36.2007.118
Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Rifiuto per il minimo superamento del limite. Ricorso respinto. Non é possibile fare capo a tassazione diversa da qu
4 settembre 2007Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.118
Data decisione, Autorità:
04.09.2007, TCA
Titolo:
Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Rifiuto per il minimo superamento del limite. Ricorso respinto. Non é possibile fare capo a tassazione diversa da quella imposta dal CdS nel suo annuale DE.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.118
ir/td
Lugano
4 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 1 giugno 2007
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1976, nubile, stipendiata, domiciliata a __________, ha chiesto la riduzione
del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2007.
La tassazione 2004 della signora RI 1 ritiene un reddito imponibile per
l'imposta cantonale di CHF 20'300.--. La domanda è stata respinta ed il reclamo
29 aprile 2007, che faceva leva sulla tassazione 2005 indicante un reddito
imponibile IC 2005 inferiore, non ha avuto miglior sorte siccome rigettata con
decisione 1° giugno 2007.
B. Con
ricorso 18 giugno 2007, trasmesso all'amministrazione, RI 1 rileva il minimo
superamento del limite, concessione del sussidio gli anni precedenti, e chiede
almeno un sussidio parziale. L'UAM si oppone all'accoglimento dell'impugnativa.
A RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione della Legge
federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i Comuni
partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni
economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma
dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti
della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc.
36.2006.71/72/120 e 124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM) di accertare
autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 - che annulla e
sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo
Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito
che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF
20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.--
mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di
reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di
famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF
60'000.-- (reddito della famiglia).
4. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio
l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di
riferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo
acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in reddito
imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno -
appositamente allestite dall'IAS d’intesa con la Direzione Cantonale delle
Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa
a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Da rilevare come, con novella
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1° gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lett. d ed m è stato così modificato:
"d) persone sole
che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
5. Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla
persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di
sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art.
67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA
(cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre
2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26
gennaio 2004) ha ritenuto:
"
… come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito
dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il
sussidio è richiesto. Infatti
il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e
percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In
questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran
Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53
secondo cui:
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo"
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
…
quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa
deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri
fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio,
per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito
accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52
cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle
come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
La
giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal
reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente
comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
6. In
concreto la signora RI 1 non ha, palesemente - purtroppo -, il diritto a
beneficiare del sussidio siccome il reddito IC 2004, che deve essere
considerato, supera i limiti fissati dal citato DE del Consiglio di Stato.
Come
noto il reddito va arrotondato al mille franchi superiore. In concreto RI 1 ha
un reddito imponibile cantonale di CHF 20'300.-- che, arrotondato, assomma a
CHF 21'000.-- ed è quindi superiore ai limiti fissati dall'esecutivo, e
conformi alla legge, per la concessione del sussidio.
La
ricorrente non ha indicato un importante peggioramento del proprio reddito.
Il
fatto che la ricorrente abbia beneficiato negli anni precedenti del sussidio
non è motivo per ottenerlo. Da un lato mutano le basi di calcolo per la
determinazione del sussidio, fissate annualmente dal Consiglio di Stato,
dall'altro cambia la tassazione presa a base per la determinazione del diritto
al sussidio stesso (per l'anno 2007 si tratta, come indicato, dalla tassazione
2004).
La
concessione, negli anni precedenti, del sussidio non permette la salvaguardia
della buona fede dell'assicurata.
7. Va aggiunto che l’autorità amministrativa non può, come sembra
richiedere la ricorrente nel suo esposto, fare uso della decisione di
tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato
dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre
2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come
unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato
dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per
una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore
dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v.
inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In
altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003
(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri
rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione
ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Nel caso concreto non è possibile quindi far capo alla
decisione di tassazione relativa al 2005 anche se più attuale e verosimilmente
più favorevole. La scelta dell’esecutivo cantonale, per delega del legislatore,
non può essere discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido,
pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare
del reddito) non permette di fare riferimento – il principio di legalità lo
vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. La scelta
del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare giustificata dalle
recenti modifiche della Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di
deduzioni con l’adozione in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dalla
necessità di trattare in maniera uguale tutti gli assicurati. Tale necessità di
parità di trattamento appare determinante.
Come rammentato in precedenza l’utilizzo di dati che
sono nel tempo superati è correggibile grazie alla possibilità per
l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito se dati precise
condizioni tra le quali quella della diminuzione del reddito (art. 67 Reg
LCAMal, in particolare la lettera m, con successiva applicazione delle relative
tabelle di conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente
pubblicate da parte dell'amministrazione cantonale).
8. Contrariamente
a quanto chiesto dalla ricorrente non è possibile concedere percentuali di
sussidio, rispettivamente non è possibile concedere parte del sussidio od il
sussidio per solo una parte dell'anno.
O
il diritto al sussidio è dato, ed allora le norme prevedono chiaramente
quantificazione e periodo di concessione, o non sono dati gli estremi ed allora
non vengono erogate somme.
Pur
nella comprensione delle difficoltà economiche che attanagliano la ricorrente,
ancora tirocinante, il superamento anche di poco del limite fissato dalle norme
non permette di concedere il sussidio.
Il
ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
9. Con il 1° gennaio 2007 è
entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le
decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia
ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in
materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale
di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg.).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un
ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che
"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale
tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse
censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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