36.2007.147
Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Compensazione con presunti crediti nei confronti della CM non possibile. CGA della CM; int
3 ottobre 2007Italiano26 min
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Numero d'incarto:
36.2007.147
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, TCA
Titolo:
Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Compensazione con presunti crediti nei confronti della CM non possibile. CGA della CM; interesse del 5% annuo dovuto solo a partire dalla costituzione in mora.
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
art. 7 cpv. 4 LAMAL
art. 60 LAMAL
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 64 let. a LAMAL
art. 80 LAMAL
art. 88 LAMAL
art. 26 LPGA
art. 38 cpv. 1 LPGA
art. 38bis cpv. 2 LPGA
art. 60 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 20 LPTCA
art. 22 LPTCA
art. 82 let. a LTF
art. 83 LTF
art. 86 LTF
art. 95 LTF
art. 97 LTF
art. 99 LTF
art. 100 LTF
art. 113 LTF
art. 116 LTF
art. 132 LTF
art. 1 OAMAL
art. 90 OAMAL
art. 93 OAMAL
art. 103 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.147
ir/td
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 luglio
2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 ha già interessato questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel corso
dei recenti mesi con due distinti ricorsi formanti gli incarti 36.2006.151
(evaso con sentenza 12 ottobre 2006) e 36.2007.27 (evaso con sentenza 7 maggio
2007). Il signor RI 1, come ricordano le sentenze citate, è affiliato presso la
Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
con un premio mensile di CHF 90,20 dal 1° gennaio 2006 e ciò grazie al sussidio
del Cantone.
L’assicurato
non ha versato i premi dovuti per il secondo semestre del 2006 (la sentenza del
12 ottobre 2006 era invece relativa ai primi tre mesi del 2006 mentre la
sentenza del 7 maggio 2007 concerneva il secondo trimestre del 2006) oggetto di
diffide da parte dell’assicuratore. Egli ha così accumulato un debito di CHF 541,20
(pari a CHF 90,20 x 6) da cui è stato dedotto il rimborso della tassa
ambientale (CHF 16.80) mentre sono state esposte spese amministrative per
complessivi CHF 50.--. CO 1 ha precettato (PE __________ del 21 aprile 2007) l'assicurato
per un importo derivante da premi fissato in CHF 524.-- cui ha sommato CHF
80.-- per spese amministrative, ed ha deciso il rigetto dell’opposizione con
formale decisione del 21 maggio 2007. L’opposizione interposta alla decisione è
stata respinta con decisione su opposizione del 26 luglio 2007.
B. Con
ricorso del 25 agosto 2007, analogamente a quanto fatto nei ricorsi precedentemente
presentati a questo Tribunale, RI 1 ha contestato la pretesa della Cassa, facendo
valere da una parte che l’assicuratore avrebbe già incassato, grazie ai sussidi
versati dal Cantone, parte dei premi dovuti (ricorso punto A.), dall’altra che
l’assicuratore dovrebbe versargli un importo complessivo di circa fr. 6'500
(punto C.), per cui il suo debito sarebbe comunque estinto ed in ogni caso egli
non avrebbe acconsentito ad alcuna compensazione del suo debito con il credito
preteso nei confronti dell’assicuratore (punto B.). Egli ha contestato inoltre
(punto C. seconda parte) di dover pagare le spese di diffida, di richiamo e gli
interessi e chiede una “compensazione per il tempo” che egli dovrebbe dedicare,
suo malgrado, all’assicuratore affinché questi non abusi della sua posizione
dominante (doc. I).
Con
risposta del 19 settembre 2007 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso
(doc. III). All’insorgente è stata concessa la possibilità di chiedere
l’assunzione di nuove prove e di ulteriormente esprimersi ciò che ha fatto con
scritto 2 ottobre senza portare comunque alcun concreto elemento. Non sono
state acquisite ulteriori prove.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
Il gravame
appare tempestivo siccome formulato nel termine legale di 30 giorni.
nel
merito
3.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati
premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i
costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di
domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le
regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno
ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le
riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato
dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere
posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la
procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003
3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64
cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a
350.
franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2).
Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante
la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre
all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori
possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono
scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103
capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500,
1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200,
300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani
adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.
Per
l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai
costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,
assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze
della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato
non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione
dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi
delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli
interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio
cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono
fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri
uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai
costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
In
deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo
l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
L'art.
