36.2007.133
Istanza di riduzione del premio dell'assicurazione malattia presentata in ritardo a causa di disagio psichico e di consumo di cannabis. Ritardo ingiustificato.
8 ottobre 2007Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.133
Data decisione, Autorità:
08.10.2007, TCA
Titolo:
Istanza di riduzione del premio dell'assicurazione malattia presentata in ritardo a causa di disagio psichico e di consumo di cannabis. Ritardo ingiustificato.
INTEMPESTIVITÀ
NEGLIGENZA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 44 cpv. 2 RLCAMAL
art. 45 let. a RLCAMAL
art. 45 let. d RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d RLCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.133
IR/CI/td
Lugano
8 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 17 luglio
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Con
formulario datato 31 dicembre 2006 ma pervenuto all'amministrazione unicamente il
23 gennaio 2007 (doc. A2 e doc. 1) RI 1, domiciliato a __________, nato nel
1981 senza attività lucrativa, ha chiesto all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie
per l'anno 2007. La domanda di
sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta con decisione del 31 maggio
(doc. A8). Il successivo reclamo dell’assicurato, inoltrato tramite le madre, è
stato rigettato il 17 luglio 2007 (doc. A1), poiché le motivazioni addotte per
giustificare il ritardo (doc. A5) ritenute insufficienti.
B. Con
ricorso del 5 agosto 2007 (doc. I), completato su richiesta del Giudice
delegato (doc. II) il successivo 24 agosto 2007 (doc. III), l'assicurato, rappresentato dalla madre RA 1,
si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ribadendo il
suo diritto al sussidio ed indicando in gravi motivi di famiglia e di salute le
ragioni del ritardo.
C. Invitata
a prendere posizione sull’impugnativa l’amministrazione ne ha postulato il
respingimento mentre con scritto 22 settembre 2007 (doc. IX) la madre del
ricorrente ha ulteriormente ribadito e confermato le ragioni del ritardo da
ricondurre a consumo di cannabis da parte del figlio e con la separazione dei
genitori con gravi conseguenze per la salute di RI 1. Il giudice delegato ha
sollecitato la produzione della perizia, rivelatasi essere un certificato
medico, della dott. __________, medico curante del ricorrente, da cui desume
una situazione di disagio per la separazione dei genitori, con invito ai
destinatari responsabili dell’esercito a volere dispensare il ricorrente dal
servizio. Il certificato data del 23 novembre 2005 e quindi oltre un anno prima
della scadenza del termine da rispettare per l’inoltro della domanda di riduzione
del premio dell’assicurazione obbligatoria per l’anno 2007.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 della Legge cantonale di applicazione della
Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i Comuni
partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni
economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma
dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti
della legge (su questo tema si vedano le STCA 36.2006.71/72/120 e 124 del 23
ottobre 2006) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo
dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF
150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’UAM) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in
caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce
il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel
corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale
per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce
diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito
di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo
per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti
non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito
della famiglia).
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore
a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va
accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere
la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in
corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai
beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione
di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione
dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in
vigore una modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora
che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro
la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2)
figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza
e il contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art.
45 cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini
di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza
è presentata
nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'UAM può
ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è aggetto di richiesta scritta
da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve
specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande
di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni
particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del
mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata
motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame, è oggettivamente dimostrato che la domanda di riduzione del
premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie è stata inoltrata
tardivamente. Nonostante il formulario rechi la data del 31 dicembre 2006
l’atto è pervenuto all’amministrazione il 23 gennaio 2007. La busta di
trasmissione, consegnata agli atti, reca il timbro postale del 22 gennaio 2007.
