36.2007.115
Assicurata si trasferisce in Ticino nel 2006.L'istanza di sussidio doveva essere fatta entro 31.12.2006.Il cambio di Cantone non giustifica il ritardo della domanda del 2007
26 novembre 2007Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2007.115
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, TCA
Titolo:
Assicurata si trasferisce in Ticino nel 2006.L'istanza di sussidio doveva essere fatta entro 31.12.2006.Il cambio di Cantone non giustifica il ritardo della domanda del 2007
BUONA FEDE
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. c RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.115
TB
Lugano
26 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 giugno 2007
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Con
formulario datato 19 gennaio 2007, pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) il 23 gennaio 2007, RI 1, mamma
divorziata proveniente dal Canton __________, ha postulato la riduzione del
premio dell'assicurazione di
base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007 per sé e per sua figlia (doc. 1).
B. La
domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con decisione
del 30 aprile 2007 (doc. A3), sia con decisione su reclamo del 6 giugno 2007
(doc. A5), poiché le motivazioni addotte – su specifica richiesta dell'UAM (doc. A1) - per giustificare il ritardo
dell'invio non sono state
considerate dall'Amministrazione
come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurata la riduzione del premio di cassa malati (doc. A2).
C. Con
ricorso del 9 luglio 2007 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al TCA chiedendo di concedere alla sua famiglia la riduzione del premio di
cassa malati per l'anno 2007.
La ricorrente ha evidenziato di essersi trasferita dal Canton __________ in
Ticino il 1° luglio 2006 e, dopo avere spiegato al nuovo Comune di domicilio la
necessità di continuare, come già nell'altro Cantone, a ricevere il sussidio di cassa malati, il Comune di __________
le avrebbe risposto che avrebbe ricevuto automaticamente dall'autorità competente l'apposito formulario, quindi non le avrebbe
detto niente in merito ai termini entro cui presentare la domanda di riduzione
dei premi. Tuttavia, non avendo ricevuto nulla dall'UAM, l'assicurata si
è nuovamente informata presso il nuovo Comune, il quale le ha detto che
spettava a lei annunciarsi all'autorità
competente, così le ha dato l'apposito
formulario da compilare e spedire a Bellinzona. Appena l'ha saputo – ma era già gennaio 2007 – ella ha
formulato la sua richiesta, perciò non le si può imputare una negligenza dovuta
ad un'informazione errata
ricevuta dal Comune ticinese.
L'insorgente fa valere di dover fare fronte
al pagamento dei premi di Cassa malati, alla pigione ed al mantenimento suo e
della figlia con soli Fr. 2'000.-
al mese ricevuti come alimenti, quindi di avere assolutamente bisogno dell'aiuto dello Stato per i premi.
D. Con
osservazioni del 30 luglio 2007 (doc. III) l'Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso per tardività
in virtù dell'art. 45 cpv. 1
lett. a RLCAMal. A mente dell'UAM,
le circostanze della misconoscenza della legislazione cantonale e delle mancate
informazioni ricevute dal Comune non la soccorrono nel suo ritardo. Spettava alla
ricorrente informarsi, perciò gli uffici comunali non possono essere ritenuti responsabili
di non averle fornito adeguate indicazioni. Comunque, l'UAM ha sottoposto la questione al Comune di __________, il quale non
è stato in grado di confermare se nel luglio 2006 abbia avuto contatti con l'assicurata.
L'insorgente ha ribadito di avere ricevuto un'informazione errata da parte di un funzionario
comunale e di necessitare assolutamente del sussidio, avendo problemi finanziari
(doc. V).
L'Amministrazione ha confermato la sua
decisione (doc. VI).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a
partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.
1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 6 giugno 2007 (doc.
A5), quando l'UAM ha emanato la
decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del
1994 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
Una soluzione diversa
potrebbe comportare delle disparità, laddove, eventualmente, il nuovo
Regolamento fosse più restrittivo della normativa vigente in precedenza su cui
si è invece basata l'Amministrazione
per la sua decisione. In quell'evenienza,
le autorità di prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali,
ma applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole
e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2007
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale
nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17
ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il
limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°
figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF
50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di
premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è
stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal –
corrispondente esattamente all'art.
10 nRLCAMal - prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal
– ripreso integralmente nell'art.
11 nRLCAMal -, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è
presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel
corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato,
possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il
sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di
reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le
situazioni di cui all’art. 67 [ora divenuto art. 31 nRLCAMal]), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono
presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
5. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per il 2007 è stata inviata ad inizio 2007 (doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurata, domiciliata nel nostro Cantone
dal 1° luglio 2006, è quindi tassata in via ordinaria. Pertanto, la richiesta
di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2007 è di per sé tardiva.
