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Decisione

36.2007.136

Ricorso contro decisione su opposizione dell'assicuratore formulato in lingua tedesca. Tradotto il testo é assolutamente incomprensibile. Termine per l'emendamento e successivo termine di grazia non r

13 novembre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

36.2007.136

Data decisione, Autorità:

13.11.2007, TCA

Titolo:

Ricorso contro decisione su opposizione dell'assicuratore formulato in lingua tedesca. Tradotto il testo é assolutamente incomprensibile. Termine per l'emendamento e successivo termine di grazia non rispettati. Irricevibilità del ricorso

EMENDAMENTO

IRRICEVIBILITÀ

PROCEDURA

art. 1 cpv. 1 let. a LPTCA

art. 3 let. a LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2007.136

IR/sc

Lugano

13 novembre 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2007 formulato

da

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 luglio

Considerandi

2007.

emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in

fatto ed in diritto

• che RI 1 si è rivolto al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni con atto intestato Beschwerde/Einsprache, datato 8

luglio 2007 ma pervenuto unicamente il 9 agosto 2007 (e consegnato alla posta

il giorno precedente);

• che con il suo gravame, redatto in lingua tedesca, il signor RI

1.

si aggrava contro decisione 9 agosto 2007 di CO 1 essa pure redatta in lingua

tedesca;

• che il 13 agosto 2007 RI 1 invitato a volere redigere il suo

atto in lingua italiana conformemente ai disposti della procedura cantonale;

• che al signor RI 1, comunque domiciliato a __________, è stato assegnato

un termine di 20 giorni scaduto fruttuosamente siccome il 4 settembre 2007 egli

ha recapitato al Tribunale uno scritto in lingua italiana ma dal tenore del

tutto incomprensibile;

• che RI 1 è stato, con decreto 4 settembre 2007, invitato a

volere ossequiare i presupposti di cui all'art. 1a cpv. 1 LPr.TCA ed a tal fine

gli sono stati concessi ulteriori 20 giorni per l'emendamento del suo atto, con

l'avvertenza che, se il termine fosse stato disatteso o l'atto non emendato

conformemente, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito dello stesso;

• che, vista la mancata reazione del ricorrente, il Tribunale ha

concesso un ultimo termine di grazia il 2 ottobre 2007 con cui il Giudice

delegato ha anche dettagliato le esigenze del Tribunale (cfr. doc. V);

• che il termine concesso scadente il 31 ottobre 2007 è decorso infruttuosamente;

• che

alla luce della mancata reazione ai decreti 4 settembre e 2 ottobre 2007 del Tribunale,

in assenza anche di un contatto per lettera o

telefonico e senza alcuna richiesta di proroga del termine o di aiuto, si deve

ritenere l'atto formulato da RI 1 come irricevibile siccome incomprensibile

nella sua versione italiana.

Dispositivo

Per questi motivi

decreta

1. Il

ricorso 8 agosto 2007 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle considerazioni

esposte.

2. Non

si prelevano tasse e spese.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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