36.2007.140
Moglie convivente con il marito in separazione dei beni chiamata dall'assicuratore a pagare premi non soluti dal consorte. Ricorso respinto
13 novembre 2007Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.140
Data decisione, Autorità:
13.11.2007, TCA
Titolo:
Moglie convivente con il marito in separazione dei beni chiamata dall'assicuratore a pagare premi non soluti dal consorte. Ricorso respinto
DEBITORE SOLIDALE
PREMIO
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 90 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.140
ir/td
Lugano
13 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 15 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno
2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. __________,
__________, domiciliato a __________, è assicurato presso la CO 1 con sede a __________,
per la copertura obbligatoria voluta con la LAMal. In particolare egli ha
beneficiato della copertura LAMal presso l'assicuratore sociale nel 2004 e nel
2005 con premio fissato mensilmente a CHF 291.70 (franchigia CHF 400.--) nel
2004 e CHF 299.70 (franchigia CHF 500.--) nel 2005.
__________
non ha soluto i premi dovuti per i mesi da settembre a dicembre 2004 (4 mesi),
da gennaio a giugno 2005 (6 mesi) ed ancora settembre, ottobre e dicembre 2005
(3 mesi) oltre alle spese amministrative ed interessi al 5% dal 16 marzo 2005. I
premi non soluti nel 2004 assommano a CHF 1'166.80 e per il 2005 a CHF 2'697.80
per complessivi CHF 3'864.10.
CO
1 ha escusso il debitore che non si è opposto ai PE __________ del 3 marzo 2005
(per un credito di CHF 2'272,20 complessivi oltre accessori per i premi
09-12.2004 e spese amministrative ed accessori), __________ del 31 agosto 2005
(per un credito complessivo di CHF 3987,60 per premi del 1° semestre 2005 oltre
a spese amministrative ed accessori), mentre ha formulato opposizione - poi
rigettata - al PE __________ del 7 marzo 2006 (per premi 09-10 e 12.2005 oltre
spese amministrative per un credito complessivo di CHF 1'999,80).
L'UE
competente ha emesso il 26 aprile 2004, il 26 gennaio 2006 ed il 26 giugno
2006, 3 attesati di carenza beni nei confronti dell'escusso.
Dopo
avere acquisito le necessarie informazioni presso l'UE di __________, relative
alla moglie del debitore RI 1 (doc. E allegato 1), CO 1 ha escusso la signora RI
1 per un importo complessivo di CHF 3'947,50 oltre accessori per i premi e partecipazioni
del marito nonché per CHF 280.- quali spese di richiamo sempre dovuti dal
marito. RI 1 si è opposta al PE __________ del 18 maggio 2007.
CO
1 ha deciso il rigetto dell'opposizione con decisione formale del 5 giugno 2007
(doc. 6) cui l'escussa si è opposta.
Il
19 giugno 2007 CO 1 ha emesso una decisione su opposizione con cui, dopo avere
esaminato le argomentazioni della signora RI 1 relative alla separazione dei
beni ed estraneità al debito, ha confermato il provvedimento richiamando la
giurisprudenza federale in materia.
C. Mediante
ricorso 15 agosto 2007 RI 1 si aggrava a questo Tribunale rilevando come CO 1
sia stato "giudice di prime e seconde cure" e si sia fondata
su accertamenti "incompleti" applicando "erroneamente
il diritto". Le parti sarebbero al beneficio di una separazione dei
beni non "derogabile" dalla "legge federale sulle
assicurazioni". Per la ricorrente la sua situazione economica difficile
non permetterebbe l'incasso voluto dall'assicuratore malattia. RI 1 contesta
l'applicazione degli art. 163 e 166 CCS.
Dal
canto suo CO 1 postula la reiezione dell'impugnativa con argomenti che, se necessario,
verranno ripresi in corso di motivazione.
Il
giudice delegato ha acquisito presso l'assicuratore una serie di documenti cui
sarà cenno in corso di motivazione dove necessario. Il 9 ottobre 2007 è stata
indetta un'udienza nel corso della quale la ricorrente è stata dettagliatamente
sentita.
La
signora RI 1 ha confermato la correttezza del premio e dei mesi non soluti dal
marito. Pure la partecipazione di CHF 83.40 è stata indicata come corretta. In
sostanza il credito complessivo di CHF 3'947.50 non è stato contestato dalla
signora RI 1 che lo ha comunque ritenuto inesigibile nei suoi confronti.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili. In particolare, in concreto, i
termini sono stati interrotti dalle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15
agosto 2007.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3.
Il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è chiamato a decidere se RI 1 sia o
meno debitrice solidale del credito maturato da CO 1 nei confronti di __________
per premi, partecipazioni e spese non pagate dallo stesso, e ciò per
complessivi CHF 3'947,50 oltre a CHF 280.- per spese amministrative.
4.
In
diritto va rammentato quanto ritenuto nella sentenza di questo Tribunale
(36.2005.46 del 27 settembre 2005 in re B.) che fa riferimento alle norme in
vigore al momento dei fatti qui in discussione:
● che
giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei
propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore
riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono
secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio
dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per
Cantone (cpv. 2).
Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore
deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età
superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di
assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).
L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale.
Prima
dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe
dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non
deve esserne ritardata (cpv. 5).
● che l'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che di regola i
premi devono essere pagati mensilmente.
● che
giusta l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari
(cpv. 5);
Da
notare che, nel frattempo, le norme sono cambiate nella loro formulazione e
nelle conseguenze della mora del debitore.
Si
veda la LF 18 marzo 2005 in vigore dal 1° gennaio 2006 (RU 2005 3587; FF 2004
3869) con cui è stata introdotta nella LAMal la sezione 3a e l'art. 64a LAMal con
le severe conseguenze previste (sospensione). Pure l'ordinanza (OAMal) ha subito
importanti modifiche, da ultimo con novità entrate in vigore il 1° agosto 2007.
