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Decisione

36.2007.141

Sospensione del pagamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in applicazione dell'art. 64a LAMal in vigore dal 1° gennaio 2006. In casu l'assicuratore non ha

22 ottobre 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I premi e

le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di

esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3).

Se

l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato

diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di

esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa

(cpv. 4).

Se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati (cpv. 5).

Se entro

tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non

ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione

ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione,

l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli

interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese

di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).

Se

l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7

capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al

nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,

quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore

precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.

Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati

nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente

saldati (cpv. 7).

2.3. A proposito

dell’art. 64a LAMal, il Consiglio federale, nel Messaggio del 26 maggio 2004 concernente

la revisione parziale della legge federale sull’assicurazione malattie

(Riduzione dei premi) e il decreto federale sui sussidi federali nell’assicurazione

malattie, pubblicato in FF 2004 pag. 3869 e seguenti, ha

affermato:

"

Articolo 64a (nuovo)

Le esperienze fatte dagli assicuratori-malattie

dimostrano che dall’entrata in vigore della LAMal i casi di mora nel pagamento

dei premi e in altri pagamenti sono fortemente aumentati e che la normativa

dell’articolo 90 capoverso 4 OAMal, che prevede la possibilità di sospensione

soltanto dopo l’avvio della procedura esecutiva e ad avvenuta notifica di un

attestato di carenza di beni nei confronti dell’assicurato in mora, è

all’origine dei crescenti casi di mora. Le cifre addotte dagli assicuratori

confermano che il fenomeno della mora è aumentato in misura problematica di

anno in anno e si è stabilizzato ad un livello elevato. Considerata questa

evoluzione e sulla base della giurisprudenza costante del TFA in merito

all’articolo 9 capoverso 3 OAMal nella versione vigente fino al 31 dicembre

2002 [stralciato al 1° gennaio 2003; RU 2002 3908] secondo cui, mancando una

base legale formale, un cambiamento dell’assicuratore è ammissibile

indipendentemente dal fatto che i premi e le partecipazioni ai costi siano

versati o meno, è ragionevole introdurre nella legge una base legale formale

per l’obbligo di pagamento dei premi e inasprire le conseguenze in caso di

mora.

Nell’articolo 64a capoverso 1, che integra

l’articolo 64 LAMal, è prevista una procedura di diffida scritta, che gli

assicuratori devono avviare nei confronti degli assicurati in mora prima di

sospendere le loro prestazioni fornite a tali assicurati.

Secondo il capoverso 2 primo periodo, per

sospendere le prestazioni è sufficiente che alla procedura di diffida non segua

il pagamento e che sia già stata formulata una domanda di continuazione

dell’esecuzione per debiti. Si tratta di un’innovazione dato che oggi, secondo

l’articolo 90 capoverso 4 primo periodo OAMal, occorre produrre un attestato di

carenza di beni per sospendere le prestazioni. La nuova disposizione garantisce

l’attuazione della procedura esecutiva per debiti e, quindi, la riscossione dei

premi o delle partecipazioni ai costi scaduti da parte dell’assicuratore. Essa

intende mettere sotto pressione i debitori solvibili, ma che non vogliono pagare.

Non modifica la posizione né del debitore né del creditore: l’assicuratore

rimane debitore delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione dei

pagamenti. Non le pagherà, tuttavia, finché i premi, la partecipazione ai

costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione non saranno interamente

versati dall’assicurato stesso oppure, in presenza di un attestato di carenza

di beni, dall’autorità competente designata dal Cantone. In questo modo non vi

è trasferimento di costi tra assicurati, poteri pubblici e fornitori di

prestazioni.

Il capoverso 2 secondo periodo garantisce che le

autorità cantonali siano informate tempestivamente in merito ai pagamenti

dovuti dagli assicurati in mora. Questa disposizione serve inoltre a proteggere

la persona assicurata.

Il capoverso 3 corrisponde alla normativa

dell’articolo 90 capoverso 4 secondo periodo OAMal. In questo modo si

garantisce che la mora non provochi lacune nella protezione assicurativa, ma

soltanto una sospensione dell’assunzione dei costi delle prestazioni.

