36.2007.109
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28 gennaio 2008Italiano36 min
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Numero d'incarto:
36.2007.109
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia. Qualifica del contratto di lavoro concluso tra le parti. Differenza tra contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato. In concreto non c'é la prova che il contratto fosse di durata determinata
CONTRATTO NORMALE DI LAVORO
DISDETTA
INDENNITÀ GIORNALIERA
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
art. 334 cpv. 1 CO
art. 335 CO
art. 335b cpv. 1 CO
art. 72 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.109
cs
Lugano
28 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno
2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, è stato alle dipendenze della ditta __________ di __________,
dove era assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO
1.
L’interessato
ha iniziato la sua attività lucrativa di manovale il 25 ottobre 2006 (doc. 3).
L’11
novembre 2006 RI 1 è stato ricoverato d’urgenza presso il __________ di __________
dove ha subito un intervento chirurgico con creazione di 5 by-pass
aorto-coronarici.
1.2. CO 1 ha
erogato le prestazioni pattuite fino al 25 dicembre 2006, ritenendo che il
contratto che legava l’assicurato al proprio datore di lavoro fosse di durata
determinata e si estinguesse il giorno di Natale.
Dopo un
fitto scambio di corrispondenza, l’assicuratore, tramite decisione formale del
23 febbraio 2007, confermata dalla decisione su opposizione del 19 giugno 2007,
ha negato il versamento di ulteriori indennità ribadendo che il contratto di
lavoro concluso con la __________ era di durata determinata (doc. A2). A
sostegno della sua tesi, l’assicuratore ha evidenziato che l’assicurato sarebbe
stato assunto per due mesi alfine di permettergli di riaprire un termine quadro
per ottenere prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione.
1.3. Con
tempestivo ricorso del 3 luglio 2007 RI 1, rappresentato dall’RA 1, contesta la
predetta decisione, ribadendo di aver concluso un contratto di durata
indeterminata e di aver di conseguenza diritto alle indennità giornaliere dal
26 dicembre 2006 fino a guarigione avvenuta (doc. I).
1.4. Tramite
risposta del 16 luglio 2007 l’assicuratore chiede la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.5. Pendente
causa le parti hanno ribadito le loro posizioni (doc. da V a VIII). Il 18
dicembre 2007 è stato sentito, in qualità di teste, __________, amministratore
della __________ (doc. XI).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se RI 1 ha concluso un contratto di lavoro a
tempo indeterminato con la __________ e se, e in che misura, CO 1 è tenuta a
versare ulteriori prestazioni.
2.2. Va
preliminarmente rammentato che giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal gli assicuratori
stabiliscono l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli
stipulanti l’assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e
alla maternità.
A norma
dell’art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all’indennità giornaliera è dato qualora
la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6
LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che
segue quello dell’insorgere della malattia. L’inizio del diritto alle prestazioni
può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per
il diritto all’indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d’attesa,
durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo
termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L’art. 72
cpv. 3 LAMal prevede che l’indennità giornaliera va pagata, per una o più
malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni
consecutivi. L’articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso
di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità
giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. E’ mantenuta la
protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4
LAMal).
Per
l’art. 72 cpv. 5 LAMal qualora l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a
sovraindennizzo giusta l’articolo 78 della LAMal e l’articolo 69 LPGA,
l’assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità
giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità
giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
A norma
dell’art. 72 cpv. 6 LAMal l’articolo 19 LPGA è applicabile unicamente se il
datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell’assicurazione d’indennità
giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
2.3. Secondo la
giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche
all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) - viene considerato
incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di
svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta,
oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne
le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF
111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozial- versicherungsrecht, T. I,
pag. 286 segg.).
L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
Il TFA ha
rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente
LPGA (STFA del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con
riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità
lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va
valutata in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,
comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne
scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la
sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.)
- bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal
danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato
con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere,
secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente
esercitata dall'assicurato.
In relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito
dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a tutti i
campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;
DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF
105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione
dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va
considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella
professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare
le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente
prospettabili.
Del resto deve essere ricordato che il principio
dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.
Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un
determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die
Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
2.4. Per l’art.
334 cpv. 1 CO il contratto di durata determinata cessa senza disdetta.
La durata
determinata del contratto risulta dalla legge, dalla natura del contratto o
dalla convenzione conclusa tra le parti (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007
consid. 3.2). Queste ultime possono fissare un termine, una durata, un lasso di
tempo oggettivamente determinabile; la durata può anche risultare dallo scopo
del rapporto di lavoro (STF B 54/04 del 30 settembre 2005, consid. 3.1,
pubblicata in RSAS 2006 pag. 354).
