36.2007.134
Domande di sussidio per gli anni 2006 e 2007 presentate in ritardo nel convincimento della non necessità di rinnovare l'istanza dopo la concessione del sussidio 2005.
17 settembre 2007Italiano23 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2007.134
Data decisione, Autorità:
17.09.2007, TCA
Titolo:
Domande di sussidio per gli anni 2006 e 2007 presentate in ritardo nel convincimento della non necessità di rinnovare l'istanza dopo la concessione del sussidio 2005.
SUSSIDIO / SUSSIDI
TARDIVITÀ
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.134-135
ir/td
Lugano
17 settembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 giugno
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1971, salariato, domiciliato a __________, ha chiesto il 31 gennaio 2007 -
con formulari ottenuti presso al Cancelleria del suo Comune di domicilio - la
riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli
anni 2006 e 2007. Egli fa valere di essere coniugato e padre di due gemelli,
nati il 1° luglio 2005.
A
giustificazione del ritardo nell'inoltro della richiesta RI 1 indica di avere
ottenuto, nel 2005, il sussidio e di avere ritenuto "che la domanda …
fosse valida anche per il 2006". Egli non sapeva che la richiesta di
riduzione va inoltrata annualmente. La necessità di rinnovare annualmente la
domanda sarebbe emersa solo a fine gennaio 2007 nei contatti con
l'assicuratore.
RI
1 è collaboratore della __________ con salario netto di CHF 4'048 (nel 2006).
B. L'amministrazione
ha respinto le richieste siccome tardive con due distinte decisioni impugnate mediante
reclami 29 maggio 2007 in cui RI 1 evidenzia le grosse difficoltà derivanti
dalla mancata concessione del sussidio e ribadisce la misconoscenza della
necessità di inoltrare una nuova istanza annualmente.
Con
due distinte decisioni su reclamo del 26 giugno 2007 l'Ufficio Assicurazione
Malattia ha confermato il precedente provvedimento di rifiuto. Contro le
stesse, con unico atto datato 25 luglio 2007, RI 1 chiede l'annullamento dei
provvedimenti impugnati e la concessione del sussidio. A fondamento
dell'impugnativa il ricorrente avanza le medesime motivazioni già espresse
(misconoscenza della necessità di rinnovare la domanda annualmente) e l'assenza
di tempo per gli impegni di "burocrazia e per le faccende di casa".
Dal
canto suo l'UAM , con unico atto, risponde all'impugnativa fondandosi sulla
giurisprudenza di questo Ufficio.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione delle
decisioni emesse su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
3. Le
procedure ricorsuali relative ai sussidi agli anni 2006 e 2007, alla luce
dell'identità delle motivazioni addotte per il ritardo, vanno trattate
congiuntamente in questa sede.
nel
merito
4.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione
della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i
Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'ad. 29
LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma
dell'art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti
della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc.
36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l'accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di
ogni
singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i
limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l'importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l'aumento dei limiti di reddito
previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata
al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione
ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza
imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.
15o'oo0.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L'espressione
"di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione
designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM) di accertare
autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell'art. 31 LCAMaI.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 che annulla e
sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo
Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). II
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. II limite di reddito
che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--,
per i membri maggiorenni delle famiglie e 1 ° figlio a CHF 32'000.-- mentre il
reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito
massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie
altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-(reddito
della famiglia).
Per i sussidi per
l’anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo con il
DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito è quello delle
classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2003. Il
limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°
figlio a CHF 30'000.-, mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF
50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di
premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è
stato fissato a CHF 35'000.- massimi a partire dal 2° figlio e da CHF 35'000.-
a CHF 54'000.- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.
5. Come
indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio
l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di
riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da
ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in
reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno -
appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle
Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da
rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a
pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente -
dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così
modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
A
tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla persona interessata di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art. 67 RLCAMal. In merito
a quest'ultima norma si veda la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24
giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre 2004
36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26
gennaio 2004).
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine
dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art.
45 cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini
di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza
è presentata
nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'UAM può
ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è aggetto di richiesta scritta
da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve
specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande
di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni
particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del
mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata
motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
7. Nel
caso in esame le domande di sussidio 2006 e 2007 (così come specificano i
formulari utilizzati dal ricorrente e prodotti dall'amministrazione) datano del
31 gennaio 2007 e sono quindi stati inoltrati tardivamente poiché trascorso il
termine della fine anno 2005 per il sussidio 2006 e del 31 dicembre 2006 per il
sussidio 2007.
