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Decisione

36.2007.147

Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Compensazione con presunti crediti nei confronti della CM non possibile. CGA della CM; int

3 ottobre 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 ha già interessato questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel corso

dei recenti mesi con due distinti ricorsi formanti gli incarti 36.2006.151

(evaso con sentenza 12 ottobre 2006) e 36.2007.27 (evaso con sentenza 7 maggio

2007). Il signor RI 1, come ricordano le sentenze citate, è affiliato presso la

Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

con un premio mensile di CHF 90,20 dal 1° gennaio 2006 e ciò grazie al sussidio

del Cantone.

L’assicurato

non ha versato i premi dovuti per il secondo semestre del 2006 (la sentenza del

12 ottobre 2006 era invece relativa ai primi tre mesi del 2006 mentre la

sentenza del 7 maggio 2007 concerneva il secondo trimestre del 2006) oggetto di

diffide da parte dell’assicuratore. Egli ha così accumulato un debito di CHF 541,20

(pari a CHF 90,20 x 6) da cui è stato dedotto il rimborso della tassa

ambientale (CHF 16.80) mentre sono state esposte spese amministrative per

complessivi CHF 50.--. CO 1 ha precettato (PE __________ del 21 aprile 2007) l'assicurato

per un importo derivante da premi fissato in CHF 524.-- cui ha sommato CHF

80.-- per spese amministrative, ed ha deciso il rigetto dell’opposizione con

formale decisione del 21 maggio 2007. L’opposizione interposta alla decisione è

stata respinta con decisione su opposizione del 26 luglio 2007.

B. Con

ricorso del 25 agosto 2007, analogamente a quanto fatto nei ricorsi precedentemente

presentati a questo Tribunale, RI 1 ha contestato la pretesa della Cassa, facendo

valere da una parte che l’assicuratore avrebbe già incassato, grazie ai sussidi

versati dal Cantone, parte dei premi dovuti (ricorso punto A.), dall’altra che

l’assicuratore dovrebbe versargli un importo complessivo di circa fr. 6'500

(punto C.), per cui il suo debito sarebbe comunque estinto ed in ogni caso egli

non avrebbe acconsentito ad alcuna compensazione del suo debito con il credito

preteso nei confronti dell’assicuratore (punto B.). Egli ha contestato inoltre

(punto C. seconda parte) di dover pagare le spese di diffida, di richiamo e gli

interessi e chiede una “compensazione per il tempo” che egli dovrebbe dedicare,

suo malgrado, all’assicuratore affinché questi non abusi della sua posizione

dominante (doc. I).

Con

risposta del 19 settembre 2007 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso

(doc. III). All’insorgente è stata concessa la possibilità di chiedere

l’assunzione di nuove prove e di ulteriormente esprimersi ciò che ha fatto con

scritto 2 ottobre senza portare comunque alcun concreto elemento. Non sono

state acquisite ulteriori prove.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Il gravame

appare tempestivo siccome formulato nel termine legale di 30 giorni.

nel

merito

3.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.

Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati

premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i

costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di

domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le

regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un

premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).

Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno

ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le

riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato

dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere

posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la

procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo

l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a

della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003

3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64

cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a

350.

franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2).

Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante

la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre

all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori

possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono

scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103

capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500,

1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200,

300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18

anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani

adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.

Per

l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai

costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,

assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze

della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato

non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione

dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi

delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli

interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.

Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio

cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono

fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri

uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai

costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati

integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite

durante la sospensione.

In

deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore

finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo

l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

Il

Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura

di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5

LAMal).

L'art.

90.

cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di

regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai

sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90

cpv. 2 OAMal). I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e

di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti

arretrati (cpv. 3). Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi

mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una

procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima

diffida infruttuosa (cpv. 4).

Se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento

tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o

spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle

sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv.

5).

Se

entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente,

quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati,

della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di

esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e

gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative

spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).

Se

l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7

capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al

nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,

quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore

precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.

Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati

nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente

saldati (cpv. 7).

4.

Nel

caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento

di un importo complessivo di fr. 524.--, oltre alle spese fissate

in CHF 80.--.

