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Decisione

36.2007.139

Domanda di sussidio tardiva. Il cambiamento delle condizioni economiche é avvenuto l'anno precedente quello per il quale il sussidio é richiesto.

2 ottobre 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

formulario datato 18 aprile 2007 (doc. 1) RI 1 ha postulato all'Ufficio Assicurazione

Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007.

B. La

domanda di sussidio è stata rite­nuta tardiva e quindi respinta sia con

decisione del 31 maggio (cfr. doc. 2), sia con decisione su reclamo del 17 luglio

2007 (doc. A), poiché le motivazioni ad­dotte per giustificare il ritardo non

sono state considerate dal­l'Ufficio

Assicurazione Malattia come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurata la riduzione del premio di cassa

malati.

C. Con

ricorso del 5 agosto 2007 (doc. I) l'assicurata ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(TCA) la con­cessione del sussidio per il 2007 rilevando come gli alimenti

percepiti per il figlio non sono più versati a seguito della maggiore età dello

stesso. La ricorrente indica poi di avere seguito le informazioni ricevute

dall'amministrazione per la sua domanda di sussidio.

D. Con

osservazioni del 27 agosto 2007 (doc. III) l’Amministrazione ha postulato l'integrale

reiezione del gravame per tardività della richiesta.

Invitata a presentare

ulteriori prove (doc. IV), la ricorrente è ri­masta silente. Il giudice delegato

ha chiesto precisazioni alla ricorrente con scritto 20 settembre 2007, con

risposta pervenuta il successivo 28 settembre 2007 l’assicurata non ha evaso le

richieste del Giudice delegato, ha indicato sua delusione ed amarezza ribadendo

la sua situazione difficile economicamente.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Can­tone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le presta­zioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49

LCAMal il Consiglio di Stato deter­mina annualmente – nei limiti della legge

(su questo tema si ve­dano le STCA 36.2006.71/72/120 e 124 del 23 ottobre 2006)

– le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

" a) il periodo fiscale determinante per

l’accertamento del reddito e

della sostanza imponibili;

b) i premi riconosciuti per il

calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;

c) la quota media cantonale ponderata;

d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

- persone sole,

- famiglie,

- reddito di riferimento;

e) la quota minima a carico degli assicurati;

f) gli importi di sostanza imponibile

non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g) l’importo minimo annuo di sussidio;

h) il limite di reddito massimo per

l’esonero dei figli di famiglie altri­menti non sussidiate dal pagamento dei

premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i) l’aumento dei limiti di reddito

previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a

seguito dell’entrata in vigore della LAMal."

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

" a) del reddito imponibile desunto dalla

tassazione ordinaria o

intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla

tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF

150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l’amministrazione

designata (l’UAM) di accertare auto­nomamente il reddito dell’assicurato in

caso di persone adem­pienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per

l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17

ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso

dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta

cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al

sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri

maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di

riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per

il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non

oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della

famiglia).

4.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore

a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va

accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in

particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo

o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Da rilevare come, con modifica

pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha

subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In

particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:

"d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo

o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr.

6'000.--, se­condo il periodo determinante;

(…)

m) diminuzione

importante del reddito netto da attività dipendente o in­dipendente, oppure del

reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile

dai parametri fiscali applica­bili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere

la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso

dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

5.

Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai

beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione

di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione

dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in

vigore una modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora

che per gli assi­curati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro

la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2)

figura che il regolamento determina le modalità di presenta­zione dell'istanza

e il contenuto della stessa. In casu vale la pre­vigente norma.

L'art.

44.

RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali

beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti

presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata

dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art.

45.

cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini

di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza

è presentata

nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di

rientrare nel di­ritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno

stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni compro­vate, l'UAM può

ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per

l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di

un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno

in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del

sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni

complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è ag­getto di richiesta scritta

da parte dell'assicurato all'istanza desi­gnata dal Consiglio di Stato e deve

specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande

di sussidio retroat­tivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni

particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del

mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è con­siderata

motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

6.

Nel

caso in esame, la ricorrente è tassata in via ordinaria e rien­tra quindi

nell'applicazione della regola generale di cui all'art. 45 cpv. 1 lett. a

RLCAMal. L'istanza di riduzione individuale di pre­mio per il 2007 doveva

essere presentata entro il 31 dicembre 2006. L'inoltro è avvenuto il 18 aprile

2007.

La richiesta è, purtroppo, tardiva.

Occorre verificare se

il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

7.

A

norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate,

l'Istituto delle assicurazioni sociali può rite­nere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non po­teva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo suffi­ciente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comuni­cato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, con­trariamente a

quanto poi verificato. Come indicato questo Tribu­nale non ha considerato

l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sus­sidio

la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua

immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settem­bre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6.

ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ri­tardo

per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello am­malato per lunghi

periodi aveva creato “problemi a tutta la fami­glia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniu­gato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'a­vesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella

causa C.B.). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui

moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.

Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la

richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA 36.2006.113 dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A.).

