36.2007.139
Domanda di sussidio tardiva. Il cambiamento delle condizioni economiche é avvenuto l'anno precedente quello per il quale il sussidio é richiesto.
2 ottobre 2007Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.139
Data decisione, Autorità:
02.10.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva. Il cambiamento delle condizioni economiche é avvenuto l'anno precedente quello per il quale il sussidio é richiesto.
INTEMPESTIVITÀ
NEGLIGENZA
PERSONA SOLA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d LCAMAL
art. 45 cpv. 2 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.139
IR/td
Lugano
2 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 17 luglio
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
formulario datato 18 aprile 2007 (doc. 1) RI 1 ha postulato all'Ufficio Assicurazione
Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007.
B. La
domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con
decisione del 31 maggio (cfr. doc. 2), sia con decisione su reclamo del 17 luglio
2007 (doc. A), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non
sono state considerate dall'Ufficio
Assicurazione Malattia come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurata la riduzione del premio di cassa
malati.
C. Con
ricorso del 5 agosto 2007 (doc. I) l'assicurata ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) la concessione del sussidio per il 2007 rilevando come gli alimenti
percepiti per il figlio non sono più versati a seguito della maggiore età dello
stesso. La ricorrente indica poi di avere seguito le informazioni ricevute
dall'amministrazione per la sua domanda di sussidio.
D. Con
osservazioni del 27 agosto 2007 (doc. III) l’Amministrazione ha postulato l'integrale
reiezione del gravame per tardività della richiesta.
Invitata a presentare
ulteriori prove (doc. IV), la ricorrente è rimasta silente. Il giudice delegato
ha chiesto precisazioni alla ricorrente con scritto 20 settembre 2007, con
risposta pervenuta il successivo 28 settembre 2007 l’assicurata non ha evaso le
richieste del Giudice delegato, ha indicato sua delusione ed amarezza ribadendo
la sua situazione difficile economicamente.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge
(su questo tema si vedano le STCA 36.2006.71/72/120 e 124 del 23 ottobre 2006)
– le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF
150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’UAM) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in
caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore
a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va
accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo
o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo
o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr.
6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere
la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso
dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5.
Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai
beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione
di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione
dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in
vigore una modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora
che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro
la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2)
figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza
e il contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44.
RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art.
45.
cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini
di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza
è presentata
nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'UAM può
ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è aggetto di richiesta scritta
da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve
specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande
di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni
particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del
mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata
motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
6.
Nel
caso in esame, la ricorrente è tassata in via ordinaria e rientra quindi
nell'applicazione della regola generale di cui all'art. 45 cpv. 1 lett. a
RLCAMal. L'istanza di riduzione individuale di premio per il 2007 doveva
essere presentata entro il 31 dicembre 2006. L'inoltro è avvenuto il 18 aprile
2007.
La richiesta è, purtroppo, tardiva.
Occorre verificare se
il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.
7.
A
norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate,
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a
quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato
l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6.
ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo
per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi
periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella
causa C.B.). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui
moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.
Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la
richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA 36.2006.113 dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A.).
8.
In
primo luogo RI 1 segnala la diminuzione dei suoi redditi per la cessazione del
versamento degli alimenti per il figlio divenuto diciottenne. La circostanza
avrebbe rilievo nell'ottica della possibile applicazione dell'art. 67 lett. m.
RLCAMal. Dagli atti appare incontestato che il figlio della ricorrente è nato
il 1° maggio 1988 ed il raggiungimento dei 18 anni, con la conseguente
cessazione del versamento degli alimenti, è avvenuta il 1° maggio 2006. Il
mutamento della situazione economica di RI 1 è quindi intervenuto prima
dell'anno di sussidio ciò che non permette l'applicazione dell'art. 45 litt. d
RLCAMal.
9.
