36.2007.103
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20 febbraio 2008Italiano40 min
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Numero d'incarto:
36.2007.103
Data decisione, Autorità:
20.02.2008, TCA
Titolo:
Indennità perdita di guadagno.Valutazione stato di salute.Perizia UAI attendibile.Attore ha diritto a IPG,ma con il licenziamento non è più assicurato,quindi dopo tale momento non ha diritto a IPG.In virtù del contratto individuale sì.Interpretazione CGA.Il licenziamento non è causale della malattia
ASSICURAZIONE COLLETTIVA
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
ASSICURAZIONE INDIVIDUALE
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
EVENTO CHE SORGE DURANTE LA COPERTURA ASSICURATIVA
INDENNITÀ GIORNALIERA
INTERESSI DI RITARDO
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
REGRESSO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RIPETIBILI
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 104 CO
art. 61 LCA
art. 6 LPGA
art. 21 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.103
36.2007.117
TB
Lugano
20 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 giugno
2007 (36.2007.103) di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1 a
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
e sulla domanda riconvenzionale del 19
luglio 2007 (36.2007.117) di
CV 1
contro
AT 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. Nel 2005 AT
1 era assicurato da CV 1 per l'assicurazione
d'indennità giornaliera sia
collettivamente tramite il suo datore di lavoro (doc. C) sia individualmente.
Quello stesso anno, per conto del Comune di __________
AT 1 ha ordinato due batterie per automobili di cui egli si è però impossessato
per uso proprio, addebitandone poi il costo al suo datore di lavoro. Il
Municipio ha quindi avviato un'inchiesta
disciplinare nei confronti del suo dipendente, che è sfociata nel licenziamento
dell'assicurato con effetto
immediato al 23 giugno 2005 (doc. 1). Il Tribunale amministrativo ha infine confermato
tale provvedimento il 15 settembre 2006 (doc. 2).
L'11 agosto 2005 (doc. E)
il Comune di __________, stipulante del contratto collettivo, ha comunicato all'assicuratore che dal 14 aprile 2005 il suo dipendente
– fino al 15 settembre 2006 era ancora nel suo organico, visto l'effetto sospensivo dei ricorsi al Consiglio
di Stato ed al Tribunale amministrativo - era inabile al lavoro al 100% per
malattia.
1.2. La perizia
affidata dall'assicuratore al
dr. med. __________ (doc. BB), specialista psichiatria e psicoterapia, ha evidenziato
il 7 dicembre 2005 (doc. L) una sindrome da disadattamento con reazione mista
ansioso-depressiva, che "però dovrebbe risolversi positivamente entro
le prossime settimane". Pertanto, il 15 dicembre 2005 (doc. CC) l'assicuratore ha comunicato all'interessato che un'ulteriore incapacità lavorativa non era più giustificata, perciò dal
31 dicembre 2005 avrebbe cessato il versamento delle indennità giornaliere,
imponendogli la ripresa lavorativa dal 3 gennaio 2006.
Il 3 maggio 2006 (doc. Z) l'assicurato ha fatto richiesta all'UAI di ricevere una rendita dall'assicurazione invalidità.
1.3. La lunga
corrispondenza intercorsa tra le parti è sfociata nello scritto del 16 febbraio
2007 (doc. FF), con cui CV 1 ha comunicato all'assicurato che l'esame
dei nuovi certificati medici prodotti non ha permesso di giungere ad una
conclusione diversa da quella già comunicatagli il 15 dicembre 2005.
1.4. Con
petizione del 28 giugno 2007 (doc. I) AT 1, rappresentato dallo studio legale RA
1 di __________, ha postulato di condannare l'assicuratore convenuto a versargli Fr. 36'477,20, oltre interessi legali, a titolo di prestazioni dovute sulla
base sia del contratto assicurativo collettivo per perdita di guadagno sia di
quello individuale. La sua inabilità
lavorativa, sorta dalla persecuzione psicologica subita sul luogo di lavoro già
durante il 2004, sarebbe rimasta invariata sin dall'inizio. In virtù della polizza d'assicurazione collettiva stipulata dal suo ex datore di lavoro, l'istante pretende il versamento di mezze
indennità giornaliere fino al 14 aprile 2006 (Fr. 118,05 x 104 indennità giornaliere),
mentre delle indennità piene fino al 14 aprile 2007 dalla copertura individuale
(Fr. 50.- x 484 indennità giornaliere).
