36.2007.12
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11 giugno 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
36.2007.12
Data decisione, Autorità:
11.06.2007, TCA
Titolo:
Istanza di revisione di una STCA. Nozione di fatti nuovi e nuovi mezzi di prova. In specie, il secondo certificato rilasciato dal Comune non dice nulla di nuovo di cui l'assicurata già non sapesse,siccome era l'unica a sapere dove abitava.Non è un nuovo mezzo di prova. Non ha comprovato la sua tesi.
FATTI NUOVI
ISTANZA DI FATTO DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
PROVA O PROVE
REVISIONE DELLA SENTENZA
art. 61 let. i LPGA
art. 14 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.12
TB
Lugano
11 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza di revisione dell'11 gennaio 2007 della sentenza del 5
ottobre 2006 emanata da questo TCA nella causa n. 36.2006.48 promossa con ricorso 27 febbraio 2006 da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
contro la decisione su opposizione emessa
il 30 gennaio 2006 da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
dal 1° ottobre 1999 al
31 dicembre 2002 __________, marito dell'istante, è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
l’assicurato non ha
pagato i premi inerenti i mesi di gennaio, marzo, maggio-dicembre 2002, pari a
Fr. 235,70 al mese da gennaio a giugno ed a Fr. 251,40 da luglio a dicembre
2002, come pure le partecipazioni nel 2002 di Fr. 285,80, di Fr. 182,75 e di
Fr. 43,20,
la Cassa ha sollecitato
il pagamento dei premi dovuti e, non ottenendolo, ha avviato cinque procedure
esecutive sfociate il 3 dicembre 2003 in altrettanti attestati di carenza beni.
L'importo complessivo dovuto,
comprensivo del capitale, degli interessi moratori, di varie spese esecutive e
delle spese per il precetto esecutivo, assommava a Fr. 3'698,05,
con cinque distinte
decisioni del 22 luglio 2005 CO 1 ha chiesto alla moglie del debitore, RI 1, di
saldare il debito del marito, versando entro trenta giorni gli ammontari di Fr.
664,60 rispettivamente di Fr. 939.-, di Fr. 968,35, di Fr. 694,25 e di Fr. 431,85,
con decisione su
opposizione del 30 gennaio 2006 (doc. D) la Cassa malati ha respinto l'opposizione dell'assicurata, la quale il 27 febbraio 2006 ha inoltrato ricorso a
questo TCA evidenziando la sua
estraneità ai debiti del marito e l'intenzione di quest'ultimo
di rimborsare ratealmente alla Cassa malati lo scoperto. La ricorrente ha
inoltre rilevato di non saper niente a proposito dei mancati pagamenti dei
premi da parte del marito e che lo stesso aveva dichiarato pubblicamente di
essere l'unico responsabile e
quindi l'unico debitore dell'importo reclamato dalla Cassa,
il 5 ottobre 2006
(doc. 1) questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1, a motivo che "siccome
Fatti
i premi per i quali il marito della ricorrente è stato escusso concernono l'anno 2002,
ovvero un periodo durante il quale fra gli interessati v'era comunione domestica a __________ (doc.
21: dichiarazione del Comune di __________), è indubbio che siano dati gli
elementi necessari per ammettere la solidarietà della moglie nei confronti dei
debiti LAMal contratti dal marito." (inc. n.
36.2006.48),
questa sentenza è
cresciuta incontestata in giudicato,
l'11 gennaio 2007 (doc. I) RI 1, patrocinata
dall'avv. RA 1, sulla base
della nuova documentazione acquisita il 12 ottobre 2006 (doc. B) ha formulato a
questo Tribunale un'istanza di
revisione della citata sentenza del 5 ottobre 2006 ed ha chiesto la sospensione
dell'esecutività di detta STCA concedendo effetto sospensivo alla
domanda di revisione,
l'istante ha evidenziato che la dichiarazione
del Comune di __________ del 16 dicembre 2005 – di cui però la sua
rappresentante è venuta a conoscenza soltanto il 12 ottobre 2006 – attesta che
dal 12 settembre 2001 al 30 settembre 2002 e dall'8 novembre 2002 al 30 aprile 2003 essa ha soggiornato a __________,
mentre il marito è stato domiciliato a __________ dal 1° giugno 1999 al 30
aprile 2003,
l'assicurata ha osservato che il Comune di __________
ha rilasciato la summenzionata dichiarazione all'indirizzo dell'Ufficio
di vigilanza sullo stato civile – nell'ambito della domanda di naturalizzazione che ha depositato - pochi
giorni prima di quella – differente - trasmessa alla Cassa malati (doc. E) e che
è poi servita al TCA quale base
per l'emanazione del suo
giudizio,
pertanto, a suo dire, prima
del 12 ottobre 2006, quindi prima della notifica della precedente STCA, l'istante non era in grado di comprovare che durante il 2002 non aveva
coabitato con il marito a __________ e che non poteva dunque essere ritenuta
solidalmente responsabile dei debiti assicurativi del marito,
dalla scoperta di queste
presunte nuove prove è derivata, a detta dell'assicurata, la necessità di depositare un'istanza di revisione,
per contro, con
risposta del 26 febbraio 2007 (doc. V) la Cassa malati non ha considerato come
nuova prova la dichiarazione comunale del 16 dicembre 2005, poiché essa ha
preceduto tanto l'emanazione
della decisione su opposizione 30 gennaio 2006 quanto il ricorso che ne è
seguito, perciò l'assicurata
non poteva non conoscere il contenuto di tale documento e quindi non reagire di
conseguenza,
peraltro, la Cassa
malati ha rilevato che l'istante
avrebbe potuto contestare i dati contenuti nei certificati del 9 gennaio 2006 rilasciati
sì sempre dal Comune di __________, ma nei confronti di CO 1 (doc. E) e che quest'ultima - come pure poi il TCA - ha utilizzato come base delle proprie
conclusioni,
reputando che l'istante non abbia sufficientemente
comprovato la realizzazione delle condizioni per ammettere una revisione, la
Cassa malati ha chiesto di respingerla e di negare pure l'effetto sospensivo alla domanda di
revisione,
con replica dell'8 marzo 2007 (doc. VII) l'assicurata ha contestato le allegazioni
