsivoglia reinserimento professionale".

A quel momento, il medico ha considerato che l'assicurato era impossibilitato a riprendere un'attività professionale confacente alle sue

capacità.

Il 26 febbraio 2007 (doc. T) il curante ha

certificato che l'attore era

ancora inabile al lavoro al 100% per malattia.

Con certificato dell'11 maggio 2007 (doc. W) ha ulteriormente attestato

che l'inabilità totale sorta il 14 aprile 2005 perdurava.

Il 3 maggio 2006 (doc. Z) l'attore ha formulato richiesta per ottenere

una rendita AI e pendente causa egli ha prodotto al TCA la perizia allestita il 13 luglio 2007 (doc. N) dal dr. med. __________

per conto dell'Ufficio

assicurazione invalidità.

Il perito ha descritto l'anamnesi del paziente, ha rilevato i dati soggettivi dell'attore, ha constatato oggettivamente lo

status psichico dell'assicurato,

ha posto la diagnosi di reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10:F 43.22) nell'ambito di una sindrome da disadattamento

con evoluzione in: episodio depressivo di grado medio (ICD-10:F 32.1) e

sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10:F 41.1), di entità media. Ha valutato l'attuale (all'11 luglio 2007) capacità lavorativa dell'attore dal profilo psichiatrico, giudicandola ridotta in misura

importante (capacità lavorativa medico-teorica del 30%). Data la durata

e l'evoluzione del quadro

clinico, per l'esperto la

prognosi appariva piuttosto sfavorevole. Quali conseguenze sulla capacità di

lavoro, il perito ha concluso che i disturbi psichici riscontrati riducevano di

grado importante la sua capacità lavorativa tanto nella professione attuale

quanto in altre a lui idonee, indicando a quel momento e per il seguito un'incapacità medico-teorica del 70%.

Visti questi elementi, il medico ha consigliato

una presa a carico psichiatrico-psicoterapeutica più regolare e più intensa ed

un riesame del caso dopo 12 mesi.

2.6. Secondo la

giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA I 355/03 del 26 agosto 2004,

consid. 5; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160

in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già

avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA I 355/03 del 26

agosto 2004, consid. 5).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied

un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175)- et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Tali criteri di valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni anche nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in

discussione.

2.7. Nell'evenienza concreta, richiamata la suesposta

Considerandi

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo

Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni a cui è giunto il perito indipendente nell'ambito degli accertamenti medici eseguiti su invito dell'amministrazione. Questo esperto ha infatti

valutato compiutamente tutta la documentazione medica allestita nei mesi precedenti

dai medici curanti dell'attore

ed agli atti del TCA, ed ha personalmente

visitato l'assicurato,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua

capacità di esercitare l'attività abituale ed altre professioni nella misura

del 30%.

Valutati quindi tutti i rapporti medici agli

atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni

oggettive del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, siano complete, convincenti ed esaurienti e di potersi quindi

attenere e fare affidamento sulle conclusioni che questo esperto ha tratto.

In particolare, la perizia psichiatrica effettuata

sull'interessato comprende l'anamnesi familiare, personale remota e

sociale, i dati soggettivi ed oggettivi, espone la diagnosi e valuta il grado

di capacità di lavoro e ne traccia una prognosi. Si pronuncia sulle conseguenze

della malattia psichica sulla capacità lavorativa dell'attore evidenziando i problemi dovuti ai disturbi constatati e le

conseguenze dei disturbi psichici sull'attività attuale; inoltre, osserva che attualmente non è possibile

prendere provvedimenti d'integrazione

né che l'attore eserciti altre professioni.

Questo specialista è stato dunque completo e

dettagliato nella sua diagnosi sull'assicurato.

Richiamato inoltre l'obbligo incombente all'attore d'intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstver-antwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, come è generalmente

opportuno nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati), ovvero con il grado della

verosimiglianza preponderante, che l'attore è abile in

qualsiasi lavoro nella misura del 30%, in altre parole è incapace al 70%

dall'11 luglio 2007.