1.5. Il 19 luglio
2007 (doc. V) l'assicuratore ha
chiesto da un lato di respingere la petizione, ovvero di non dovere versare
alcunché all'attore dal 1°
gennaio 2006; dall'altro lato, in
virtù dell'art. 62 CO, ha
preteso la restituzione di quanto già versatogli dal 14 aprile al 31 dicembre
2005 (Fr. 44'742,10) basandosi
sull'art. 4 CGA, che prevede
che le indennità giornaliere non sono concesse a colui la cui incapacità lavorativa
è sorta a causa della commissione intenzionale di un atto illecito, così come accertato
dal Tribunale cantonale amministrativo.
La domanda riconvenzionale è oggetto dell'Inc. n. 36.2007.117, che viene evaso con la
presente sentenza.
1.6. Ribadendo che
l'origine della sua malattia è
insita nelle ostilità e negli accanimenti operati nei suoi confronti dal 2004 dai
colleghi e dall'ex datore di
lavoro e non nell'avvenuto
licenziamento, l'attore
contesta l'applicabilità dell'art. 4 CGA, perché non v'è stata l'apertura di un
procedimento penale e poiché la richiesta di restituzione sarebbe avvenuta
oltre il termine di un anno dal formale licenziamento e quindi sarebbe perenta.
1.7. L'assicuratore ha affermato che l'inabilità lavorativa fa seguito al crollo
psicologico derivante dal licenziamento, non dall'ambiente di lavoro ostile, e che la stessa non era più data dal 1°
gennaio 2006 (doc. XIII) e ritiene che non sia necessaria una condanna penale
definitiva, ma sia sufficiente "l'inequivocabile presenza (…) di un atto che costituisca un crimine o
un delitto enumerato dal CP", confermata dal
Tribunale amministrativo, per applicare l'art. 4 CGA.
L'attore (doc. XVIII) ha ribadito di non essersi ammalato a causa del
licenziamento, ma delle ostilità ed ingiustizie subite. Non vi sarebbe pertanto alcun nesso causale con
la colpa prevista dal citato art. 4 CGA, né v'è stato un procedimento penale per i noti fatti occorsi.
considerato in
diritto
2.1. Il TCA deve verificare se dal 1° gennaio 2006
al 14 aprile 2007 l'attore
abbia diritto al versamento di indennità giornaliere dovute all'inabilità lavorativa per la malattia sorta
il 14 aprile 2005, che l'assicurato
ha quantificato in Fr. 36'477,20,
rispettivamente deve accertare se, a buon diritto, CV 1 rivendichi la
restituzione della somma di Fr. 44'742,10 per indennità giornaliere non dovute versate a AT 1 dal 14
aprile 2005 al 31 dicembre 2005.
2.2. L'attore ha contestato la valutazione del
grado di capacità lavorativa effettuata da CV 1 per il periodo dal 1° gennaio 2006
in poi (100%, che non gli dà dunque diritto a delle indennità giornaliere),
sostenendo che il disturbo psichico che l'affligge (una sindrome ansioso depressiva nel contesto di un
disturbo post-traumatico da stress provocato da una complessa problematica
lavorativa) lo limita totalmente nello svolgimento della sua e di qualsiasi
altra attività professionale. Secondo CV 1, un'interruzione al 31 dicembre 2005
del versamento delle indennità per perdita di guadagno non sarebbe
giustificata. Alla luce delle attestazioni mediche prodotte, parte attrice ha quindi
postulato la continuazione - fino al 14 aprile 2007, ossia per 730 giorni dall'inizio dell'incapacità - della concessione di un'indennità giornaliera conformemente alla copertura prevista dai due
contratti assicurativi da prendere in considerazione, ossia il contratto
collettivo n. __________ stipulato dal datore di lavoro (doc. C) ed il
contratto individuale n. __________ (doc. D).
2.3. L'art. 2 CGA delle Assicurazioni
complementari secondo la LCA (doc. F) e l'art. 3 CGA dell'assicurazione
collettiva d'indennità
giornaliera (doc. 4C), edizione 01.2004, rinviano alla nozione di incapacità di
guadagno prevista dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA).
Per l'art. 5 delle Condizioni __________ per l'Assicurazione per la perdita di guadagno, edizione 01.2004, se a
causa di un infortunio oppure di una malattia l'assicurato subisce un'incapacità lavorativa totale o parziale, ha diritto ad un'indennità giornaliera corrispondente al
grado di incapacità al lavoro.
Giusta l'art. 6 cpv. 1 C__________, l'assicuratore eroga l'indennità giornaliera indipendentemente dall'avvenimento assicurato per un periodo di 730 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. Secondo il
capoverso 3 dell'art. 6 C__________,
Fatti
i giorni con parziale incapacità al lavoro ed i giorni con riduzioni a causa di
sovrassicurazione sono considerati giorni interi.
