36.2007.130
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8 ottobre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2007.130
Data decisione, Autorità:
08.10.2007, TCA
Titolo:
Visita ordinata dall'assicuratore che versa IPG al 50%. Assicurata assente per il turno regolare di lavoro (restante 50%). Spesa della visita detratta dalle indennità. Petizione dell'assicurata pienamente accolta in conseguenza ad acquiescenza.
ACQUIESCENZA
INDENNITÀ
PERDITA DI GUADAGNO
VISITA MEDICA
art. 352 CPC-TI
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.130
ir/td
Lugano
8 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione 31 agosto 2007 interposta
da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
1. Con
petizione 31 agosto 2007 AT 1 ha convenuto davanti al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni l'assicuratore CV 1 rammentando sua inabilità lavorativa in essere
da alcun tempo al 50% e visita – in sua assenza - al proprio domicilio dell'ispettore
di CV 1, il quale – non trovando l’assicurata - ha imposto esame medico fiduciario
e ciò pur sapendo dello svolgimento dal regolare turno lavorativo. Il 5 giugno
2007 AT 1 ha ripreso la sua attività lavorativa al 100%. Il 6 giugno 2007 l’assicurata
è stata visitata dal dott. Heitmann come imposto dall'ispettore di CV 1. Il medico
ha confermato la ripresa lavorativa.
2. CV
1 ha caricato all'assicurata le spese della visita completa cifrate in CHF
234.50 versandole indennità ridotte, fatto questo contestato dall'assicurata.
3. Visto
l’atteggiamento assunto dall’assicuratore CV 1 AT 1 ha dovuto adire il Tribunale
argomentando in maniera approfondita la sua pretesa.
4. Solo
prima della risposta di causa l'assicuratore malattia ha indicato al rappresentate
di AT 1 sua totale acquiescenza dimenticando di darne tempestiva informazione
al Tribunale. Solo con comunicazione trasmessa via fax gli impiegati della
convenuta hanno confermato l'avvenuto pagamento del dovuto.
5. Con
scritto 4 ottobre 2007 AT 1, tramite sempre il proprio rappresentante sindacale,
ha ritirato la petizione pur protestando spese e ripetibili.
Questo
Tribunale non può qui non stigmatizzare l'atteggiamento dell'assicuratore che
ha imposto all'assicurata di adire le vie legali per ottenere il riconoscimento
della sua pretesa. Per AT 1 il mancato riconoscimento di CHF 237,50, importo di
tutta evidenza importante per l’assicurata e non solo, e l’atteggiamento assunto
da parte di CV 1, ha imposto di adire le vie legali per il riconoscimento del
proprio buon diritto. Gli scritti agli atti ed il conseguente pagamento della
cifra piena reclamata dall’assicurata costituiscono totale acquiescenza della
convenuta alle richieste di causa.
Per
l'art. 352 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23
LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al
giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la
desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa
giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite
dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per
desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi
previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori
devono notificare al giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la
desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4);
L'essenza
dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova
situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di
causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni
di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente
riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo
può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le
contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure
con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente
come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N.
12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale,
dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure
la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare
in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di
merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza
sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono
individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso
estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla
desistenza e all'acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti
unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la
norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte
che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11);
Con
sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc.4P.215/2002, il TF a proposito
dell'acquiescenza ha affermato:
" 3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile
ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che
diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e
sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253
CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l'acquiescenza di una parte pone fine
alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà
atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e
il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è
chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine
processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la
parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun
giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza":
egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e
stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha
pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente
il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che
l'acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che
un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono
motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).
3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto
federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con
l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto
processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC).
Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare
d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata
l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La
norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di
acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità,
senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op.
cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto
nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo
stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non
impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più
che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si
era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.
3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta
nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore
potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei
titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell'acquiescenza
non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa bensì la
dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta
aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente
(Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre
1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la
ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati
partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel
frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una
questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in
giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio -
oppure sentenze di merito.
3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione
delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'acquiescenza
parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio
della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di
conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di
condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò comporta
l'annullamento dei dispositivi III e IV."
6. Alla
luce di quanto precede la causa va stralciata siccome divenuta priva d’oggetto
per acquiescenza. Visto il buon esito sostanziale della petizione, senza la
quale l’attrice non avrebbe ottenuto il rimborso della spesa indebitamente
caricatale dall’assicuratore, si giustifica il riconoscimento di ripetibili adeguate
alla fattispecie, alla sua importanza ed all’esito. Non si deve invece
considerare come significativo il valore di causa per la determinazione
dell’importo delle ripetibili. Alla luce degli sforzi posti in atto dalla
signora AT 1 appare giustificato fissare in CHF 500.-- le ripetibili a carico
di CV 1. Eccezionalmente, ma con richiamo all’assicuratore pro futuro, si
prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese alla luce dell’atteggiamento
assunto. Non può infatti essere sottaciuto il sostanziale disinteresse posto in
atto da CV 1 nei confronti del Tribunale, messo a parte della volontà di
acquiescere in causa unicamente con un telescritto datato 2 ottobre 2007. Pur
se semplice e spedita nonché priva di formalismi la procedura, l’atteggiamento
delle parti deve rimanere rispettoso delle istituzioni.
7. Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art.
72 cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre
decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso
non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le
decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal
Tribunale amministrativo federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere
la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.
b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni
cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni
popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97
cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Fatti
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso
per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di
regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti
delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia
civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a
LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui
fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento
è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo
95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni,
che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e
che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a
questo proposito, Bernard Corboz,
Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319
segg., in particolare pag. 351 segg.).
In concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalla pretesa di rimborso di CHF 234,50. Trattandosi
di una causa di carattere pecuniario, non sono dati gli estremi per interporre
un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore
litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
In queste circostanze,
il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Infine, secondo l'art.
49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione, siccome divenuta priva d’oggetto per l’acquiescenza della convenuta,
è stralciata.
Considerandi
2.
Non si percepiscono tassa di giustizia e spese. CV 1 verserà ad AT 1,
e per essa alla rappresentante RA 1, __________, l’importo di CHF 500.-- a
titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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