Di

principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa, del resto non

contestato dal ricorrente, è corretto. Le parti sono infatti concordi nel ritenere

che il premio mensile di fr. 331 (doc. 1) dopo la deduzione dell’importo

versato dal Cantone ammonta a fr. 90.20. Ciò comporta un debito di fr. 541.20

per gli ultimi sei mesi dell’anno.

5.

Come

già rammentato nelle ultime due sentenze del TCA conseguenti a ricorso del

signor RI 1 per l’art. 90 cpv. 1 OAMal il premio viene di regola pagato

mensilmente. A norma dell’art. 15.1 delle condizioni generali d’assicurazione

(cfr. sentenza 12 ottobre 2006; inc. 36.2006.151) i premi sono pagabili in

anticipo alle scadenze convenute.

Pendente

la causa formante l’inc. 36.2006.151 tra le medesime parti il TCA ha chiesto

all’assicuratore di trasmettere gli accordi che derogano all’art. 90 cpv. 1

OAMal, poiché la Cassa aveva chiesto, già a fine dicembre 2005, il pagamento

dei premi dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2006 (doc. XI inc.

36.2006

).

Con

scritto 22 settembre 2006 l’assicuratore aveva precisato che il ricorrente, dal

1° marzo 1987, ha sempre pagato i premi trimestralmente ed aveva allegato copia

della proposta di assicurazione del 26 novembre 1986 (doc. XII + Bis inc.

36.2006

). Nella sua impugnativa il signor RI 1 non indica, e nemmeno rende

verosimile, che detta situazione giuridica sia mutata in corso dell’anno 2006.

Va quindi ammesso l’obbligo di pagare anticipatamente trimestralmente il premio

dovuto e la richiesta della Cassa va ammessa. La procedura seguita dalla Cassa

(richiamo, diffida, precetto esecutivo, decisione di rigetto dell’opposizione:

cfr. art. 64a LAMal e 90 OAMal) è pure corretta.

L’insorgente

fa valere che il Canton Ticino ha già pagato gran parte del suo premio (così

come ha già fatto nelle precedenti procedure). Come già rammentato nella

sentenza 36.2006.151 va ricordato che, a prescindere da quanto l’autorità

cantonale versa all’assicuratore per la riduzione del premio, comunque

l’interessato, per la parte non coperta dal sussidio, resta obbligato a versare

l’importo dovuto nei termini pattuiti. Poiché l’assicurato non ha versato

quanto dovuto nei modi e nei tempi concordati, l’assicuratore era legittimato a

mettere in atto la procedura prevista dagli art. 64a LAMal, 90 OAMal e 17 CGA

(analogamente a quanto ritenuto nella sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre

2006).

6.

L’assicurato

fa valere, nuovamente come nelle altre procedure decise, presunti suoi crediti

nei confronti della Cassa malati, chiedendone la compensazione con quanto da

lui dovuto. La richiesta non può essere accolta. Come già evocato nella sentenza

12.

ottobre 2006 (inc. 36.2006.151) con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa

L. (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato

che:

" Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF

110.

V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione

uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come

già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non

potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti

impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità

fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva

del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite

l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una

decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece

di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine). Orbene, la menzionata giurisprudenza

merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori

preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni

per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in

favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre

va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto

imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe

in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati,

ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la

fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal;

art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare

l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche

esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario

finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito

dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo. Su questo punto il

ricorso deve quindi essere respinto."

Il

ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti

crediti nei confronti della Cassa.

Nella

misura in cui il ricorrente chiede il pagamento di CHF. 6'500.--,

l’assicuratore dovrà provvedere all’emanazione di una decisione formale tramite

la quale motiverà il mancato riconoscimento delle pretese del signor RI 1. A

questo scopo gli atti sono già stati trasmessi ad CO 1. L’assicuratore dovrà

svolgere, se non lo ha ancora fatto, gli accertamenti necessari. Se il ricorrente

ritiene che, con ingiustificato ritardo, l’assicuratore non emana i

provvedimenti dovuti, pur adempiendo alle richieste dell’assicuratore di

produrre i documenti necessari (se disponibili od ottenibili), potrà rivolgersi

al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni mediante ricorso per denegata

giustizia. Il signor RI 1 indica di non avere autorizzato la compensazione di

premi da lui dovuti con suoi crediti nei confronti dell’assicuratore. Il tema

non è in discussione alla luce della decisione su opposizione impugnata. CO 1

pretende il versamento di premi scaduti, anticipatamente dovuti come agli

accordi tra le parti e non indica compensazione con crediti dell’assicurato.