Il contratto collettivo assicurativo sottoscritto
dall'ex datore di lavoro dell'attore
assicurava l'80% della somma
salariale determinante dal 61° giorno al 180° giorno ed il 50% della somma
salariale determinante dal 181° giorno al 365° giorno.
Il contratto individuale garantiva invece Fr.
50.- al giorno dal 15° giorno di incapacità lavorativa, per al massimo 730
giorni, senza computo del periodo di differimento.
2.4. Il concetto
di inabilità lavorativa delle CGA citate è quello dell'art. 6 LPGA, secondo cui è considerata incapacità al lavoro
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d'attività
abituale. In caso d'incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività.
Questa nozione riprende la definizione che l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha estrapolato
dall'art. 72 LAMal: è incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è
più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in
misura ridotta oppure ancora quando l'esercizio di una tale attività rischia di
aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, T. I, pag. 286 segg.).
La questione a sapere se esista un'incapacità
lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va
valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,
comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne
scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la
sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.)
-, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal
danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene
valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di
adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione
normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa
considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo,
come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata
nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
228).
In relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito
dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi
delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di
ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di
un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che
vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della
normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Nell'ambito dell'assicurazione complementare,
secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA esprime il medesimo principio
dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno (STF del 23 ottobre 1998 nella
causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).
Quindi, se da un lato la graduazione
dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va
considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente
esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute
sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella
professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare
le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente
prospettabili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio
dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.
Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un
determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
2.5. Circa
l'incapacità lavorativa di AT 1, va osservato come per primo il dr. med. __________,
medicina interna FMH, abbia attestato un'inabilità del 100% dal 14 aprile 2005
(doc. I).
Il dottor __________, specialista FMH in psichiatria
che aveva in cura l'attore dal
16 giugno 2005, il 13 settembre 2005 (doc. H) ha risposto ai quesiti
sottopostigli da CV 1, ponendo la diagnosi di disturbo ansioso depressivo
reattivo alla sua situazione professionale che, a suo parere, era iniziata
soltanto il 14 aprile 2005. Lo specialista ha osservato che l'attore aveva difficoltà relazionali tendenti
all'isolamento, difficoltà di
concentrazione, era irascibile e presentava ideazioni autoclastiche. Quanto ad
una ripresa lavorativa al 100%, il professionista l'ha condizionata all'esito
degli accertamenti giuridico amministrativi attuati nei confronti dell'ex
dipendente, perciò non ha ipotizzato un'incapacità di lavoro duratura. La patologia è stata curata nel
frattempo con una seduta di psicoterapia mensile e, dal profilo farmacologico,
con terapia ansiolitica ed antidepressiva.
A seguito della presa di posizione negativa dell'assicuratore, che imponeva all'attore di riprendere l'attività lavorativa al 100% dal 3 gennaio
2006, il 23 dicembre 2005 (doc. M) lo psichiatra si è rivolto direttamente a CV
1, facendo presente che l'assicurato
continuava a manifestare dei danni alla salute psichica, con tendenza all'isolamento, all'evitamento delle persone, veniva colto da momenti d'ansia e verbalizzava ideazioni
autoclastiche. Pertanto, a suo avviso, fintanto che la situazione non veniva
risolta dal Tribunale cantonale amministrativo, lo psichiatra ha considerato l'assicurato inabile al lavoro al 100%
per qualsiasi tipo d'attività,
lasciando però intendere che di lì ad un mese ci sarebbero state maggiori
probabilità per potersi esprimere dal profilo lavorativo.
Il 14 febbraio 2006 (doc. O) il dr. med. __________
ha redatto un rapporto medico, evidenziando che la situazione dell'assicurato non era evoluta ma, anzi,
sembrava cristallizzarsi verso una cronicizzazione. I sintomi che presentava
erano rimasti invariati e, con il perdurare della situazione giudiziaria, la
sintomatologia si complicava, a causa anche del fatto che nel Comune era molto
conosciuto. "Affettivamente egli è notevolmente impoverito con un tono
vitale depressivo, è ansioso, a tratti disforico, diffidente, teso, inquieto, a
tratti iper emotivo. La sua energia vitale è nettamente diminuita come pure la
sua socievolezza. Egli vive un profondo disagio personale e sociale. Sfugge la
gente anche perché teme in un mal controllo delle sue pulsioni aggressive. (…)
In questa contestualità non vedo possibile una ripresa lavorativa a breve medio
termine per cui lo considero inabile al lavoro al 100% per un periodo
ancora indeterminato." (sottolineatura della redattrice).
