36.2007.114
Domanda di sussidio dichiarata tardiva. Ricorso. Accertamento della diminuzione del reddito nel 2007. Commutazione a mano delle tabelle del nuovo reddito. Sussidio negato
13 novembre 2007Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.114
Data decisione, Autorità:
13.11.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio dichiarata tardiva. Ricorso. Accertamento della diminuzione del reddito nel 2007. Commutazione a mano delle tabelle del nuovo reddito. Sussidio negato
REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TARDIVITÀ
art. 28 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 44 cpv. 2 RLCAMAL
art. 45 let. a RLCAMAL
art. 45 let. d RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d RLCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.114
ir/td
Lugano
13 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20 giugno
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato, in fatto
Fatti
A. RI
1, 1952, separata e disoccupata con termine quadro dal 1° novembre 2005 al 31
ottobre 2007, ha chiesto - con formulario pervenuto all'UAM il 6 marzo 2007 -
di essere posta al beneficio del sussidio per fronteggiare i premi dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie per il 2007.
La
domanda è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con decisione
20 giugno 2007 che ha dichiarato tardiva l'istanza.
B. Con
stringato atto del 9 luglio 2007 RI 1 ha chiesto il riesame del caso e, a
seguito di decreto del giudice delegato, ha completato il suo gravame il 30
luglio successivo.
Nell'impugnativa
la ricorrente segnala sua disoccupazione dal 1° giugno 2007 con entrate ridotte
ed insufficienti a fronteggiare le spese di locazione e necessarie.
Il
giudice delegato ha chiesto alla ricorrente informazioni dettagliate in merito
ai salari percepiti nel corso del 2006 e 2007 e le indennità di disoccupazione
percepite nel medesimo periodo.
La
ricorrente ha prodotto una serie di documenti (pervenuti il 21 agosto 2007) tra
cui diversi conteggi della Cassa disoccupazione (doc. V) ed ulteriori documenti
sono stati trasmessi il 17 settembre 2007 (doc. X). Sugli stessi l'UAM ha preso
posizione e l'assicurata è stata invitata a volersi esprimere sulle
osservazioni dell'amministrazione. Il Giudice delegato ha ulteriormente richiamato
dal competente Ufficio di tassazione gli atti della tassazione 2006 della
ricorrente.
in
diritto
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione
della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i
Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'ad. 29
LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma
dell'art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti
della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc.
36.2006
/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l'accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di
ogni
singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i
limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l'importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l'aumento dei limiti di reddito
previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata
al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione
ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza
imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.
15o'oo0.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L'espressione
"di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione
designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM) di accertare
autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell'art. 31 LCAMaI.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio
con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 che annulla e sostituisce il DE
17.
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). II periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2004. II limite di reddito che conferisce
diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1 ° figlio a CHF 32'000.-- mentre il
reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito
massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie
altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-(reddito
della famiglia).
4.
Come
indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio
l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di
riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da
ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in
reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno -
appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle
Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da
rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a
pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente -
dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così
modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
A
tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla persona interessata di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art. 67 RLCAMal. In merito
a quest'ultima norma si veda la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24
giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre 2004
36.2003
/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26
gennaio 2004).
5.
Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine
dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44.
RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art.
45.
cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini
di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza
è presentata
nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'UAM può
ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è aggetto di richiesta scritta
da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve
specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande
di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni
particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del
mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata
motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
6.
In
concreto non vi è dubbio che RI 1 abbia inoltrato all'UAM la sua domanda di sussidio
a fine febbraio / inizio marzo (l'atto è pervenuto il 6 marzo 2007
all'amministrazione) e quindi trascorsi i termini dell'art. 45 cpv. 1 litt. a
RLCAMal.
A
più riprese la ricorrente ha indicato all'UAM una modifica significativa del
suo reddito nel corso del 2007 (cfr. doc. 2 ricorso doc. I e doc. X).
Occorre
quindi verificare se, nel corso dell'anno di sussidio, le condizioni di RI 1 siano
cambiate, per situazioni che rientrano nel novero dell'art. 67 RLCAMal, di modo
da giustificare la presentazione del sussidio nell'anno stesso della pretesa
concessione ossia il 2007.
