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Decisione

36.2007.13

Indennità perdita guadagno per malattia. Copertura retta dalla LCA. Capacità lavorativa riconosciuta prestazioni negate.

23 luglio 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assicura­zioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ri­durre le conseguenze economiche negative del danno alla sa­lute.

Si tratta di un principio generale del diritto federale delle as­sicurazioni

sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal

tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Nell'ambito

dell'assicurazione complementare, secondo il Tribu­nale federale, l'art. 61 LCA

esprime il medesimo principio del­l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno

(STF del 23 ottobre 1998 nella causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).

Quindi, se da un lato

la graduazione dell'incapacità va fatta rite­nendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione prece­dentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto, deve essere

ricordato che il principio di esigibilità con­figura un aspetto del principio di

proporzionalità. Secondo la dot­trina questo principio permette di pretendere

da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconve­nienti

(Peter, Die Koordination der

Invalidenrente, Zurigo 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

4. Circa

l'incapacità lavorativa dell'assicurato, va osservato come il suo medico curante,

dott. __________, abbia certificato un'inabilità al lavoro al 100% per malattia

fino al 31 agosto 2005 (doc. 6).

Con scritti 10 maggio 2005

(doc. 7) e 14 luglio 2005 (doc. 8) l'as­sicuratore ha interpellato il medico curante in merito allo stato

di salute dell'assicurato. Il dott. __________ ha confermato un'orticaria

cronica con angioedema neurotico di Quincke con esacerba­zione, che portava ad

un'incapacità lavorativa del 100% fino a "data da stabilire"

per la professione attualmente svolta ma ad un'abilità a "professioni

senza contatto con polveri, acqua, sol­venti o materiali irritanti".

Il 31 maggio 2005

(doc. 11) l'attore, su incarico

dell'assicuratore, è stato

visitato dal medico fiduciario della CV 1, dott. __________, specialista FMH in

medicina interna, il quale ha attestato "paziente 44enne in buone

condizioni generali e nutrizionali, adeguato e collaborante. Presenta lesioni

cutanee escoriate ai piedi e parzialmente alle mani." In merito alla

capacità lavorativa del signor AT 1, il medico fiduciario ha proposto alla CV 1

"per tutta sicurezza di continuare a riconoscere l'incapacità

lavorativa sino all'esecuzione del previsto nuovo bilancio che verrà effet­tuato

all'Ospedale __________ di __________ [...]. Se come proba­bile non risulteranno

nuovi elementi sostanziali, si potrà in se­guito chiudere la malattia e

considerare il Signor AT 1 nor­malmente abile al lavoro per le attività

compatibili con le sue ca­pacità fisiche ed intellettuali. A causa del disturbo

cronico a li­vello cutaneo, sarebbe opportuno evitare il contatto con so­stanze

irritanti ma anche il contatto prolungato con l'acqua come pure l'esposizione

alle intemperie. In questo senso sarebbe sicu­ramente preferibile un lavoro

come operaio in fabbrica o come magazziniere, piuttosto che l'attività di

lavapiatti o manovale edile."

Tale parere è stato

confermato dal consiglio medico del 22 luglio 2005 (doc. 14) redatto dal medico

fiduciario ed attestante un'abi­lità al lavoro a partire dal 1° agosto 2005. Con

scritto 29 luglio 2005 (doc. 11a) l'assicuratore ha comunicato all'attore

l'interruzione del versa­mento dell'indennità giornaliera a partire dal 1°

agosto 2005, fatti salvi nuovi elementi eventualmente rilevati in occasione

della vi­sita eseguita il 20 giugno 2005 dall'Ospedale __________ di __________

e ritenuta l'assenza di nuovi elementi atti a giustificare un diverso

apprezzamento del caso, in base al secondo consiglio medico 8 settembre 2005

redatto dal dott. __________ (doc. 17), la CV 1 ha confermato la propria prece­dente

decisione con lettera 9 settembre 2005 (doc. 18), infor­mando di tale decisione

il medico curante con scritto 14 settem­bre 2005 (doc. 19).

L'attore ha contestato

la decisione dell'assicuratore con scritto 6 settembre 2005 (doc. 15),

adducendo a motivazione i certificati emessi dal medico curante e la visita

specialistica presso l'O­spedale __________ di __________, che confermano la

sua malat­tia.

Le ulteriori richieste

da parte dell'assicurato accompagnate da altrettanti certificati medici (doc. 20)

hanno seguito la medesima sorte (doc. 22).

5. Secondo

la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal pa­ziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V

160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Re­chtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Prati­que VSI 3/1997 pag. 123), bensì

il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della pro­cedura amministrativa,

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di evidenziare che,

nell'ipotesi in cui siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, esse

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grun­driss des Sozial-versicherungsrechts,

Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 a pag. 106 e segg., il TFA ha

però ritenuto conforme al principio del libero ap­prezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha sta­tuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a di­sposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valu­tare da

un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a

non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte Federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere conclu­denti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non per­mette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. De­vono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permet­tano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, di­spongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Va

ancora evidenziato che in un caso concernente l’Assicurazione per l’invalidità,

il TFA, con sentenza del 24 ago­sto 2006 (I 938/05), a proposito delle

valutazioni del medico SMR, ha affermato:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'ex­pertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne si­gnifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précé­demment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médi­cal régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recou­rante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”.

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in fa­vore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad­dittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Tali criteri di valutazione debbono

guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie

rette dalla LCA, come quella in discussione.

