36.2007.106
Domanda di sussidio 2007 dichiarata non pervenuta dall'UAM. Prova dell'invio. Omere Probatorio.
20 agosto 2007Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2007.106
Data decisione, Autorità:
20.08.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2007 dichiarata non pervenuta dall'UAM. Prova dell'invio. Omere Probatorio.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.106
IR/CI/td
Lugano
20 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 1° giugno
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Con
formulario datato 12 marzo 2007 (doc. 1) RI 1, 1987, ha postulato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione
del premio dell'assicurazione
di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007.
B. La
domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva dall'UAM e quindi respinta sia
con decisione del 30 aprile (doc. A3), sia con decisione su reclamo (doc. A2)
del 1. giugno 2007 (doc. A1), poiché le motivazioni addotte per giustificare il
ritardo non sono state considerate sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa
malati.
C. Con
ricorso del 25 giugno 2007 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) chiedendo di concedergli il sussidio per l'anno 2007, facendo valere che la domanda serebbe stata spedita una
prima volta ad inizio settembre 2006, contemporaneamente al formulario
riguardante i genitori, ma che sarebbe andata persa; non appena informato
dall'UAM della mancata ricezione del formulario, l'assicurato avrebbe
immediatamente compilato e spedito un nuovo formulario.
D. Con
osservazioni del 13 luglio 2007 (doc. III) l’Amministrazione ha postulato
l'integrale reiezione del gravame per tardività della richiesta. A mente dell'UAM, da una parte il ricorrente non avrebbe
prodotto alcuna prova di aver effettivamente inviato la richiesta già a
settembre 2006, d'altro canto le minuziose ricerche effettuate all'interno
dell'Istituto Assicurazioni Sociali (IAS) circa un eventuale modulo di istanza
inoltrato entro il 31 dicembre 2006 non avrebbero dato risultato alcuno.
Invitato a presentare
ulteriori prove (doc. IV), il ricorrente ha ribadito che la madre ha sempre
spedito le richieste all'UAM per posta A con invii sempre recapitati ed ha
invocato la sua buona fede alla luce delle indicazioni ricevute telefonicamente
da una segretaria.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge
(su questo tema si vedano le STCA 36.2006.71/72/120 e 124 del 23 ottobre 2006)
– le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per l’accertamento
del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF
150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’UAM) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in
caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
4. Come
indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l'utilizzo
di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi particolari
caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall'aumento delle uscite,
casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d'applicazione (qui sotto
riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel
regolamento l'amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati
in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto
dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare
autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata,
trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante
tabelle - attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall'IAS
d'intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da
rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a
pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente -
dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così
modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
5. Va
rammentato che, a tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla
persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di
sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art.
67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA
(cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3
settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T.
entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:
" ... come la delega del legislativo al Consiglio di
Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in "altri casi particolari". Per l'accertamento
autonomo del reddito l'Ufficio dell Assicurazione Malattia deve partire dal
reddito lordo conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al
periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infitti il reddito lordo cui ci
si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso
dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il
Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMa1(M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo"
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per
la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il
sussidio è chiesto, che vanno - come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal -
posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove
necessario.
... quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di
riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMa1) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
La
giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal
reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente
comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine
dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'IAS ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art.
45 cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini
di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza
è presentata
nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell'anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'UAM può
ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è aggetto di richiesta scritta
da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve
specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande
di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni
particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del
mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata
motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
7. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2007 data del 12 marzo 2007 è stata
inoltrata nel corso del 2007. In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a
RLCAMal, l'istanza va presentata
nel corso dell'anno che precede
la corresponsione del sussidio. L'assicurato cittadino svizzero è tassato in via ordinaria, la
richiesta inoltrata nel 2007 è quindi di per sé tardiva siccome doveva essere
presentata entro la fine dell'anno
che precede l'anno di
competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006.
Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poiché il
ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi.
Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2007 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45 rinvia.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile.
8. Per
quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei
confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato
che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni,
hanno sviluppato nel corso degli anni un'abbondante giurisprudenza. Occorre
anzitutto rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L'andamento organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di un_ a decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1 b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è
sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della
verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per
salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In
una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il
Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di
stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve
essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza
preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è
applicabile.
In
una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF
121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che
la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la
tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995
pag. 1091-1092).
A
questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella
causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che
colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante
una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono
contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare
valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio
figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni.
In
una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag.
118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze
della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel
senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale
di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice
presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare
che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).
9. Nel
caso concreto il ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua
domanda di sussidio all'UAM senza però avere comprovato l’invio del formulario
mediante, ad esempio, la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza
con l’ufficio destinatario relativa all’istanza presentata. In merito alla
questione del preteso invio nel 2006 da parte del ricorrente all'UAM
dell’istanza di riduzione del premio di cassa malati, va richiamato quanto
accertato in precedenza da questo Tribunale (cfr. STCA del 17 ottobre 2005
nella causa R., Inc. n. 36.2005.86 pagina 11 e STCA del 15 gennaio 2007 nella
causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), dove è stato ritenuto quanto segue:
" ... il giudice delegato ha indetto un'udienza nel
corso della quale ha acquisito informazioni relative alle modalità di gestione
delle domande di sussidio da parte dell'amministrazione. Il responsabile del
servizio..., intervenuto all'udienza, ha precisato come:
" ...
l'amministrazione proceda (alla) ... trasmissione dei formulari con la
richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati
fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale
determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) ... le persone
potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari
vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante
contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni ... cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
Fatti
I formulari così
trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio
rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una
indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per
permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i
formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono
essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con
due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente
dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.
Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il
NIP."
(...)
