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Decisione

36.2007.140

Moglie convivente con il marito in separazione dei beni chiamata dall'assicuratore a pagare premi non soluti dal consorte. Ricorso respinto

13 novembre 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________,

__________, domiciliato a __________, è assicurato presso la CO 1 con sede a __________,

per la copertura obbligatoria voluta con la LAMal. In particolare egli ha

beneficiato della copertura LAMal presso l'assicuratore sociale nel 2004 e nel

2005 con premio fissato mensilmente a CHF 291.70 (franchigia CHF 400.--) nel

2004 e CHF 299.70 (franchigia CHF 500.--) nel 2005.

__________

non ha soluto i premi dovuti per i mesi da settembre a dicembre 2004 (4 mesi),

da gennaio a giugno 2005 (6 mesi) ed ancora settembre, ottobre e dicembre 2005

(3 mesi) oltre alle spese amministrative ed interessi al 5% dal 16 marzo 2005. I

premi non soluti nel 2004 assommano a CHF 1'166.80 e per il 2005 a CHF 2'697.80

per complessivi CHF 3'864.10.

CO

1 ha escusso il debitore che non si è opposto ai PE __________ del 3 marzo 2005

(per un credito di CHF 2'272,20 complessivi oltre accessori per i premi

09-12.2004 e spese amministrative ed accessori), __________ del 31 agosto 2005

(per un credito complessivo di CHF 3987,60 per premi del 1° semestre 2005 oltre

a spese amministrative ed accessori), mentre ha formulato opposizione - poi

rigettata - al PE __________ del 7 marzo 2006 (per premi 09-10 e 12.2005 oltre

spese amministrative per un credito complessivo di CHF 1'999,80).

L'UE

competente ha emesso il 26 aprile 2004, il 26 gennaio 2006 ed il 26 giugno

2006, 3 attesati di carenza beni nei confronti dell'escusso.

Dopo

avere acquisito le necessarie informazioni presso l'UE di __________, relative

alla moglie del debitore RI 1 (doc. E allegato 1), CO 1 ha escusso la signora RI

1 per un importo complessivo di CHF 3'947,50 oltre accessori per i premi e partecipazioni

del marito nonché per CHF 280.- quali spese di richiamo sempre dovuti dal

marito. RI 1 si è opposta al PE __________ del 18 maggio 2007.

CO

1 ha deciso il rigetto dell'opposizione con decisione formale del 5 giugno 2007

(doc. 6) cui l'escussa si è opposta.

Il

19 giugno 2007 CO 1 ha emesso una decisione su opposizione con cui, dopo avere

esaminato le argomentazioni della signora RI 1 relative alla separazione dei

beni ed estraneità al debito, ha confermato il provvedimento richiamando la

giurisprudenza federale in materia.

C. Mediante

ricorso 15 agosto 2007 RI 1 si aggrava a questo Tribunale rilevando come CO 1

sia stato "giudice di prime e seconde cure" e si sia fondata

su accertamenti "incompleti" applicando "erroneamente

il diritto". Le parti sarebbero al beneficio di una separazione dei

beni non "derogabile" dalla "legge federale sulle

assicurazioni". Per la ricorrente la sua situazione economica difficile

non permetterebbe l'incasso voluto dall'assicuratore malattia. RI 1 contesta

l'applicazione degli art. 163 e 166 CCS.

Dal

canto suo CO 1 postula la reiezione dell'impugnativa con argomenti che, se necessario,

verranno ripresi in corso di motivazione.

Il

giudice delegato ha acquisito presso l'assicuratore una serie di documenti cui

sarà cenno in corso di motivazione dove necessario. Il 9 ottobre 2007 è stata

indetta un'udienza nel corso della quale la ricorrente è stata dettagliatamente

sentita.

La

signora RI 1 ha confermato la correttezza del premio e dei mesi non soluti dal

marito. Pure la partecipazione di CHF 83.40 è stata indicata come corretta. In

sostanza il credito complessivo di CHF 3'947.50 non è stato contestato dalla

signora RI 1 che lo ha comunque ritenuto inesigibile nei suoi confronti.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili. In particolare, in concreto, i

termini sono stati interrotti dalle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15

agosto 2007.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

3.

Il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è chiamato a decidere se RI 1 sia o

meno debitrice solidale del credito maturato da CO 1 nei confronti di __________

per premi, partecipazioni e spese non pagate dallo stesso, e ciò per

complessivi CHF 3'947,50 oltre a CHF 280.- per spese amministrative.

4.

In

diritto va rammentato quanto ritenuto nella sentenza di questo Tribunale

(36.2005.46 del 27 settembre 2005 in re B.) che fa riferimento alle norme in

vigore al momento dei fatti qui in discussione:

● che

giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei

propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore

riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono

secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio

dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per

Cantone (cpv. 2).

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore

deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età

superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di

assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).

L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale.

Prima

dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe

dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non

deve esserne ritardata (cpv. 5).

● che l'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che di regola i

premi devono essere pagati mensilmente.

● che

giusta l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari

(cpv. 5);

Da

notare che, nel frattempo, le norme sono cambiate nella loro formulazione e

nelle conseguenze della mora del debitore.

Si

veda la LF 18 marzo 2005 in vigore dal 1° gennaio 2006 (RU 2005 3587; FF 2004

3869) con cui è stata introdotta nella LAMal la sezione 3a e l'art. 64a LAMal con

le severe conseguenze previste (sospensione). Pure l'ordinanza (OAMal) ha subito

importanti modifiche, da ultimo con novità entrate in vigore il 1° agosto 2007.