Indubbiamente il termine legale del 31 dicembre 2006 non è stato rispettato. Da
evidenziare come il formulario utilizzato per la domanda di sussidio sia quello
trasmesso direttamente dalle autorità cantonali a fronte di una tassazione
rientrante nei possibili parametri di concessione dell’aiuto sociale. A questo
proposito va qui ripreso quanto ritenuto nella sentenza 17 ottobre 2005 in re
R. (inc. 36.2005.86):
" Nel caso in discussione il giudice delegato ha
indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative
alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte
dell’amministrazione. Il responsabile del servizio …, intervenuto all’udienza,
ha precisato come:
" … l'amministrazione proceda (alla)
… trasmissione dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la
possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente
e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato,
può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per
l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di
una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario
e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di
identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel
corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che
nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome
della persona interessata.
Fatti
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di
agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava
e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà
di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno
successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di
formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli
utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco
è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."
In altri termini quindi quando, come in concreto, il formulario reca
l’etichetta fornita dall’amministrazione ciò è significativo di suo invio
precoce nel corso dell’anno che precede quello di sussidio (giugno-luglio). Si
rammenta qui che la giurisprudenza ha precisato che l’omesso invio del
formulario, e, conseguentemente, anche l’invio ad un indirizzo non aggiornato, non
sono motivi di giustificazione del ritardo nell’inoltro della damanda di
riduzione del premio (in questo senso STCA 3 ottobre 2005 in re S., inc.
36.2005. 112 in particolare cons. 10 pag. 15). In concreto la domanda è inoltrata
su formulario ufficiale, recante etichetta dell’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia indicante comunque l’indirizzo precedente di __________ e non quello valido
dal novembre 2006 di __________. Se ne deduce che il formulario è stato
trasmesso comunque all’indirizzo all’epoca corretto ed al ricorrente è stato
concesso un lasso temporale decisamente lungo per permettergli di inoltrare la
sua domanda di sussidio. Nel caso di specie, circostanza questa che la signora RA
1 non contesta, l'istanza è tardiva alla luce del dettato dell’art. 45 cpv. 1
lett. a RLCAMal. Questo Tribunale deve verificare se tale ritardo sia
giustificato.
7. A
norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni
comprovate, l'IAS può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a
quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato
l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità
e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo
per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi
periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella causa
C.B.).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA 36.2006.113 dell'11
ottobre 2006 nella causa D.A.).
8. Nel
suo scritto del 22 settembre 2007 (doc. IX) la signora RA 1 evidenzia che
"RI 1 non era in grado di gestire la richiesta per i sussidi
personalmente in quanto soffre sia di depressione sia di abuso di droghe
leggere (cannabis). [...] Nel periodo di novembre 2006 abbiamo traslocato da __________
a __________ e durante questo periodo RI 1 era oltremodo sotto pressione. La
separazione con mio marito l'ha messo ulteriormente a dura prova peggiorando la
sua già precaria situazione emotiva / psicologica. La dottoressa __________ di __________
è a conoscenza dei problemi di mio figlio, in quanto gli è stata fatta una
perizia per sospenderlo dai corsi di ripetizione del servizio militare (problemi
anche nella gestione dei nervi). [...] Mi rendo conto della mia negligenza nel
mandare in ritardo la richiesta per i sussidi ma mio figlio nel periodo
settembre / dicembre 2006 non era assolutamente in grado di prendere in mano la
sua situazione e questo mi ha spinto ad agire in suo nome, purtroppo tardivamente."
Il
giudice delegato per completezza istruttoria, ha chiesto alla rappresentante
del ricorrente, di volere produrre una copia della perizia della Dott. __________,
ciò per accertare l’eventuale impedimento a gestire le faccende personali da
parte di RI 1 e ciò durante tutto il periodo corrente dal luglio 2006 sino a
fine dell’anno. Ciò oltre all’impossibilità a delegare a terzi la gestione
della procedura. A questo proposito non sfugge che il formulario di domanda del
sussidio è redatto da mano diversa da quello di RI 1 che lo ha firmato. In esso
si fa riferimento alla lettera prodotta che risulta essere redatta e firmata
dalla madre del ricorrente (scritto anch’esso datato 31 dicembre 2006), lettera
in cui la signora RA 1 mette in rilievo le gravi traversie che sta vivendo in
uno con l’ultimogenito RI 1. In altri termini emerge chiaramente che la signora
RA 1 ha gestito nella sostanza il tema del sussidio del proprio figlio maggiorenne.