La
caratteristica principale di un contratto a tempo determinato è l’impossibilità
per le parti contraenti di mettervi fine prima del termine convenuto, a meno
che la parte che vuole disdire prematuramente il contratto possa invocare un
giusto motivo di disdetta immediata (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.2, Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 323; Staehelin,
Commentario zurighese, n. 17 ad art. 334 CO, pag. 479).
Per
contro, sono contratti di durata indeterminata ai sensi dell’art. 335 CO, tutti
Fatti
i contratti la cui scadenza non è fissata sin dall’inizio dalle parti, di modo
che una disdetta è necessaria per mettere un termine al rapporto di lavoro (STF B 54/04 del 30 settembre 2005, consid. 3.1, RSAS 2003 pag. 503).
Spetta a colui che si
prevale del tipo di contratto di durata determinata apportarne la prova (art. 8
CC; cfr. Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., Zurigo 2006, n. 2 ad art.
334 CO, pag. 585; Wyler, op. cit., pag. 322). Sapere se, in un caso
particolare, le parti hanno previsto una limitazione temporale è una questione
d’interpretazione (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.2; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., Berna
1996, n. 1 ad art. 334 CO, pag. 291). In caso di dubbio, in assenza di
una volontà concordante delle parti o di una restrizione temporale che si
deduce chiaramente dallo scopo del contratto, occorre ammettere che le parti
hanno concluso un contratto di durata indeterminata (STF
4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.2; Wyler, op.
cit., pag. 322; Brühwiler, op. cit., n. 1 ad art. 334 CO, pag. 291; Staehelin,
op. cit., n. 23 ad art. 334 CO). Questa presunzione può essere
rovesciata solo in casi eccezionali, poiché una limitazione temporale del
contratto di lavoro limita la protezione del lavoratore contro le disdette (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.2;
Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 334 CO).
I contratti si
interpretano secondo la volontà comune e reale delle parti (interpretazione
soggettiva: STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.3,
cfr. DTF 131 III 606 consid. 4.1 pag. 611). Se questa volontà non può essere
stabilita, il Giudice interpreterà le dichiarazioni e i comportamenti delle
parti secondo il principio dell’affidamento, cercando come una dichiarazione o
un comportamento potevano essere compresi in buona fede in funzione
dell’insieme delle circostanze (interpretazione oggettiva: STF
4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.3; cfr. DTF 132 III 268 consid.
2.3.2 pag. 274 e seguenti). Per l’interpretazione secondo il principio
dell’affidamento, decisivo è il momento in cui le parti hanno concluso il
contratto (DTF 131 III 377 consid. 4.2.1 pag. 382). Le circostanze successe
posteriormente non permettono di procedere a una tale interpretazione; esse
costituiscono, semmai, un indizio della volontà reale delle parti (DTF 129 III
675 consid. 2.3, pag. 680).
Nella
sentenza 4A_89/2007 del 29 giugno 2007, il TF ha stabilito quanto segue:
"
Dès février 2003, Y.________ a été engagée par
X.________ Sàrl en qualité d'aide au triage des oeufs, par contrat oral dont
l'employée soutient présentement qu'il était de durée indéterminée, tandis que
l'employeuse fait valoir qu'il était de durée déterminée jusqu'à fin août 2003,
à l'issue des vacances d'été.
Y. ________ a travaillé en février, mars et avril
2003, puis a été en
incapacité de travail (maladie, puis grossesse) jusqu'au 10
septembre 2003, période pendant laquelle elle a été indemnisée par
l'assurance-maladie collective de X.________ Sàrl. Elle n'a
rien touché depuis lors.
Par lettre du 2 septembre 2003, Y.________ a offert à X.________
Sàrl de reprendre le travail. Le 8 septembre 2003, l'employeuse a répondu à l'employée
qu'il avait été précisé lors de son engagement que le travail qu'elle pouvait
lui fournir (travail à la demande) était possible surtout pour la durée du
printemps et de l'été 2003.
B.
Le 7 décembre 2005, Y.________ a saisi la juridiction des
prud'hommes d'une demande tendant en particulier au paiement, par X.________
Sàrl, de la somme de 35'305 fr., réduite à 30'000 fr., correspondant à vingt-cinq
mois de salaire, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2004,
échéance moyenne.
Par jugement du 8 mars 2006, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la conclusion en paiement
susmentionnée.
Saisie par Y.________, qui persistait dans ses conclusions en
paiement, et statuant par arrêt du 4 janvier 2007, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours et réformé le
jugement du 8 mars 2006 en ce sens que X.________ Sàrl doit payer à Y.________
la somme de 7'580 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2004. Au
contraire des premiers juges, elle a considéré que la preuve de la conclusion
d'un contrat de travail pour une durée déterminée n'était pas apportée; dans ce
cadre, la
lettre de l'employeuse du 8 septembre 2003 constituait une
résiliation avec effet immédiat des rapports de travail signifiée sans justes
motifs, donnant lieu à l'allocation de dommages-intérêts correspondant au
salaire auquel l'employée aurait eu droit jusqu'à l'échéance du délai de congé
ordinaire et d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO.
