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Decisione

36.2007.116

Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Tardività dovuta a malattia. Ingiustificato nel caso concreto.

4 settembre 2007Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I formulari così

trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio

rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una

indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per

permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i

formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono

essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con

due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente

dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.

Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il

NIP."

(...)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l'UAM ha

ulteriormente precisato come:

" ...

per l'anno 2005 dei circa ,50'000 formulari trasmessi ai potenziali

beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3.

Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti

contiamo ulteriori circa 15'ooo domande di sussidio. Le decisioni con cui i

sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le

decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute

copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di

ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano

una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di

posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale

scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio

assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.

Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del

servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre

le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio

pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai

collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(...)

... se una persona

chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004

correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi

interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga

corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata.

(...)."

con

il rilievo che l’onere di dimostrare l’avvenuto tempestivo inoltro della

domanda di sussidio tocca all’assicurato che chiede l’aiuto sociale.

10. Nel

caso concreto, la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua

domanda di sussidio all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere

comprovato l'invio del formulario mediante la produzione di una ricevuta della

raccomandata o corrispondenza con l'ufficio destinatario relativa all'istanza

presentata.

Non

vi è quindi un concreto elemento probatorio che dimostri l'effettivo tempestivo

inoltro della richiesta all'amministrazione.

Come

anticipato la prova del tempestivo inoltro incombe all'assicurata che postula

diritto a sussidio all'amministrazione cantonale, a ciò non bastando la

semplice affermazione secondo cui un invio sarebbe avvenuto in tempo utile.

La

prassi di questo TCA ha già evidenziato che, senza gli elementi di comprova

indicati, la certezza della spedizione manca ed un possibile errore

d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere

sull'amministrazione. Chi inoltra un'istanza od un gravame all'autorità

amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto,

deve dimostrare conformemente alla giurisprudenza l'avvenuto invio, come

indicato mediante produzione della ricevuta della raccomandata o produzione di

corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come

trasmessa all'UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel marzo 2007 e

deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa

essere considerato giustificato.

In

effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta

dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la

collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove

necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare

all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla

fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione

d'ufficio del diritto (in questo senso: MARCO BORGHI e GUIDO CORTI, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag.

89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA

del 31 maggio 2001 nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa

P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque

compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo

principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994

pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, "Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989

pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,

"Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz"

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs­recht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese

di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può

essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI

1993 pagg. 158­159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF

115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare:

Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339­341, laddove

quest'ultimo rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)

erstellt werden kann".

L'obbligo

di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione

delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui

l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e

del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti

che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da

una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé

d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute

de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves

(ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 111 238

consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire

dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau

de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire

un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité

de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid.

3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en

droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P.

478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)."

In

senso analogo, BORGHI/CORTI, op. cit. pag. 90.

Se

ne deve concludere che la prova dell'avvenuta tempestiva trasmissione e

ricezione dell'istanza, prova che incombeva alla qui ricorrente, non è stata -

purtroppo - portata e RI 1 ne sopporta le conseguenze giuridiche.

11. L'art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo

nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa

liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre

2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re

S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque

considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non

ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato problemi

a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112)

il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come

precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!,

circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X.,

avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa

con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell'inoltro dell'istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento

del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile

considerato in quella sede.

(...)

L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata).

La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne

informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d'ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" "L'adozione di modalità diverse in altri

cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un

assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato

sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

Considerandi

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" ... la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione

dell'atto o suo ritardo."

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006

).

Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificativo il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non

giustificante il ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da

annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio

2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa -

non era stata ritenuta (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15

gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di

salute che attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007,

inc. 36.2006.244).

Anche

il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso

ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno

stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.

36.2006

).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

12.

In concreto RI 1 ha indicato l’esistenza di una patologia ed il fatto di

essere studentessa per giustificare il ritardo. Per quanto attiene l’aspetto

degli studi la giurisprudenza appare chiara, purtroppo per la ricorrente, nella

volontà di non riconoscere nell’impegno per lo studio rispettivamente

nell’inesperienza delle procedure, quali quella in discussione, motivi

sufficienti.

Per

quanto attiene la malattia la necessità di un monitoraggio e l’esistenza di

cure, che non impediscono di seguire una formazione, non sono elementi

sufficienti per giustificare il ritardo. I tempi lunghi che la legge concede

per la domanda di riduzione del premio e la semplicità della procedura

rafforzano questa conclusione.

13.

L'insorgente, implicitamente, sostiene inoltre di aver diritto,

materialmente, al sussidio, ma che per meri motivi formali (ritardo nell'inoltro

dell'istanza), non Io possa ottenere.

Già

in altro caso deciso dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art.

28.

cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e

non grammaticalmente, poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di

aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche

modeste.

La

questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio

2006.

(inc. 36.2005.141). In quell'occasione il TCA ha accertato che, per quanto

concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i

Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto

adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.

Per

l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di

condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia

degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio

in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono

fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui

all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché

nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta

particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.

Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento

delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano

adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano

regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli

assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82

capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni

forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati

beneficiari così da permettere di verificare l'attuazione degli scopi di

politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per

il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49

cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha

effettivamente disciplinato.

Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle

materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i

Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare

disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con

quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00,

consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126 178 consid. 1; cfr. riguardo al

previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche

alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114

la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta

l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.

sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come

ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica

modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,

Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.

4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con

riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag.

252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella

LAMal e nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione

da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In

simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è

disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate

sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K

102/00, consid. 4).

Va

ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,

al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i

Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica modesta"

(cfr. anche DTF 122 I 343).

Per

quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui

la legge cantonale prescrive l'obbligo,

tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la

corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.

Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la

cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano

prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente

se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del

versamento del sussidio.

In

concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di

diritto federale e va dunque tutelata.

Per

quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc.

36.2005

) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und

Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il

significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione

letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano

motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in

esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e

dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre

disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V

105.

consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori,

dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della

legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero

senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF

123.

V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid.

5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b,

465.

consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF

120.

V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996

EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib

452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag.

132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240

consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,

Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati

manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che

contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4;

DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid.

2b).

Come

già ritenuto nel giudiuzio citato quando una disposizione legale non è chiara o

allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori

preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della

norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono

una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi

relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può

essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di

legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le

discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di

completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di

interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione

(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento

alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid.

5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

In

concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.

2.

LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di

competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma

sarebbe inammissibile.

Del

resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove

il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone

dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel

corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro

situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art.

65.

cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per

l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti)."

In

queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente

favorevole alla ricorrente.

La

decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va di conseguenza

confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

14.

Con

il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A

proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova

legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett.

a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1

LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito

del procedimento.

Possono

essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la

decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art.

99.

LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di

quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è

necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso

non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che

venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a

questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal

fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).

Infine,

l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario

simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (cpv. 1). 11 Tribunale federale tratta i due ricorsi nella

stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni

applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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