L’insorgente

postula ancora il versamento di indennità per il tempo da lui messo a

disposizione affinché CO 1 non approfitti della sua posizione dominante. Alla

luce dell’esito della procedura appare che CO 1 non ha approfittato della sua

posizione, ha esercitato gli obblighi e diritti che le derivano dalla legge,

procedendo mediante diffida, quindi con la precettazione e le decisioni che le

competono per l’incasso di premi dovuti. Diverso è il discorso dei diritti

rivendicati dall’assicurato sui quali dovrà chinarsi nei tempi più contenuti.

In ogni caso al ricorrente non possono qui essere riconosciuti diritti di

sorta, anzi occorre verificare se l’atteggiamento assunto dall’assicurato

permetta all’assicuratore di percepire l’importo di CHF 80.- quali spese

amministrative. Non va dimenticato che il signor RI 1 è alla terza sentenza su

analoghi temi e sempre con riferimento a premi del 2006.

Come

evocato nella sentenza 12 ottobre 2006 (inc. 36.2006.151) e ripreso nella

successiva del 7 maggio 2007 (inc. 36.2007.27) in una sentenza del 18 giugno

1999.

(DTF 125 V 276) il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1 gennaio

2007.

TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un

assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Con

il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, applicabile in

concreto (siccome le successive modifiche sono rilevanti sono in vigore dal 1

agosto 2007), che prevede che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si

sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in

adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne

preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi degli assicurati.

Nel

caso di specie CO 1 non ha prodotto le CGA concernenti l’assicurazione obbligatoria

delle cure, può qui però essere fatto ampio riferimento alla sentenza 12 ottobre

2006.

più volte citata ed a quella successiva del 7 maggio 2007, relative al 1

semestre del 2006. In quegli incarti le CGA sono state adeguatamente prodotte e

RI 1 non sostiene che, nel corso del 2006, le stesse siano cambiate. L’art.

17.1

delle condizioni generali prevede che l’assicurato è tenuto a partecipare

alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a

ragione, rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.

In

concreto l’assicuratore, non differentemente a quanto avvenuto negli altri casi

giudicati ha esposto, per ogni trimestre, spese di richiamo (CHF 10.-- due

volte) e spese di diffida (CHF 30.-- due volte).

L’importo

di fr. 40.-- (fr. 10 + fr. 30) per trimestre è dovuto in virtù dei combinati

art. 90 cpv. 5 OAMal e 17.1 CGA.

Gli

importi delle spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto,

ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto

(STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004

nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001

pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de

l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura

di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005

nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del

18.

giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

Infine,

circa gli interessi (richiesti a partire dal 15 dicembre 2006), per l'art. 26

cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente

riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di

breve durata.

Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

Con

sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag.

40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non sussiste

alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi

sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26

cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora

sulle prestazioni da restituire.

Come

rammenta Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad

art. 26, n 8:

" Verzugszinsen sind auf den fälligen

Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass Gläubiger bei der

Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf. Der Zeitpunkt der

Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus der Natur des

Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung ergeben (vgl.

dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung eintritt, legt

das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit

gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit

angenommen werden können.

Nicht verlangt ist somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners.

Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen.

Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art. 104

Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die

öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf

das zusätzliche Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu

Zürcher, Verzugszinsen, 63)."

A

proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, rammenta:

"

(…)

Mit der Einführung einer allgemeinen Verzugszinspflicht für

Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien

grundsätzlich der Verzugszinspflicht."

Nel

caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnato a solvere trimestralmente

entro l’inizio del mese di luglio ed ottobre. Per questo motivo l’assicuratore

chiede interessi al 5% dal 15 dicembre 2006 (cfr. art. 90 OAMal; cfr. STFA del

26.

agosto 2004, K 68/04, dove il ricorrente si era accordato con la Cassa per

il pagamento semestrale dei premi [cfr. consid. 6 della citata STFA] e gli interessi

dovuti sui premi arretrati del primo semestre 2003 hanno iniziato a decorrere

con il 1° gennaio 2003 [cfr. consid. 5.3 e 8 della citata STFA]).

