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Decisione

36.2007.115

Assicurata si trasferisce in Ticino nel 2006.L'istanza di sussidio doveva essere fatta entro 31.12.2006.Il cambio di Cantone non giustifica il ritardo della domanda del 2007

26 novembre 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono

pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della

richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti, in modo

vincolante, agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni, ossia

l'Ufficio assicurazione

malattia.

Occorre

ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali

beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal, art. 10 nRLCAMal).

Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la

tassazione determinante dell’assicurato.

In concreto, siccome l'insorgente, come

evidenziato, è giunta nel nostro Cantone nel luglio 2006 e non era ancora stata

tassata in Ticino, l'autorità competente non disponeva ancora di questa documentazione,

quindi non poteva spedirle automaticamente il formulario per la domanda di

riduzione del premio.

Peraltro, neppure il mancato invio del

formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è comunque un motivo

per poter chiedere il sussidio in ritardo.

Infatti, con sentenza

3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato

che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per

la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata

da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa

all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato.

Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza

nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei

formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come

ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari

da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del

biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato

in quella sede.

(…)

L’invio

dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente

la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di

Considerandi

ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come

anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22

settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re

B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le

campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della

redattrice).

Alla luce di quanto

precede l'assicurata non può

prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).

Le giustificazioni che

essa ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute

valide.

A giusta ragione l'Amministrazione ha

quindi considerato tardivo l'inoltro della richiesta di riduzione del premio

per il 2007.

9.

Stante

quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui

versa l'assicurata, non è

possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa malati

per l'anno 2007. In questo

senso, la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo

nell'invio della sua istanza di

riduzione.

Né la mancata

tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del

premio di cassa malati per il 2007 (entro il 31 dicembre 2006), né tanto meno

la circostanza che il Comune di domicilio le avrebbe dato un'errata informazione, possono essere poste

alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente

per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione

del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal). Il ricorso

deve di conseguenza essere respinto.

10.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale

(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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