Essa doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006, quando l'interessata poteva disporre dei dati
necessari allo scopo.
Va inoltre osservato
che l'art. 45 cpv. 1 lett. c RLCAMal
non va applicato alla fattispecie, nella misura in cui la ricorrente si è trasferita
in Ticino nel 2006 ed ha postulato il sussidio per il 2007. Questo disposto
tutela infatti unicamente gli assicurati che cambiano Cantone nell'anno per il
quale chiedono il sussidio, permettendo loro di introdurre l'istanza nel corso dell’anno di competenza,
quindi fuori dal termine ordinario, anziché nell'anno precedente l'anno
di competenza. In concreto, dunque, se l'assicurata avesse fatto richiesta del sussidio nel luglio 2006 per l'anno 2006, la sua richiesta non sarebbe
stata tardiva ma, se date tutte le premesse, sarebbe stata accolta. Ma la
fattispecie concerne l'anno di
competenza 2007, ossia l'anno successivo
all'arrivo in Ticino; quindi
questa ipotesi non può tornare applicabile.
Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poiché la
ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi.
Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2007 in virtù dell'art. 67 RLCAMal (art. 31 nRLCAMal), a cui
il citato art. 45 rinvia.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, occorre verificare se effettivamente il ritardo
con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata
sia ancora scusabile.
6. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
"
(…) Il riconoscimento
di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere
ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre
l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La
pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini
stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un
sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal (di uguale tenore
del nuovo art. 11 cpv. 2 nRLCAMal), per casi particolari e per ragioni
comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze
che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso di altri coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo
per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi
periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone
avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio
2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta
scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al
controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro
cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della procedura
ticinese (STCA del 13 febbraio
2007, inc. 36.2006.225).
7. Nel
caso di specie, l'insorgente fa
valere che quando si è trasferita nel Comune di __________, ha fatto
espressamente notare al funzionario comunale la sua necessità di continuare a
beneficiare della riduzione del premio di cassa malati anche nel 2007 come già
in corso nel 2006 per il tramite del Canton __________, dove la riduzione del
premio è accordata automaticamente, senza necessità di fare esplicita
richiesta. Sembra che le sia stato detto che anche in Ticino tutto avviene
automaticamente. Inoltre, provenendo da un altro Cantone, l'assicurata non era a conoscenza della
procedura da adottare nel Cantone Ticino per l'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
Nella
fattispecie, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite
dalle autorità competenti. Vero è che la circostanza – che comunque non è stata
confermata dal diretto interessato appositamente interpellato dall'Amministrazione
(doc. 6) – secondo cui il Comune ha indicato all'assicurata
che in Ticino essa avrebbe beneficiato della riduzione del premio di cassa
malati automaticamente, senza quindi farne specifica domanda, non è
completamente giusta. Dipende infatti dall'assicurato. Tuttavia, questa
indicazione – per la ricorrente - inesatta assertivamente data dal Comune
di domicilio, non permette ancora di ammettere che ci sia stata un'informazione
che vincola quindi l'autorità a favore dell'assicurata
in virtù della tutela della buona fede.
Infatti, a proposito del principio
della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003 (inc. 36.2002.119),
confermata ancora nella recente STCA del 9 gennaio 2007 (inc. 36.2006.154) in cui
due coniugi avevano fatto valere di aver ricevuto informazioni errate dal
proprio assicuratore, il TCA ha affermato:
" (…) 2.7.
Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che, come appena indicato, uno dei
presupposti fondamentali per tutelare la buona fede di un assicurato è che l'informazione
ricevuta emani da un organo competente. Nel caso di specie, questa
condizione non risulta adempiuta: l'informazione errata, che i coniugi Y
sostengono di avere ricevuto dai funzionari della Cassa malati X, non emana
infatti dall'autorità competente, dato che competente in materia di sussidi di
Cassa malati è lo Stato, ovvero l’autorità cantonale.
Questa
circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera, che
tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) e che è
stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria a tutti
coloro che risiedono in Svizzera.
Di
conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza del fatto
che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi avevano o
meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era l'Istituto
delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia non ha nessun
potere decisionale.
Essi
avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di sussidio all'autorità
competente." (sottolineature della redattrice)
Solo l'Istituto delle assicurazioni
sociali, e per esso l'Ufficio assicurazione malattia, decide chi ha diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Quindi, competente ad eseguire
ufficialmente ed in modo vincolante, mediante decisione formale, i necessari calcoli
per verificare il diritto alla riduzione del premio di un richiedente, è solo e
soltanto l'UAM.
