36.2007.116
Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Tardività dovuta a malattia. Ingiustificato nel caso concreto.
4 settembre 2007Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.116
Data decisione, Autorità:
04.09.2007, TCA
Titolo:
Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Tardività dovuta a malattia. Ingiustificato nel caso concreto.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.116
IR/sc
Lugano
4 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'11 giugno
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1987, nubile e studente, domiciliata ad __________ ha chiesto, il 2 marzo
2007, mediante formulario ottenuto presso la Cancelleria comunale di __________,
la riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria per
il 2007.
L'invio
è stato accompagnato da lettera in cui RI 1 rammenta precedente istanza mai
pervenuta all'UAM secondo quanto riferito verbalmente da una funzionaria.
L'istanza
è stata respinta. Con reclamo 15 maggio 2007 RI 1 ha segnalato suoi problemi di
salute ed ha postulato la concessione del sussidio. Mediante decisione su
reclamo 11 giugno 2007 l'Ufficio assicurazione malattia ha ritenuto la
tardività dell'istanza rigettandola.
B.
Con ricorso 28 giugno 2007 RI 1 evoca i fatti, segnala l'inoltro di istanza
tempestiva che non sarebbe pervenuta all'UAM, indica assenza di un invio
raccomandato e rammenta, a giustificazione del ritardo, la necessità di cure
costanti dovute ad una patologia diagnosticata nel 2004, cure onerose per la
famiglia. Accusando l'UAM di formalismo e superficialità RI 1 chiede
l'accoglimento del ricorso e l'attribuzione del sussidio.
Dal
canto suo I'UAM, con dettagliate osservazioni che saranno riprese in corso di
motivazione laddove necessario, propone la reiezione del ricorso.
Alla
parte ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e
di chiede l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
1. II
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., 1707/00).
nel
merito
3.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione
della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i
Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'ad. 29
LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma
dell'art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti
della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc.
36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l'accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di
ogni
singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i
limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l'importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l'aumento dei limiti di reddito
previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata
al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione
ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza
imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.
15o'oo0.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L'espressione
"di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per
l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM)
di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone
adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMaI.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 che annulla e
sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo
Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). II
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. II limite di reddito
che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--,
per i membri maggiorenni delle famiglie e 1 ° figlio a CHF 32'000.-- mentre il
reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito
massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie
altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-(reddito
della famiglia).
4. Come
indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio
l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di
riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da
ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in
reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno -
appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle
Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da
rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a
pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente -
dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così
modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
5. Va
rammentato che, a tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla
persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di
sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art.
67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA
(cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3
settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T.
entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:
" ... come la delega del legislativo al Consiglio di
Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in "altri casi particolari". Per
l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell Assicurazione Malattia deve
partire dal reddito lordo conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infitti il reddito
lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito
nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso
anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'adozione della nuova LCAMa1(M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo"
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per
la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il
sussidio è chiesto, che vanno - come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal -
posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove
necessario.
... quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di
riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMa1) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
La
giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal
reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente
comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine
dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto
della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'IAS ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art.
45 cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini
di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza
è presentata
nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno,
per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di
assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell'anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'UAM può
ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è aggetto di richiesta scritta
da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve
specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande
di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari
e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato
rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido
per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
7. Nel
caso in esame la domanda di sussidio 2007 (così come specifica il formulario
utilizzato dalla ricorrente e prodotto dall'amministrazione) data del 1° marzo
2007 ed è quindi stata inoltrata tardivamente poiché trascorso il termine della
fine anno 2006.
La
ricorrente sostiene di avere inoltrato precedentemente un'istanza di sussidio
senza essere comunque in grado di dimostrare, come essa stessa ammette, un
invio per raccomandata o la ricevuta dell'atto a mano di corrispondenza
dell’amministrazione che faccia riferimento all'istanza.
8. Per
quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei
confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato
che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni,
hanno sviluppato nel corso degli anni un'abbondante giurisprudenza. Occorre
anzitutto rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una
decisione giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L'andamento organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di un_ a decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per pòsta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1 b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è
sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della
verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per
salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In
una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il
Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di
stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve
essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza
preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è
applicabile.
In
una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF
121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che
la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la
tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag.
1091-1092).