Il 17 aprile 2007 (doc. U) lo specialista ha
certificato l'inabilità
lavorativa totale dell'assicurato
per un tempo indeterminato ed il 19 aprile 2007 (doc. U) ha attestato che dal
23 ottobre 2006 l'attore
seguiva una cura semistazionaria presso una clinica di giorno.
Il dr. med. __________, specialista in psichiatria
e psicoterapia, è stato incaricato dall'assicuratore di esperire una perizia. Il 18 novembre 2005 il medico ha
visitato l'attore e
diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione mista
ansioso-depressiva (ICD 10:F 43.22). La sindrome depressiva è stata sviluppata
a seguito di problemi lavorativi che l'hanno portato ad essere licenziato. Nel periodo d'incertezza per il suo futuro, AT 1 ha
presentato una sintomatologia inizialmente soprattutto ansiosa sfociata, al più
tardi dopo il licenziamento, in uno stato depressivo con ritiro sociale dettato
dal sentimento di vergogna per i fatti conosciuti da tutta la comunità di __________.
Dato che due giorni prima della visita fiduciaria l'attore ha ricevuto la decisione del Consiglio di Stato che
accoglieva il suo ricorso contro la decisione municipale di licenziamento
immediato, lo specialista ha osservato che "Si può però sperare che
questa situazione nuova possa contribuire ad una evoluzione positiva dei
disturbi psichici e quindi anche della capacità lavorativa.".
Ritenuto che "il disturbo psichico si è
sviluppato in stretta correlazione al licenziamento, (…) si può senz'altro giustificare la sua totale I.L. dal
14 04 05 che però dovrebbe risolversi positivamente entro le prossime
settimane." (doc. L).
AT 1 è stato visitato anche dal dr. med. __________,
FMH medicina generale e FMH medicina del lavoro, il quale gli ha diagnosticato
una sindrome ansio-depressiva endoreattiva a problemi di natura
socio-professionale, per problemi legati ad un contenzioso con il datore di
lavoro. Avendo in cura l'attore
dal mese di agosto 2005, il medico si è espresso per una situazione di mobbing
che l'ha portato ad essere inabile
totalmente e ad affermare che "possiamo ritenere utopica l'idea di proporre una qualsivoglia ripresa
lavorativa in tempi medio-brevi".
Il 21 novembre 2006 (doc. P), rispondendo a
quesiti sottopostigli dall'assicurazione
invalidità, il medico curante ha osservato che lo stato di salute dell'assicurato era suscettibile di
peggioramento e che la sua capacità lavorativa non poteva essere migliorata né con
provvedimenti sanitari né con provvedimenti professionali e nemmeno l'attore abbisognava di mezzi ausiliari. Dopo
avere riassunto le circostanze mediche e professionali, il curante ha rilevato
che "la malattia psichica ha assunto delle connotazioni di gravità
importanti, tali da rendere utopico, qualsivoglia reinserimento professionale".
A quel momento, il medico ha considerato che l'assicurato era impossibilitato a riprendere un'attività professionale confacente alle sue
capacità.
Il 26 febbraio 2007 (doc. T) il curante ha
certificato che l'attore era
ancora inabile al lavoro al 100% per malattia.
Con certificato dell'11 maggio 2007 (doc. W) ha ulteriormente attestato
che l'inabilità totale sorta il 14 aprile 2005 perdurava.
Il 3 maggio 2006 (doc. Z) l'attore ha formulato richiesta per ottenere
una rendita AI e pendente causa egli ha prodotto al TCA la perizia allestita il 13 luglio 2007 (doc. N) dal dr. med. __________
per conto dell'Ufficio
assicurazione invalidità.
Il perito ha descritto l'anamnesi del paziente, ha rilevato i dati soggettivi dell'attore, ha constatato oggettivamente lo
status psichico dell'assicurato,
ha posto la diagnosi di reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10:F 43.22) nell'ambito di una sindrome da disadattamento
con evoluzione in: episodio depressivo di grado medio (ICD-10:F 32.1) e
sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10:F 41.1), di entità media. Ha valutato l'attuale (all'11 luglio 2007) capacità lavorativa dell'attore dal profilo psichiatrico, giudicandola ridotta in misura
importante (capacità lavorativa medico-teorica del 30%). Data la durata
e l'evoluzione del quadro
clinico, per l'esperto la
prognosi appariva piuttosto sfavorevole. Quali conseguenze sulla capacità di
lavoro, il perito ha concluso che i disturbi psichici riscontrati riducevano di
grado importante la sua capacità lavorativa tanto nella professione attuale
quanto in altre a lui idonee, indicando a quel momento e per il seguito un'incapacità medico-teorica del 70%.