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l'UAM ha
ulteriormente precisato come:
" ...
per l'anno 2005 dei circa ,50'000 formulari trasmessi ai potenziali
beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3.
Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti
contiamo ulteriori circa 15'ooo domande di sussidio. Le decisioni con cui i
sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le
decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute
copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di
ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano
una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di
posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale
scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio
assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.
Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del
servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre
le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio
pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai
collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(...)
... se una persona
chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004
correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi
interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga
corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata.
(...)."
con
il rilievo che l’onere di dimostrare l’avvenuto tempestivo inoltro della
domanda di sussidio tocca all’assicurato che chiede l’aiuto sociale.
10. Come
indicato dunque la prova dell’avvenuto inoltro del formulario pertocca al ricorrente
e dagli atti non si può desumere il rispetto del termine per l’inoltro della
richiesta. Il signor RI 1 indica di avere regolarmente inoltrato la sua
richiesta. Purtroppo la prova del tempestivo inoltro della domanda non è
prodotta ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate
dall'assicurato.
Non
vi è quindi un concreto elemento probatorio che dimostri l'effettivo tempestivo
inoltro della richiesta all'amministrazione a ciò non bastando la semplice
affermazione secondo cui un invio sarebbe avvenuto in tempo utile.
La
prassi di questo TCA ha già evidenziato che, senza gli elementi di comprova
indicati, la certezza della spedizione manca ed un possibile errore
d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere
sull'amministrazione. Chi inoltra un'istanza od un gravame all'autorità
amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto,
deve dimostrare conformemente alla giurisprudenza l'avvenuto invio, come
indicato mediante produzione della ricevuta della raccomandata o produzione di
corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come
trasmessa all'UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel marzo 2007 e
deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa
essere considerato giustificato.
11. L'art.
45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce
dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare
negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che
un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso
assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA
24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato
considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno
l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata
motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25
settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il
sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi
verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
2005 (in re S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato problemi a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005
in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie, laddove
la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come
precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!,
circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva
sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,
ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18
anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con
i genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X.,
avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica
della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa
con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente
dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare
la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo
nell'inoltro dell'istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento
del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile
considerato in quella sede.
(...)
L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne
informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d'ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" ... la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il
ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata
adeguatamente prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,
allora l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del
dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato
da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione
non recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione
dell'atto o suo ritardo."
Il
TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato
fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel
periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa
malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006.16).
Alla
medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un
lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo
il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e
spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo
(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
Nella
sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario
impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli
studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel
caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche
amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.
Nel
caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa
di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del
termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificativo
il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non giustificante il
ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda.
Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della
tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non era stata ritenuta
(analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc.
36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che
attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007, inc.
36.2006.244).
Anche
il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso
ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno
stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.
36.2006.232).
Nella
sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una
persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera
certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato
ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane
donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli
difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza
21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
12. In
concreto il ritardo è motivato, non diversamente che nel caso giudicato il 20
ottobre 2005 (in re Z. STCA 36.2005.114) e nel caso giudicato il 28 novembre
2006 (in re V. STCA 36.2006.165), dal convincimento dell’assicurato di avere tempestivamente
trasmesso all’amministrazione il documento necessario per l’ottenimento della
riduzione dei premi come avvenuto negli anni precedenti. Tale convinzione non è
sufficiente come indicato. Se il signor RI 1 disponesse della prova dell’invio
della richiesta, con successivo smarrimento da parte dello Stato (come rilevato
già nella sentenza 17 ottobre 2005 in re R. citata), allora si dovrebbe
ammettere il ritardo come giustificato. Così, purtroppo, non è ed il giudice
non può scostarsi dalla legge anche a fronte di una situazione difficile come
quella del ricorrente.
13. Il
ricorrente fa implicitamente valere la violazione del principio della buona
fede, sancito dall’art. 9 Cost., che permette
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono
obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio
contrario alla legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola
un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una
situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223,
no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66
consid. 2a e sentenze ivi citate).
In
concreto l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia non ha fornito informazioni
erronee nella misura in cui la funzionaria rammentata nel complemento doc. V,
se fosse comprovato il dire del ricorrente, ha unicamente indicato la
possibilità di accogliere domande di sussidio anche se tardive, ciò che la
legge espressamente prevede. Da notare che questa circostanza viene dettagliata
solo nelle ulteriori osservazioni al ricorso mentre nell’impugnativa il signor RI
1 rammenta il contatto con tre funzionari (__________, __________ e __________)
indicando come i contatti sarebbero avvenuti solo dal febbraio 2007 ossia
quando, purtroppo, il termine per l’inoltro della domanda era ampiamente
scaduto. Si ribadisce quindi che i contatti con l’UAM, telefonici, della madre
del ricorrente non possono fondare una buona fede tale da imporre l'accoglimento
della domanda di sussidio nonostante l’istanza sia pervenuta successivamente
alla scadenza dei termini. La possibilità che una richiesta di riduzione del
premio possa essere accolta anche se pervenuta dopo lo scadere del 31 dicembre
dell’anno precedente quello per cui il sussidio è versato, non costituisce,
come indicato, una informazione inesatta, la possibilità è prevista – a fronte
di giustificati motivi – dalla legge. In queste condizioni non vi è violazione
del principio della buona fede.
14. Alla
luce di quanto precede il ricorso va purtroppo respinto. Non si fa carico della
tassa di giustizia e delle spese al ricorrente e non si attribuiscono
ripetibili.
15. Con il 1.
gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.
132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore. A proposito della materia qui in
causa
(cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la
via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr.
anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia
di diritto pubblico). Per
l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni
delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il
ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere
addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la
decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art.
99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va ancora rilevato che, laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del
ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116
LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione
di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va
evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso
ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il
caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da
un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in
ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard
Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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