(…)
3.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu en
bref qu'il n'était pas prouvé que, lors de l'entretien d'embauche, l'employeuse
avait dit à l'intimée qu'elle était engagée jusqu'à la fin des vacances des
autres employés et que cette dernière ait donné son accord; si certains indices
quant à la durée (réd.: déterminée) du contrat avaient été apportés, ils
n'étaient pas suffisants pour prouver une telle durée (art. 8 CC); ce degré
insuffisant dans l'établissement de la preuve était conforté par d'autres
indices contraires; en définitive, la preuve de la conclusion d'un contrat de
travail pour une durée déterminée n'était pas apportée et les indices fournis à
cet égard par la recourante ne permettaient pas de retenir l'existence d'un tel
contrat; il fallait donc admettre que les parties avaient conclu un contrat
pour une durée indéterminée en l'absence de preuve contraire et en présence
d'indices objectifs en faveur d'un tel contrat.
3.5 En premier lieu, la recourante critique
l'appréciation faite par les
précédents juges de sa lettre du 8 septembre
2003, exposant y avoir
clairement indiqué à l'intimée que l'engagement
était prévu pour la durée du printemps et de l'été 2003, car les fluctuations
du marché ne l'autorisaient pas à s'engager fermement pour un plus long délai.
Cette précision figure en effet dans la pièce en question, mais elle constitue
une explication donneé par la recourante postérieurement à la conclusion du
contrat, impropre à démontrer que cela avait effectivement été dit à l'employée
au moment de l'engagement.
La recourante relève deuxièmement qu'entre la
lettre du 8 septembre 2003 et celle du 28 mars 2004, par laquelle la
protection juridique de l'intimée avait invoqué le caractère indéterminé du
contrat de travail, il s'était écoulé six mois et demi; elle est d'avis que si
la travailleuse considérait qu'elle était liée par un contrat de durée
indéterminée, elle aurait de suite qualifié la première lettre comme une
résiliation et aurait contesté sa validité; or, tel n'avait pas été le cas,
puisque l'action n'avait été ouverte qu'en décembre 2005; compte tenu des
exigences découlant du principe de la bonne foi, l'on ne pouvait suivre l'opinion
selon laquelle le contrat était de durée indéterminée. Sur ce point, les
juges cantonaux ont considéré qu'aucune sanction ne pouvait en l'espèce être
attachée à l'écoulement du temps, sous réserve de la prescription de cinq ans
pour les prétentions en salaire. Dans la mesure où, dans son
écriture, la recourante s'en prend uniquement à l'appréciation des preuves et
aux constatations des faits, sa critique tombe à faux, dès lors qu'elle ne
démontre pas quel élément de fait aurait en l'occurrence été établi de manière
arbitraire. Pour le surplus, la recourante ne fait pas
grief aux précédents juges d'avoir méconnu les principes juridiques relatifs à
la prescription.
Troisièmement, la recourante expose que selon la
lettre qu'elle avait
adressée à la caisse de chômage, la travailleuse
avait été engagée pour une durée déterminée aux vacances d'été (juin, juillet,
août) et que le fait de cocher, dans les attestations de gain intermédiaire, la
réponse « oui pour une durée indéterminée » à la question « l'activité
de l'assurée se poursuit-elle » découlait d'une erreur, ainsi que dame
Z.________ l'avait expliqué lors de son audition; celle-ci avait en effet
déclaré « c'est vrai que c'est moi qui ai mis une croix attestant que
l'activité se poursuit pour une durée indéterminée. Je ne sais pas pourquoi
j'ai mis une croix à cet endroit, car je n'avais jamais rempli des feuilles
pareilles. Je n'avais pas l'intention de modifier la
nature du contrat en mettant cette croix. J'ai pensé que cela voulait dire pour
deux ou trois mois encore et pas pour l'année (...). Je répète que j'ai fait
une erreur et n'ai pas compris la question et que je n'entendais pas par là
attester un engagement à l'année »; la recourante ajoute que ces éléments
iraient dans le sens des explications qu'elle avait fournies à ses autres
employées au sujet du statut de l'intimée. Concernant le témoignage de dame
Z.________, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait
commis arbitraire en considérant que les déclarations de celle-ci
étaient confuses et, partant, ne convainquaient pas de
l'existence d'une erreur, d'autant moins plausible que les deux documents
avaient été remplis de la même manière identique à trois semaines d'intervalle.
Pour le surplus et comme précédemment relevé, les déclarations et explications
unilatérales de la recourante postérieures à la conclusion du contrat ne sont
pas imputables à l'intimée et, partant, inaptes à prouver que celle-ci savait
et acceptait, au moment de la conclusion du contrat, que le contrat était de
durée déterminée.
La recourante soutient quatrièmement que
plusieurs témoins avaient confirmé que l'intimée ne devait travailler que
jusqu'à la fin des vacances. Si les déclarations en question permettent certes
de retenir que la recourante a fait savoir à ses autres collaboratrices qu'elle
n'entendait engager l'intimée qu'aux fins de les remplacer pendant leurs
vacances, cette information n'émanait nullement de l'intimée et l'on ne voit
pas en quoi la cour cantonale aurait erré en considérant que lesdites
déclarations étaient impropres à démontrer l'existence d'une volonté réelle et
commune de parties, autrement dit d'un accord sur le caractère déterminé du
contrat. Dans cette mesure, l'on ne décèle pas trace d'arbitraire dans
l'appréciation des témoignages.
Cinquièmement, la recourante soutient que les
termes utilisés par l'intimée dans sa lettre du 21 octobre 2003, répondant
« sete un travail de termine » à la question de la caisse de chômage
qui lui demandait de bien vouloir lui confirmer qu'elle avait été engagée sous
contrat de durée déterminée, ainsi que la réponse négative à la question de
savoir si elle pensait agir auprès des prud'hommes contre son ancienne
employeuse, de même que l'absence d'ouverture d'action pendant deux ans, confirmeraient
que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée. Là encore, la
recourante ne fait que présenter une des interprétations possibles des mots
litigieux de la lettre du 21 octobre 2003, en conjonction avec d'autres
éléments qu'elle estime favorables à sa thèse, sans démontrer en quoi la cour
cantonale, qui avait retenu que la lettre en question n'était pas très claire
et les phrases qu'elle contenait impropres à déduire que l'intimée savait et
admettait que son contrat était de durée déterminée, aurait commis arbitraire. Or,
il apparaît parfaitement soutenable de dire que le fait pour l'intimée
d'indiquer, après coup, une fois connue la position de la recourante, que le
contrat était de durée déterminée n'implique pas que celle-là ait su et admis,
au moment de la conclusion du contrat, que tel était le cas. L'on ne peut donc
en déduire l'existence d'une volonté réelle et commune des parties sur ce
point. Pour le surplus, en tant que la recourante semble reprocher aux juges
cantonaux de ne pas avoir expliqué pourquoi ils considéraient que l'on ne
pouvait déduire un contrat de durée déterminée de cette expression, elle aurait
dû, le cas échéant, invoquer la violation de son droit d'être entendu sour
l'angle du défaut de motivation. Il convient enfin d'ajouter que, dans
la lettre susmentionnée, l'intimée indiquait
également que son ancienne employeuse lui aurait dit que « tant qu'elle
avait du travail pour les autres, elle en avait pour moi », ce qui plaide
en faveur d'un contrat de durée indéterminée.
En dernier lieu, la recourante critique les
conclusions de la cour cantonale relatives à la longue période de formation,
dont elle soutient qu'elle se justifiait compte tenu de la difficulté de
l'activité en cause, telle qu'elle ressortait des témoignages. Sur ce
point, les précédents juges ont considéré que la thèse en
question ne parlait pas en faveur d'un contrat de durée déterminée, dès
lors que l'on voyait mal un employeur accepter de payer à un employé un plein
salaire pendant une période de formation de cinq mois pour ne l'employer que
deux mois alors qu'il était formé et, inversement, une employée accepter d'être
formée pendant cinq mois pour ne travailler effectivement que deux mois. La recourante ne démontre pas en quoi ces considérations
seraient arbitraires, mais se limite à présenter une
argumentation de type appellatoire qui ne résiste
pas davantage à l'examen.
3.6 En définitive, force est de constater que la
recourante, qui se contente de présenter sa propre vision de la situation en tentant
de la faire prévaloir sur celle de la cour cantonale, échoue à démontrer
l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. La solution retenue par la cour
cantonale, qui est parvenue à la conclusion qu'une volonté commune réelle des
parties de passer un contrat de durée déterminée n'avait pas été établie, et
que la conclusion d'un tel contrat ne ressortait objectivement pas de
l'ensemble des circonstances, de sorte que l'on était en présence d'un contrat
de durée indéterminée, n'a rien d'insoutenable. Par
conséquent, le recours doit être rejeté.”
2.5. Nel caso di
specie, il 27 novembre 2006, il datore di lavoro ha licenziato l’insorgente
affermando:
"
Ha effettuato un periodo di prova alle nostre
dipendenze e non riteniamo opportuno prolungare il rapporto di lavoro in quanto
non risultano appagate le nostre aspettative.
Rescindiamo pertanto il suo contratto con effetto
immediato." (doc. 6)
Il 19
dicembre 2006 lo stesso datore di lavoro ha rilasciato un attestato “a chi
di competenza” affermando:
"
Si dichiara che il signor RI 1, __________, è
stato assunto presso la nostra ditta in qualità di manovale con salario mensile
lordo, tutto incluso di fr. 3200.--.
Contratto determinato per il periodo dal
25.10.2006 al 25.12.2006." (doc. 7)
L’insorgente
contesta il contenuto di quest’ultimo scritto ed a comprova della durata
indeterminata del contratto rileva che se il contratto fosse stato di durata
determinata, esso non poteva prevedere un periodo di prova, né poteva essere rescisso,
se non per cause gravi ex art. 337 CO (doc. 10 e 17). Egli ammette che durante
il colloquio con il datore di lavoro ha indicato che era all’urgente ricerca di
un posto di lavoro giacché, dopo aver smesso il lavoro stagionale effettuato
presso un albergo, poteva far valere un periodo soggetto a contribuzione di
soli 9,5 mesi e non poteva di conseguenza adempiere il requisito minimo
previsto dalla LADI per beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione (doc. 10).
Da parte
sua l’assicuratore ed il datore di lavoro sostengono che le parti hanno
concluso un contratto di durata determinata. Il datore di lavoro, per il
tramite della sua rappresentante, ha precisato che “la disdetta del
27.11.2006 è da intendersi come volontà da parte della nostra mandante a non
essere più disposta a rinnovare il contratto al signor RI 1 dopo il 25.12.2007.”
(doc. 16).
Va ancora
rilevato che dalla notifica di malattia del 30 novembre 2006 (doc. 3), emerge
che il datore di lavoro, al punto 3, alla richiesta di indicare “rapporto di
lavoro disdetto per il/ a tempo determinato fino al” ha precisato “13.11.2006”,
mentre al punto 7 “occupazione” ha posto la crocetta a “temporanea”
Considerandi
(lasciando vuoti gli spazi relativi a: regolare, irregolare, lavoro a orario
ridotto).
Al fine
di chiarire la fattispecie, il 18 dicembre 2007, si è tenuta una discussione di
causa, seguita dall’udienza di __________, datore di lavoro del ricorrente
(doc. XI).
L’insorgente
ha ribadito di essere stato assunto a tempo indeterminato dal 25 ottobre 2006
ed ha aggiunto che il datore di lavoro gli ha fatto visita all’Ospedale di __________
dopo il 21 novembre 2006 e “lì è nata una questione a sapere della
segnalazione del caso perché lui temeva nel caso fosse intervenuta CO 1 con
indennità per perdita di guadagno di dover fronteggiare premi maggiori o
comunque temeva di “essere buttato fuori” dalla copertura.” Il 24 novembre
2006, vista la riluttanza a voler segnalare il caso, l’insorgente ha scritto al
datore di lavoro chiedendogli di comunicare l’accaduto alla Cassa malati (doc.
XI/Bis). L’assicurato ha poi evidenziato come questa lettera raccomandata,
pervenuta verosimilmente il successivo lunedì 27.11.2006, ha probabilmente
indotto il datore di lavoro a redigere la lettera di disdetta del 27.11.2006
(doc. XI, pag. 2). Solo il 30 novembre 2006 il datore di lavoro ha segnalato il
sinistro all’assicuratore.
Sentito
in merito, quest’ultimo ha affermato:
"
Dal momento che frequentavamo lo stesso bar e ci
vedevamo spesso RI 1 mi disse che le necessitava fare ancora 3 mesi di lavoro
per poter poi avere il diritto di timbrare e mi ha chiesto se potevo aiutarlo
in questo senso.
Io diverse volte gli ho detto di no perchè non
avevo le possibilità e poi a seguito delle sue insistenze ed avendo qualcosa da
fargli fare gli ho dato lavoro dicendogli che era solo fino a Natale. Non
abbiamo redatto nessun contratto scritto.
Il Giudice ricapitola l'evento 10/11 novembre
2006.
con il malore e mi chiede se io non abbia contattato il sig. RI 1 per
ottenere informazioni. Dichiaro che ho parlato con suo fratello che mi disse
che era all'ospedale e che non si poteva parlare con lui.
Da parte mia non ho chiesto al fratello di fare
in modo di farmi avere un certificato medico per poter in seguito segnalare il
caso a CO 1 e questo per indennità per perdita di guadagno.
È vero che agli atti ci sono i conteggi di
salari, è vero che RI 1 ha lavorato, ha fatto le sue giornate, io ho i
giornalieri con i quali ho redatto i suoi conteggi.
Io non lo ritenevo anche un nostro operaio per
cui non mi sono interessato di avere un certificato da lui. Era semmai lui che
doveva darlo a noi questo certificato medico.
È vero che ad un certo punto il sig. RI 1 ha
acquisito un certificato medico che ha trasmesso alla ditta con uno scritto. Il
Giudice mi dice che la lettera è del 24.11.06 e che mi veniva trasmesso il
certificato con preghiera di trasmetterlo alla Cassa di assicurazioni per le
indennità giornaliere.
È vero che, come risulta da quella lettera, il
23.11.06
sono andato a __________ all'Ospedale a rendergli visita. Il Giudice
mi chiede se, visto che non lo consideravo neanche un mio operaio e che aveva
insistito lui per avere il posto, cosa sono andato a trovarlo a fare.