90.
cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di
regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai
sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90
cpv. 2 OAMal). I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e
di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti
arretrati (cpv. 3). Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi
mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una
procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima
diffida infruttuosa (cpv. 4).
Se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento
tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o
spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle
sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv.
5).
Se
entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente,
quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati,
della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di
esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e
gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative
spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).
Se
l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7
capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al
nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,
quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore
precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.
Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati
nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente
saldati (cpv. 7).
4.
Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento
di un importo complessivo di fr. 524.--, oltre alle spese fissate
in CHF 80.--.
Di
principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa, del resto non
contestato dal ricorrente, è corretto. Le parti sono infatti concordi nel ritenere
che il premio mensile di fr. 331 (doc. 1) dopo la deduzione dell’importo
versato dal Cantone ammonta a fr. 90.20. Ciò comporta un debito di fr. 541.20
per gli ultimi sei mesi dell’anno.
5.
Come
già rammentato nelle ultime due sentenze del TCA conseguenti a ricorso del
signor RI 1 per l’art. 90 cpv. 1 OAMal il premio viene di regola pagato
mensilmente. A norma dell’art. 15.1 delle condizioni generali d’assicurazione
(cfr. sentenza 12 ottobre 2006; inc. 36.2006.151) i premi sono pagabili in
anticipo alle scadenze convenute.
Pendente
la causa formante l’inc. 36.2006.151 tra le medesime parti il TCA ha chiesto
all’assicuratore di trasmettere gli accordi che derogano all’art. 90 cpv. 1
OAMal, poiché la Cassa aveva chiesto, già a fine dicembre 2005, il pagamento
dei premi dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2006 (doc. XI inc.
36.2006
).
Con
scritto 22 settembre 2006 l’assicuratore aveva precisato che il ricorrente, dal
1° marzo 1987, ha sempre pagato i premi trimestralmente ed aveva allegato copia
della proposta di assicurazione del 26 novembre 1986 (doc. XII + Bis inc.
36.2006
). Nella sua impugnativa il signor RI 1 non indica, e nemmeno rende
verosimile, che detta situazione giuridica sia mutata in corso dell’anno 2006.
Va quindi ammesso l’obbligo di pagare anticipatamente trimestralmente il premio
dovuto e la richiesta della Cassa va ammessa. La procedura seguita dalla Cassa
(richiamo, diffida, precetto esecutivo, decisione di rigetto dell’opposizione:
cfr. art. 64a LAMal e 90 OAMal) è pure corretta.
L’insorgente
fa valere che il Canton Ticino ha già pagato gran parte del suo premio (così
come ha già fatto nelle precedenti procedure). Come già rammentato nella
sentenza 36.2006.151 va ricordato che, a prescindere da quanto l’autorità
cantonale versa all’assicuratore per la riduzione del premio, comunque
l’interessato, per la parte non coperta dal sussidio, resta obbligato a versare
l’importo dovuto nei termini pattuiti. Poiché l’assicurato non ha versato
quanto dovuto nei modi e nei tempi concordati, l’assicuratore era legittimato a
mettere in atto la procedura prevista dagli art. 64a LAMal, 90 OAMal e 17 CGA
(analogamente a quanto ritenuto nella sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre
2006).
6.
L’assicurato
fa valere, nuovamente come nelle altre procedure decise, presunti suoi crediti
nei confronti della Cassa malati, chiedendone la compensazione con quanto da
lui dovuto. La richiesta non può essere accolta. Come già evocato nella sentenza
12.
ottobre 2006 (inc. 36.2006.151) con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa
L. (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato
che:
" Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF
110.
V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione
uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come
già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non
potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti
impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità
fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva
del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite
l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una
decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece
di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine). Orbene, la menzionata giurisprudenza
merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori
preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni
per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in
favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre
va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto
imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe
in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati,
ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la
fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal;
art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare
l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche
esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario
finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito
dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo. Su questo punto il
ricorso deve quindi essere respinto."
Il
ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti
crediti nei confronti della Cassa.