Il capoverso 4 prevede che in futuro nessun

assicurato in mora possa cambiare assicuratore prima di aver pagato

integralmente i premi o le partecipazione ai costi in sospeso. Questa

conseguenza della mora si giustifica, da un lato, in quanto secondo le sentenze

del TFA del 29 giugno 1999 in merito all’articolo 9 capoverso 3 OAMal,

all’epoca vigente ma nel frattempo abrogato (cfr. DTF 125 V 266), un

cambiamento dell’assicuratore è possibile anche in caso di mora e, dall’altro,

i premi e le partecipazioni ai costi irrecuperabili o difficilmente

recuperabili hanno raggiunto proporzioni ormai insostenibili. Il capoverso 4,

in particolare, impedisce agli assicurati le cui prestazioni sono state

bloccate di cambiare assicuratore al momento opportuno e quindi, diversamente

da altri assicurati in mora che non cambiano assicuratore, di vedersi

rimborsare le prestazioni prima di aver pagato gli importi dovuti. L’obiettivo

della normativa è di proteggere la collettività degli assicurati da aumenti di

premi dovuti all’impossibilità di recuperare le somme dovute da assicurati che

hanno cambiato assicuratore senza avere in precedenza pagato quanto dovuto."

(cfr. FF 2004 pag. 3882 e seguenti)

2.4. Per quanto concerne le norme

in vigore fino al 31 dicembre 2005, nel corso del 2006 l’Alta Corte è stata

chiamata a decidere su diversi ricorsi presentati da un gruppo assicurativo

contro le sentenze di questo Tribunale che aveva giudicato inammissibile

l’agire dell’assicuratore, il quale non aveva applicato correttamente le norme

federali e cantonali applicabili prima della modifica legislativa entrata in

vigore l’1.1.2006.

La nostra Massima Istanza,

nella sentenza K 38/06 del 10 luglio 2006, ha, ad esempio, stabilito che:

" (….)

Il giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte

avesse poi statuito dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in

condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima di

procedere alla compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no.

KV 234 pag. 7 [sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).

(…)

La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in

materia di compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende

compensare premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere

l'ufficio assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di

procedere con la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti

di sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come

considerato dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è

infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per

l'assicurato rispetto a quella della compensazione.

Nell'evenienza concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità

competente l'occasione di determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa

essendosi limitata a trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni

sociali copia della lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non

avrebbe più corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile

modo di procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta

occorrendo ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del

resto indica esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza

sociale l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.

A ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal

è silente sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve

intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge

sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI

6.4.6.1.1), nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio

2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia

RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che

l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle

prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere

ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali -

autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1

della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal;

RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione del

pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che

l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una

tale conferma.

(…)

Ad ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce

questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per

asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il

rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni,

questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal

voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di

principio esente da lacune.

Il modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più

sorprendente quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio

l'ufficio preposto opposto al rimborso."

La giurisprudenza appena

riprodotta e le norme cantonali (in particolare art. 85e Reg. LCAMal), non

possono più essere applicate direttamente al caso di specie, poiché

l’assicuratore ha sospeso il pagamento delle prestazioni sulla base degli art.

64a LAMal e 90 OAMal nella versione in vigore dal 1.1.2006 per partecipazioni

ai costi rimaste impagate nei primi mesi del 2006 e da un

punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24

gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160

consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V

166 consid. 4b).

2.5. Nel caso di specie, anche se

i ricorrenti ammettono di essere debitori nei confronti dell’assicuratore di un

importo complessivo di fr. 1'468.05 oltre ad interessi e spese, occorre

esaminare se la Cassa malati ha applicato correttamente le norme di legge appena

esposte (cfr. in questo senso la recente sentenza del 10 ottobre 2007 di questo

Tribunale in merito ad un'altra decisione di sospensione delle prestazioni,

inc. 36.2007.46+47).

Dagli atti emerge che i

ricorrenti hanno fatto capo a prestazioni della Farmacia __________ di __________

per il periodo dal 5 gennaio 2006 al 3 maggio 2006 (doc. 4 e 5). L’assicuratore

è intervenuto rimborsando i costi dei medicamenti e chiedendo agli assicurati

il pagamento della franchigia e delle partecipazioni ai costi.