L'amministrazione
contesta il realizzarsi delle condizioni di cui all'art. 67 RLCAMal, con
riferimento al periodo di disoccupazione siccome prestazioni in virtù della
LADI sarebbero versate alla ricorrente dal settembre 2006. La signora RI 1
sarebbe inoltre separata dal 2006 (29 maggio) e quindi tali situazioni non
permettono (siccome antecedenti al 2007) l'applicazione della litt. d)
dell'art. 45 RLCAMal.
7.
In
concreto, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e dalle
informazioni acquisite , emerge come RI 1 abbia beneficiato di prestazioni LADI
già nel corso del 2006, in particolare da settembre, e ciò parallelamente
all'attività lavorativa svolta in seno alla __________ di __________ (cfr. doc.
1.
agli inserti).
Nei
conteggi prodotti emerge un salario lordo variabile a dipendenza delle ore
svolte e della natura del lavoro eseguito (assistenza cure intensive). A
settembre 2006 la ricorrente ha percepito - lordi - CHF 3'543.25, il mese
successivo CHF 3'359.55 ed a novembre CHF 2'371.90. Il salario di dicembre
ammonta a CHF 2'850.60. Parallelamente nello stesso periodo - sulla scorta di un
salario assicurato di CHF 3'745.-- e quindi di un guadagno intermedio lordo di
CHF 2'090.40 - RI 1 ha percepito indennità limitate a CHF 618.90 (indennità
giornaliere di CHF 138.05).
Sul
tema delle entrate e della loro possibile diminuzione nel 2007 l'UAM, invitato a
prendere specifica posizione, ha esperito i necessari calcoli a mano dei dati
acquisiti.
In
particolare, in maniera non contestata da parte della ricorrente, è stato
possibile fissare - per i primi 8 mesi del 2007 - entrate complessive per la
ricorrente di CHF 27'261.90.
Il
guadagno mensile medio è stato determinato in CHF 3'407.75.
L'UAM
ha accertato il guadagno nel corso del 2006 ma limitando la sua verifica ai
mesi da settembre a dicembre indicando un reddito inferiore.
Dai
documenti fiscali acquisiti e relativi al 2006 è stato possibile ritenere
entrate per complessivi CHF 42'963.-- nel corso dell'intero anno ciò che
mensilmente costituisce, in media, un'entrata di CHF 3'580.--. Il guadagno
mensile medio del 2007 sembra quindi essere inferiore e quindi la domanda di
sussidio di RI 1 avrebbe dovuto essere considerata tempestiva a seguito della
diminuzione del reddito conseguito dall'assicurata.
Per
economia di giudizio appare opportuno, già in questa sede ed alla luce degli elementi
oggettivi raccolti, verificare se il nuovo reddito conseguito dall'assicurata,
convertito a mano delle apposite tabelle, consenta l'assegnazione del sussidio.
Anche considerando il debito bancario comprovato fiscalmente - che implica
interessi passivi per CHF 1'484.50 annui (il debito da considerare è quello con
__________ n° __________ mentre il debito __________ è stato azzerato al
31.12
) - RI 1 disporrebbe di entrate per CHF 3'284.--. Per costante
giurisprudenza da questo importo non sono, salvo gli alimenti versati per legge
e gli interessi passivi, operabili altre deduzioni.
Ebbene
l'importo di CHF 3'284.--, convertito a mano delle tabelle allestite dalla Direzione
delle contribuzioni in uno con l'UAM - il cui uso è obbligatorio in virtù
dell'art. 72 RegLCAMal - non consente alla ricorrente di ottenere il sussidio
richiesto (reddito arrotondato a CHF 29'000.--).
Quindi,
a prescindere dalla possibilità di ritenere tempestiva l'istanza in
discussione, nel merito la stessa non potrebbe trovare accoglimento.
V'è
certamente da rilevare, come sostenuto in numerose sentenze di questo Tribunale,
che per loro stessa natura le tabelle non sono perfettamente attanagliate alla
realtà ma lo strumento, la cui applicazione non crea palesi disparità di
trattamento, deve essere applicato così come voluto dal legislatore.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tassa di
giustizia e spese.
8.
In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la
presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in
materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1
LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF
prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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