Visti questi elementi, il medico ha consigliato
una presa a carico psichiatrico-psicoterapeutica più regolare e più intensa ed
un riesame del caso dopo 12 mesi.
2.6. Secondo la
giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA I 355/03 del 26 agosto 2004,
consid. 5; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già
avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA I 355/03 del 26
agosto 2004, consid. 5).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied
un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175)- et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Tali criteri di valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni anche nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in
discussione.
2.7. Nell'evenienza concreta, richiamata la suesposta
Considerandi
giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo
Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni a cui è giunto il perito indipendente nell'ambito degli accertamenti medici eseguiti su invito dell'amministrazione. Questo esperto ha infatti
valutato compiutamente tutta la documentazione medica allestita nei mesi precedenti
dai medici curanti dell'attore
ed agli atti del TCA, ed ha personalmente
visitato l'assicurato,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua
capacità di esercitare l'attività abituale ed altre professioni nella misura
del 30%.
Valutati quindi tutti i rapporti medici agli
atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni
oggettive del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, siano complete, convincenti ed esaurienti e di potersi quindi
attenere e fare affidamento sulle conclusioni che questo esperto ha tratto.
In particolare, la perizia psichiatrica effettuata
sull'interessato comprende l'anamnesi familiare, personale remota e
sociale, i dati soggettivi ed oggettivi, espone la diagnosi e valuta il grado
di capacità di lavoro e ne traccia una prognosi. Si pronuncia sulle conseguenze
della malattia psichica sulla capacità lavorativa dell'attore evidenziando i problemi dovuti ai disturbi constatati e le
conseguenze dei disturbi psichici sull'attività attuale; inoltre, osserva che attualmente non è possibile
prendere provvedimenti d'integrazione
né che l'attore eserciti altre professioni.
Questo specialista è stato dunque completo e
dettagliato nella sua diagnosi sull'assicurato.
Richiamato inoltre l'obbligo incombente all'attore d'intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstver-antwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, come è generalmente
opportuno nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati), ovvero con il grado della
verosimiglianza preponderante, che l'attore è abile in
qualsiasi lavoro nella misura del 30%, in altre parole è incapace al 70%
dall'11 luglio 2007.
Per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio
2006.
in poi, ossia da quando l'assicuratore
non ha più versato indennità giornaliere alla parte attrice, questa Corte ritiene
che l'inabilità lavorativa dell'attore fosse del
100%.
Rammentate infatti le considerazioni generali che
si impongono sul tema dell'attendibilità
delle certificazioni dei medici curanti degli assicurati (cfr. in proposito
consid. 2.6: il giudice deve tener conto del fatto che il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente), va comunque
evidenziato come le loro attestazioni sono state prese in considerazione anche dal
perito interpellato dall'Ufficio
Assicurazione Invalidità, il quale ha confermato che "l'evoluzione, fino ad oggi, è stata
sfavorevole" (doc. N pag. 6 punto D).
Peraltro, l'assicuratore non è stato in grado di contestare in altro modo i
diversi (citati) certificati che CV 1 riceveva regolarmente dai medici curanti
dell'assicurato per i suoi
incombenti. Infatti, la perizia del 7 dicembre 2005 (doc. L) del dr. med. __________,
seppure allestita da uno specialista in materia, non regge, da sola, il
confronto con i numerosi certificati medici di esperti di pari grado che sono
stati allestiti sia prima di essa sia in seguito, per addirittura un anno e
mezzo dopo l'interruzione del
versamento delle indennità da parte dell'assicuratore.
Il convenuto sopporta dunque le conseguenze per
non avere apportato le prove di una diversa situazione da quella attestata dai
dottori __________, __________ e __________.
D'altra parte, lo stesso medico fiduciario aveva ipotizzato un
miglioramento dello stato di salute dell'attore, vista la sentenza favorevole del Consiglio di Stato che era
giunta qualche giorno prima la visita specialistica. Tuttavia, l'impugnazione di quella decisione da parte
del Comune di __________ ha contribuito a peggiorare le condizioni di salute
dell'assicurato, che ha vissuto
nell'incertezza fino al momento in cui ha ricevuto il giudizio del Tribunale amministrativo, peraltro a lui
sfavorevole.
Da ciò discende che, di principio, dal 1° gennaio
2006.
l'attore ha diritto a
ricevere le indennità giornaliere per perdita di guadagno a dipendenza della
sua malattia psichica.
2.8
L'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera stipulata dall'ex datore di lavoro della parte attrice,
prevede, come visto, che il dipendente incapace al lavoro riceva l'80% della somma salariale determinante dal
61° al 180° giorno ed il 50% dal 181° al 365° giorno. Considerato che l'inabilità lavorativa è sorta il 14 aprile
2005, in teoria fino al 14 aprile 2006 l'attore può dunque beneficiare di indennità giornaliere in funzione
del grado d'incapacità fissato
dai suoi medici curanti (cfr. consid. 2.7).