In particolare il 22

aprile 2006 la Cassa malati ha trasmesso a RI 1 uno scritto intitolato “riepilogo

del conteggio delle prestazioni” tramite il quale ha domandato il pagamento,

entro il 22 maggio 2006, di franchigie e partecipazioni ai costi per

complessivi fr. 490.75 per prestazioni a favore di RI 2 (fr. 182.95) e lui

stesso (fr. 307.80) dal 5 gennaio al 31 marzo 2006 (doc. 4).

Il 20 maggio 2006 la Cassa

malati ha scritto a RI 1 chiedendogli il pagamento di fr. 977.30 per

prestazioni a suo favore (fr. 649.15) e a favore di RI 2 (fr. 328.15) per il

periodo dal 2 febbraio al 3 maggio 2006 da pagare entro il 19 giugno 2006 (doc.

5).

Il 16 luglio 2006

l’assicuratore, con uno scritto intitolato “sollecitazione”, ha chiesto

a RI 1 di pagare i fr. 490.75, oltre a fr. 40 di spese di sollecito, entro il

30 luglio 2006 (doc. 6).

La Cassa, peraltro

utilizzando un italiano alquanto scadente, ha precisato:

" Con

l’invito al pagamento per iscritto del 18.06.2006 abbiamo richiamato la sua

attenzione sulla sua morosità. Fino ad oggi non abbiamo ricevuto purtroppo

nessun pagamento da lei.

Con la presente la invitiamo nuovamente a pagarci l’importo

complessivo dovuto entro il 30.07.2006. Tale termine non verrà più

prolungato. Se il suo pagamento non avverrà entro il termine stabilito, saremo

purtroppo costretti ad avviare un procedimento d’esecuzione, cosa che

dispiacerebbe molto (…)” (doc. 6)

A pag. 2 della “sollecitazione”

l’assicuratore ha indicato le conseguenze del mancato pagamento degli arretrati

in caso di assicurazione individuale d’indennità giornaliera facoltativa

secondo la LAMal, assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo la

LAMal, assicurazione integrativa, assicurazione individuale d’indennità

giornaliera secondo la LCA e assicurazione collettiva d’indennità giornaliera

secondo la LCA (doc. 6).

Il 30 agosto 2006 la Cassa

malati ha cambiato interlocutore ed ha scritto a RI 2 chiedendole il pagamento

dell’importo di fr. 1'468.05 (corrispondente al totale complessivo delle

richieste del 22 aprile e 20 maggio 2006 a RI 1), facendo riferimento a

partecipazioni ai costi dei mesi di maggio e giugno 2006 e precisando “il

pagamento dei premi (recte: franchigia e partecipazione ai costi)

dell’assicurazione malattia non ci è ancora pervenuto, nonostante il nostro

sollecito (recte: nessun sollecito per l’importo di fr. 977.30 e sollecito

solo al marito per l’importo di fr. 490.75, cfr. incarto della cassa malati)”

e che “in caso di mancato pagamento entro le (sic!) termine sopra

menzionato, saremo costretti a procedere all’incasso per via esecutive (sic!).”

(doc. 7).

Il 18 dicembre 2006

l’assicuratore ha trasmesso la medesima lettera, di contenuto identico, sempre

a RI 2, aumentando unicamente l’importo degli interessi dovuti (fr. 38.50 in

luogo di fr. 16.35; cfr. doc. 8).

L’__________ la Cassa malati

ha inoltrato all’UEF di __________ una domanda di esecuzione contro RI 2,

dell’importo di fr. 1'468.05 oltre interessi e spese. L’assicuratore ha

indicato quale causale “partecipazioni ai costi del mag. 06 – giu. 06

secondo LAMal” (doc. 9). Poiché l’interessata non ha fatto opposizione

(doc. 10), l’assicuratore, il 26 marzo 2007, ha chiesto di proseguire

l’esecuzione (doc. 11). Il __________ è stato rilasciato un attestato di

carenza beni (allegato al doc. 11).