8.

In

primo luogo RI 1 segnala la diminuzione dei suoi redditi per la cessazione del

versamento degli alimenti per il figlio divenuto diciottenne. La circostanza

avrebbe rilievo nell'ottica della possibile applicazione dell'art. 67 lett. m.

RLCAMal. Dagli atti appare incontestato che il figlio della ricorrente è nato

il 1° maggio 1988 ed il raggiungimento dei 18 anni, con la conseguente

cessazione del versamento degli alimenti, è avvenuta il 1° maggio 2006. Il

mutamento della situazione economica di RI 1 è quindi intervenuto prima

dell'anno di sussidio ciò che non permette l'applicazione dell'art. 45 litt. d

RLCAMal.

9.

Nel

proprio atto ricorsuale, l’insorgente fa riferimento ad informa­zioni ricevute

da un'autorità amministrativa. La signora RI 1 sarebbe stata infatti, "informata

dall'ufficio competente che appena non avessi più ricevuto alimenti mensili per

mio figlio ormai maggiorenne [...] avrei dovuto comunicare il cambiamento

all'ufficio cassa malati. Per poter dimostrare questo mi serviva la dichiarazione

dei redditi da unire alla richiesta di sussidio". L'assicurata fa

quindi implicitamente valere la violazione del principio della buona fede,

sancito dall’art. 9 Cost., che permette al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Secondo

la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;

RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla

nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Nel

caso di specie il giudice delegato ha chiesto alla ricorrente di volere

precisare le modalità con cui l’informazione relativa alla necessità di

disporre di una decisione di tassazione prima dell’inoltro della richiesta di

sussidio le sarebbe stata fornita. In particolare alla signora RI 1 è stato

chiesto di precisare se l’informazione le fosse stata data telefonicamente, da

chi, e quando. La signora RI 1 ha ricusato una risposta in merito. Questa

circostanza non permette al giudice delegato di accertare la violazione o meno

del principio della buona fede, ai sensi della citata giurisprudenza, ad opera

dell’amministrazione. Può essere lasciata aperta la questione a sapere se

l’informazione come tale fosse o meno corretta, in effetti se disponibile la

tassazione relativa al periodo determinato dal Consiglio di Stato va prodotta

con la richiesta di aiuto sociale. In casu i contorni esatti della richiesta

apparentemente proveniente dall’amministrazione non sono stati chiariti per

volontà della ricorrente stessa. La stessa non può quindi beneficiare della protezione

della buona fede. Va ricordato che, se al Tribunale è fatto obbligo di

procedere all’accertamento dei fatti mediante la necessaria raccolta degli

elementi probatori, la parte ricorrente non è svincolata da obblighi.

In

effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta

dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la

collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove

necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare

all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie

in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità,

il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in

questo senso: MARCO BORGHI e GUIDO CORTI, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre

STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001

nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195.

consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio

in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo

principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994

pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, "Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989

pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,

"Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz"

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs­recht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese

di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può

essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della

vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158­159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi

aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 1997, pagg. 339­341, laddove quest'ultimo rileva che "besondere

Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung

der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann".

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere

di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il

principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.

8.

CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve

fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 111 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)."

In

senso analogo, BORGHI/CORTI, op. cit. pag. 90.

Come osservato quindi la ricorrente non ha collaborato con il

Tribunale, nonostante la richiesta esplicita, per la determinazione

dell’eventuale sussistenza della violazione del principio della buona fede.

10.

Sempre

in merito al tema del momento dell’inoltro dell’istanza va rammentato come il

mutamento nel reddito va comunicato all'amministrazione cantonale non appena interviene.

In concreto il raggiungimento dei 18 anni del figlio ed il venir meno di determinati

introiti, circostanza di sicuro peso per la ricorrente, doveva essere annunciata

subito all’amministrazione. La notifica del mutamento è svincolata della produzione

della necessaria documentazione atta a sorreggere il diritto. Questo Tribunale

(ST 5 settembre 2005 in re G., 36.2005.87) ha già rilevato come ciò sia

possibile.

Purtroppo

la ricorrente non ha rispettato i tempi per l’inoltro della domanda di riduzione

del premio e l'informazione dell'amministrazione non dimostratamente tale da

violare le norme della buona fede.

11.

Stante

quanto precede, pur comprendendo la particolare situa­zione finanziaria in cui

versa l'assicurata e la sua

profonda amarezza, alla luce del suo impegno per il proprio sostentamento e quello

del figlio, e ciò senza altri aiuti e con un modesto reddito, non è possibile sanare

il ritardo con cui la domanda è pervenuta all’amministrazione. La legge e la

giurisprudenza ad essa relativa appaiono restrittive. Il giudice non può

scostarsi qui dalla volontà del legislatore, anche a fronte di una situazione

di disagio economico della ricorrente. Il ricorso va, con rammarico, respinto

senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

12.

Con il 1. gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17

giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art.

132.

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c),

delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di

elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJZ 2006, n. 8,

pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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