36.2007.136
Ricorso contro decisione su opposizione dell'assicuratore formulato in lingua tedesca. Tradotto il testo é assolutamente incomprensibile. Termine per l'emendamento e successivo termine di grazia non r
13 novembre 2007Italiano3 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2007.136
Data decisione, Autorità:
13.11.2007, TCA
Titolo:
Ricorso contro decisione su opposizione dell'assicuratore formulato in lingua tedesca. Tradotto il testo é assolutamente incomprensibile. Termine per l'emendamento e successivo termine di grazia non rispettati. Irricevibilità del ricorso
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
PROCEDURA
art. 1 cpv. 1 let. a LPTCA
art. 3 let. a LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.136
IR/sc
Lugano
13 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2007 formulato
da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 luglio
Considerandi
2007.
emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in
fatto ed in diritto
• che RI 1 si è rivolto al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni con atto intestato Beschwerde/Einsprache, datato 8
luglio 2007 ma pervenuto unicamente il 9 agosto 2007 (e consegnato alla posta
il giorno precedente);
• che con il suo gravame, redatto in lingua tedesca, il signor RI
1.
si aggrava contro decisione 9 agosto 2007 di CO 1 essa pure redatta in lingua
tedesca;
• che il 13 agosto 2007 RI 1 invitato a volere redigere il suo
atto in lingua italiana conformemente ai disposti della procedura cantonale;
• che al signor RI 1, comunque domiciliato a __________, è stato assegnato
un termine di 20 giorni scaduto fruttuosamente siccome il 4 settembre 2007 egli
ha recapitato al Tribunale uno scritto in lingua italiana ma dal tenore del
tutto incomprensibile;
• che RI 1 è stato, con decreto 4 settembre 2007, invitato a
volere ossequiare i presupposti di cui all'art. 1a cpv. 1 LPr.TCA ed a tal fine
gli sono stati concessi ulteriori 20 giorni per l'emendamento del suo atto, con
l'avvertenza che, se il termine fosse stato disatteso o l'atto non emendato
conformemente, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito dello stesso;
• che, vista la mancata reazione del ricorrente, il Tribunale ha
concesso un ultimo termine di grazia il 2 ottobre 2007 con cui il Giudice
delegato ha anche dettagliato le esigenze del Tribunale (cfr. doc. V);
• che il termine concesso scadente il 31 ottobre 2007 è decorso infruttuosamente;
• che
alla luce della mancata reazione ai decreti 4 settembre e 2 ottobre 2007 del Tribunale,
in assenza anche di un contatto per lettera o
telefonico e senza alcuna richiesta di proroga del termine o di aiuto, si deve
ritenere l'atto formulato da RI 1 come irricevibile siccome incomprensibile
nella sua versione italiana.
Dispositivo
Per questi motivi
decreta
1. Il
ricorso 8 agosto 2007 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle considerazioni
esposte.
2. Non
si prelevano tasse e spese.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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