Delle novità legislative - come indicato anche per l'art. 64 a LAMal citato per
completezza - non viene tenuto conto in questa sede, le norme citate vanno
intese nel tenore vigente al momento della realizzazione del complesso di fatti
che ha dato origine al contenzioso.
5.
In
concreto CO 1 pretende dalla moglie __________ il versamento di premi del 2004 e
del 2005 nonché una partecipazione di CHF 83.40 per un totale di CHF 3'947.50 ed
accessori oltre a spese amministrative per CHF 280.-- maturate a carico del marito
__________.
Il
credito appare, per quanto attiene ai premi ed alla partecipazione, corretto.
Per le spese amministrative va qui evidenziato come CHF 280.-- costituiscano
unicamente spese amministrative causate dal mancato versamento degli importi
dovuti da __________ come dimostrano i 3 PE contenuti agli atti.
In
merito a questo tema si vedano le considerazioni che seguono.
6.
Il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità
sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del
tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in
cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni
sociali e nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993
pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC,
relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2.
Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3.
In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell’unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2.
Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l’unione coniugale soltanto se:
1.
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2.
l’affare non consente una dilazione e
l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
A questo proposito, va
osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento
dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento
della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182.
n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione
malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre
considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.
166.
cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota
815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono
solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal
regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme
(RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza
del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha
precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella
necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia
o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la
copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui
gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché
ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente
rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale
per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione
coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti
della famiglia.
Nella sentenza federale
citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza
precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria,
in virtù dell'art. 166 CC, un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi
dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione
a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita
comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22
luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia
la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il
cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti
della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono
solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo
di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di
giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.
166)".
In quell'occasione,
l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita
comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta
l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF
119.
V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza
dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il
potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità
solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo
se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di
separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini
della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano
una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".
7.
Visto
quanto precede, considerato come __________ e RI 1 sono uniti in matrimonio e
non risultano separati (circostanza questa neppure sostenuta) e visto come il
debito per i premi e per la partecipazione cui è cenno sia accertato come
corretto, va ritenuta una solidarietà tra i coniugi per il debito verso la CO 1.
Come
rilevabile dalla giurisprudenza federale citata poco importa che __________ e RI
1.
abbiano previsto, quale regime coniugale scelto, la separazione dei beni. Poco
importa ancora che la signora RI 1 sia già stata oggetto di procedure esecutive
e sia stata escussa in passato dallo stesso assicuratore sociale qui in discussione
per premi propri.
Vi
è solidarietà tra i coniugi e la debitrice solidale va escussa da parte
dell'assicuratore, come esige l'apposita circolare dell'IA, affinché sia
possibile una richiesta di pagamento allo Stato. In merito si veda la sentenza
22.
novembre 2005 (inc. 36.2005.75) rispettivamente alla sentenza 3 marzo 2004
(inc. 36.2003.117).
L'eventuale
esistenza di un ACB emesso nei confronti della qui ricorrente, circostanza
comunque non comprovata, appare qui senza rilievo.
RI
1.
è quindi debitrice solidale dell'importo di complessivi CHF 3'947.50 dovuti dal
marito.
8.
Va
ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata anche il pagamento
delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore al marito e da
questi dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento
degli importi dovuti per legge.
Il
Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che, con l'entrata in vigore
dell'assicurazione malattia obbligatoria, un coniuge risponde solidalmente, ex
art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente
dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo
sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni
correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Ciò
significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente
responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non
delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore
non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida,
d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di
procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento
dei premi LAMal da parte del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni del 20 luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13
pag. 12 e 13, è stato indicato come:
"
Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di
precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria
un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi
dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di
assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito
durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della
famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Per
l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col
suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.
Ad
esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato.
In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso
di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le
conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione,
Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e
segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).
Ciò
significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile
unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre
spese causate dal consorte.
Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle
spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima
notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza
di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."
9.
In
concreto l'importo di CHF 280.-- richiesto a RI 1 deriva esclusivamente dal fatto
che il marito __________ non ha pagato tempestivamente quanto dovuto costringendo
CO 1 ad intraprendere i necessari passi per ottenere l'incasso.
Questo
importo però non può essere preteso dalla moglie.
10.
Va
qui infine rammentato che le spese esecutive non formano oggetto della sentenza
di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella
causa L., K 114/03; STCA del 14
settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, §
164.
pag. 414; K. Amonn/F. Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 18 N 25).
Non essendo oggetto della procedura di
rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22
luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella
causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).
11.
Da
quanto precede discende che il ricorso va parzialmente accolto. Il debito a carico
di RI 1 per premi e partecipazioni non pagate da __________ assomma a CHF
3'947.50 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2005.
Non
si prelevano tasse e spese e non si concedono ripetibili.
12.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in
concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai
procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in
causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto
pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che
elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1
lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile
il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art.
95.
LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti
costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di
diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari(lett. d), del diritto
intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento. Possono
essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo
la decisione dell'autorità inferiore. Non
sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una
decisione deve essere depositato presso
il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione
di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore
litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la
decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di
ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi
sur le Tribunal fédéral, SJ
2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni espresse. Di conseguenza:
1.1
È accertato un debito
di RI 1, __________, nei confronti della Cassa malati CO 1, __________ di CHF
3'947.50 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2005.
1.2
Per l'importo di cui
sub. 1.1 è rigettata in via definititva l'opposizione formulata da RI 1, __________,
al PE __________ del 18 maggio 2007 emesso dall'Ufficio Esecuzione di Lugano.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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