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Decisione

36.2007.133

Istanza di riduzione del premio dell'assicurazione malattia presentata in ritardo a causa di disagio psichico e di consumo di cannabis. Ritardo ingiustificato.

8 ottobre 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di

agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava

e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà

di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno

successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di

formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli

utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco

è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

In altri termini quindi quando, come in concreto, il formulario reca

l’etichetta fornita dall’amministrazione ciò è significativo di suo invio

precoce nel corso dell’anno che precede quello di sussidio (giugno-luglio). Si

rammenta qui che la giurisprudenza ha precisato che l’omesso invio del

formulario, e, conseguentemente, anche l’invio ad un indirizzo non aggiornato, non

sono motivi di giustificazione del ritardo nell’inoltro della damanda di

riduzione del premio (in questo senso STCA 3 ottobre 2005 in re S., inc.

36.2005. 112 in particolare cons. 10 pag. 15). In concreto la domanda è inoltrata

su formulario ufficiale, recante etichetta dell’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia indicante comunque l’indirizzo precedente di __________ e non quello valido

dal novembre 2006 di __________. Se ne deduce che il formulario è stato

trasmesso comunque all’indirizzo all’epoca corretto ed al ricorrente è stato

concesso un lasso temporale decisamente lungo per permettergli di inoltrare la

sua domanda di sussidio. Nel caso di specie, circostanza questa che la signora RA

1 non contesta, l'istanza è tardiva alla luce del dettato dell’art. 45 cpv. 1

lett. a RLCAMal. Questo Tribunale deve verificare se tale ritardo sia

giustificato.

7. A

norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni

comprovate, l'IAS può rite­nere anche istanze che giun­gessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non po­teva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo suffi­ciente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comuni­cato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, con­trariamente a

quanto poi verificato. Come indicato questo Tribu­nale non ha considerato

l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sus­sidio

la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità

e la sua inesperienza (STCA 12

settem­bre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ri­tardo

per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello am­malato per lunghi

periodi aveva creato “problemi a tutta la fami­glia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniu­gato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'a­vesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella causa

C.B.).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicu­rato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non

hanno comunque impedito di compilare e spedire la richie­sta di sussidio,

operazione che in sé richiede poco tempo (STCA 36.2006.113 dell'11

ottobre 2006 nella causa D.A.).

8. Nel

suo scritto del 22 settembre 2007 (doc. IX) la signora RA 1 evidenzia che

"RI 1 non era in grado di gestire la richiesta per i sussidi

personalmente in quanto soffre sia di de­pressione sia di abuso di droghe

leggere (cannabis). [...] Nel periodo di novembre 2006 abbiamo traslocato da __________

a __________ e durante questo periodo RI 1 era oltremodo sotto pressione. La

separazione con mio marito l'ha messo ulteriormente a dura prova peggiorando la

sua già precaria situazione emotiva / psicologica. La dottoressa __________ di __________

è a conoscenza dei problemi di mio figlio, in quanto gli è stata fatta una

perizia per sospenderlo dai corsi di ripetizione del servizio militare (problemi

anche nella gestione dei nervi). [...] Mi rendo conto della mia negligenza nel

mandare in ritardo la richiesta per i sussidi ma mio figlio nel periodo

settembre / dicembre 2006 non era assolutamente in grado di prendere in mano la

sua situa­zione e questo mi ha spinto ad agire in suo nome, purtroppo tar­divamente."

Il

giudice delegato per completezza istruttoria, ha chiesto alla rappresentante

del ricorrente, di volere produrre una copia della perizia della Dott. __________,

ciò per accertare l’eventuale impedimento a gestire le faccende personali da

parte di RI 1 e ciò durante tutto il periodo corrente dal luglio 2006 sino a

fine dell’anno. Ciò oltre all’impossibilità a delegare a terzi la gestione

della procedura. A questo proposito non sfugge che il formulario di domanda del

sussidio è redatto da mano diversa da quello di RI 1 che lo ha firmato. In esso

si fa riferimento alla lettera prodotta che risulta essere redatta e firmata

dalla madre del ricorrente (scritto anch’esso datato 31 dicembre 2006), lettera

in cui la signora RA 1 mette in rilievo le gravi traversie che sta vivendo in

uno con l’ultimogenito RI 1. In altri termini emerge chiaramente che la signora

RA 1 ha gestito nella sostanza il tema del sussidio del proprio figlio maggiorenne.

La richiesta perizia non è stata prodotta agli atti e quindi non è stato dimostrata

una continua impossibilità nella gestione propria per RI 1. Si rammenta qui,

come da ultimo fatto nella sentenza 2 ottobre 2007 in re B. inc. 36.2007.139

(cons. 9 pag. 10), che il Tribunale deve procedere all’accertamento d’ufficio

dei fatti ed all’applicazione d’ufficio del diritto ma l’assicurato non è

esonerato dalla partecipazione alla fase probatoria e sopporta l’onere in caso

di manca prova del fatto che adduce. Ebbene la perizia della dott. __________ non

è tale poiché, come rilevato, si tratta di un certificato medico della curante

per evitare al ricorrente di dovere svolgere un corso. In questo attestato

viene riferito di uno stato ansioso depressivo già in essere da 2 anni al

momento della redazione del certificato (ossia il 23 novembre 2005) con la presentazione

di insicurezza con ammessi consumi di cannabis a fini di rilassamento. La dott.

__________ ha quindi proposto per RI 1 il servizio civile. Da questo

certificato medico e dalla patologia riscontrata dalla curante, nonché da

quanto postulato dalla dott. __________ alle autorità militari, no può essere

dedotto un impedimento duraturo tale da impedire la gestione della domanda di

sussidio o la delega a terzi della problematica. Senza con ciò banalizzare gli

eventi certamente traumatici della separazione e gli effetti dei consumi di

cannabis, e senza sottovalutare certamente la sindrome ansioso depressiva di cui

è affetto il ricorrente, queste situazioni non sono tali da potere giustificare

il ritardo nella presentazione della domanda di riduzione del premio. I tempi

concessi, come accertato, e la facilità della procedura, veloce, non permettono

di considerare il ritardo come scusato.

Come

detto dagli atti emerge che RI 1 ha verosimilmente ricevuto dall'UAM il formulario

per l'istanza di sussidio già in luglio 2006, con l'invito ad inoltrarlo entro

il 31 agosto 2006 (cfr. docc. A2 e A4). L'atto di compilare e spedire la richiesta

di sussidio, come evidenziato nella prassi costante di questo Tribunale, è operazione

che richiede poco tempo e non comporta difficoltà giuridica o fattuale

significativa che imponga l’aiuto di terze persone cognite della materia. Pur

considerando le citate difficoltà di RI 1 per il consumo di cannabis e per la

separazione dei genitori non può, come indicato, essere ritenuto un impedimento

assoluto e duraturo per il periodo dal luglio al 31 dicembre 2006 La situazione

difficile della famiglia del ricorrente, la separazione dei genitori, evento lo

si ripete traumatico, ed il consumo di cannabis, che certamente è sintomo di

disagio, sono certamente argomenti seri e di rilievo, ma non tali – per

costante prassi del Tribunale – da giustificare, in una procedura come quella

in discussione, un ritardo nell’inoltro della richiesta di aiuto sociale di

tanti mesi. Soprattutto se si considera la difficoltà economica, evidenziata

dalla signora RA 1, avrebbe imposto maggiore cautela. Agli atti è cenno ad una

richiesta di prestazioni agli uffici dell’assistenza sociale per soccorrere RI

1 nelle sue necessità quotidiane. Il collaboratore responsabile presso

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha eseguito verifiche in questo senso presso

i preposti uffici senza potere accertare il versamento di prestazioni o domande

di prestazioni ma solo contatto con gli uffici. Va ribadito che, purtroppo, la

domanda inoltrata all’amministrazione cantonale è tardiva ed il ritardo non é

giustificato. Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tasse e

spese.

9. Con il 1. gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno

2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in

materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.

319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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