della resistente, ribadendo di aver avuto conoscenza del summenzionato
certificato del 16 dicembre 2005 soltanto il 12 ottobre 2006,
trattandosi di un
documento interno del Comune, essa non avrebbe mai potuto ottenerlo, né prima
né dopo l'esito della
precedente vertenza, perciò tale dichiarazione corrisponde ad una nuova prova
atta ad attivare un'istanza di
revisione della STCA del 5
ottobre 2006,
dal canto suo, il 22
marzo 2007 (doc. IX) la Cassa malati ha osservato che l'istante non ha mai contestato la comunione domestica con il marito
né in sede d'opposizione né
davanti al TCA e nemmeno ha
contestato il contenuto dei certificati del 9 gennaio 2006 (doc. E) che il
Comune di __________ ha rilasciato a CO 1,
considerato in diritto che
la presente vertenza
Considerandi
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
I 707/00),
per l'art. 61 lett. i LPGA, le decisioni devono
essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di
prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o un delitto,
per l'art. 14 LPTCA, contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è
ammessa la revisione se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova
(lett. a), se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione (lett. b),
per costante
giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già
al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a
conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua
diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se
avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre
il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un
simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la
fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre
ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF
121.
IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr.
anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999),
per quanto riguarda i nuovi
mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in
grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in
precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche
in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia
stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138
consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999),
costituisce, dunque, fatto
nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non
era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir
prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della
necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3),
nel caso di specie, l'assicurata era perfettamente a conoscenza
del fatto su cui poggia la sua domanda di revisione e lo era da prima delle
formali decisioni di CO 1, essa avrebbe potuto chiedere alla Cassa malati,
ancor prima di introdurre ricorso dinanzi al TCA nella precedente procedura, copia delle due attestazioni di
domicilio rilasciate il 9 gennaio 2006 dal Comune di __________ e contestarle
debitamente,
per esempio, l'assicurata avrebbe potuto chiedere al Comune
in cui effettivamente dimorava di rilasciarle una certificazione in tal senso oppure
chiedere al Comune di __________ di rettificare le date della sua coabitazione
con il marito,
va osservato che con
la formulazione del primo ricorso del 27 febbraio 2006 l'istante non ha suffragato le sue
allegazioni e neppure ha contestato la correttezza dei due certificati del 9
gennaio 2006 prodotti dalla Cassa con la risposta di causa,
nemmeno nelle more
istruttorie – con la concessione del termine di 10 giorni per produrre nuove
prove – la ricorrente ha contestato a mezzo di prove concrete le conclusioni a
cui era giunta la Cassa malati, ma si è limitata ad affermare di essersi
trasferita a __________ solo dal 1° febbraio 2001 e, quindi, che non sussisteva
una comunione domestica con il marito al momento della di lui assunzione
dell'impegno
contrattuale nei confronti della Cassa malati (doc.
V dell'inc. n. 36.2006.48),
il TCA ha evidenziato come la responsabilità
solidale dei coniugi dipenda dall'esistenza di una comunione domestica nel periodo per il quale sono richiesti
i premi LAMal e non quando il contratto assicurativo viene concluso,
per quanto concerne la
pretesa novità della prova costituita dall'attestazione 16 dicembre 2005 di cui RI 1 è, tuttavia, entrata in possesso
solo il successivo 12 ottobre 2006 nell'ambito della procedura di naturalizzazione, la stessa non può
in alcun modo essere considerata come nuovo mezzo di prova,
va in effetti
osservato che l'assicurata era
perfettamente a conoscenza del periodo esatto in cui ha abitato insieme al
marito a __________, nessun altro, meglio di lei, era a conoscenza di questi
dati,
pertanto, l'attestazione del 16 dicembre 2005 del
Comune di __________ stilata all'indirizzo dell'Ufficio
di stato civile non diceva nulla di nuovo rispetto ad una situazione personalmente
conosciuta dall'istante e che
l'istante avrebbe comunque facilmente potuto fare attestare, come indicato, sia
dal Comune di __________ che da quello di __________. Ci si deve qui domandare
per quale motivo la signora RI 1 non abbia adeguatamente e tempestivamente
reagito,
di conseguenza, tale
documento non può in alcun modo essere considerato come un nuovo mezzo
di prova, siccome il periodo di soggiorno a __________ dell'assicurata era –
evidentemente - conosciuto dalla stessa sin dalla precedente procedura
ricorsuale, sfuggendo quindi alla qualifica di nuovo mezzo di prova,
in conclusione, facendo
difetto una condizione essenziale per mettere in discussione un giudizio
cantonale, la domanda di revisione dell'11 gennaio 2007 si rivela dunque infondata,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L'istanza di revisione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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