Per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio

2006.

in poi, ossia da quando l'assicuratore

non ha più versato indennità giornaliere alla parte attrice, questa Corte ritiene

che l'inabilità lavorativa dell'attore fosse del

100%.

Rammentate infatti le considerazioni generali che

si impongono sul tema dell'attendibilità

delle certificazioni dei medici curanti degli assicurati (cfr. in proposito

consid. 2.6: il giudice deve tener conto del fatto che il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente), va comunque

evidenziato come le loro attestazioni sono state prese in considerazione anche dal

perito interpellato dall'Ufficio

Assicurazione Invalidità, il quale ha confermato che "l'evoluzione, fino ad oggi, è stata

sfavorevole" (doc. N pag. 6 punto D).

Peraltro, l'assicuratore non è stato in grado di contestare in altro modo i

diversi (citati) certificati che CV 1 riceveva regolarmente dai medici curanti

dell'assicurato per i suoi

incombenti. Infatti, la perizia del 7 dicembre 2005 (doc. L) del dr. med. __________,

seppure allestita da uno specialista in materia, non regge, da sola, il

confronto con i numerosi certificati medici di esperti di pari grado che sono

stati allestiti sia prima di essa sia in seguito, per addirittura un anno e

mezzo dopo l'interruzione del

versamento delle indennità da parte dell'assicuratore.

Il convenuto sopporta dunque le conseguenze per

non avere apportato le prove di una diversa situazione da quella attestata dai

dottori __________, __________ e __________.

D'altra parte, lo stesso medico fiduciario aveva ipotizzato un

miglioramento dello stato di salute dell'attore, vista la sentenza favorevole del Consiglio di Stato che era

giunta qualche giorno prima la visita specialistica. Tuttavia, l'impugnazione di quella decisione da parte

del Comune di __________ ha contribuito a peggiorare le condizioni di salute

dell'assicurato, che ha vissuto

nell'incertezza fino al momento in cui ha ricevuto il giudizio del Tribunale amministrativo, peraltro a lui

sfavorevole.

Da ciò discende che, di principio, dal 1° gennaio

2006.

l'attore ha diritto a

ricevere le indennità giornaliere per perdita di guadagno a dipendenza della

sua malattia psichica.

2.8

L'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera stipulata dall'ex datore di lavoro della parte attrice,

prevede, come visto, che il dipendente incapace al lavoro riceva l'80% della somma salariale determinante dal

61° al 180° giorno ed il 50% dal 181° al 365° giorno. Considerato che l'inabilità lavorativa è sorta il 14 aprile

2005, in teoria fino al 14 aprile 2006 l'attore può dunque beneficiare di indennità giornaliere in funzione

del grado d'incapacità fissato

dai suoi medici curanti (cfr. consid. 2.7).

L'art. 6 CGA, edizione 01.2004, dell'Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera (doc. 4C) regola la fine della copertura

assicurativa per il singolo assicurato. Esso dispone che la copertura

assicurativa cessa con la soppressione del contratto, quando la persona

assicurata lascia la cerchia degli assicurati, al raggiungimento dell'età dell'AVS e quando si estingue la durata delle prestazioni menzionata

nella polizza.

Nella fattispecie, malgrado nei considerandi che

precedono sia stato stabilito che dal 1° gennaio 2006 l'attore era inabile al lavoro al 100% fino all'11 luglio 2007, il licenziamento ha avuto

effetto il 23 giugno 2005 ed è dunque a quel momento che egli è uscito dalla

cerchia degli assicurati.

Visto quanto precede, l'assicurato non può quindi beneficiare di indennità giornaliere per

perdita di guadagno per il periodo che ha postulato (dal 1° gennaio 2006 al 14

aprile 2006), non essendo (più) coperto dall'assicurazione collettiva del suo datore di lavoro.

Su questo aspetto, dunque, la petizione volta al

riconoscimento della somma di Fr. 12'277,20 va respinta.

In merito al contratto individuale per perdita di

guadagno in essere dal 1° gennaio 2003, esso prevede il riconoscimento di Fr.

50.