L'art. 6 CGA, edizione 01.2004, dell'Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera (doc. 4C) regola la fine della copertura
assicurativa per il singolo assicurato. Esso dispone che la copertura
assicurativa cessa con la soppressione del contratto, quando la persona
assicurata lascia la cerchia degli assicurati, al raggiungimento dell'età dell'AVS e quando si estingue la durata delle prestazioni menzionata
nella polizza.
Nella fattispecie, malgrado nei considerandi che
precedono sia stato stabilito che dal 1° gennaio 2006 l'attore era inabile al lavoro al 100% fino all'11 luglio 2007, il licenziamento ha avuto
effetto il 23 giugno 2005 ed è dunque a quel momento che egli è uscito dalla
cerchia degli assicurati.
Visto quanto precede, l'assicurato non può quindi beneficiare di indennità giornaliere per
perdita di guadagno per il periodo che ha postulato (dal 1° gennaio 2006 al 14
aprile 2006), non essendo (più) coperto dall'assicurazione collettiva del suo datore di lavoro.
Su questo aspetto, dunque, la petizione volta al
riconoscimento della somma di Fr. 12'277,20 va respinta.
In merito al contratto individuale per perdita di
guadagno in essere dal 1° gennaio 2003, esso prevede il riconoscimento di Fr.
50.
- per ogni giorno di inabilità lavorativa (doc. D) per una durata massima di
730.
giorni sull'arco di 900
giorni (art. 6 cpv. 1 C__________, doc. G). Pertanto, vista la confermata inabilità
lavorativa dell'attore anche dal
1° gennaio 2006, l'assicurato ha
diritto di ricevere le pretese indennità giornaliere convenute in virtù del predetto
contratto fino al 14 aprile 2007.
In questo senso, la petizione dell'attore va accolta limitatamente ai 482
giorni ancora di diritto (730 indennità massime - 248 giorni d'indennità già usufruite dal 14 aprile 2005
al 31 dicembre 2005 compresi i 14 giorni di attesa contrattuale), pari ad un
importo di Fr. 24'100.- (482 indennità
x Fr. 50.- per ogni indennità).
Infine, riguardo alla richiesta di applicare gli
interessi legali di mora sull'importo
postulato dall'attore (Fr. 36'477,20), occorre osservare che solo con la
trasmissione della petizione al TCA l'assicurato ha quantificato
la sua richiesta esponendo un dettaglio della stessa. Di conseguenza, parte
attrice ha diritto a degli interessi al 5% (art. 104 cpv. 1 CO) soltanto dal 3
luglio 2007 (giorno seguente la ricezione da parte del TCA della petizione con l'elenco dei documenti allegati, doc. II), poiché è con la notifica
della petizione del 28 giugno 2007 che CV 1 ha potuto conoscere il dettaglio
della richiesta dell'assicurato.
In virtù di quanto esposto, la petizione va
parzialmente accolta.
2.9
L'assicuratore, che si è opposto all'accoglimento della petizione dell'attore, ha a sua volta domandato in via
riconvenzionale la restituzione della somma di Fr. 44'742,10 (doc. 4) versata, a suo dire a torto, a titolo di indennità
per perdita di guadagno tra il 14 aprile ed il 31 dicembre 2005 a dipendenza sia
del contratto collettivo (Fr. 32'342,10) sia di quello individuale (Fr. 12'400.-).
Rilevanti per la verifica della fondatezza della
pretesa del convenuto sono le Condizioni generali d'assicurazione (CGA), come
pure la LCA ed il CO, che costituiscono il fondamento legale su cui poggia il
rapporto fra le parti.
La CV 1 si fonda sull'art. 4 CGA delle Assicurazioni complementari secondo la LCA (doc. 4A)
e sull'art. 4 CGA dell'Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera (doc. 4C) per escludere
dal contratto le malattie rispettivamente le incapacità al lavoro dovute alla commissione
intenzionale di delitti e crimini.
Il contratto individuale non prevede invece
alcunché a questo proposito.
Non rimane che verificare se questi disposti
possano essere applicati al caso di specie, ciò che comporterebbe che l'importo già versato dall'assicuratore all'attore debba essere restituito al secondo siccome indebitamente
corrisposto.
Per fare ciò, occorre dunque interpretare le nozioni
di crimine e delitto contemplate dai summenzionati art. 4 cpv. 1 CGA.