A
questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella
causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che
colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante
una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono
contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare
valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio
figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni.
In
una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag.
118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze
della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel
senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale
di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice
presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare
che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).
9. In
merito alla questione del preteso invio nel 2006 da parte della ricorrente
all'UAM dell’istanza di riduzione del premio di cassa malati, va richiamato
quanto accertato in precedenza da questo Tribunale (cfr. STCA del 17 ottobre
2005 nella causa R., Inc. n. 36.2005.86 pagina 11 e STCA del 15 gennaio 2007
nella causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), dove è stato ritenuto quanto segue:
" ... il giudice delegato ha indetto un'udienza nel
corso della quale ha acquisito informazioni relative alle modalità di gestione
delle domande di sussidio da parte dell'amministrazione. Il responsabile del
servizio..., intervenuto all'udienza, ha precisato come:
" ...
l'amministrazione proceda (alla) ... trasmissione dei formulari con la
richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati
fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale
determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) ... le persone
potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari
vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante
contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni ... cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
Fatti
I formulari così
trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio
rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una
indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per
permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i
formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono
essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con
due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente
dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.
Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il
NIP."
(...)
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l'UAM ha
ulteriormente precisato come:
" ...
per l'anno 2005 dei circa ,50'000 formulari trasmessi ai potenziali
beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3.
Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti
contiamo ulteriori circa 15'ooo domande di sussidio. Le decisioni con cui i
sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le
decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute
copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di
ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano
una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di
posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale
scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio
assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.
Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del
servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre
le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio
pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai
collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(...)
... se una persona
chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004
correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi
interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga
corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata.
(...)."
con
il rilievo che l’onere di dimostrare l’avvenuto tempestivo inoltro della
domanda di sussidio tocca all’assicurato che chiede l’aiuto sociale.
10. Nel
caso concreto, la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua
domanda di sussidio all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere
comprovato l'invio del formulario mediante la produzione di una ricevuta della
raccomandata o corrispondenza con l'ufficio destinatario relativa all'istanza
presentata.
Non
vi è quindi un concreto elemento probatorio che dimostri l'effettivo tempestivo
inoltro della richiesta all'amministrazione.
Come
anticipato la prova del tempestivo inoltro incombe all'assicurata che postula
diritto a sussidio all'amministrazione cantonale, a ciò non bastando la
semplice affermazione secondo cui un invio sarebbe avvenuto in tempo utile.
La
prassi di questo TCA ha già evidenziato che, senza gli elementi di comprova
indicati, la certezza della spedizione manca ed un possibile errore
d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere
sull'amministrazione. Chi inoltra un'istanza od un gravame all'autorità
amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto,
deve dimostrare conformemente alla giurisprudenza l'avvenuto invio, come
indicato mediante produzione della ricevuta della raccomandata o produzione di
corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come
trasmessa all'UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel marzo 2007 e
deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa
essere considerato giustificato.
In
effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta
dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la
collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove
necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare
all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla
fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima
dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione
d'ufficio del diritto (in questo senso: MARCO BORGHI e GUIDO CORTI, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag.
89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA
del 31 maggio 2001 nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa
P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque
compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994
pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, "Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989
pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,
"Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz"
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese
di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può
essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI
1993 pagg. 158159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF
115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare:
Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339341, laddove
quest'ultimo rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)
erstellt werden kann".
L'obbligo
di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione
delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui
l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e
del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti
che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da
una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 111 238
consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire
dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau
de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire
un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité
de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid.
3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P.
478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)."
In
senso analogo, BORGHI/CORTI, op. cit. pag. 90.
Se
ne deve concludere che la prova dell'avvenuta tempestiva trasmissione e
ricezione dell'istanza, prova che incombeva alla qui ricorrente, non è stata -
purtroppo - portata e RI 1 ne sopporta le conseguenze giuridiche.
11. L'art.
45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo
nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa
liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre
2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re
S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque
considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non
ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato problemi
a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112)
il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come
precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!,
circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva
sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,
ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X.,
avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica
della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa
con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente
dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell'inoltro dell'istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento
del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile
considerato in quella sede.
(...)
L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata).
