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Decisione

36.2007.118

Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Rifiuto per il minimo superamento del limite. Ricorso respinto. Non é possibile fare capo a tassazione diversa da qu

4 settembre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale

tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse

censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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