Il 30 aprile 2007 la Cassa

malati ha scritto a RI 2 una lettera intitolata “minaccia di sospensione

delle prestazioni per l’assicurazione obbligatoria di cura medica”, e “Motivo

della pretesa Partecipazioni ai costi del mag. 06 – giu. 06 secondo LAMal” precisando:

" Dopo

aver inoltrato la domanda di continuazione dell’esecuzione dobbiamo informare

l’autorità di assistenza sociale del suo comune di domicilio. Secondo

l’articolo 64a capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione malattie

(LAMAL) abbiamo la facoltà di sospendere le nostre prestazioni fino al

pagamento di tutti gli arretrati (premi e partecipazioni ai costi in mora,

spese d’esecuzione interessi di mora).

Avviso importante: la invitiamo ad effettuare il pagamento entro

il 10.05.2007. Se lei non dovesse pagare l’importo entro questo ultimo termine,

emetteremo la decisione di sospensione delle prestazioni.” (doc. 12)

Contestualmente

l’assicuratore ha chiesto il pagamento di fr. 1'468.05, oltre fr. 65.25

d’interessi di mora e fr. 162 di spese di richiamo, perdita di mora e precetto

esecutivo, includendo in questo modo i fr. 490.75 che tuttavia si riferiscono a

prestazioni anteriori al periodo maggio-giugno 2006 indicato nello scritto

(cfr. doc. 5 inviato al solo RI 1 e relativo a franchigie e partecipazioni ai

costi dal 5 gennaio al 31 marzo 2006).

Il 3 maggio 2005 la Cassa

ha informato l’UAM che al “debitore è stato accordato un ultimo termine di

pagamento. Se non dovessimo ricevere l’importo scoperto di CHF 1'695.90 da

parte dell’assicurato oppure da parte vostra entro il 14.05.2007, emetteremo la

decisione di sospensione delle prestazioni.” (doc. 13).

Il 21 maggio 2007

l’assicuratore ha emesso la citata decisione nei confronti di RI 2 (doc. 14).

L’11 giugno 2007 RI 2 e RI

1 hanno presentato opposizione. Il 27 luglio 2007 l’assicuratore ha notificato

la decisione su opposizione ad entrambi (doc. 16). Dalla medesima emerge che il

18 giugno 2007 la Cassa malati avrebbe presentato l’ACB (doc. 11) all’Ufficio

dell’assicurazione malattia per il suo pagamento.

2.6. In concreto, l’agire

dell’assicuratore, oltre ad essere superficiale e confuso, è pure contrario

alla procedura prevista dall’art. 64a LAMal.

Confrontata con assicurati

gravemente malati, che necessitano di continue cure giornaliere per la loro stessa

sopravvivenza e che si trovano in uno stato di oggettiva precarietà sia

finanziaria che di salute, la Cassa malati avrebbe dovuto agire rigorosamente,

rispettando scrupolosamente quanto prevede l’art. 64a LAMal.

Ciò, invece, non è

avvenuto.

Innanzitutto l’assicuratore,

oltre a sbagliare sistematicamente il nome degli assicurati (__________in luogo

di RI 2 e __________ in luogo di RI 1), ha sospeso il pagamento delle

prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di RI 2

motivando il provvedimento con il ritardo nel pagamento di “Partecipazioni

ai costi del mag. 06 - giu. 06” (doc. 14), allorquando l’importo richiesto

di fr. 1'468.05 concerne anche le franchigie (cfr. doc. 5) e soprattutto

riguarda prestazioni per il periodo dal 5 gennaio al 3 maggio 2006 (cfr. doc. 5

e 6).

Vista la motivazione posta

a fondamento della decisione di sospensione (“partecipazioni ai costi del

mag. 06 – giu. 06”), ripresa più volte nella corrispondenza con gli

assicurati, nella misura in cui la Cassa malati ha sospeso il pagamento delle

prestazioni derivanti dalla LAMal per franchigie e partecipazioni ai costi in

arretrato relative al periodo antecedente il mese di maggio 2006, la decisione

su opposizione non può già di primo acchito essere confermata.

