36.2007.129
Ricorso al TCA contro comunicazione delle Cassa non avente qualità di decisione. Irricevibile. Impugnativa respinta nell'ottica della denegata giustizia.
10 settembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
36.2007.129
Data decisione, Autorità:
10.09.2007, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro comunicazione delle Cassa non avente qualità di decisione. Irricevibile. Impugnativa respinta nell'ottica della denegata giustizia.
DECISIONE FORMALE
PROCEDURA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.129
ir/td
Lugano
10 settembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
• con atto 26 luglio 2007 RA 1, per il figlio
RI 1, si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a fronte del
rifiuto di CO 1, che assicura per la copertura obbligatoria RI 1 (12 dicembre
1993), di rimborsare una fattura OFAC per medicinali,
• in particolare CO 1 ha comunicato, il 13
luglio 2007, che "la fattura OFAC farmacia di __________ di fr. 495.-
concernente l'acquisto di materiale antiacari … non rientra nei nostri obblighi
legali e/o contrattuali, ragione per cui non siamo in grado d'indennizzare le
spese così occasionate". L'assicuratore ha specificato che "il
prodotto precisato … non figura nell'elenco della specialità…",
• il ricorrente ha evidenziato che i
curanti hanno riscontrato una forte allergia agli acari per cui si deve
obbligatoriamente ricorrere a speciali federe e spray senza i quali la salute
di RI 1 peggiorerebbe,
• il ricorrente ha prodotto, oltre al
conteggio 13 luglio 2007 con cui CO 1 ha preso posizione sulla sua richiesta di
rimborso, lo scritto 26 luglio 2007 con cui l'assicuratore ha trasmesso un estratto
dell'elenco di mezzi e degli apparecchi a RA 1 (doc. B2) confermando il rifiuto
di presa a carico,
• il 6 agosto 2007, quando il ricorrente
ha trasmesso tutti gli atti, il giudice delegato ha chiesto alla cassa di
determinarsi in merito al gravame nella misura in cui lo stesso andava inteso
quale impugnativa per denegata giustizia,
• il 21 agosto 2007 CO 1 ha trasmesso la
sua risposta di causa postulando la reiezione dell'impugnativa. In particolare
l'assicuratore ha richiamato le norme dell'OAMal e l'art. 22 Opre nonché
l'elenco dei mezzi e degli apparecchi (posizione 99.02) concludendo che
l'acquisto, avvenuto dopo il 31 dicembre 2005, non sarebbe a carico
dell'assicuratore,
• per CO 1 non sarebbero dati neppure gli
estremi per una denegata giustizia in assenza di formale decisione e decisione
su opposizione, alla luce della contestazione dell'assicurato sostanzialmente
contestuale al ricorso,
• al ricorrente è stata concessa facoltà
di esprimersi entro il 3 settembre 2007 e di chiedere, nello stesso termine,
l'acquisizione di eventuali prove,
• la presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,
• giusta
l'art. 49 cpv. 1 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gennaio 2003, che regola a livello
nazionale la procedura adottabile nell'ambito di tutte le assicurazioni sociali
– eccetto le problematiche della previdenza professionale), nei casi di ragguardevole
entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare
per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti,
• per l'art. 52 cpv.
1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA dall’assicuratore
malattia possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
presso il servizio che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che
le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Secondo
l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non
sono accordate ripetibili,
• contro
le decisioni su opposizione pronunciate dall'amministrazione l’assicurato ha
ancora la possibilità di aggravarsi mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente (art. 57 LPGA); il ricorso
può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione (art.
56 cpv. 2 LPGA),
• l'art.
60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa,
• in
merito alla procedura appena esposta va precisato che l’amministrazione, se vi
è disaccordo con l'assicurato su prestazioni, crediti e ingiunzioni, deve
emanare, a fronte della richiesta dell’assicurato medesimo (Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 486 e
seg., note 9-13 ad art. 49), una formale decisione passibile d’opposizione.
Successivamente, la decisione emessa sull’opposizione può essere impugnata al
Tribunale delle Assicurazioni mediante ricorso,
• nella
fattispecie non è stata emessa dalla Cassa malati alcuna decisione impugnabile
e neppure è stata formalmente richiesta dal ricorrente all’assicuratore
l'emanazione di una decisione in questo senso,
• di
conseguenza, nella misura in cui il ricorso va interpretato quale contestazione
delle risposte fornite dalla Cassa malati riguardo, lo stesso appare
irricevibile senza che sia necessario decidere il merito;
• come
indicato l’assicurato può contestare l’omissione dell’assicuratore
nell’emanazione di una decisione formale a fronte di una richiesta in questo
senso. In concreto una formale richiesta di emanazione di una decisione non è
rilevabile agli atti e, quand’anche fosse presente, il lasso di pochi giorni
accertato non è costitutivo di una denegata giustizia ai sensi della costante
giurisprudenza del Tribunale Federale. Su questo punto il ricorso va respinto;
• per
economia di giudizio gli atti vanno trasmessi all’assicuratore affinché decida
sulle richieste dell’assicurato, in maniera formale, emanando le decisioni
richieste (decisione formale ed, in caso di opposizione, la decisione su
opposizione). Qui occorre rilevare come l’Elenco dei mezzi e degli apparecchi
vigente, reperibile sul sito Internet dell’Ufficio federale della sanità
pubblica, non contempli più la prestazione come tale. L’estratto dell’EMAp
trasmesso da CO 1 all’assicurato nel suo tenore dal 1 gennaio 2006 rammenta
ancora la prestazione indicando la sua validità sino al 31.12.2005, da un lato,
e la soppressione della prestazione a contare dal 1 gennaio 2006. In concreto
non è dato a sapere a quando rimonti l’acquisto del materiale anti acari (lo
scritto del dott. __________ alla dott. __________ è del febbraio 2007),
circostanza che CO 1 dovrà verificare ed indicare a supporto della sua
decisione, osservato come – lo si ripete – la prestazione dal 1 gennaio 2006
non è più coperta a livello di prestazioni derivanti dall’assicurazione
obbligatoria delle cure. Se l’acquisto è successivo al 31 dicembre 2006 CO 1
non dovrà eseguire prestazione alcuna con riferimento a tale prestazione.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. Gli atti vengono
trasmessi all’assicuratore malattia per l’emanazione della decisione di sua
competenza alla luce delle considerazioni che precedono.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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