Nella
misura in cui il ricorrente chiede il pagamento di CHF. 6'500.--,
l’assicuratore dovrà provvedere all’emanazione di una decisione formale tramite
la quale motiverà il mancato riconoscimento delle pretese del signor RI 1. A
questo scopo gli atti sono già stati trasmessi ad CO 1. L’assicuratore dovrà
svolgere, se non lo ha ancora fatto, gli accertamenti necessari. Se il ricorrente
ritiene che, con ingiustificato ritardo, l’assicuratore non emana i
provvedimenti dovuti, pur adempiendo alle richieste dell’assicuratore di
produrre i documenti necessari (se disponibili od ottenibili), potrà rivolgersi
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni mediante ricorso per denegata
giustizia. Il signor RI 1 indica di non avere autorizzato la compensazione di
premi da lui dovuti con suoi crediti nei confronti dell’assicuratore. Il tema
non è in discussione alla luce della decisione su opposizione impugnata. CO 1
pretende il versamento di premi scaduti, anticipatamente dovuti come agli
accordi tra le parti e non indica compensazione con crediti dell’assicurato.
L’insorgente
postula ancora il versamento di indennità per il tempo da lui messo a
disposizione affinché CO 1 non approfitti della sua posizione dominante. Alla
luce dell’esito della procedura appare che CO 1 non ha approfittato della sua
posizione, ha esercitato gli obblighi e diritti che le derivano dalla legge,
procedendo mediante diffida, quindi con la precettazione e le decisioni che le
competono per l’incasso di premi dovuti. Diverso è il discorso dei diritti
rivendicati dall’assicurato sui quali dovrà chinarsi nei tempi più contenuti.
In ogni caso al ricorrente non possono qui essere riconosciuti diritti di
sorta, anzi occorre verificare se l’atteggiamento assunto dall’assicurato
permetta all’assicuratore di percepire l’importo di CHF 80.- quali spese
amministrative. Non va dimenticato che il signor RI 1 è alla terza sentenza su
analoghi temi e sempre con riferimento a premi del 2006.
Come
evocato nella sentenza 12 ottobre 2006 (inc. 36.2006.151) e ripreso nella
successiva del 7 maggio 2007 (inc. 36.2007.27) in una sentenza del 18 giugno
1999.
(DTF 125 V 276) il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1 gennaio
2007.
TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un
assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Con
il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, applicabile in
concreto (siccome le successive modifiche sono rilevanti sono in vigore dal 1
agosto 2007), che prevede che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si
sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in
adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne
preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi degli assicurati.
Nel
caso di specie CO 1 non ha prodotto le CGA concernenti l’assicurazione obbligatoria
delle cure, può qui però essere fatto ampio riferimento alla sentenza 12 ottobre
2006.
più volte citata ed a quella successiva del 7 maggio 2007, relative al 1
semestre del 2006. In quegli incarti le CGA sono state adeguatamente prodotte e
RI 1 non sostiene che, nel corso del 2006, le stesse siano cambiate. L’art.
17.1
delle condizioni generali prevede che l’assicurato è tenuto a partecipare
alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a
ragione, rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.
In
concreto l’assicuratore, non differentemente a quanto avvenuto negli altri casi
giudicati ha esposto, per ogni trimestre, spese di richiamo (CHF 10.-- due
volte) e spese di diffida (CHF 30.-- due volte).
L’importo
di fr. 40.-- (fr. 10 + fr. 30) per trimestre è dovuto in virtù dei combinati
art. 90 cpv. 5 OAMal e 17.1 CGA.
Gli
importi delle spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto,
ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto
(STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004
nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001
pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura
di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005
nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del
18.
giugno 2004 nella causa B., K 144/03).
Infine,
circa gli interessi (richiesti a partire dal 15 dicembre 2006), per l'art. 26
cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente
riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di
breve durata.
Il
tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).
Con
sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag.
40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non sussiste
alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi
sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26
cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora
sulle prestazioni da restituire.
Come
rammenta Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad
art. 26, n 8:
" Verzugszinsen sind auf den fälligen
Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass Gläubiger bei der
Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf. Der Zeitpunkt der
Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus der Natur des
Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung ergeben (vgl.
dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung eintritt, legt
das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit
gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit
angenommen werden können.
Nicht verlangt ist somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners.
Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen.
Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art. 104
Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die
öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf
das zusätzliche Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu
Zürcher, Verzugszinsen, 63)."
A
proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, rammenta:
"
(…)
Mit der Einführung einer allgemeinen Verzugszinspflicht für
Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien
grundsätzlich der Verzugszinspflicht."