Io ritengo di avergli fatto un piacere,
grandissimo.
È vero che era possibile che con la segnalazione
di un ulteriore caso CO 1 potesse o aumentare i premi o buttarmi fuori, loro
hanno in mano "un'arma letale".
Il GD mi dice che se davvero l'impiego fosse
stato tempo determinato non si giustifica la lettera per licenziamento mandata
per raccomandata ritenuto che il contratto aveva scadenza da solo. Io dico che
non c'è mai stato un contratto scritto, ma un contratto verbale.
Da parte mia vedo la lettera che io ho firmato
doc. A15 ed effettivamente è una disdetta che io ho firmato e che è stata
preparata dall'avvocato della __________. Io ho detto all'avv. della __________
che il contratto durava sino a Natale (3 mesi) e quindi lui disse era
necessario comunque disdirlo.
Lui doveva lavorare da me per completare i giorni
mancanti per poter poi beneficiare della disoccupazione.
Il sig. RI 1 precisa in questo momento che si
tratta 3 mesi e qualcosa, 3 mesi e 15 giorni circa.
Il Giudice mi chiede se io ricordo i tempi in
dettaglio e dico di no.
Mi viene mostrato lo scritto 19.12.06 destinato
"a chi di competenza" e mi si chiede di prendere posizione in merito.
Io non so dire chi chiese di redigere quello
scritto "è possibile che l'abbia fatto di testa mia" ma non so
proprio a chi collegarlo.
Il Giudice fa rilevare che il salario indicato su
questo scritto come pure sulla notifica di malattia ammonta a fr. 3'200.--
mensili al contrario sui certificati di salario ha indicato un salario mensile
base di fr. 3'300.--. Io gli dissi che l'avrei assunto a fr. 3'200.-- ma glie
ne ho dati fr. 3'300.-- perchè lui aveva insistito in questo senso.
La dichiarazione 19.12.2006 è comunque stata
mandata alla CO 1, dove è giunta, come rilevano i funzionari della stessa, il
27.
del medesimo mese.
Mi è stato riferito che il sig. RI 1 avrebbe proferito
frasi minacciose nei miei confronti.
Da parte mia dico se lui ha diritto ad indennità
io domani smetto di andare a lavorare." (doc. XI)
2.6
Anche nel
caso di specie, analogamente a quanto giudicato nella STF 4A_89/2007 del 29
giugno 2007, questa Corte deve concludere che non è possibile stabilire una
volontà reale e comune delle parti di voler concludere un contratto di lavoro
di durata determinata.
Infatti,
come si vedrà meglio in seguito, non è stato reso verosimile che il datore di
lavoro ha inteso assumere l’insorgente solo fino al giorno di Natale del 2006 e
che quest’ultimo è stato d’accordo di lavorare unicamente sino a tale data.
Anche se alcuni indizi potrebbero far ritenere la presenza di un tale
contratto, la prova della conclusione di un contratto di durata determinata non
è stata portata.
2.6.1
Innanzitutto
lo scritto del 19 dicembre 2006 del datore di lavoro indirizzato “a chi di
competenza”, dove figura “Contratto determinato per il periodo dal
25.10.2006
al 25.12.2006” costituisce una spiegazione fornita in un secondo
tempo dalla __________, verosimilmente dopo essere stata interpellata da un
terzo, ed è dunque improprio a dimostrare che questa era la volontà delle parti
al momento della conclusione del contratto (cfr. STF 4A_89/2007 del 29 giugno
2007, consid.3.5).
Probabilmente,
giacché l’assicuratore ha ricevuto questa dichiarazione il 27 dicembre 2006
(doc. XI), la medesima è stata rilasciata su richiesta della stessa Cassa malati
che intendeva anch’essa accertare i termini del contratto di lavoro per
stabilire il suo obbligo prestativo.
Inoltre,
lo scritto è posteriore al colloquio tra il datore di lavoro e il ricorrente
circa la segnalazione del caso all’assicuratore per ottenere le prestazioni
pattuite (doc. XI). Il datore di lavoro sembrava reticente ad informare la
Cassa di quanto accaduto, forse perché c’era il rischio che i premi aumentassero
o che la sua ditta fosse “buttata fuori” dalla cerchia delle società assicurate,
poiché “loro (ndr: gli assicuratori) hanno in mano “un’arma letale””
(doc. XI).
La
dichiarazione contiene poi un errore circa l’ammontare del salario versato al
ricorrente, nel senso che il salario indicato ammonta a fr. 3'200 mensili,
mentre sul certificato di salario figurano fr. 3'300, ossia l’importo esatto
versato in quei mesi (cfr. doc. XI: “Io gli dissi che l’avrei assunto a fr.
3'200.-- ma glie ne ho dati fr. 3'300.-- perché lui aveva insistito in questo
senso.”).