Il
fatto che la domanda di sussidio 2005 sia stata inoltrata tardivamente ma quel
ritardo sia stato considerato come giustificato da parte dell’amministrazione
non è d'aiuto qui per il ricorrente. La domanda 2005 è stata inoltrata, come
rammenta l’UAM, il 26 settembre 2005. La decisione resa dall’amministrazione
per quell’anno, come del resto il modulo utilizzato normalmente dall’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia per le sue decisioni, appare chiaro e non trae in
inganno gli assicurati. Ogni decisione reca infatti precisamente l’anno cui si
riferisce, in maniera specifica. Dalla decisione di concessione del sussidio
2005, anche se giunta già nel corso del 2006, il ricorrente non può, quindi,
trarre alcun beneficio. Le istanze sono intempestive e occorre quindi verificare
se il ritardo sia giustificato.
8. L'art.
45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
2005 (in re S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista
non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato problemi
a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112)
il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato
giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la
negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo
nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla
Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie, laddove la
decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della famiglia
regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come precisato più
sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!, circostanza che all'avv.
X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini
Fatti
i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i
figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente
vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od
informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa
all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto
2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di
X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti
che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a
fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione
relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) ...
all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque - nel
2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale
relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa con la ... mancata
notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della
decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non solo non costituisce
promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare la buona fede
degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell'inoltro
dell'istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento
del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione
sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio
di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al
sussidio ed a dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede.
(...)
L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne
informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d'ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l'informazione
fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della
LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da
quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo
nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione
malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:
" L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" ... la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo.
Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,
e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l'inoltro di una
nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della
documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo
sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita
dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione dell'atto o suo
ritardo."
Il
TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato
fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel
periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa
malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006.16).
Alla
medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un
lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo
il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e
spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo
(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
Nella
sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario
impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli
studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso
il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche
amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.
Nel
caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa
di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del
termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto
giustificativo il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non
giustificante il ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da
annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio
2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa -
non era stata ritenuta (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15
gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di
salute che attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007,
inc. 36.2006.244).
Anche
il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso
ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno
stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.
36.2006.232).
Nella
sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una
persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera
certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è
stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una
giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con
notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà
(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
9. In
concreto il ritardo è giustificato con la non conoscenza della necessità di
rinnovare la domanda di sussidio annualmente.
Purtroppo,
come a costante prassi del Tribunale, tale misconoscenza, derivata dalla
ignoranza dei principi legali che reggono la materia, non è sufficiente.
D'altra parte il formulario che il ricorrente ha allestito nel 2005 per
ottenere l'aiuto sociale e la decisione positiva ottenuta erano chiaramente riferiti
unicamente all'anno 2005.
Nessuna
indicazione permetteva all'assicurato un'interpretazione diversa e più estesa,
circostanza questa che neppure RI 1 sostiene e rivendica.
L'assicurato
stesso rammenta come il sussidio sia per lui e per la sua famiglia di grande
importanza, soprattutto dalla nascita dei gemelli, ciò che doveva imporgli
particolare cautela ed attenzione. Da notare poi che, per gli annunci via mass
media e per le pubblicazioni nel FUCT del decreto annualmente emesso dal
Consiglio di Stato, è circostanza nota che il sussidio, in Ticino, venga
concesso solo a fronte di istanza scritta ed annualmente con decisione di
fissazione dei parametri - nell'ambito degli estremi di legge - fissati dal
Consiglio di Stato.
Pur
con tutta la comprensione per l'impegno professionale e famigliare che deriva
al ricorrente dalla gestione del garage e dalla presenza di due bambini piccoli
- elementi che pure per costante prassi non sono sufficienti a giustificare il
ritardo -, e pur nella consapevolezza dell'importanza del sussidio per RI 1, il
ricorso va respinto.
Il
giudice deve applicare le norme legali vigenti e non può scostarsene se non in
casi eccezionali qui non realizzati.
10. Visto
quanto precede il ricorso è respinto sia con riferimento al sussidio 2006 che
al sussidio 2007.
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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