- per ogni giorno di inabilità lavorativa (doc. D) per una durata massima di

730.

giorni sull'arco di 900

giorni (art. 6 cpv. 1 C__________, doc. G). Pertanto, vista la confermata inabilità

lavorativa dell'attore anche dal

1° gennaio 2006, l'assicurato ha

diritto di ricevere le pretese indennità giornaliere convenute in virtù del predetto

contratto fino al 14 aprile 2007.

In questo senso, la petizione dell'attore va accolta limitatamente ai 482

giorni ancora di diritto (730 indennità massime - 248 giorni d'indennità già usufruite dal 14 aprile 2005

al 31 dicembre 2005 compresi i 14 giorni di attesa contrattuale), pari ad un

importo di Fr. 24'100.- (482 indennità

x Fr. 50.- per ogni indennità).

Infine, riguardo alla richiesta di applicare gli

interessi legali di mora sull'importo

postulato dall'attore (Fr. 36'477,20), occorre osservare che solo con la

trasmissione della petizione al TCA l'assicurato ha quantificato

la sua richiesta esponendo un dettaglio della stessa. Di conseguenza, parte

attrice ha diritto a degli interessi al 5% (art. 104 cpv. 1 CO) soltanto dal 3

luglio 2007 (giorno seguente la ricezione da parte del TCA della petizione con l'elenco dei documenti allegati, doc. II), poiché è con la notifica

della petizione del 28 giugno 2007 che CV 1 ha potuto conoscere il dettaglio

della richiesta dell'assicurato.

In virtù di quanto esposto, la petizione va

parzialmente accolta.

2.9

L'assicuratore, che si è opposto all'accoglimento della petizione dell'attore, ha a sua volta domandato in via

riconvenzionale la restituzione della somma di Fr. 44'742,10 (doc. 4) versata, a suo dire a torto, a titolo di indennità

per perdita di guadagno tra il 14 aprile ed il 31 dicembre 2005 a dipendenza sia

del contratto collettivo (Fr. 32'342,10) sia di quello individuale (Fr. 12'400.-).

Rilevanti per la verifica della fondatezza della

pretesa del convenuto sono le Condizioni generali d'assicurazione (CGA), come

pure la LCA ed il CO, che costituiscono il fondamento legale su cui poggia il

rapporto fra le parti.

La CV 1 si fonda sull'art. 4 CGA delle Assicurazioni complementari secondo la LCA (doc. 4A)

e sull'art. 4 CGA dell'Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera (doc. 4C) per escludere

dal contratto le malattie rispettivamente le incapacità al lavoro dovute alla commissione

intenzionale di delitti e crimini.

Il contratto individuale non prevede invece

alcunché a questo proposito.

Non rimane che verificare se questi disposti

possano essere applicati al caso di specie, ciò che comporterebbe che l'importo già versato dall'assicuratore all'attore debba essere restituito al secondo siccome indebitamente

corrisposto.

Per fare ciò, occorre dunque interpretare le nozioni

di crimine e delitto contemplate dai summenzionati art. 4 cpv. 1 CGA.

2.10

Per costante

giurisprudenza, al contratto d’assicurazione si applicano i principi generali

dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non

contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia

infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (STF del

9.

ottobre 2006,5C.13/2006 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344).

Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte

integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo

luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e

concorde volontà dei contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su

indizi (art. 18 cpv. 1 CO; STF 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr.

anche STF 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile

stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha

compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso

che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di

volontà (principio dell'affidamento:

STF 4A_34/2007, consid. 3.1; STF 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 126 III 119 consid. 2a; DTF 122 III 118

consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l’espressione

letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tenere conto delle

circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III

444.

consid. 1b; DTF 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire

un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari;

dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l’assioma

che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi

d'interpretazione; sebbene una

clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il

fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar

intendere che l'espressione

verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo concluso (STF

5C.13/2006, consid. 3.2; DTF 128 III 212 consid. 2b/bb

pag. 215, consid. 3c pag. 221; DTF 127 III 444 consid. 1b;

Christine Chappuis, Note à propos

des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair, in: SJ

2002.

I pag. 155).

