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Decisione

36.2007.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 giugno 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i premi per i quali il marito della ricorrente è stato escusso concernono l'anno 2002,

ovvero un periodo durante il quale fra gli interessati v'era comunione domestica a __________ (doc.

21: dichiarazione del Comune di __________), è indubbio che siano dati gli

elementi necessari per ammettere la solidarietà della moglie nei confronti dei

debiti LAMal contratti dal marito." (inc. n.

36.2006.48),

questa sentenza è

cresciuta incontestata in giudicato,

l'11 gennaio 2007 (doc. I) RI 1, patrocinata

dall'avv. RA 1, sulla base

della nuova documentazione acquisita il 12 ottobre 2006 (doc. B) ha formulato a

questo Tribunale un'istanza di

revisione della citata sentenza del 5 ottobre 2006 ed ha chiesto la sospensione

dell'esecutività di detta STCA concedendo effetto sospensivo alla

domanda di revisione,

l'istante ha evidenziato che la dichiarazione

del Comune di __________ del 16 dicembre 2005 – di cui però la sua

rappresentante è venuta a conoscenza soltanto il 12 ottobre 2006 – attesta che

dal 12 settembre 2001 al 30 settembre 2002 e dall'8 novembre 2002 al 30 aprile 2003 essa ha soggiornato a __________,

mentre il marito è stato domiciliato a __________ dal 1° giugno 1999 al 30

aprile 2003,

l'assicurata ha osservato che il Comune di __________

ha rilasciato la summenzionata dichiarazione all'indirizzo dell'Ufficio

di vigilanza sullo stato civile – nell'ambito della domanda di naturalizzazione che ha depositato - pochi

giorni prima di quella – differente - trasmessa alla Cassa malati (doc. E) e che

è poi servita al TCA quale base

per l'emanazione del suo

giudizio,

pertanto, a suo dire, prima

del 12 ottobre 2006, quindi prima della notifica della precedente STCA, l'istante non era in grado di comprovare che durante il 2002 non aveva

coabitato con il marito a __________ e che non poteva dunque essere ritenuta

solidalmente responsabile dei debiti assicurativi del marito,

dalla scoperta di queste

presunte nuove prove è derivata, a detta dell'assicurata, la necessità di depositare un'istanza di revisione,

per contro, con

risposta del 26 febbraio 2007 (doc. V) la Cassa malati non ha considerato come

nuova prova la dichiarazione comunale del 16 dicembre 2005, poiché essa ha

preceduto tanto l'emanazione

della decisione su opposizione 30 gennaio 2006 quanto il ricorso che ne è

seguito, perciò l'assicurata

non poteva non conoscere il contenuto di tale documento e quindi non reagire di

conseguenza,

peraltro, la Cassa

malati ha rilevato che l'istante

avrebbe potuto contestare i dati contenuti nei certificati del 9 gennaio 2006 rilasciati

sì sempre dal Comune di __________, ma nei confronti di CO 1 (doc. E) e che quest'ultima - come pure poi il TCA - ha utilizzato come base delle proprie

conclusioni,

reputando che l'istante non abbia sufficientemente

comprovato la realizzazione delle condizioni per ammettere una revisione, la

Cassa malati ha chiesto di respingerla e di negare pure l'effetto sospensivo alla domanda di

revisione,

con replica dell'8 marzo 2007 (doc. VII) l'assicurata ha contestato le allegazioni

della resistente, ribadendo di aver avuto conoscenza del summenzionato

certificato del 16 dicembre 2005 soltanto il 12 ottobre 2006,

trattandosi di un

documento interno del Comune, essa non avrebbe mai potuto ottenerlo, né prima

né dopo l'esito della

precedente vertenza, perciò tale dichiarazione corrisponde ad una nuova prova

atta ad attivare un'istanza di

revisione della STCA del 5

ottobre 2006,

dal canto suo, il 22

marzo 2007 (doc. IX) la Cassa malati ha osservato che l'istante non ha mai contestato la comunione domestica con il marito

né in sede d'opposizione né

davanti al TCA e nemmeno ha

contestato il contenuto dei certificati del 9 gennaio 2006 (doc. E) che il

Comune di __________ ha rilasciato a CO 1,

considerato in diritto che

la presente vertenza

Considerandi

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella

composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,

I 707/00),

per l'art. 61 lett. i LPGA, le decisioni devono

essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di

prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o un delitto,

per l'art. 14 LPTCA, contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è

ammessa la revisione se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova

(lett. a), se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione (lett. b),

per costante

giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già

al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a

conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua

diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se

avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre

il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un

simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la

fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre

ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF

121.

IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr.

anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999),

per quanto riguarda i nuovi

mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in

grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in

precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche

in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia

stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138

consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999),

costituisce, dunque, fatto

nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non

era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir

prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della

necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3),

nel caso di specie, l'assicurata era perfettamente a conoscenza

del fatto su cui poggia la sua domanda di revisione e lo era da prima delle

formali decisioni di CO 1, essa avrebbe potuto chiedere alla Cassa malati,

ancor prima di introdurre ricorso dinanzi al TCA nella precedente procedura, copia delle due attestazioni di

domicilio rilasciate il 9 gennaio 2006 dal Comune di __________ e contestarle

debitamente,

per esempio, l'assicurata avrebbe potuto chiedere al Comune

in cui effettivamente dimorava di rilasciarle una certificazione in tal senso oppure

chiedere al Comune di __________ di rettificare le date della sua coabitazione

con il marito,

va osservato che con

la formulazione del primo ricorso del 27 febbraio 2006 l'istante non ha suffragato le sue

allegazioni e neppure ha contestato la correttezza dei due certificati del 9

gennaio 2006 prodotti dalla Cassa con la risposta di causa,

nemmeno nelle more

istruttorie – con la concessione del termine di 10 giorni per produrre nuove

prove – la ricorrente ha contestato a mezzo di prove concrete le conclusioni a

cui era giunta la Cassa malati, ma si è limitata ad affermare di essersi

trasferita a __________ solo dal 1° febbraio 2001 e, quindi, che non sussisteva

una comunione domestica con il marito al momento della di lui assunzione

dell'impegno

contrattuale nei confronti della Cassa malati (doc.

V dell'inc. n. 36.2006.48),

il TCA ha evidenziato come la responsabilità

solidale dei coniugi dipenda dall'esistenza di una comunione domestica nel periodo per il quale sono richiesti

i premi LAMal e non quando il contratto assicurativo viene concluso,

per quanto concerne la

pretesa novità della prova costituita dall'attestazione 16 dicembre 2005 di cui RI 1 è, tuttavia, entrata in possesso

solo il successivo 12 ottobre 2006 nell'ambito della procedura di naturalizzazione, la stessa non può

in alcun modo essere considerata come nuovo mezzo di prova,

va in effetti

osservato che l'assicurata era

perfettamente a conoscenza del periodo esatto in cui ha abitato insieme al

marito a __________, nessun altro, meglio di lei, era a conoscenza di questi

dati,

pertanto, l'attestazione del 16 dicembre 2005 del

Comune di __________ stilata all'indirizzo dell'Ufficio

di stato civile non diceva nulla di nuovo rispetto ad una situazione personalmente

conosciuta dall'istante e che

l'istante avrebbe comunque facilmente potuto fare attestare, come indicato, sia

dal Comune di __________ che da quello di __________. Ci si deve qui domandare

per quale motivo la signora RI 1 non abbia adeguatamente e tempestivamente

reagito,

di conseguenza, tale

documento non può in alcun modo essere considerato come un nuovo mezzo

di prova, siccome il periodo di soggiorno a __________ dell'assicurata era –

evidentemente - conosciuto dalla stessa sin dalla precedente procedura

ricorsuale, sfuggendo quindi alla qualifica di nuovo mezzo di prova,

in conclusione, facendo

difetto una condizione essenziale per mettere in discussione un giudizio

cantonale, la domanda di revisione dell'11 gennaio 2007 si rivela dunque infondata,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L'istanza di revisione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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