Nel
proprio atto ricorsuale, l’insorgente fa riferimento ad informazioni ricevute
da un'autorità amministrativa. La signora RI 1 sarebbe stata infatti, "informata
dall'ufficio competente che appena non avessi più ricevuto alimenti mensili per
mio figlio ormai maggiorenne [...] avrei dovuto comunicare il cambiamento
all'ufficio cassa malati. Per poter dimostrare questo mi serviva la dichiarazione
dei redditi da unire alla richiesta di sussidio". L'assicurata fa
quindi implicitamente valere la violazione del principio della buona fede,
sancito dall’art. 9 Cost., che permette al cittadino di esigere che l'autorità
rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Secondo
la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;
RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Nel
caso di specie il giudice delegato ha chiesto alla ricorrente di volere
precisare le modalità con cui l’informazione relativa alla necessità di
disporre di una decisione di tassazione prima dell’inoltro della richiesta di
sussidio le sarebbe stata fornita. In particolare alla signora RI 1 è stato
chiesto di precisare se l’informazione le fosse stata data telefonicamente, da
chi, e quando. La signora RI 1 ha ricusato una risposta in merito. Questa
circostanza non permette al giudice delegato di accertare la violazione o meno
del principio della buona fede, ai sensi della citata giurisprudenza, ad opera
dell’amministrazione. Può essere lasciata aperta la questione a sapere se
l’informazione come tale fosse o meno corretta, in effetti se disponibile la
tassazione relativa al periodo determinato dal Consiglio di Stato va prodotta
con la richiesta di aiuto sociale. In casu i contorni esatti della richiesta
apparentemente proveniente dall’amministrazione non sono stati chiariti per
volontà della ricorrente stessa. La stessa non può quindi beneficiare della protezione
della buona fede. Va ricordato che, se al Tribunale è fatto obbligo di
procedere all’accertamento dei fatti mediante la necessaria raccolta degli
elementi probatori, la parte ricorrente non è svincolata da obblighi.
In
effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta
dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la
collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove
necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare
all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie
in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità,
il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in
questo senso: MARCO BORGHI e GUIDO CORTI, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre
STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001
nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195.
consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio
in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994
pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, "Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989
pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,
"Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz"
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese
di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può
essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della
vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi
aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1997, pagg. 339341, laddove quest'ultimo rileva che "besondere
Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung
der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann".
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere
di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il
principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.
8.
CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 111 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)."
In
senso analogo, BORGHI/CORTI, op. cit. pag. 90.
Come osservato quindi la ricorrente non ha collaborato con il
Tribunale, nonostante la richiesta esplicita, per la determinazione
dell’eventuale sussistenza della violazione del principio della buona fede.
10.
Sempre
in merito al tema del momento dell’inoltro dell’istanza va rammentato come il
mutamento nel reddito va comunicato all'amministrazione cantonale non appena interviene.
In concreto il raggiungimento dei 18 anni del figlio ed il venir meno di determinati
introiti, circostanza di sicuro peso per la ricorrente, doveva essere annunciata
subito all’amministrazione. La notifica del mutamento è svincolata della produzione
della necessaria documentazione atta a sorreggere il diritto. Questo Tribunale
(ST 5 settembre 2005 in re G., 36.2005.87) ha già rilevato come ciò sia
possibile.
Purtroppo
la ricorrente non ha rispettato i tempi per l’inoltro della domanda di riduzione
del premio e l'informazione dell'amministrazione non dimostratamente tale da
violare le norme della buona fede.
11.
Stante
quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui
versa l'assicurata e la sua
profonda amarezza, alla luce del suo impegno per il proprio sostentamento e quello
del figlio, e ciò senza altri aiuti e con un modesto reddito, non è possibile sanare
il ritardo con cui la domanda è pervenuta all’amministrazione. La legge e la
giurisprudenza ad essa relativa appaiono restrittive. Il giudice non può
scostarsi qui dalla volontà del legislatore, anche a fronte di una situazione
di disagio economico della ricorrente. Il ricorso va, con rammarico, respinto
senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
12.
Con il 1. gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.
132.
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c),
delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso
in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction
à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJZ 2006, n. 8,
pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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