Lo
scritto del 19 dicembre 2006 non può pertanto costituire una prova valida circa
la reale volontà delle parti.
Per lo
stesso motivo, la circostanza che nell’attestato di malattia del 30 novembre
2006.
(doc. 3) il datore di lavoro, a proposito dell’occupazione
dell’assicurato, ha apposto la crocetta a “temporanea”, non è
determinante siccome il documento è stato anch’esso compilato dopo la
discussione tra le parti in cui si è parlato del pericolo, per il datore di
lavoro, di essere “buttato fuori” dalla cerchia degli assicurati in caso di
segnalazione della malattia. Inoltre ciò è in contraddizione sia con
l’indicazione, nel medesimo formulario, che il rapporto di lavoro è stato
disdetto per il “13.11.2006” (visto che la disdetta è del 27 novembre
2006), sia con lo scritto del 19 dicembre 2006 che indica che il rapporto di
lavoro è terminato il 25 dicembre 2006 (cfr. STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007,
consid.3.5).
2.6.2
Per quanto
concerne la disdetta del 27 novembre 2006 (doc. A15), l’assicurato rileva che essa
è anomala per un contratto di durata determinata, giacché fa riferimento al
tempo di prova.
Per
l’art. 335b cpv. 1 CO durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può
essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato
tempo di prova il primo mese di lavoro.
Pur
essendo l’art. 335b CO inserito nei casi di disdetta del rapporto di lavoro di
durata indeterminata, questo disposto può essere applicato anche ai contratti
di lavoro di tempo determinato (FF 1984 II pag. 494 e seguenti, relativo al
Messaggio sull’iniziativa popolare “concernente la protezione dei lavoratori
dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro” e sulla revisione delle
disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle
obbligazioni del 9 maggio 1984; a pag. 538 il Consiglio federale afferma: ”Le
parti rimangono libere di prevedere un tempo di prova, nei limiti dell'articolo
335, per i contratti di durata determinata: in questo caso, la durata
determinata vale come durata massima alla scadenza della quale il contratto
cessa ipso facto, fatta salva una risoluzione anteriore durante il tempo di
prova.”).
Ciò è
possibile se le parti si sono accordate nel senso di prevedere un tempo di
prova, non essendo l’art. 334 cpv. 1 CO a carattere imperativo (Wolfgang
Portmann, Basler Kommentar, 4.a ed., Basilea 2007, n. 9 ad art. 334 pag. 1961 e
n. 12 ad art. 335b, pag. 1976: “Art. 335b bezieht sich nach seiner
systematischen Stellung nur auf unbefristete Arbeitsverhältnisse. Für das befristete Arbeitsverhältnis gilt somit aufgrund des Gesetzwortlauts
keine Probezeit. Eine solche kann jedoch von den Parteien vereinbart werden.“). In questo caso le norme dell’art. 335b
CO si applicano per analogia (DTF 109 II 451; Portmann, op. cit., n. 12 ad art.
335b, pag. 1976).
Altrimenti
il contratto di lavoro di durata determinata prende fine con il termine
concordato dalle parti o, di regola, se stipulato per più di dieci anni, dopo
dieci anni nei termini previsti dall’art. 334 cpv. 3 CO, in caso di risoluzione
immediata ai sensi degli art. 337 CO e seguenti o in caso di morte del
lavoratore o del datore di lavoro (Portmann, op. cit., n. 9 ad art. 334 pag.
1961).
Portmann,
op. cit., n. 13 ad art. 335b, pag. 1977 ritiene che se non è previsto alcun
periodo di prova, andrebbe applicato l’art. 335b cpv. 1 CO ultima frase per
analogia, secondo cui è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro, a
meno che, tramite accordo scritto contrario, le parti non si siano messe
d’accordo in altro senso.
Ciò tuttavia, a mente del
TCA, potrebbe tutt’al più valere nei casi in cui il contratto di lavoro di
durata determinata viene concluso per un lungo periodo.
Infatti, Brunner, Bühler,
Wäber, Bruchez, Commentaire du contrat de travail, Losanna 2004, a pag. 235,
affermano giustamente che la nozione di tempo di prova è contraria alla natura
stessa del contratto di lavoro a tempo determinato, per cui il suo utilizzo
dovrebbe corrispondere ai bisogni particolari della relazione di lavoro in
questione.
Infatti, la sistematica
della legge riserva il tempo di prova ai contratti di durata indeterminata, per
cui, secondo questi autori, non c’è una presunzione dell’esistenza di un tempo
di prova all’inizio dei contratti a tempo determinato. Naturalmente le parti
possono trovare un accordo in tal senso, ritenuto tuttavia che la parte che se
ne prevale, deve comprovarne il contenuto.
Anche Vischer, Der
Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005, a pag. 235, dopo aver rilevato che la
legge non prevede un tempo di prova nel contratto di lavoro a tempo
determinato, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale, afferma che
un accordo, tra le parti, in senso contrario è possibile.
