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Decisione

36.2007.148

Ricorso contro provvedimento dell'UAM emesso oltre 6 anni prima. Manifesta irricevibilità anche perché la decisione é già stata impugnata a tempo debito.

4 settembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2007.148

Data decisione, Autorità:

04.09.2007, TCA

Titolo:

Ricorso contro provvedimento dell'UAM emesso oltre 6 anni prima. Manifesta irricevibilità anche perché la decisione é già stata impugnata a tempo debito.

PROCEDURA

TEMPESTIVITÀ

art. 1 cpv. 1 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2007.148

ir/td

Lugano

4 settembre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2001 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 aprile

2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio

assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro

le malattie

ritenuto, in

fatto ed in diritto

• che RI 1 ha inoltrato, mediante invio

raccomandato pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 31 agosto

2007 ed impostato a __________ il giorno precedente (racc. n° __________), uno

scritto (ricorso) relativo alla "Richiesta di sussidio dell'assicurazione

malattia per l'anno 2000". Lo scritto/ricorso data 30 aprile 2001 ed ha il

seguente tenore:

" vi

comunico di interporre ricorso contro la decisione del 3.04.2001 emessa

dall'Ufficio dell'assicurazione malattia, in sostituzione della precedente del

29.10.1999, denegante il sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000.

essendo io da parecchi

anni al beneficio delle Prestazioni Complementari, mi è sempre stato accordato

in passato il sussidio.

Non comprendo per

quale ragione ora, tutto d'un tratto, l'Ufficio dell'Assicurazione malattia ha

rinunciato ad entrare nel merito della mia richiesta, ritenendo quest'ultima

priva d'oggetto, e ha così rifiutato d'accordarmi detto sussidio.

Mi preme sottolineare

che, pur essendo beneficiario delle PC, una parte del premio dell'Assicurazione

malattia è tuttavia a mio carico, ragion per cui si giustifica la presente

richiesta di sussidio.

Per i motivi esposti,

domando che il presente ricorso sia accolto e la decisione dell'Ufficio

dell'Assicurazione malattia sia annullata, come pure mi sia accordato di

conseguenza il sussidio della Assicurazione malattia per l'anno 2000."

(Doc. I)

il

gravame è accompagnato da una copia della decisione 3 aprile 2001 dell'Ufficio

Assicurazione Malattia che conclude per l'assenza d'oggetto della richiesta;

• che il ricorso 30 aprile 2001/31 agosto

2007 non è stato trasmesso - per la palese irricevibilità - all'Ufficio

Assicurazione Malattia per la risposta di causa;

• che il Tribunale ha potuto accertare che

un ricorso 30 aprile 2001 era già stato formulato nel 2001, contro la medesima

decisione 3 aprile 2001, ed aveva fatto oggetto di un incarto n° 36.2001.35,

evaso il 16 agosto 2001 con sentenza in cui lo si era ritenuto irricevibile.

La

decisione 3 aprile 2001 era infatti soggetta a reclamo. La sentenza 16 agosto

2001 indicava come:

" - che,

con atto del 30 aprile 2001, RI 1 si aggrava a

questo

TCA contro la predetta decisione osservando di essere al beneficio di

prestazioni complementari e di avere in passato beneficiato del sussidio;

- che nell'impugnativa il signor RI 1 indica di non comprendere il

motivo per cui la sua richiesta sia stata considerata priva di oggetto

osservando che, pur essendo beneficiario di prestazioni di PC, una parte del

premio dell'assicurazione malattia rimane a suo carico;

- che, come rettamente indica la decisione impugnata a pagina 2 in

fine, avverso detta pronuncia è data facoltà di interporre reclamo, nel termine

di 30 giorni, all'IAS;

- che questa circostanza è stata rammentata dall'IAS nelle sue

osservazioni 25/29 maggio 2001;

- che contro la decisione dell'Ufficio assicurazione malattia è

infatti dato il rimedio del reclamo (art. 48 RLCAMal) all'Istituto delle

assicurazioni sociali;

- che, di riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia

dell'impugnativa 30 aprile 2001 (pervenuta il 3 maggio 2001 al TCA) viene

trasmessa - a valere quale reclamo ex art. 49 RLCAMal - all'Istituto delle

assicurazioni sociali di Bellinzona per decisione;"

• che, trascorsi 6 anni da quel giudizio,

viene riformulato uguale ricorso contro la medesima decisione non soggetta a

ricorso al Tribunale;

• che l'impugnativa si palesa

manifestamente irricevibile siccome già oggetto d'esame del Tribunale e poiché

inoltrata contro decisione non impugnabile in questa sede;

• che si prescinde dal carico di tassa di

giustizia e spese nonostante la natura dell'atto.

Per questi

motivi

decreta

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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