Lexipedia

Decisione

36.2007.144

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2008Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

I due periti dell’AI hanno

infatti saputo replicare in modo pertinente alle iniziali perplessità del

medico SMR, indicando per quale motivo la capacità lavorativa risulta

gravemente compromessa, così da far ritenere l’attore incapace al lavoro in

qualsiasi attività al 70%.

Essi hanno in particolare

evidenziato come “una sindrome somatoforme può rappresentare una depressione

mascherata e anticipare l’esordio di scompensi dell’umore più gravi.”. I

periti dell’AI hanno rilevato “la presenza di un disagio socio-economico che

determina un sovraccarico psicogeno”, ma hanno confermato “la presenza

di una depressione maggiore secondo i parametri ICD 10 ormai indipendente dai

soli fattori socio economici.”, i quali “semmai aggravano e

contribuiscono a rendere più difficile la cura dello stato depressivo.”

Non va qui

dimenticato che, a proposito delle perizie allestite dal SAM in ambito di

assicurazione invalidità, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha accertato

che "l'indipendenza e l'imparzialità dei periti dei centri medici

d'accertamento, richieste dagli art. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU, erano già garantite

prima dell'entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto riconosciuto

a essi centri. L'influenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si

limitava a questioni d'ordine amministrativo-organizzativo. Con il nuovo

statuto è stato ancorato il concetto dell'indipendenza medico-specifica dei

periti, che già esisteva in precedenza." (DTF 123 V 175, in particolare

pag. 178 consid. 4b, sentenza I 665/00, consid. 2.3 del 5 novembre 2002).

Il TCA

non ha pertanto nessun motivo per non prendere in considerazione le conclusioni

a cui sono giunti i periti dell’AI. Gli esperti,

su incarico dell’UAI, hanno infatti allestito una perizia completa ed

approfondita, nella quale, dopo aver esaminato gli atti medici a loro

disposizione ed aver posto l’anamnesi personale e familiare, sociale e

lavorativa, psicopatologica remota e riferita da terzi, hanno posto la diagnosi

(con influsso sulla capacità lavorativa) di sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD 10 F45.4) e sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

grave senza sintomi psicotici (ICD 10 F 33.2).

Questo Tribunale non vede

ragioni per non far proprie le chiare conclusioni della perizia dell’AI, che,

pur divergendo dalle conclusioni del perito giudiziario del medico curante per

quanto concerne il grado dell’incapacità lavorativa, sono maggiormente indipendenti

e approfondite e prendono in considerazione l’intero vissuto del paziente.

Alla luce delle

considerazioni sopra esposte questo TCA deve pertanto concludere che l’incapacità

lavorativa dell’attore sia nella precedente attività che in attività più

leggere è del 70%.

2.10. Accertato

che l’interessato è abile in altre attività confacenti al suo stato di salute

nella misura del 30%, va ora esaminato in quale misura

l’attore ha diritto alle indennità.

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 61 LCA (il cui titolo marginale é “obbligo

di salvataggio”) che dispone quanto segue:

“In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a

fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli

dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e

conformarsi alle medesime.

Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in

modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui

troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."

Il

Tribunale federale, in una sentenza del 23 ottobre 1998 nella causa E., al

consid. 2c, ha al proposito osservato quanto segue:

“(…)

L'art 61 LCA esprime infatti il medesimo

principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da

cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a

tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114

V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave

della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer

(Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con

riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un

intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta

l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,

per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività

professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali

hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e

in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e

se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle

circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa

rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per

nuova decisione. (...)."

Va, qui,

rilevato che le CGA all’art. E4 cpv. 2 precisano quanto segue:

“La persona assicurata che probabilmente resterà

inabile al lavoro nella professione assicurata, è tenuta a valorizzare

altrimenti la sua capacità di guadagno residua in un’altra attività

professionale che meglio si adatta al suo stato di salute. __________ (ora CV 1)

invita la persona assicurata a cambiare professione e normalmente sospende le

prestazioni 3 mesi dopo tale invito. In casi eccezionali tale termine può

essere prolungato fino a 5 mesi.”

Dunque,

anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla

LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto

quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno

alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in

attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla

salute.

In

concreto non è necessario accertare se l’attore beneficia del sistema “per

caso di assicurazione”, che prevede il versamento delle indennità a partire

da un’incapacità lavorativa del 25% o del sistema “730/900 giorni”

che prevede il versamento delle indennità quando c’è un’incapacità lavorativa

di almeno il 50%, giacché, nel caso di specie, come visto, entrambe le

percentuali sono abbondantemente superate.