Quest’ultimo autore a pag.
234, rammenta che il periodo di prova deve permettere alle parti di conoscersi
e di costruire un rapporto di fiducia.
Questo concetto è stato
ricordato dal Tribunale federale già nella sentenza DTF 129 III 124 consid. 3.1,
dove ha stabilito che il tempo di prova mira a permettere alle parti di
conoscersi, di valutare la possibilità di lavorare insieme e di creare le
premesse per un rapporto di lunga durata. Si tratta di un periodo di
sperimentazione e di riflessione per entrambe le parti. Donde la facoltà, se
necessario, di recedere rapidamente dagli obblighi assunti.
In
concreto, secondo il datore di lavoro, il rapporto lavorativo sarebbe stato
concluso per il periodo dal 25 ottobre al 25 dicembre, ossia per un termine
relativamente breve di appena due mesi. Un periodo di prova di un mese, la cui
esistenza non è peraltro stata comprovata, per un contratto di lavoro di due
mesi non avrebbe alcun senso, soprattutto se, come sembrano sostenere il datore
di lavoro e l’assicuratore, lo scopo sarebbe stato quello di contribuire pochi
mesi per riaprire un termine quadro per ottenere le prestazioni derivanti
dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Per cui,
la circostanza che il datore di lavoro, per il tramite di uno scritto redatto
da giuristi della propria assicurazione di protezione giuridica e dunque
cogniti in materia, ha disdetto il contratto di lavoro facendo riferimento ad
un periodo di prova, tende piuttosto a comprovare l’esistenza di un contratto
di durata indeterminata.
2.6.3
Per quanto
concerne la circostanza che l’insorgente aveva chiesto di essere assunto poiché
non poteva ottenere prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione
giacché gli mancavano alcuni mesi per raggiungere il periodo quadro
determinante (tre mesi e 15 giorni, cfr. dichiarazione del ricorrente doc. XI,
mentre dal 25 ottobre al 25 dicembre sono solo due mesi), ciò non è un motivo
per ritenere che la reale e comune volontà delle parti fosse quella di
concludere un contratto di durata determinata con il solo scopo di compiere il
periodo necessario per ottenere delle indennità.
Infatti, va
dato atto all’assicurato di essersi dato da fare per trovare una nuova
occupazione, che avrebbe continuato a svolgere se non fosse intervenuta la
grave malattia dalla quale è stato colpito improvvisamente.
Il fatto
di aver voluto esercitare un’attività perché non vi era la possibilità di
ottenere indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione non è un indizio
per il contratto a durata determinata.
2.6.4
Alla luce di
quanto sopra esposto, ritenuto che nell’apprezzamento della testimonianza del
datore di lavoro va tenuto conto della possibilità che, se fosse stato
segnalato un caso di malattia per un operaio appena assunto con un contratto di
lavoro a tempo indeterminato, l’assicuratore avrebbe potuto o aumentargli i
premi o disdire il rapporto assicurativo (cfr. doc. XI, pag. 4), nel dubbio, in
assenza di una reale e concorde volontà delle parti di concludere un contratto
di durata determinata, va ammesso che le parti hanno concluso un contratto di natura
indeterminata (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007, consid. 3.2).
In queste
condizioni l’interessato ha diritto, nella misura in cui la sua malattia è
comprovata, a percepire le prestazioni previste contrattualmente conformemente
alla norme di legge.
L’incarto
deve tuttavia essere rinviato all’assicuratore affinché esamini innanzitutto se
l’interessato potrà beneficiare delle prestazioni derivanti dall’assicurazione
collettiva oppure se dovrà formulare un’offerta per permettergli il passaggio
nell’assicurazione individuale (cfr. in particolare l’art. 70 cpv. 3 e cpv. 4 LAMal).
La Cassa
malati dovrà poi stabilire se, e fino a quando, il ricorrente ha diritto ad
indennità giornaliere di malattia. Infatti, in assenza di certificati medici agli
atti, questo Tribunale non può esprimersi in merito. Infine l’assicuratore dovrà
esaminare se vi sono i presupposti per obbligare l’assicurato a ridurre il
danno (cfr. consid. 2.3).
Parzialmente
vincente in causa, al ricorrente, rappresentato da un sindacato, vanno
assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
2.7
L’insorgente,
con il ricorso, chiede genericamente l’assunzione di ulteriori prove (cfr. in
particolare il richiamo della cartella clinica del __________).
Questo
Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dalla documentazione
agli atti e dall’audizione svolta innanzi al giudice delegato. Ulteriori
accertamenti sono superflui e non modificherebbero l’esito della vertenza.
Va del
resto rilevato che al termine dell’udienza del 18 dicembre 2007 l’istruttoria è
stata chiusa (doc. XI).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato ad CO 1 per i suoi
incombenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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