In particolare

dall’importo di fr. 1’468.05 vanno dedotti i fr. 490.75 relativi al periodo 5

gennaio - 31 marzo 2006 ed oggetto dell’unico sollecito trasmesso a RI 1.

Dagli atti prodotti

dall’assicuratore non è invece possibile calcolare l’importo dell’arretrato del

solo maggio 2006, giacché la Cassa, con il riepilogo del conteggio per il

periodo 2 febbraio - 3 maggio 2006, non ha indicato i singoli importi dovuti, ma

solo la cifra complessiva di fr. 977.30.

La questione non merita

tuttavia ulteriore approfondimento poiché la decisione su opposizione va

comunque annullata per altri motivi.

Innanzitutto,

la Cassa malati, per quanto concerne i presunti arretrati del periodo

maggio-giugno 2006, ne ha sollecitato il pagamento solo a RI 2 alla quale ha notificato

la decisione di sospensione senza accennare a RI 1 (cfr. doc. 13 e 14 “titolare

conto RI 2” contrariamente a quanto fatto da un altro assicuratore nella

procedura sfociata nella già citata sentenza del 10 ottobre 2007, inc.

36.2007.46+47, dove era stata indicata la presenza di una famiglia), se non in

sede di opposizione. Anche la notifica all’UAM sembra essere avvenuta solo per

la moglie.

Ma vi è di più.

Come visto l’art. 64a cpv.

1 LAMal prevede che se l’assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve

diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e

indicargli le conseguenze della mora.

In

concreto la “sollecitazione” del 16 luglio 2006 a RI 1, su cui

l’assicuratore si basa in sede di opposizione, oltre a concernere prestazioni

anteriori a maggio 2006 (cfr. doc. 6) e dunque non essere causale per la

sospensione (cfr. doc. 14: motivo sospensione: “partecipazione ai costi del

mag. 06 – giu. 06”), contiene l’indicazione delle conseguenze della mora

per l’assicurazione d’indennità giornaliera LAMal e LCA che gli assicurati

neppure possiedono, ma resta silente circa le conseguenze della mora per le

prestazioni dell’assicurazione di base.

Per

contro, lo scritto di sollecito del 30 aprile 2007, trasmesso a RI 2 ed

intitolato “Minaccia di sospensione delle prestazioni per l’assicurazione

obbligatoria di cura medica”, concede un termine di appena 10 giorni (fino

al 10.05.2007) per saldare un importo che oltretutto comprende prestazioni

impagate anteriori al maggio 2006 e dunque che non riguardano la causale della

sospensione (cfr. doc. 12; motivo della pretesa: “partecipazione ai costi

del mag. 06 – giu 06”).

La Cassa

malati, in violazione dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, non ha pertanto assegnato ai

ricorrenti un termine supplementare di 30 giorni per pagare l’importo ancora in

arretrato.

L’assicuratore

non ha neppure rispettato l’art. 64a cpv. 2 LAMal per il quale se, nonostante

diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di

continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione

dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati

integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle

prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto

dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che

prevedono una notifica ad altri uffici.

In

concreto la Cassa malati ha informato l’UAM prima dell’emanazione del

provvedimento, indicando che se RI 2 non avesse pagato gli arretrati

(partecipazioni ai costi maggio-giugno 2006) o se lo Stato non fosse

intervenuto entro il 14 maggio 2007, sarebbe scattata la sospensione.

Apparentemente

(cfr. decisione su opposizione, pag. 2), ma la Cassa malati non ha prodotto

documentazione in merito, l’UAM è stato invitato a pagare l’attestato di

carenza beni emesso nei confronti di RI 2, il 18 giugno 2007, ossia quasi un

mese dopo l’emanazione della decisione di sospensione del 21 maggio 2007.

Alla luce

di quanto sopra esposto, rilevato che l’assicuratore non ha ossequiato alle

condizioni previste dall’art. 64a cpv. 1 e 2 LAMal per procedere con la

sospensione del pagamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie, e ribadita la leggerezza e la superficialità con

la quale la Cassa malati ha trattato il caso, la decisione impugnata va

annullata.