Sussidiariamente, all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore

ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio “in dubio

contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le

ha redatte, dunque dell’assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 in fine LCA ne è un’espressione

(STF 5C.13/2006, consid. 3.2; DTF 115 II 264 consid. 5a pag. 269). Perché

questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul

significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente

prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in

assenza di altri mezzi d'interpretazione,

dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d;

DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344)

2.11

L'art. 4 cpv. 1 CGA delle Assicurazioni

complementari secondo LCA, nell'edizione 01.2004 applicabile ai contratti in questione, prevede che

sono esclusi dal contratto le malattie e gli infortuni dovuti a commissione

intenzionale di delitti e crimini.

Giusta l'art. 4 CGA dell'Assicurazione

collettiva d'indennità

giornaliera, edizione 01.2004, stipulata dall'ex datore di lavoro, sono esclusi dal contratto le incapacità al

lavoro in conseguenza di commissione intenzionale dell'assicurato di crimini e delitti.

Innanzitutto, il TCA osserva che questa condizione rispecchia il senso dell'art. 21 LPGA,

applicabile nelle assicurazioni sociali ma non nelle assicurazioni private,

dove sono ammesse le riduzioni per negligenza. Tuttavia, un'analoga prospettiva

all'art. 21 LPGA concernente le riduzioni di prestazioni può manifestarsi anche

nell'ambito delle assicurazioni private (Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, N. 6 pag. 210 ad art. 21 LPGA). Il capoverso 1 di

questa norma prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato

intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le

prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente

ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Questo disposto concerne l'evento assicurato,

ossia quando il rischio assicurato – morte, invalidità, vecchiaia, ecc. – si

realizza. Si tratta di un avvenimento reale, che comporta un concreto dovere di

prestazioni da parte dell'assicuratore (Kieser, op. cit., N. 10 pag. 211 ad art. 21 LPGA).

Affinché vi sia una riduzione rispettivamente un

rifiuto di prestazioni, occorre che vi sia un nesso di causalità (DTF 125 V

241) naturale ed adeguata. È indifferente se il comportamento dell'assicurato rappresenta l'unica causa determinante o la causa parziale

che ha provocato o aggravato l'evento

assicurato (Kieser, op. cit., N. 12 pag. 212 ad art. 21 LPGA).

Inoltre, d'avviso della

scrivente Corte, i termini crimine e delitto non vanno interpretati nel senso

inteso da CV 1. Un atto non può essere definito come un crimine o un delitto

senza che vi sia l'apertura di

un procedimento penale da parte del Ministero Pubblico e senza che, a maggior

ragione, si giunga ad un giudizio da parte dello stesso Ministero Pubblico o

del giudice penale. Ammettere quindi la qualifica di un reato penale sulla sola

base di una valutazione emessa da un organo non competente in ambito penale (in

casu: il Tribunale cantonale amministrativo), comporterebbe la violazione

dei più elementari principi giuridici di competenza rationae materiae.

Comunque, indipendentemente dall'accezione che può essere attribuita alle

parole crimini e delitti, occorre evidenziare che i citati art. 4 CGA non

possono comunque trovare accoglimento nella fattispecie.

Occorre in effetti rilevare che la malattia psichica

di cui soffre l'attore non

è stata originata quale conseguenza della commissione intenzionale dell'assicurato di un crimine o un delitto o,

detto in altri termini, i reati di cui è stato accusato e che l'hanno portato ad essere licenziato non sono

causali della sua malattia.

Infatti, quand'anche si ammettesse la realizzazione di reati penali come sostiene l'assicuratore (reati patrimoniali e contro i

doveri d'ufficio e

professionali avendo ordinato, per conto del Comune, due batterie per automobili

di cui l'attore si è però impossessato

per uso proprio addebitandone poi il costo al suo ex datore di lavoro), la

malattia rispettivamente l'inabilità

lavorativa dell'attore costituiscono

comunque sempre una conseguenza indiretta del licenziamento che ne è

seguito. Invero, non è commettendo un reato penale che l'attore si è ammalato dal 14 aprile 2005 ed è

rimasto poi inabile al lavoro.