2.10
Per costante
giurisprudenza, al contratto d’assicurazione si applicano i principi generali
dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non
contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia
infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (STF del
9.
ottobre 2006,5C.13/2006 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344).
Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte
integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo
luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e
concorde volontà dei contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su
indizi (art. 18 cpv. 1 CO; STF 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr.
anche STF 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile
stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha
compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso
che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di
volontà (principio dell'affidamento:
STF 4A_34/2007, consid. 3.1; STF 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,
DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 126 III 119 consid. 2a; DTF 122 III 118
consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l’espressione
letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tenere conto delle
circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III
444.
consid. 1b; DTF 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire
un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari;
dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l’assioma
che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi
d'interpretazione; sebbene una
clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il
fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar
intendere che l'espressione
verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo concluso (STF
5C.13/2006, consid. 3.2; DTF 128 III 212 consid. 2b/bb
pag. 215, consid. 3c pag. 221; DTF 127 III 444 consid. 1b;
Christine Chappuis, Note à propos
des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair, in: SJ
2002.
I pag. 155).
Sussidiariamente, all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore
ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio “in dubio
contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le
ha redatte, dunque dell’assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 in fine LCA ne è un’espressione
(STF 5C.13/2006, consid. 3.2; DTF 115 II 264 consid. 5a pag. 269). Perché
questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul
significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente
prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in
assenza di altri mezzi d'interpretazione,
dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d;
DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344)
2.11
L'art. 4 cpv. 1 CGA delle Assicurazioni
complementari secondo LCA, nell'edizione 01.2004 applicabile ai contratti in questione, prevede che
sono esclusi dal contratto le malattie e gli infortuni dovuti a commissione
intenzionale di delitti e crimini.
Giusta l'art. 4 CGA dell'Assicurazione
collettiva d'indennità
giornaliera, edizione 01.2004, stipulata dall'ex datore di lavoro, sono esclusi dal contratto le incapacità al
lavoro in conseguenza di commissione intenzionale dell'assicurato di crimini e delitti.
Innanzitutto, il TCA osserva che questa condizione rispecchia il senso dell'art. 21 LPGA,
applicabile nelle assicurazioni sociali ma non nelle assicurazioni private,
dove sono ammesse le riduzioni per negligenza. Tuttavia, un'analoga prospettiva
all'art. 21 LPGA concernente le riduzioni di prestazioni può manifestarsi anche
nell'ambito delle assicurazioni private (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, N. 6 pag. 210 ad art. 21 LPGA). Il capoverso 1 di
questa norma prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato
intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le
prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente
ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Questo disposto concerne l'evento assicurato,
ossia quando il rischio assicurato – morte, invalidità, vecchiaia, ecc. – si
realizza. Si tratta di un avvenimento reale, che comporta un concreto dovere di
prestazioni da parte dell'assicuratore (Kieser, op. cit., N. 10 pag. 211 ad art. 21 LPGA).
Affinché vi sia una riduzione rispettivamente un
rifiuto di prestazioni, occorre che vi sia un nesso di causalità (DTF 125 V
241) naturale ed adeguata. È indifferente se il comportamento dell'assicurato rappresenta l'unica causa determinante o la causa parziale
che ha provocato o aggravato l'evento
assicurato (Kieser, op. cit., N. 12 pag. 212 ad art. 21 LPGA).
Inoltre, d'avviso della
scrivente Corte, i termini crimine e delitto non vanno interpretati nel senso
inteso da CV 1. Un atto non può essere definito come un crimine o un delitto
senza che vi sia l'apertura di
un procedimento penale da parte del Ministero Pubblico e senza che, a maggior
ragione, si giunga ad un giudizio da parte dello stesso Ministero Pubblico o
del giudice penale. Ammettere quindi la qualifica di un reato penale sulla sola
base di una valutazione emessa da un organo non competente in ambito penale (in
casu: il Tribunale cantonale amministrativo), comporterebbe la violazione
dei più elementari principi giuridici di competenza rationae materiae.
Comunque, indipendentemente dall'accezione che può essere attribuita alle
parole crimini e delitti, occorre evidenziare che i citati art. 4 CGA non
possono comunque trovare accoglimento nella fattispecie.
Occorre in effetti rilevare che la malattia psichica
di cui soffre l'attore non
è stata originata quale conseguenza della commissione intenzionale dell'assicurato di un crimine o un delitto o,
detto in altri termini, i reati di cui è stato accusato e che l'hanno portato ad essere licenziato non sono
causali della sua malattia.
