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Decisione

36.2007.104

Richiesta di assunzione dei costi di un intervento ai denti effettuato all'estero. Nozione di infortunio ed esame delle condizioni da adempiere per poter considerare l'accaduto quale infortunio. Esten

23 gennaio 2008Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti stante la situazione d'urgenza CO 1 avrebbe assunto la

prestazione. La sig.ra al telefono mi disse che aveva già consultato un

dentista e io gli chiesi la trasmissione del preventivo che venne trasmesso il

28 successivo e si trattava di 3'500 euro, e spiegai alla sig.ra che in caso di

trattamento estero vanno eseguite le prestazioni necessarie e laddove il

rimpatrio sia possibile si deve continuare la cura in Patria.

Per maggiore precisione alla sig.ra non ho fatto un discorso di

natura giuridica sui 5 presupposti costitutivi dell'infortunio, dissi solo che

se realizzate le condizioni di un infortunio CO 1 avrebbe coperto, precisando

poi che il rimborso sarebbe stato limitato alle prestazioni d'urgenza

provvisorie.

Il 28 novembre 2005 il preventivo fu trasmesso via fax. La sig.ra

ha contattato successivamente ancora CO 1 __________ per delle informazioni ma

poi il tutto è stato trattato a __________.

Da parte mia io non ho osservato nulla in merito al fatto della

telefonata che avveniva 10 giorni dopo l'evento.

Ho sentito la versione della sig.ra CO 1 che indica che vi fu

sostanzialmente una garanzia di assunzione del costo e come io abbia indicato

che non vi fossero problemi mentre non vi sarebbero state riserve relative alla

realizzazione delle condizioni dell'infortunio.

Da parte mia non posso che ribadire a quanto ho già indicato nella

mia nota doc. 5 a CO 1 e nel contenuto della decisione formale del 15 dicembre

2006.

Ribadisco che dissi alla sig.ra che se dati i presupposti i lavori

d'urgenza sarebbero stati assunto ma poi la cura doveva proseguire in Svizzera.”

(doc. VIII)

Alla luce del contenuto

della testimonianza di __________, che questo Tribunale non ha motivo di

mettere in discussione, non vi sono elementi per ritenere che l’assicuratore

abbia fornito informazioni errate in merito ai criteri dell’assunzione dei

costi delle cure all’estero.

La Cassa malati CO 1 non

può dunque essere in ogni caso tenuta a coprire i costi totali dell'intervento.

2.12. Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che l’incarto va rinviato

all’assicuratore, affinché, esperiti i necessari accertamenti, statuisca

nuovamente in merito alla presenza del nesso causale tra l’infortunio e il

danno subito dall’interessata.

La Cassa dovrà in

particolare interpellare i dr. med. dent. __________ e __________ circa lo

stato della dentatura prima e dopo l’infortunio e dovrà sottoporre le

risultanze al proprio dentista fiduciario che fornirà il suo parere in merito

all’accaduto e alla presenza o meno del nesso causale.

2.13. La ricorrente chiede

genericamente l’assunzione di ulteriori prove (documenti, edizione documenti,

richiamo documenti, perizia) e di interpellare il dott. __________.

In sede

di udienza l’avv. RA 1 ha comunicato di non avere altre prove da assumere ed il

Giudice delegato ha chiuso l’istruttoria (doc. VIII).

Visto

l’esito del ricorso il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Va del

resto evidenziato che conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.14. Infine, l’insorgente chiede di

poter essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

In

concreto il ricorso è parzialmente accolto, poiché gli atti sono rinviati all’autorità

inferiore per un nuovo giudizio, di conseguenza l’interessata ha diritto solo a

ripetibili parziali.

Questo

Tribunale deve pertanto esaminare, nella misura in cui non è divenuta priva di

oggetto con il parziale accoglimento del ricorso, la richiesta di assistenza

giudiziaria.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAMal dispone che

le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre

che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86 p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono

invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la

giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle assicurazioni

sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS;

SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04,

consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002

nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U

94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre

2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120

Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV,

Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del

23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa

D.V.).

Inoltre

va rilevato che secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa

d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio

e sull’assistenza giudiziaria.

La

legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria all'art.

3 prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela

adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa se:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I

presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dunque

adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque

indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore

indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Secondo

la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto

esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità

di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile

per persone sole è di fr. 1'100 al mese. A questo importo va aggiunto un supplemento

del 15-25% conformemente alla giurisprudenza del TFA.

2.15. Dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che

l’interessata è invalida, al beneficio di prestazioni complementari ed è

separata (doc. AI). Ha dichiarato un affitto di fr. 1'350 (cfr. contratto di

locazione), ed un importo mensile di premi di cassa malati di fr. 67.75 che

tuttavia, trattandosi di assicurazioni complementari (cfr. polizza

assicurativa), non rientrano nel fabbisogno vitale.

Dalla

tabella di calcolo delle prestazioni complementari emerge che l’interessata è

al beneficio di una prestazione mensile di fr. 947, calcolata tenendo conto di

un fabbisogno vitale di fr. 18’140, di un contributo fisso assicurazione

malattia di fr. 4'464, di fr. 238 di spese di manutenzione fabbricati e di una

pigione annua lorda di fr. 16'200 (di cui solo fr. 13'200 presi in

considerazione per il calcolo) a fronte di un reddito annuo di fr. 4'553 di

rendite e pensioni di ogni specie, fr. 14'712 di rendite AVS e AI e fr. 950 di

redditi della proprietà fondiaria, per complessivi fr. 20'215 (cfr. doc. AI).

Dalla tabella risulta la presenza di una proprietà fondiaria al valore

commerciale di fr. 35'000, con fr. 28'000 di debiti ipotecari, per una sostanza

netta di fr. 7’000.

Dalla

decisione risulta inoltre che “il premio dell’assicurazione malattie

obbligatoria è pagato dall’IAS” .

Nel caso

di specie, per il calcolo del diritto all’assistenza giudiziaria, il fabbisogno

della ricorrente ammonta pertanto a fr. 2'725 (1'100 + 275 [1'100 : 100 X 25] +

1’350), di poco superiore alle entrate mensili di fr. 2’632 ([20’215 : 12] +

947).

Nell’evenienza

concreta, considerato che la ricorrente non può far capo al proprio fabbisogno

con le entrate correnti e ritenuto l’esiguo valore della sostanza, la prima

condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria è adempiuta.

Va poi

considerato che l’interessata non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un legale, in casu l’avv. RA 1, appare

senz'altro giustificato, e che le argomentazioni non erano palesemente

destituite di esito favorevole.

Il TCA

ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per nuovi accertamenti.

Considerandi

2.

L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

per la procedura innanzi al TCA è accolta.

§

Di conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a

carico dello Stato. CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali

(IVA compresa).

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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