In

concreto tuttavia alla luce dell’art. 17.1 delle condizioni generali

(richiamata qui la sentenza 12 ottobre 2006) “l’assicurato che, dopo vari

richiami, non adempie ai suoi obblighi, è costituito in mora. Se tale

diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni, l’assicurato

diventa immediatamente debitore dei premi dovuti fino alla prossima scadenza e

viene introdotta una procedura di riscossione in via di pignoramento o in via

di fallimento nei suoi confronti. (…). L’assicurato è tenuto a

partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione

in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.”

Le

parti si sono pertanto accordate nel senso che con la scadenza dei premi (in

concreto 1.7.2006 e 1.10.2006), l’assicurato non si trova immediatamente in

mora. Solo dopo vari richiami l’assicurato è costituito in mora (cfr. art.

17.1

prima frase CGA) e solo se la successiva diffida non è seguita da

pagamento entro 5 giorni l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi

dovuti (cfr. art. 17.1 seconda frase CGA). Nel caso di specie l’ultima diffida

risale al 15 dicembre 2006 per gli interessi dell’ultimo trimestre. L’interesse

va allora ammesso a partire dal 21 dicembre 2006 mentre per il primo trimestre

dovrebbe essere il 21 settembre 2006 ma CO 1 ha (cfr PE) rinunciato alla percezione

degli interessi sino al 15 dicembre 2006.

Correttamente

CO 1 ha ritenuto che gli interessi non possono essere chiesti sulle spese di

diffida ed esecutive, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni ai

costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40).

In

questo senso la decisione va leggermente modificata ed il ricorso parzialmente

accolto.

L’opposizione

al PE n. __________ dell’UEF di __________ notificato il 26 febbraio 2007 va

definitivamente rigettata per un importo di fr. Complessivi CHF 604.--, oltre

ad interessi al 5% su fr. 270.60 – 16,80 di rimborso della tassa ambientale, ossia

CHF 253,80 dal 15 dicembre 2006 sino al 20 dicembre 2006 e su 524.-- dal 21

dicembre 2006.

7.

L’insorgente,

come già indicato nella sentenza 12 ottobre 2006 e per gli stessi motivi ivi

contenuti, non ha diritto a rimborso delle spese di procedura da lui sostenute

rispettivamente a vedersi riconoscere ripetibili in questa sede. La procedura di ricorso é infatti retta dal diritto cantonale.

Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA). In

particolare per l’art. 61 let. g LPGA il ricorrente patrocinato che

vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito

dal tribunale delle assicurazioni. (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi

per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4,

DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580

consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,

"Bundesrechtliche Verfahrensanforde- rungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht",

in SZS 1991 pag. 180 ss). L’importo è determinato senza tener conto del

valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del

procedimento. L’art. 20 della legge di procedura per i ricorsi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura

é per principio gratuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per

leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le

spese di procedura. Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle

ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86). L'Alta corte

federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il

diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta

solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro

svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita

di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid.

7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

In concreto non vi sono palesemente i presupposti per accordare

all’insorgente il diritto a ripetibili e al rimborso delle spese sostenute,

anzi il ricorso, ai limiti della temerarietà, avrebbe potuto provocare il

carico di tassa di giustizia e spese (alla luce delle 2 sentenze già emesse e

note al ricorrente) se non fosse per l’inesattezza dell’amministrazione a

calcolare la data di decorrenza dell’interesse richiesto. Di conseguenza il

ricorso è solo minimamente ammesso alla luce delle considerazioni esposte, non

si percepiscono tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.

8.

Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno

2005.

(LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.

319.

segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è modificata ai sensi dei considerandi.

Di

conseguenza:

l’opposizione

al PE n. __________ dell’UEF di __________ notificato il 26 febbraio 2007 è

rigettata in via definitiva per l’importo di complessivi 604.-- oltre interessi

al 5% su CHF 253,80 dal 15 dicembre 2006 sino al 20 dicembre 2006 e su 524.--

dal 21 dicembre 2006.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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