Infatti, quand'anche si ammettesse la realizzazione di reati penali come sostiene l'assicuratore (reati patrimoniali e contro i
doveri d'ufficio e
professionali avendo ordinato, per conto del Comune, due batterie per automobili
di cui l'attore si è però impossessato
per uso proprio addebitandone poi il costo al suo ex datore di lavoro), la
malattia rispettivamente l'inabilità
lavorativa dell'attore costituiscono
comunque sempre una conseguenza indiretta del licenziamento che ne è
seguito. Invero, non è commettendo un reato penale che l'attore si è ammalato dal 14 aprile 2005 ed è
rimasto poi inabile al lavoro.
La fattispecie non configura né un'incapacità, né una malattia e neppure
ancora un infortunio, conseguenze dirette della commissione di un reato.
Si pensi all'autore di un furto
che si ferisce durante la fuga o all'incendiario piromane che si ustiona durante il reato.
In queste circostanze, nemmeno sarebbe importante
stabilire se lo status psichico dell'attore sia dovuto al preesistente ostile ambiente di lavoro
antecedente il licenziamento, oppure se si sia manifestato soltanto quando l'istruttoria amministrativa avviata dall'ex datore di lavoro era in atto e che si è poi
conclusa con il suo licenziamento.
Infine, la tesi dell'assicuratore CV 1 decade, anche poiché i fatti commessi da AT 1
sarebbero semmai da qualificare quali reati patrimoniali di poca entità (art.
172ter CP), ossia contravvenzioni e non crimini o delitti. Il datore di lavoro
ha inoltre implicitamente rinunciato alla querela.
Sulla scorta di quanto precede, l'assicuratore non può dunque pretendere
alcunché con la domanda riconvenzionale, non essendo realizzati i presupposti
di cui ai citati artt. 4 CGA.
Va da ultimo evidenziato che, nondimeno, non è neppure
data la legittimità passiva dell'assicurato a restituire le indennità pretese dall'assicuratore, poiché, come visto (cfr.
consid. 2.8), AT 1 non è stato il beneficiario diretto delle stesse,
egli non ha ricevuto direttamente le indennità giornaliere da CV 1, ma ha
continuato a percepire il suo salario dal suo ex datore di lavoro, unico
beneficiario delle prestazioni attribuite dall'assicuratore.
La petizione riconvenzionale di CV 1 va pertanto
respinta.
Parzialmente vincente in causa, siccome patrocinato,
all'attore vanno attribuite
ripetibili ridotte per entrambe le procedure.
2.12
Con petizione
l'attore ha chiesto di
effettuare una perizia medica che valuti il suo stato di salute dal mese di
dicembre 2005 al giugno 2007, come pure il grado della sua eventuale capacità
lavorativa residua (doc. I pag. 9).
Visto l'esito della vertenza, questo Tribunale prescinde dal dare seguito
alla richiesta dell'assicurato,
ritenuto inoltre come sulla sola base dei certificati medici agli atti, ed in
particolare della perizia esperita dallo psichiatra dr. med. __________ per
conto dell'UAI, è stato
ugualmente possibile determinare chiaramente il grado d'incapacità lavorativa dell'attore dal 1° gennaio 2006.
2.13
Con il 1°
gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del
17.
giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),
la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1
LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni
soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il
valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-.
Quando il valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso
è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1
LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità
cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso
per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di
regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti
delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia
civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a
LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui
fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento
è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo
95.
Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso
ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni,
che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e
che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a
questo proposito, Bernard Corboz,
Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319
segg., in particolare pag. 351 segg.).
In concreto, il valore litigioso è rappresentato
dalla pretesa di versamento formulata dall'attore di Fr. 36'477,20
oltre interessi del 5%.
Trattandosi di una causa di carattere pecuniario,
sono quindi dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF).
Il ricorso è ugualmente ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una
copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia
di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è parzialmente accolta.
1.1. Di
conseguenza, dal 1° gennaio 2006 al 14 aprile 2007 l'attore ha diritto al versamento di indennità giornaliere derivanti
dal contratto individuale per perdita di guadagno.
1.2. Sull'importo di Fr. 24'100.- di sua spettanza, all'attore vanno corrisposti gli interessi di mora del 5% dal 3 luglio
2007.
1.3. L'attore non ha diritto ad alcuna indennità
giornaliera per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 14 aprile 2006 a dipendenza
del contratto collettivo assicurativo per perdita di guadagno.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CV 1 verserà all'attore un'indennità per ripetibili ridotte di Fr. 1'000.- (IVA compresa).
3. La domanda
riconvenzionale presentata da CV 1 è respinta.
4. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'assicuratore verserà al
convenuto delle indennità per ripetibili ammontanti a Fr. 1'000.- (IVA compresa).
5. Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in
materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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