Delle novità legislative - come indicato anche per l'art. 64 a LAMal citato per

completezza - non viene tenuto conto in questa sede, le norme citate vanno

intese nel tenore vigente al momento della realizzazione del complesso di fatti

che ha dato origine al contenzioso.

5.

In

concreto CO 1 pretende dalla moglie __________ il versamento di premi del 2004 e

del 2005 nonché una partecipazione di CHF 83.40 per un totale di CHF 3'947.50 ed

accessori oltre a spese amministrative per CHF 280.-- maturate a carico del marito

__________.

Il

credito appare, per quanto attiene ai premi ed alla partecipazione, corretto.

Per le spese amministrative va qui evidenziato come CHF 280.-- costituiscano

unicamente spese amministrative causate dal mancato versamento degli importi

dovuti da __________ come dimostrano i 3 PE contenuti agli atti.

In

merito a questo tema si vedano le considerazioni che seguono.

6.

Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità

sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del

tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in

cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni

sociali e nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993

pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC,

relativo al mantenimento della famiglia,

" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2.

Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni

dell’unione coniugale e della loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge

rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta

l’unione coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2.

l’affare non consente una dilazione e

l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,

assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se

stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo

riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

A questo proposito, va

osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento

dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento

della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e

dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione

malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre

considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.

166.

cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota

815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono

solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal

regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme

(RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza

del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha

precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella

necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia

o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la

copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui

gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché

ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente

rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale

per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione

coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti

della famiglia.

Nella sentenza federale

citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza

precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria,

in virtù dell'art. 166 CC, un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi

dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione

a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita

comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22

luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia

la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il

cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti

della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono

solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo

di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di

giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.

166)".

In quell'occasione,

l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita

comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")

vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto

necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta

l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF

119.

V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza

dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il

potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità

solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo

se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di

separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini

della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano

una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".

7.

Visto

quanto precede, considerato come __________ e RI 1 sono uniti in matrimonio e

non risultano separati (circostanza questa neppure sostenuta) e visto come il

debito per i premi e per la partecipazione cui è cenno sia accertato come

corretto, va ritenuta una solidarietà tra i coniugi per il debito verso la CO 1.

Come

rilevabile dalla giurisprudenza federale citata poco importa che __________ e RI

1.

abbiano previsto, quale regime coniugale scelto, la separazione dei beni. Poco

importa ancora che la signora RI 1 sia già stata oggetto di procedure esecutive

e sia stata escussa in passato dallo stesso assicuratore sociale qui in discussione

per premi propri.

Vi

è solidarietà tra i coniugi e la debitrice solidale va escussa da parte

dell'assicuratore, come esige l'apposita circolare dell'IA, affinché sia

possibile una richiesta di pagamento allo Stato. In merito si veda la sentenza

22.

novembre 2005 (inc. 36.2005.75) rispettivamente alla sentenza 3 marzo 2004

(inc. 36.2003.117).

L'eventuale

esistenza di un ACB emesso nei confronti della qui ricorrente, circostanza

comunque non comprovata, appare qui senza rilievo.

RI

1.

è quindi debitrice solidale dell'importo di complessivi CHF 3'947.50 dovuti dal

marito.

8.

Va

ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata an­che il pagamento

delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore al marito e da

questi dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento

degli importi dovuti per legge.

Il

Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che, con l'entrata in vigore

dell'assicurazione malattia obbligatoria, un coniuge risponde solidalmente, ex

art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente

dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contri­butivo

sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Ciò

significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidal­mente

responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non

delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore

non può chiedere all’insorgente il paga­mento delle spese di diffida,

d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di

procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento

dei premi LAMal da parte del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni del 20 luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13

pag. 12 e 13, è stato indicato come:

"

Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di

precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria

un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi

dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di

assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito

durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della

famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Per

l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col

suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

Ad

esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato.

In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso

di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le

conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione,

Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e

segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).

Ciò

significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile

unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre

spese causate dal consorte.

Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle

spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima

notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza

di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."

9.

In

concreto l'importo di CHF 280.-- richiesto a RI 1 deriva esclusivamente dal fatto

che il marito __________ non ha pagato tempestivamente quanto dovuto costringendo

CO 1 ad intraprendere i necessari passi per ottenere l'incasso.

Questo

importo però non può essere preteso dalla moglie.

10.

Va

qui infine rammentato che le spese esecutive non formano oggetto della sentenza

di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella

causa L., K 114/03; STCA del 14

settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, §

164.

pag. 414; K. Amonn/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 18 N 25).

Non essendo oggetto della procedura di

rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22

luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella

causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

11.

Da

quanto precede discende che il ricorso va parzialmente accolto. Il debito a carico

di RI 1 per premi e partecipazioni non pagate da __________ assomma a CHF

3'947.50 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2005.

Non

si prelevano tasse e spese e non si concedono ripetibili.

12.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in

concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai

procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in

causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto

pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che

elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1

lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile

il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art.

95.

LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti

costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di

diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari­(lett. d), del diritto

intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo

manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante

per l'esito del procedimento. Possono

essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo

la decisione dell'autorità inferiore. Non

sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso

il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione

di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore

litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di

ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi

sur le Tribunal fédéral, SJ

2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni espresse. Di conseguenza:

1.1

È accertato un debito

di RI 1, __________, nei confronti della Cassa malati CO 1, __________ di CHF

3'947.50 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2005.

1.2

Per l'importo di cui

sub. 1.1 è rigettata in via definititva l'opposizione formulata da RI 1, __________,

al PE __________ del 18 maggio 2007 emesso dall'Ufficio Esecuzione di Lugano.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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