Nel
caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnato a solvere trimestralmente
entro l’inizio del mese di luglio ed ottobre. Per questo motivo l’assicuratore
chiede interessi al 5% dal 15 dicembre 2006 (cfr. art. 90 OAMal; cfr. STFA del
26.
agosto 2004, K 68/04, dove il ricorrente si era accordato con la Cassa per
il pagamento semestrale dei premi [cfr. consid. 6 della citata STFA] e gli interessi
dovuti sui premi arretrati del primo semestre 2003 hanno iniziato a decorrere
con il 1° gennaio 2003 [cfr. consid. 5.3 e 8 della citata STFA]).
In
concreto tuttavia alla luce dell’art. 17.1 delle condizioni generali
(richiamata qui la sentenza 12 ottobre 2006) “l’assicurato che, dopo vari
richiami, non adempie ai suoi obblighi, è costituito in mora. Se tale
diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni, l’assicurato
diventa immediatamente debitore dei premi dovuti fino alla prossima scadenza e
viene introdotta una procedura di riscossione in via di pignoramento o in via
di fallimento nei suoi confronti. (…). L’assicurato è tenuto a
partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione
in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.”
Le
parti si sono pertanto accordate nel senso che con la scadenza dei premi (in
concreto 1.7.2006 e 1.10.2006), l’assicurato non si trova immediatamente in
mora. Solo dopo vari richiami l’assicurato è costituito in mora (cfr. art.
17.1
prima frase CGA) e solo se la successiva diffida non è seguita da
pagamento entro 5 giorni l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi
dovuti (cfr. art. 17.1 seconda frase CGA). Nel caso di specie l’ultima diffida
risale al 15 dicembre 2006 per gli interessi dell’ultimo trimestre. L’interesse
va allora ammesso a partire dal 21 dicembre 2006 mentre per il primo trimestre
dovrebbe essere il 21 settembre 2006 ma CO 1 ha (cfr PE) rinunciato alla percezione
degli interessi sino al 15 dicembre 2006.
Correttamente
CO 1 ha ritenuto che gli interessi non possono essere chiesti sulle spese di
diffida ed esecutive, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni ai
costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40).
In
questo senso la decisione va leggermente modificata ed il ricorso parzialmente
accolto.
L’opposizione
al PE n. __________ dell’UEF di __________ notificato il 26 febbraio 2007 va
definitivamente rigettata per un importo di fr. Complessivi CHF 604.--, oltre
ad interessi al 5% su fr. 270.60 – 16,80 di rimborso della tassa ambientale, ossia
CHF 253,80 dal 15 dicembre 2006 sino al 20 dicembre 2006 e su 524.-- dal 21
dicembre 2006.
7.
L’insorgente,
come già indicato nella sentenza 12 ottobre 2006 e per gli stessi motivi ivi
contenuti, non ha diritto a rimborso delle spese di procedura da lui sostenute
rispettivamente a vedersi riconoscere ripetibili in questa sede. La procedura di ricorso é infatti retta dal diritto cantonale.
Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA). In
particolare per l’art. 61 let. g LPGA il ricorrente patrocinato che
vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito
dal tribunale delle assicurazioni. (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi
per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4,
DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580
consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforde- rungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht",
in SZS 1991 pag. 180 ss). L’importo è determinato senza tener conto del
valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del
procedimento. L’art. 20 della legge di procedura per i ricorsi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura
é per principio gratuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per
leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le
spese di procedura. Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle
ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86). L'Alta corte
federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il
diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta
solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro
svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita
di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid.
7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
In concreto non vi sono palesemente i presupposti per accordare
all’insorgente il diritto a ripetibili e al rimborso delle spese sostenute,
anzi il ricorso, ai limiti della temerarietà, avrebbe potuto provocare il
carico di tassa di giustizia e spese (alla luce delle 2 sentenze già emesse e
note al ricorrente) se non fosse per l’inesattezza dell’amministrazione a
calcolare la data di decorrenza dell’interesse richiesto. Di conseguenza il
ricorso è solo minimamente ammesso alla luce delle considerazioni esposte, non
si percepiscono tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.
8.
Con il 1° gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno
2005.
(LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso
in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction
à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.
319.
segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è modificata ai sensi dei considerandi.
Di
conseguenza:
l’opposizione
al PE n. __________ dell’UEF di __________ notificato il 26 febbraio 2007 è
rigettata in via definitiva per l’importo di complessivi 604.-- oltre interessi
al 5% su CHF 253,80 dal 15 dicembre 2006 sino al 20 dicembre 2006 e su 524.--
dal 21 dicembre 2006.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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