La Cassa malati

è tenuta all’immediato ripristino di tutte le prestazioni derivanti dalla

LAMal, compreso il pagamento di arretrati.

2.7. A titolo abbondanziale questo

Tribunale ritiene utile ribadire quanto già esposto nella sentenza (inc.

36.2007.46+47) del 10 ottobre 2007.

Il TCA è ben cosciente dei

gravi problemi prodotti in tutto il Paese dall’applicazione dell’art. 64a

LAMal, che in Ticino ha portato ad avere oltre 10'000 persone prive di

copertura sanitaria.

Nel nostro Cantone, per

evitare gli effetti negativi della sospensione delle prestazioni, il Gran

Consiglio ha adottato, il 18 settembre 2007, il Decreto legislativo che

disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Il termine per il

referendum scadrà il 5 novembre 2007 (FU 76/2007 del 21 settembre 2007, pag.

7284 e seguenti).

Questo Decreto

legislativo, che entrerà in vigore retroattivamente con effetto al 1° gennaio

2006, prevede in particolare che il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie

i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di

sospensione della copertura d’assicurazione (art. 1 cpv. 1).

Il Cantone può inoltre

rimborsare all’assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti

dell’assicurato a cui è sospesa la copertura assicurativa, in caso di cure di

prima necessità (art. 1 cpv. 2 lett. a), assumere direttamente i costi di cura

di prima necessità (art. 1 cpv. 2 lett. b).

Secondo l’art. 4 alle

richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006

oppure successivamente, fino alla pubblicazione nel BU del presente DL, se

l’assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le norme previgenti.

Inoltre, l’art. 5 prevede che durante il periodo di vigenza del Decreto

legislativo resta sospesa la validità degli articoli 20, 21 e 22 della LCAMal.

Questa delicata questione

è stata peraltro già affrontata anche a livello federale.

Il 13 giugno 2007 il

Consiglio degli Stati ha respinto un postulato (07.3009) presentato dall’on.

Gisèle Ory che chiedeva una modifica della legge ed ha seguito l’impostazione

del Consiglio federale che preferiva intervenire a livello di ordinanza poi

adottata il 27 giugno 2007.

Dal 1° agosto 2007 sono

così in vigore i nuovi art. 105a-105e OAMal, che hanno modificato l’art. 90

OAMal.

In particolare gli art.

105b-105d prevedono quanto segue:

" Art.

105b Procedura di diffida e di esecuzione

1 I premi e le partecipazioni ai costi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non

pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di

una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle

vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore

deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli

di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in

cui incorre se non paga.

Considerandi

2.

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito,

l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei

quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti

arretrati.

3.

Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta

è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell’assicurato.

Art. 105c Sospensione della presa a carico dei costi delle

prestazioni

1.

Se ha depositato una domanda di continuazione

dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo

garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).

2.

La sospensione ha effetto il giorno della

comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono

all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o

della rimunerazione delle prestazioni.

3.

La sospensione termina non appena sono stati pagati i

premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la

procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.

4.

L’assicuratore deve informare il servizio cantonale

incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai

certificati di carenza di beni che ha ricevuto.

Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una

notifica a un altro ufficio.

5.

Durante la sospensione della presa a carico delle

prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o

partecipazioni ai costi loro dovuti.

6.

Se garantisce la presa a carico o il rimborso

forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e

delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più

assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere

la presa a carico dei costi.

Art. 105d Cambiamento di assicuratore in caso di mora

1.

L’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso

4.

della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all’articolo 105b capoverso 1.

2.

Se l’assicurato in mora disdice il rapporto

assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun

effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto

di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le

spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate

prima della scadenza di detto termine.

3.

Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2

non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,

quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato

presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine

previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.”

Infine, il 22 giugno 2007

il gruppo socialista alle Camere federali ha depositato un’iniziativa

parlamentare (no. 07.452) tendente alla modifica dell’art. 64a LAMal nella

quale, in sostanza, chiede di ripristinare la procedura precedentemente in

vigore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 20 agosto 2007 è annullata.

§§ RI

1 e RI 2 non sono sospesi dal pagamento delle prestazioni dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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