Nella sentenza del 13 febbraio 2007
(inc. 36.2006.225) il TCA si è pronunciato in merito ad una fattispecie in cui era
stato il controllo abitanti del Comune ticinese a non informare l'assicurato,
appena trasferitovisi, sui termini entro i quali formulare la domanda di
riduzione del premio. In quel caso, il TCA non ha ritenuto che il Comune
fosse l'autorità competente in materia e che quindi l'informazione (non) data
all'assicurato potesse vincolarlo, con beneficio di quest'ultimo che, a tutela
della sua buona fede, anche se in ritardo poteva ugualmente avere diritto al sussidio
di cassa malati.
Né
la legge (LCAMal) né il relativo regolamento d'applicazione (RLCAMal) prevedono
norme che attribuiscono al Comune competenze e responsabilità particolari nell'ambito
del diritto alla riduzione dei premi di Cassa malati.
La
legge attribuisce al Comune unicamente una responsabilità nel controllo dell'applicazione
dell'obbligo d'assicurazione (art. 13 cpv. 1 LCAMal ed art. 4 RLCAMal),
ovvero il Comune deve vegliare che i suoi cittadini siano tutti affiliati ad
una Cassa malati e segnalare immediatamente all'IAS coloro che non lo sono
(art. 13 cpv. 2 LCAMal), pena, per il Comune, di essere solidalmente
responsabile con l'assicurato delle spese medico-sanitarie (art. 14 LCAMal).
Su
questa tematica, il 15 febbraio 2007 il TCA ha reso la sentenza 36.2006.228.
Riguardo
alla richiesta di riduzione stessa, il citato art. 44 RLCAMal prevede soltanto
che i moduli ufficiali possono essere ritirati dagli assicurati presso la
cancelleria del Comune di residenza, ma non indica anche che i funzionari
comunali sono tenuti a dispensare tutte le necessarie e relative informazioni
agli interessati – come invece è stato prescritto, come visto, nel caso della
verifica dell'obbligo assicurativo.
In
effetti, soltanto l'Ufficio assicurazione malattia va considerato come autorità competente nell'ambito
del diritto alla riduzione del premio di cassa malati. I Comuni sono unicamente
depositari dei formulari per la richiesta del sussidio, in modo da facilitare l'accesso
a questo diritto ai singoli cittadini, invece di obbligarli a richiedere direttamente
l'apposito modulo all'Ufficio assicurazione malattia, operazione,
questa, più difficoltosa.
Di
conseguenza, le informazioni rilasciate da altri organi non possono
rientrare nel concetto giurisprudenziale di errata informazione che vincola
comunque, in virtù del principio della buona fede, l'autorità
competente. In questo senso, solo le eventuali comunicazioni errate date dall'UAM
possono, se sono adempiute anche le altre condizioni, vincolare questa stessa
autorità e volgere a favore dell'assicurato, ma non anche quelle date dalle Casse
malati e dai Comuni.
Infine,
ogni situazione deve essere valutata separatamente e, come visto, nel caso in
esame non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente la richiesta di
sussidio della ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).
8. Va
poi rammentato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene
concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se
l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i
beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del
premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di
regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini
residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione
avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio
Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con
Fatti
i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono
pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della
richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti, in modo
vincolante, agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni, ossia
l'Ufficio assicurazione
malattia.
Occorre
ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali
beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal, art. 10 nRLCAMal).
Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la
tassazione determinante dell’assicurato.
In concreto, siccome l'insorgente, come
evidenziato, è giunta nel nostro Cantone nel luglio 2006 e non era ancora stata
tassata in Ticino, l'autorità competente non disponeva ancora di questa documentazione,
quindi non poteva spedirle automaticamente il formulario per la domanda di
riduzione del premio.
Peraltro, neppure il mancato invio del
formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è comunque un motivo
per poter chiedere il sussidio in ritardo.
Infatti, con sentenza
3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato
che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per
la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata
da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa
all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato.
Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza
nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei
formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come
ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari
da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del
biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato
in quella sede.
(…)
L’invio
dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente
la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di
Considerandi
ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come
anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22
settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare
ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del
sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re
B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le
campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della
redattrice).
Alla luce di quanto
precede l'assicurata non può
prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).
Le giustificazioni che
essa ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute
valide.
A giusta ragione l'Amministrazione ha
quindi considerato tardivo l'inoltro della richiesta di riduzione del premio
per il 2007.
9.
Stante
quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui
versa l'assicurata, non è
possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa malati
per l'anno 2007. In questo
senso, la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo
nell'invio della sua istanza di
riduzione.
Né la mancata
tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del
premio di cassa malati per il 2007 (entro il 31 dicembre 2006), né tanto meno
la circostanza che il Comune di domicilio le avrebbe dato un'errata informazione, possono essere poste
alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente
per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione
del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal). Il ricorso
deve di conseguenza essere respinto.
10.
In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale
(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95.
e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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