6. Per quanto concerne la valutazione dell'incapacità lavorativa

atti­nente allo svolgimento della precedente attività di operaio, la Cassa ritiene

l'attore abile al lavoro nella misura del 100 per­cento a qualsiasi professione

a partire dal 1° agosto 2005 (doc. A), mentre l'attore sostiene che la sua incapacità

lavorativa è perdurata fino al 31 agosto 2005 (doc. I).

Da

rilevare che il medico fiduciario aveva considerato l'attore "nor­malmente

abile al lavoro per le attività compatibili con le sue capacità fisiche ed

intellettuali [...] possibilmente evitando il con­tatto con sostanze irritanti

e con l'uso prolungato di acqua come pure l'esposizione alle intemperie"

(doc. 11), posizione confer­mata attraverso il consiglio medico dell'8

settembre 2005 (doc. 17). Ora, viste le limitazioni alle possibili attività

lavorative atte­state dal medico fiduciario, peraltro confermate anche dal me­dico

curante dott. __________ (doc. 8) e considerate le capacità fisi­che ed

intellettuali del Signor AT 1, questo Tribunale ritiene che si tratti di

limitazioni lievi e non tali da limitarlo nella ricerca di una nuova attività

lavorativa.

Tale

opinione è supportata dalla Perizia Pluridisciplinare ema­nata il 5 gennaio

2007 dal SAM dell'Assicurazione Invalidità (doc. XXIIbis). In

particolare, al capitolo "8. Conseguenze sulla capacità lavorativa"

il SAM stabilisce che "dal punto di vista reu­matologico, cardiologico,

dermatologico e psichiatrico, l'A. non presenta una limitazione della capacità

lavorativa da ultimo esercitata. [...] Vista la stazionarietà dell'attività

dell'orticaria pre­sente almeno dal 1988, ed il fatto che nelle ultime attività

lucra­tive l'A. non era mai mancato per i disturbi legati all'orticaria (il

rapporto di lavoro era stato terminato dal datore per chiusura aziendale, con

trasferimento della sede in __________), si può conclu­dere che le attività da

ultimo esercitate siano da considerare adeguate ed esigibili, globalmente, sia

dal punto di vista fisico sia psichico, nella misura del 100 percento, senza

che vi sia mai stata un'incapacità lavorativa permanente o di lunga durata."

7. A

titolo abbondanziale si ribadisce in questa sede l'obbligo dell'as­sicurato di

mettere a frutto la sua residua capacità lavora­tiva in altri ambiti lavorativi

che discende dall'art. 61 LCA (il cui titolo marginale è “obbligo di

salvataggio”):

" In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a

fare quanto possa per sce­mare il danno. Quando non siavi pericolo in mora,

egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da pren­dere

e conformarsi alle medesime.

Se

l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile,

l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta

qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."

Il Tribunale federale,

in una sentenza del 23.10.1998 nella causa E., inc.5C.176/1998, ha al

proposito osservato quanto segue:

" ... . L'art 61 LCA esprime infatti il medesimo

principio generale concer­nente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno

da cui il Tri­bunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può

a tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a;

114 V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una le­sione più

grave della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata

da Maurer (Schweizerisches Privatversiche­rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con

riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un

intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta

l'applicabi­lità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere

che, per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in

un'attività professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici

cantonali hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza

esaminare se e in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento

di professione e se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia

adeguato alle circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata

e la causa rinviata al­l'autorità cantonale per completare gli accertamenti di

fatto e per nuova decisione..." (STF cit.

consid. 2c; cfr. anche STF del 8.1.2001 nella causa S.,5C.211/2000, consid.

4d).

Dunque, anche

nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giorna­liera sottoposta alla LCA, in

applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da

lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute,

questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività di­verse

da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.

In casu la vertenza è

retta dalla LCA e non dall'assicurazione sociale. Nonostante ciò, il referto

del medico fiduciario può es­sere preso, con gli altri elementi sopra evocati,

a supporto della decisione del Tribunale siccome completo, dettagliato e pun­tuale.

8. Alla

luce di quanto esposto, questo TCA ritiene che l’interessato fosse, sin dall'agosto 2005 compreso, in

grado di mettere a frutto la sua piena capacità lavorativa in un’attività

confacente al suo stato di salute. La petizione va per­tanto respinta.

9. Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv.

1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di

diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre

decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore

litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se

la controversia concerne una que­stione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è

ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima

istanza e dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere

la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.

b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni

cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni

popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97

cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è

stato svolto in modo manifestamente ine­satto o in violazione del diritto ai

sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per

l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità infe­riore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato

presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il

ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere in­terposto in ogni

tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto so­spensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).

Nei limiti delle conclusioni pre­sentate, il ricorso ha effetto sospensivo in

materia civile se è di­retto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2

lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sen­tenza

sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui

l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non

può andare oltre le conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso or­dinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo

ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A

proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

In concreto, il valore

litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere richieste dall'attore per

il periodo del mese di agosto 2005 per un importo di CHF 3'100.-- più interessi

del 5 percento a partire dal 30 settembre 2005 (doc. I). Tale importo è

inferiore alla soglia minima di Fr. 30'000.--.

Trattandosi di una

causa di carattere pecuniario, non sono dati gli estremi per interporre

un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del

valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv.

Considerandi

2.

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

La

petizione è respinta.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente

giudizio può essere interposto ricorso in materia civile al Tri­bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione alle condizioni seguenti.

Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile sol­tanto se il valore

litigioso ammonta almeno a:

a. CHF 15'000.-- nelle controversie in materia di

diritto del la­voro e di locazione;

b. CHF

30'000.-- in tutti gli altri

casi.

Quando

il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto

precedente, il ricorso è ammissibile se la con­troversia concerne una questione

di diritto di importanza fonda­mentale.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3.

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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