La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne
informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d'ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" "L'adozione di modalità diverse in altri
cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un
assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato
sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
Considerandi
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" ... la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il
ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata
adeguatamente prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,
allora l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del
dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato
da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione
non recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione
dell'atto o suo ritardo."
Il
TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato
fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel
periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa
malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006
).
Alla
medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un
lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo
il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e
spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo
(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
Nella
sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario
impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli
studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel
caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche
amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.
Nel
caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa
di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del
termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto
giustificativo il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non
giustificante il ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da
annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio
2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa -
non era stata ritenuta (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15
gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di
salute che attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007,
inc. 36.2006.244).
Anche
il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso
ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno
stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.
36.2006
).
Nella
sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una
persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera
certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è
stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una
giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con
notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà
(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
12.
In concreto RI 1 ha indicato l’esistenza di una patologia ed il fatto di
essere studentessa per giustificare il ritardo. Per quanto attiene l’aspetto
degli studi la giurisprudenza appare chiara, purtroppo per la ricorrente, nella
volontà di non riconoscere nell’impegno per lo studio rispettivamente
nell’inesperienza delle procedure, quali quella in discussione, motivi
sufficienti.
Per
quanto attiene la malattia la necessità di un monitoraggio e l’esistenza di
cure, che non impediscono di seguire una formazione, non sono elementi
sufficienti per giustificare il ritardo. I tempi lunghi che la legge concede
per la domanda di riduzione del premio e la semplicità della procedura
rafforzano questa conclusione.
13.
L'insorgente, implicitamente, sostiene inoltre di aver diritto,
materialmente, al sussidio, ma che per meri motivi formali (ritardo nell'inoltro
dell'istanza), non Io possa ottenere.
Già
in altro caso deciso dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art.
28.
cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e
non grammaticalmente, poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di
aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche
modeste.
La
questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio
2006.
(inc. 36.2005.141). In quell'occasione il TCA ha accertato che, per quanto
concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i
Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto
adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.
Per
l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di
condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia
degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio
in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono
fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui
all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché
nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta
particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.
Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento
delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano
adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano
regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli
assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82
capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni
forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati
beneficiari così da permettere di verificare l'attuazione degli scopi di
politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.
Per
il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49
cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto
federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno
deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha
effettivamente disciplinato.
Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle
materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i
Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare
disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con
quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00,
consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126 178 consid. 1; cfr. riguardo al
previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche
alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114
la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Giusta
l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro
le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza
federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.
sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come
ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica
modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.
4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con
riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag.
252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella
LAMal e nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione
da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
In
simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è
disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate
sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K
102/00, consid. 4).
Va
ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,
al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i
Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la
regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire
autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica modesta"
(cfr. anche DTF 122 I 343).
Per
quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei
sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui
la legge cantonale prescrive l'obbligo,
tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la
corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.
Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la
cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle
riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in
anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano
prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente
se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del
versamento del sussidio.
In
concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di
diritto federale e va dunque tutelata.
Per
quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc.
36.2005
) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und
Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il
significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione
letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano
motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in
esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e
dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre
disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V
105.
consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso
letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori,
dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della
legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero
senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF
123.
V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid.
5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b,
465.
consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF
120.
V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996
EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib
452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag.
132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240
consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,
Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati
manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che
contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4;
DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid.
2b).
Come
già ritenuto nel giudiuzio citato quando una disposizione legale non è chiara o
allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori
preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della
norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono
una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per
l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi
relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può
essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di
legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le
discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di
completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di
interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione
(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento
alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474
consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid.
5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
In
concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.
2.
LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di
competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma
sarebbe inammissibile.
Del
resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove
il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone
dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel
corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro
situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art.
65.
cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per
l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e
familiari più recenti)."
In
queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente
favorevole alla ricorrente.
La
decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va di conseguenza
confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.
14.
Con
il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A
proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova
legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett.
a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1
LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito
del procedimento.
Possono
essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art.
99.
LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di
quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è
necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso
non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la
decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che
venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a
questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal
fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).
Infine,
l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario
simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (cpv. 1). 11 Tribunale federale tratta i due ricorsi nella
stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni
applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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