La richiesta perizia non è stata prodotta agli atti e quindi non è stato dimostrata
una continua impossibilità nella gestione propria per RI 1. Si rammenta qui,
come da ultimo fatto nella sentenza 2 ottobre 2007 in re B. inc. 36.2007.139
(cons. 9 pag. 10), che il Tribunale deve procedere all’accertamento d’ufficio
dei fatti ed all’applicazione d’ufficio del diritto ma l’assicurato non è
esonerato dalla partecipazione alla fase probatoria e sopporta l’onere in caso
di manca prova del fatto che adduce. Ebbene la perizia della dott. __________ non
è tale poiché, come rilevato, si tratta di un certificato medico della curante
per evitare al ricorrente di dovere svolgere un corso. In questo attestato
viene riferito di uno stato ansioso depressivo già in essere da 2 anni al
momento della redazione del certificato (ossia il 23 novembre 2005) con la presentazione
di insicurezza con ammessi consumi di cannabis a fini di rilassamento. La dott.
__________ ha quindi proposto per RI 1 il servizio civile. Da questo
certificato medico e dalla patologia riscontrata dalla curante, nonché da
quanto postulato dalla dott. __________ alle autorità militari, no può essere
dedotto un impedimento duraturo tale da impedire la gestione della domanda di
sussidio o la delega a terzi della problematica. Senza con ciò banalizzare gli
eventi certamente traumatici della separazione e gli effetti dei consumi di
cannabis, e senza sottovalutare certamente la sindrome ansioso depressiva di cui
è affetto il ricorrente, queste situazioni non sono tali da potere giustificare
il ritardo nella presentazione della domanda di riduzione del premio. I tempi
concessi, come accertato, e la facilità della procedura, veloce, non permettono
di considerare il ritardo come scusato.
Come
detto dagli atti emerge che RI 1 ha verosimilmente ricevuto dall'UAM il formulario
per l'istanza di sussidio già in luglio 2006, con l'invito ad inoltrarlo entro
il 31 agosto 2006 (cfr. docc. A2 e A4). L'atto di compilare e spedire la richiesta
di sussidio, come evidenziato nella prassi costante di questo Tribunale, è operazione
che richiede poco tempo e non comporta difficoltà giuridica o fattuale
significativa che imponga l’aiuto di terze persone cognite della materia. Pur
considerando le citate difficoltà di RI 1 per il consumo di cannabis e per la
separazione dei genitori non può, come indicato, essere ritenuto un impedimento
assoluto e duraturo per il periodo dal luglio al 31 dicembre 2006 La situazione
difficile della famiglia del ricorrente, la separazione dei genitori, evento lo
si ripete traumatico, ed il consumo di cannabis, che certamente è sintomo di
disagio, sono certamente argomenti seri e di rilievo, ma non tali – per
costante prassi del Tribunale – da giustificare, in una procedura come quella
in discussione, un ritardo nell’inoltro della richiesta di aiuto sociale di
tanti mesi. Soprattutto se si considera la difficoltà economica, evidenziata
dalla signora RA 1, avrebbe imposto maggiore cautela. Agli atti è cenno ad una
richiesta di prestazioni agli uffici dell’assistenza sociale per soccorrere RI
1 nelle sue necessità quotidiane. Il collaboratore responsabile presso
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha eseguito verifiche in questo senso presso
i preposti uffici senza potere accertare il versamento di prestazioni o domande
di prestazioni ma solo contatto con gli uffici. Va ribadito che, purtroppo, la
domanda inoltrata all’amministrazione cantonale è tardiva ed il ritardo non é
giustificato. Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tasse e
spese.
9. Con il 1. gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in
materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction
à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.
319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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