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Decisione

36.2007.106

Domanda di sussidio 2007 dichiarata non pervenuta dall'UAM. Prova dell'invio. Omere Probatorio.

20 agosto 2007Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I formulari così

trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio

rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una

indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per

permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i

formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono

essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con

due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente

dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.

Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il

NIP."

(...)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l'UAM ha

ulteriormente precisato come:

" ...

per l'anno 2005 dei circa ,50'000 formulari trasmessi ai potenziali

beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3.

Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti

contiamo ulteriori circa 15'ooo domande di sussidio. Le decisioni con cui i

sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le

decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute

copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di

ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano

una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di

posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale

scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio

assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.

Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del

servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre

le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio

pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai

collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(...)

... se una persona

chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004

correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi

interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga

corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata.

(...)."

con

il rilievo che l’onere di dimostrare l’avvenuto tempestivo inoltro della

domanda di sussidio tocca all’assicurato che chiede l’aiuto sociale.

10. Come

indicato dunque la prova dell’avvenuto inoltro del formulario pertocca al ri­corrente

e dagli atti non si può desumere il rispetto del termine per l’inoltro della

richiesta. Il signor RI 1 indica di avere regolarmente inoltrato la sua

richiesta. Purtroppo la prova del tempestivo inoltro della domanda non è

prodotta ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate

dall'assicurato.

Non

vi è quindi un concreto elemento probatorio che dimostri l'effettivo tempestivo

inoltro della richiesta all'amministrazione a ciò non bastando la semplice

affermazione secondo cui un invio sarebbe avvenuto in tempo utile.

La

prassi di questo TCA ha già evidenziato che, senza gli elementi di comprova

indicati, la certezza della spedizione manca ed un possibile errore

d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere

sull'amministrazione. Chi inoltra un'istanza od un gravame all'autorità

amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto,

deve dimostrare conformemente alla giurisprudenza l'avvenuto invio, come

indicato mediante produzione della ricevuta della raccomandata o produzione di

corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come

trasmessa all'UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel marzo 2007 e

deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa

essere considerato giustificato.

11. L'art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce

dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare

negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che

un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso

assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA

24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato

considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno

l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata

motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25

settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il

sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi

verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

2005 (in re S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato problemi a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie, laddove

la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come

precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!,

circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X.,

avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa

con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare

la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell'inoltro dell'istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento

del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile

considerato in quella sede.

(...)

L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne

informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d'ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" ... la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione

dell'atto o suo ritardo."

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16).

Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificativo

il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non giustificante il

ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda.

Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della

tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non era stata ritenuta

(analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc.

36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che

attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007, inc.

36.2006.244).

Anche

il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso

ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno

stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.

36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato

ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane

donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli

difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza

21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

12. In

concreto il ritardo è motivato, non diversamente che nel caso giudicato il 20

ottobre 2005 (in re Z. STCA 36.2005.114) e nel caso giudicato il 28 novembre

2006 (in re V. STCA 36.2006.165), dal convincimento dell’assicurato di avere tempesti­vamente

trasmesso all’amministrazione il documento necessario per l’ottenimento della

riduzione dei premi come avvenuto negli anni precedenti. Tale convinzione non è

sufficiente come indicato. Se il signor RI 1 disponesse della prova dell’invio

della richiesta, con successivo smarrimento da parte dello Stato (come rilevato

già nella sentenza 17 ottobre 2005 in re R. citata), allora si dovrebbe

ammettere il ritardo come giustificato. Così, purtroppo, non è ed il giudice

non può sco­starsi dalla legge anche a fronte di una situazione difficile come

quella del ricorrente.

13. Il

ricorrente fa implicitamente valere la violazione del principio della buona

fede, sancito dall’art. 9 Cost., che permette

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio

contrario alla legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola

un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una

situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a

rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione

ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223,

no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66

consid. 2a e sentenze ivi citate).

In

concreto l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia non ha fornito informazioni

erronee nella misura in cui la funzionaria rammentata nel complemento doc. V,

se fosse comprovato il dire del ricorrente, ha unicamente indicato la

possibilità di accogliere domande di sussidio anche se tardive, ciò che la

legge espressamente prevede. Da notare che questa circostanza viene dettagliata

solo nelle ulteriori osservazioni al ricorso mentre nell’impugnativa il signor RI

1 rammenta il contatto con tre funzionari (__________, __________ e __________)

indicando come i contatti sarebbero avvenuti solo dal febbraio 2007 ossia

quando, purtroppo, il termine per l’inoltro della domanda era ampiamente

scaduto. Si ribadisce quindi che i contatti con l’UAM, telefonici, della madre

del ricorrente non possono fondare una buona fede tale da imporre l'accoglimento

della domanda di sussidio nonostante l’istanza sia pervenuta successivamente

alla scadenza dei termini. La possibilità che una richiesta di riduzione del

premio possa essere accolta anche se pervenuta dopo lo scadere del 31 dicembre

dell’anno precedente quello per cui il sussidio è versato, non costituisce,

come indicato, una informazione inesatta, la possibilità è prevista – a fronte

di giustificati motivi – dalla legge. In queste condizioni non vi è violazione

del principio della buona fede.

14. Alla

luce di quanto precede il ricorso va purtroppo respinto. Non si fa carico della

tassa di giustizia e delle spese al ricorrente e non si attribuiscono

ripetibili.

15. Con il 1.

gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17

giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art.

132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore. A proposito della materia qui in

causa

(cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la

via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr.

anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia

di diritto pubblico). Per

l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni

delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il

ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere

addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la

decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art.

99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va ancora rilevato che, laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del

ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116

LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione

di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va

evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso

ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il

caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da

un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in

ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard

Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3.

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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