Nel

caso di specie, poiché l’attore deve mettere a frutto la sua capacità lavorativa

residua, va esaminato se la cassa, dopo il periodo di 3 mesi (cfr. art. E4 cpv.

2 CGA), deve ancora versare un’indennità giornaliera.

2.11. Senza il

danno alla salute l’interessato, nel 2006, avrebbe percepito un salario lordo

annuo di fr. 58'382.65 (cfr. doc. AI, dati aziendali, punto 2.12), che nel 2007

(con un’evoluzione dell’1,6% dei salari; cfr. La vie économique 9/2008, tabella

B10.2) ammonterebbe a fr. 59'317.

Per

quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base

del calcolo in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174

seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita.

Tale

principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF

129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R.,

consid. 3.1, I 600/0118 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

Il TCA ha

applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le

malattie (cfr. STCA del 23 settembre 2003 nella causa L., 36.2003.18 e STCA del

1 settembre 2004 nella causa D., 36.2003.75).

Il

reddito da invalido è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, sentenza

del 5 settembre 2006, I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

In

tali condizioni in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza

del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella

TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale

lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20 febbraio 2008), che nel 2007 ammonta a fr. 60'144.

Come

visto l’assicurato, quale tecnico di manutenzione ed animatore, nel 2007 avrebbe

guadagnato fr. 59’317.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 85 “sanità e servizi sociali”, livello di

qualifica 4: fr. 4’552.-- X 12 mesi = 54’624.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 56’946).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20 febbraio 2008 sopra menzionata.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

Considerandi

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Nella

presente evenienza va applicata una riduzione del 15% (10% per attività leggere

e 5% in considerazione dell’età).

L’interessato,

lavorando al 30%, potrebbe pertanto conseguire un reddito di fr. 15'337 (60'144: 100 X 30 – [60'144: 100 X 30 :

100.

X 15]).

Questo

reddito va raffrontato con il reddito da valido di fr. 59’317, per un tasso

d’invalidità del 74%.

Ritenuto

che l’interessato è incapace al lavoro al 70% nella sua precedente attività

lavorativa ed è tenuto a fare tutto il possibile per ridurre il danno, egli ha

diritto ad un’indennità massima del 70% dal 1° febbraio 2007. Va qui

evidenziato come, in queste circostanze, non è necessario assegnare un termine

di tre mesi per cercare un’altra occupazione.

Alla luce

di quanto sopra esposto, la petizione va parzialmente accolta e l’assicuratore

va condannato a pagare all’assicurato il 70% dell’indennità giornaliera

pattuita, tenuto conto di un eventuale sovraindennizzo, fino ad esaurimento

delle prestazioni.

2.12

In concreto

la petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza l’attore ha diritto a

ripetibili parziali.

Questo

Tribunale deve pertanto esaminare, nella misura in cui non è divenuta priva di

oggetto con il parziale accoglimento della petizione, la richiesta di

assistenza giudiziaria.

Secondo

l’art. 21 cpv. 2 LPTCA del 6 aprile 1961, applicabile in virtù del rinvio di

cui all’art. 32 Lptca del 23 giugno 2008 in vigore dal 1° ottobre 2008, la

disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

La legge

cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria , in vigore

dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), all'art. 3

prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela

adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa se:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I

presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dunque

adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque

indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle

Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.13

Secondo la

Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto

esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità

di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile

per i coniugi è di fr. 1'550 al mese, a cui vanno aggiunti fr. 250 per il

figlio nato nel __________, fr. 500 per la figlia nata nel __________ e per il

figlio di __________, che, secondo quanto emerge dal certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria, vive con loro (cfr. doc. IX/2, “generalità”)

e che al momento dell’inoltro della domanda non conseguiva alcun reddito (cfr.

doc. IX/2: reddito e sostanza attuali “dei familiari”: “moglie PC-

CHF 2980”; cfr. anche il doc. O, decisione del 26 marzo 2007 dell’__________

in ambito di prestazioni complementari e il suo diritto fino al mese di agosto

2009.

alla rendita semplice AI per figli, doc. 7 incarto AI complementare).

Dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che la moglie

dell’interessato beneficia di fr. 2'980 al mese di sole prestazioni

complementari (cfr. anche doc. O, decisione del 26 marzo 2007 dell’__________),

di cui fr. 1’145 versati __________ per il pagamento dei premi

dell’assicurazione di base (cfr. doc. O).

Non è

invece dato a sapere a quanto ammonta esattamente la rendita AI.

Tuttavia,

dall’incarto AI (doc. 7, incarto AI complementare) emerge che i figli dal

1.1.2007

conseguono complessivamente una rendita semplice di fr. 270 al mese

calcolata sulla base di un reddito annuo determinante della madre di fr. 33’150

e della scala 11, per un grado d’invalidità del 68%. Ciò corrisponde ad una

rendita semplice AI, nel 2009 (cfr. sito internet dell’UFAS), di fr. 297 (3/4

di rendita).

Con

questo importo l’attore deve far fronte a fr. 950 al mese di affitto oltre fr. 180

di spese accessorie e fr. 1'163.70 (312.90 + 85.20 + 85.20 + 340.20 + 340.20; l’assicurazione

complementare non va presa in considerazione) di assicurazione sociale contro

le malattie.

Sulla

base di quanto prodotto emerge un fabbisogno di fr. 2'293.70 , cui vanno

aggiunti gli importi di fr. 1'550 (importo base mensile per coniugi) e fr. 1’250

(per i figli) che comprendono le spese di sostentamento, abbigliamento,

biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità,

illuminazione, gas (cfr. tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001), per un ammontare

complessivo di fr. 5'093.70. Aggiungendo il supplemento massimo del 25% al

minimo esecutivo di fr. 2’800, si raggiunge un fabbisogno di fr. 3'500.

Sommando l’importo di fr. 2'293.70, si ottiene la somma di fr. 5'793.70.

Questa somma

è superiore rispetto alle entrate di fr. 2’980 al mese, anche aggiungendo l’importo

mensile di fr. 270 delle rendite semplici versate ai figli e l’importo mensile della

rendita AI della moglie (che sarà di fr. 297 nel 2009, cfr. sito dell’UFAS con

le tabelle di rendite del 2009). Pur tenendo conto del fatto che nel frattempo

l’interessato ha diritto ad una rendita intera (attualmente la rendita massima

ammonta a fr. 2’210), ciò che del resto verosimilmente ha nel frattempo privato

la moglie del diritto alle prestazioni complementari nella medesima misura, il

fabbisogno supera comunque le entrate.

Alla luce

di quanto sopra esposto, considerato che l’interessato non dispone delle

necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale, in casu

l'avv. RA 1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole il TCA ritiene che nella fattispecie

siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza

giudiziaria a favore dell'assicurato.

2.14

Con il 1°

gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del

17.

giugno 2005 (LTF).

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),

la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1

LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni

soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il

valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non

raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile

contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e

dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso

per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di

regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti

delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia

civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a

LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui

fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento

è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo

95.

Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le

conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso

ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del

ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un

ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che

"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due

ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo

le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

In concreto l’attore ha chiesto che sia “riconosciuto

incapace al lavoro anche dopo il 31 gennaio 2007 in modo continuativo e per durata

indeterminata nella misura del 100%. §. Di conseguenza la CV 1 è tenuta ad

erogare le prestazioni anche dopo il 31 gennaio 2007.”

L’indennità giornaliera in caso d’inabilità

completa ammonta a fr. 131.05 al giorno, per un importo, dal 1° febbraio 2007

al 26 agosto 2008 (573 giorni restanti, secondo l’assicuratore), di fr.

75'091.65 (doc. XLI). Rilevato che l’attore ha chiesto il versamento di

un’indennità a tempo indeterminato, l’importo di fr. 30'000 è ampiamente

superato.

Trattandosi di una causa di carattere pecuniario,

sono pertanto dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia

civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in

materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è parzialmente accolta ai sensi dei

considerandi.

§ CV 1 è

condannata a versare a AT 1 le indennità giornaliere al 70% dal 1° febbraio

2007, tenuto conto dell’eventuale sovraindennizzo fino ad esaurimento del

diritto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

per la procedura innanzi al TCA è accolta.

§

Di conseguenza AT 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CV 1 verserà a AT 1 fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione;

b. Fr.

30'000.- in tutti gli altri

casi.

Quando il valore litigioso non raggiunge

l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

5. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster