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Decisione

36.2007.134

Domande di sussidio per gli anni 2006 e 2007 presentate in ritardo nel convincimento della non necessità di rinnovare l'istanza dopo la concessione del sussidio 2005.

17 settembre 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i

figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente

vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od

informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa

all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto

2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di

X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti

che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a

fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione

relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) ...

all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque - nel

2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale

relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa con la ... mancata

notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della

decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non solo non costituisce

promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare la buona fede

degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell'inoltro

dell'istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento

del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione

sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio

di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al

sussidio ed a dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede.

(...)

L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne

informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d'ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l'informazione

fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della

LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da

quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo

nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione

malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

" L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" ... la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo.

Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,

e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l'inoltro di una

nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della

documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita

dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione dell'atto o suo

ritardo."

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16).

Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso

il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificativo il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non

giustificante il ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da

annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio

2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa -

non era stata ritenuta (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15

gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di

salute che attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007,

inc. 36.2006.244).

Anche

il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso

ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno

stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.

36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

9. In

concreto il ritardo è giustificato con la non conoscenza della necessità di

rinnovare la domanda di sussidio annualmente.

Purtroppo,

come a costante prassi del Tribunale, tale misconoscenza, derivata dalla

ignoranza dei principi legali che reggono la materia, non è sufficiente.

D'altra parte il formulario che il ricorrente ha allestito nel 2005 per

ottenere l'aiuto sociale e la decisione positiva ottenuta erano chiaramente riferiti

unicamente all'anno 2005.

Nessuna

indicazione permetteva all'assicurato un'interpretazione diversa e più estesa,

circostanza questa che neppure RI 1 sostiene e rivendica.

L'assicurato

stesso rammenta come il sussidio sia per lui e per la sua famiglia di grande

importanza, soprattutto dalla nascita dei gemelli, ciò che doveva imporgli

particolare cautela ed attenzione. Da notare poi che, per gli annunci via mass

media e per le pubblicazioni nel FUCT del decreto annualmente emesso dal

Consiglio di Stato, è circostanza nota che il sussidio, in Ticino, venga

concesso solo a fronte di istanza scritta ed annualmente con decisione di

fissazione dei parametri - nell'ambito degli estremi di legge - fissati dal

Consiglio di Stato.

Pur

con tutta la comprensione per l'impegno professionale e famigliare che deriva

al ricorrente dalla gestione del garage e dalla presenza di due bambini piccoli

- elementi che pure per costante prassi non sono sufficienti a giustificare il

ritardo -, e pur nella consapevolezza dell'importanza del sussidio per RI 1, il

ricorso va respinto.

Il

giudice deve applicare le norme legali vigenti e non può scostarsene se non in

casi eccezionali qui non realizzati.

10. Visto

quanto precede il ricorso è respinto sia con riferimento al sussidio 2006 che

al sussidio 2007.

Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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