La fattispecie non configura né un'incapacità, né una malattia e neppure

ancora un infortunio, conseguenze dirette della commissione di un reato.

Si pensi all'autore di un furto

che si ferisce durante la fuga o all'incendiario piromane che si ustiona durante il reato.

In queste circostanze, nemmeno sarebbe importante

stabilire se lo status psichico dell'attore sia dovuto al preesistente ostile ambiente di lavoro

antecedente il licenziamento, oppure se si sia manifestato soltanto quando l'istruttoria amministrativa avviata dall'ex datore di lavoro era in atto e che si è poi

conclusa con il suo licenziamento.

Infine, la tesi dell'assicuratore CV 1 decade, anche poiché i fatti commessi da AT 1

sarebbero semmai da qualificare quali reati patrimoniali di poca entità (art.

172ter CP), ossia contravvenzioni e non crimini o delitti. Il datore di lavoro

ha inoltre implicitamente rinunciato alla querela.

Sulla scorta di quanto precede, l'assicuratore non può dunque pretendere

alcunché con la domanda riconvenzionale, non essendo realizzati i presupposti

di cui ai citati artt. 4 CGA.

Va da ultimo evidenziato che, nondimeno, non è neppure

data la legittimità passiva dell'assicurato a restituire le indennità pretese dall'assicuratore, poiché, come visto (cfr.

consid. 2.8), AT 1 non è stato il beneficiario diretto delle stesse,

egli non ha ricevuto direttamente le indennità giornaliere da CV 1, ma ha

continuato a percepire il suo salario dal suo ex datore di lavoro, unico

beneficiario delle prestazioni attribuite dall'assicuratore.

La petizione riconvenzionale di CV 1 va pertanto

respinta.

Parzialmente vincente in causa, siccome patrocinato,

all'attore vanno attribuite

ripetibili ridotte per entrambe le procedure.

2.12

Con petizione

l'attore ha chiesto di

effettuare una perizia medica che valuti il suo stato di salute dal mese di

dicembre 2005 al giugno 2007, come pure il grado della sua eventuale capacità

lavorativa residua (doc. I pag. 9).

Visto l'esito della vertenza, questo Tribunale prescinde dal dare seguito

alla richiesta dell'assicurato,

ritenuto inoltre come sulla sola base dei certificati medici agli atti, ed in

particolare della perizia esperita dallo psichiatra dr. med. __________ per

conto dell'UAI, è stato

ugualmente possibile determinare chiaramente il grado d'incapacità lavorativa dell'attore dal 1° gennaio 2006.

2.13

Con il 1°

gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del

17.

giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),

la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1

LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni

soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il

valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-.

Quando il valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso

è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1

LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità

cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso

per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di

regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti

delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia

civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a

LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui

fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento

è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo

95.

Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le

conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso

ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del

ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni,

che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e

che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a

questo proposito, Bernard Corboz,

Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319

segg., in particolare pag. 351 segg.).

In concreto, il valore litigioso è rappresentato

dalla pretesa di versamento formulata dall'attore di Fr. 36'477,20

oltre interessi del 5%.

Trattandosi di una causa di carattere pecuniario,

sono quindi dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia

civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF).

Il ricorso è ugualmente ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia

di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

1.1. Di

conseguenza, dal 1° gennaio 2006 al 14 aprile 2007 l'attore ha diritto al versamento di indennità giornaliere derivanti

dal contratto individuale per perdita di guadagno.

1.2. Sull'importo di Fr. 24'100.- di sua spettanza, all'attore vanno corrisposti gli interessi di mora del 5% dal 3 luglio

2007.

1.3. L'attore non ha diritto ad alcuna indennità

giornaliera per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 14 aprile 2006 a dipendenza

del contratto collettivo assicurativo per perdita di guadagno.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CV 1 verserà all'attore un'indennità per ripetibili ridotte di Fr. 1'000.- (IVA compresa).

3. La domanda

riconvenzionale presentata da CV 1 è respinta.

4. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'assicuratore verserà al

convenuto delle indennità per ripetibili ammontanti a Fr. 1'000.- (IVA compresa).

5. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in

materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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