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Decisione

36.2007.129

Ricorso al TCA contro comunicazione delle Cassa non avente qualità di decisione. Irricevibile. Impugnativa respinta nell'ottica della denegata giustizia.

10 settembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,

• giusta

l'art. 49 cpv. 1 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gennaio 2003, che regola a livello

nazionale la procedura adottabile nell'ambito di tutte le assicurazioni sociali

– eccetto le problematiche della previdenza professionale), nei casi di ragguardevole

entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare

per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Le

decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti,

• per l'art. 52 cpv.

1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA dall’assicuratore

malattia possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

presso il servizio che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che

le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Secondo

l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non

sono accordate ripetibili,

• contro

le decisioni su opposizione pronunciate dall'amministrazione l’assicurato ha

ancora la possibilità di aggravarsi mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) al

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente (art. 57 LPGA); il ricorso

può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione (art.

56 cpv. 2 LPGA),

• l'art.

60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione

è esclusa,

• in

merito alla procedura appena esposta va precisato che l’amministrazione, se vi

è disaccordo con l'assicurato su prestazioni, crediti e ingiunzioni, deve

emanare, a fronte della richiesta dell’assicurato medesimo (Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 486 e

seg., note 9-13 ad art. 49), una formale decisione passibile d’opposizione.

Successivamente, la decisione emessa sull’opposizione può essere impugnata al

Tribunale delle Assicurazioni mediante ricorso,

• nella

fattispecie non è stata emessa dalla Cassa malati alcuna decisione impugnabile

e neppure è stata formalmente richiesta dal ricorrente all’assicuratore

l'emanazione di una decisione in questo senso,

• di

conseguenza, nella misura in cui il ricorso va interpretato quale contestazione

delle risposte fornite dalla Cassa malati riguardo, lo stesso appare

irricevibile senza che sia necessario decidere il merito;

• come

indicato l’assicurato può contestare l’omissione dell’assicuratore

nell’emanazione di una decisione formale a fronte di una richiesta in questo

senso. In concreto una formale richiesta di emanazione di una decisione non è

rilevabile agli atti e, quand’anche fosse presente, il lasso di pochi giorni

accertato non è costitutivo di una denegata giustizia ai sensi della costante

giurisprudenza del Tribunale Federale. Su questo punto il ricorso va respinto;

• per

economia di giudizio gli atti vanno trasmessi all’assicuratore affinché decida

sulle richieste dell’assicurato, in maniera formale, emanando le decisioni

richieste (decisione formale ed, in caso di opposizione, la decisione su

opposizione). Qui occorre rilevare come l’Elenco dei mezzi e degli apparecchi

vigente, reperibile sul sito Internet dell’Ufficio federale della sanità

pubblica, non contempli più la prestazione come tale. L’estratto dell’EMAp

trasmesso da CO 1 all’assicurato nel suo tenore dal 1 gennaio 2006 rammenta

ancora la prestazione indicando la sua validità sino al 31.12.2005, da un lato,

e la soppressione della prestazione a contare dal 1 gennaio 2006. In concreto

non è dato a sapere a quando rimonti l’acquisto del materiale anti acari (lo

scritto del dott. __________ alla dott. __________ è del febbraio 2007),

circostanza che CO 1 dovrà verificare ed indicare a supporto della sua

decisione, osservato come – lo si ripete – la prestazione dal 1 gennaio 2006

non è più coperta a livello di prestazioni derivanti dall’assicurazione

obbligatoria delle cure. Se l’acquisto è successivo al 31 dicembre 2006 CO 1

non dovrà eseguire prestazione alcuna con riferimento a tale prestazione.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. Gli atti vengono

trasmessi all’assicuratore malattia per l’emanazione della decisione di sua

competenza alla luce delle considerazioni che precedono.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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