36.2007.148
Ricorso contro provvedimento dell'UAM emesso oltre 6 anni prima. Manifesta irricevibilità anche perché la decisione é già stata impugnata a tempo debito.
4 settembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2007.148
Data decisione, Autorità:
04.09.2007, TCA
Titolo:
Ricorso contro provvedimento dell'UAM emesso oltre 6 anni prima. Manifesta irricevibilità anche perché la decisione é già stata impugnata a tempo debito.
PROCEDURA
TEMPESTIVITÀ
art. 1 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.148
ir/td
Lugano
4 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2001 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 aprile
2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
• che RI 1 ha inoltrato, mediante invio
raccomandato pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 31 agosto
2007 ed impostato a __________ il giorno precedente (racc. n° __________), uno
scritto (ricorso) relativo alla "Richiesta di sussidio dell'assicurazione
malattia per l'anno 2000". Lo scritto/ricorso data 30 aprile 2001 ed ha il
seguente tenore:
" vi
comunico di interporre ricorso contro la decisione del 3.04.2001 emessa
dall'Ufficio dell'assicurazione malattia, in sostituzione della precedente del
29.10.1999, denegante il sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000.
…
essendo io da parecchi
anni al beneficio delle Prestazioni Complementari, mi è sempre stato accordato
in passato il sussidio.
Non comprendo per
quale ragione ora, tutto d'un tratto, l'Ufficio dell'Assicurazione malattia ha
rinunciato ad entrare nel merito della mia richiesta, ritenendo quest'ultima
priva d'oggetto, e ha così rifiutato d'accordarmi detto sussidio.
Mi preme sottolineare
che, pur essendo beneficiario delle PC, una parte del premio dell'Assicurazione
malattia è tuttavia a mio carico, ragion per cui si giustifica la presente
richiesta di sussidio.
Per i motivi esposti,
domando che il presente ricorso sia accolto e la decisione dell'Ufficio
dell'Assicurazione malattia sia annullata, come pure mi sia accordato di
conseguenza il sussidio della Assicurazione malattia per l'anno 2000."
(Doc. I)
il
gravame è accompagnato da una copia della decisione 3 aprile 2001 dell'Ufficio
Assicurazione Malattia che conclude per l'assenza d'oggetto della richiesta;
• che il ricorso 30 aprile 2001/31 agosto
2007 non è stato trasmesso - per la palese irricevibilità - all'Ufficio
Assicurazione Malattia per la risposta di causa;
• che il Tribunale ha potuto accertare che
un ricorso 30 aprile 2001 era già stato formulato nel 2001, contro la medesima
decisione 3 aprile 2001, ed aveva fatto oggetto di un incarto n° 36.2001.35,
evaso il 16 agosto 2001 con sentenza in cui lo si era ritenuto irricevibile.
La
decisione 3 aprile 2001 era infatti soggetta a reclamo. La sentenza 16 agosto
2001 indicava come:
" - che,
con atto del 30 aprile 2001, RI 1 si aggrava a
questo
TCA contro la predetta decisione osservando di essere al beneficio di
prestazioni complementari e di avere in passato beneficiato del sussidio;
- che nell'impugnativa il signor RI 1 indica di non comprendere il
motivo per cui la sua richiesta sia stata considerata priva di oggetto
osservando che, pur essendo beneficiario di prestazioni di PC, una parte del
premio dell'assicurazione malattia rimane a suo carico;
- che, come rettamente indica la decisione impugnata a pagina 2 in
fine, avverso detta pronuncia è data facoltà di interporre reclamo, nel termine
di 30 giorni, all'IAS;
- che questa circostanza è stata rammentata dall'IAS nelle sue
osservazioni 25/29 maggio 2001;
- che contro la decisione dell'Ufficio assicurazione malattia è
infatti dato il rimedio del reclamo (art. 48 RLCAMal) all'Istituto delle
assicurazioni sociali;
- che, di riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia
dell'impugnativa 30 aprile 2001 (pervenuta il 3 maggio 2001 al TCA) viene
trasmessa - a valere quale reclamo ex art. 49 RLCAMal - all'Istituto delle
assicurazioni sociali di Bellinzona per decisione;"
• che, trascorsi 6 anni da quel giudizio,
viene riformulato uguale ricorso contro la medesima decisione non soggetta a
ricorso al Tribunale;
• che l'impugnativa si palesa
manifestamente irricevibile siccome già oggetto d'esame del Tribunale e poiché
inoltrata contro decisione non impugnabile in questa sede;
• che si prescinde dal carico di tassa di
giustizia e spese nonostante la natura dell'atto.
Per questi
motivi
decreta
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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