36.2007.151
Anche se le condizioni economiche non mutano l'istanza di sussidio (qui per il 2007) doveva pervenire all'UAM entro il 31.12.2006. La domanda giunta il 16.01.2007 é tardiva ed il ritardo ingiustificat
25 febbraio 2008Italiano33 min
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Numero d'incarto:
36.2007.151
Data decisione, Autorità:
25.02.2008, TCA
Titolo:
Anche se le condizioni economiche non mutano l'istanza di sussidio (qui per il 2007) doveva pervenire all'UAM entro il 31.12.2006. La domanda giunta il 16.01.2007 é tardiva ed il ritardo ingiustificato
BUONA FEDE
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. c RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.151
ir/td
Lugano
25 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 8 agosto 2007
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 sessantunenne attivo part time, coniugato con __________ e domiciliato a __________,
ha chiesto, con atto pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia il 16 gennaio
2007, il sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie per il 2007.
Siccome
tardiva la domanda è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato
con decisione dell'8 agosto 2007.
B. Con
ricorso 13 settembre 2007 RI 1 si è aggravato a questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni indicando che, stante l'assenza di mutamenti nelle
condizioni economiche della famiglia, egli non riteneva di dovere rinnovare la
sua richiesta.
Con
lunga ed articolata risposta di causa l'Ufficio Assicurazione Malattia postula
la reiezione del gravame facendo riferimento alla prassi di questo Tribunale.
Il
7 ottobre 2007 RI 1 ha replicato motivando il ritardo con le condizioni di
salute senza produrre comunque nessun atto medico ma chiedendo di essere
sentito per comprovare tale fatto con il rilievo qui che impedimenti di salute
sono accertati dal medico e non possono essere valutati de visu dal giudice che
non ha competenze mediche.
Il
giudice delegato ha chiesto all'assicurato la produzione di specifica documentazione
e precise informazioni.
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Considerandi
2.
Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge
(su questo tema si vedano le STCA 36.2006.71/72/120 e 124 del 23 ottobre 2006)
– le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF
150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’UAM) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in
caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre
2006.
a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello
scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore
a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va
accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere
la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in
corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
Il 13 novembre 2007 è
entrato in vigore il nuovo Reg. LCAMal, successivamente alla sua pubblicazione
nel Bollettino delle Leggi. Tale complesso normativo, successivo ai fatti
oggetto di analisi qui e successivo alla decisione su opposizione, non trova applicazione
in concreto.
5.
Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai
beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione
di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione
dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in
vigore una modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora
che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro
la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2)
figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza
e il contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44.
RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso
la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei
documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art.
45.
cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini
di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza
è presentata
nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'UAM può
ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro
della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di un sussidio
nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale
diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio
retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari
AVS/Al. Il sussidio retroattivo è aggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato
all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni
del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo
sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55
LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini
stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il
riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
6.
Nel
caso in esame RI 1 è tassato in via ordinaria siccome cittadino svizzero domiciliato
in Ticino.
Egli
doveva quindi attenersi al termine di legge fissato dall'art. 45 cpv. 1 lett. a
RLCAMal. L'invio del gennaio 2007 è quindi ampiamente tardivo.
Come
rammenta rettamente l'amministrazione, e come d'altra parte notorio alla popolazione,
la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria deve essere domandata annualmente.
In altri termini ogni anno la domanda va rinnovata. Il ricorrente sapeva ciò e
comunque la circostanza era ampiamente deducibile dalle domande inoltrate nel
passato e dal fatto che il formulario usato dal ricorrente indica specificatamente
l'anno per il quale la richiesta di sussidio è formulata. D'altro canto le
norme che regolano la materia sono chiare al proposito. Già il tenore dell'art.
28.
LCAMal appare esplicito e la misconoscenza della legge non può essere di
giovamento all'assicurato.
7.
A
norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni
comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze
che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a
quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato
l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6.
ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo
per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi
periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella
causa C.B.). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui
moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.
Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la
richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA 36.2006.113 dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A.).
Più
recentemente, con sentenza 8 ottobre 2007 (inc. 36.2007.133 in re L.) il TCA ha
escluso quale fatto giustificativo del ritardo nell'inoltro della richiesta di
sussidio, un ammesso costante consumo di cannabis ed un grave disagio
psicologico di un giovane assicurato, disagio derivato da contrasti famigliari
con il padre e che ha condotto alla presa a carico psicologia da parte del
medico di famiglia.
Nel
cantone di Lucerna - sentenza 17 settembre 2001 emessa dal Tribunale amministrativo
inc. numero A01195 - il competente Tribunale ha invece ammesso come
giustificato il ritardo di qualche giorno causato dal ricovero prolungato della
moglie del postulante, madre di 4 figli, in conseguenza al quale l'assicurato
ha dovuto gestire da solo la famiglia.
V'è
da osservare che la prassi adottata dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
appare essere più restrittiva anche alla luce dei tempi decisamente lunghi con
cui sono confrontati gli assicurati e l'assoluta semplicità di redazione della
domanda di sussidio. D'altra parte la delega a terzi per la redazione di
istanze quali quelle in discussione appare facilmente attuabile non essendo
comunque necessarie competenze specifiche.
8.
In
concreto RI 1 accenna genericamente alle condizioni di salute che "possono
spesso incidere sulla capacità di seguire ordinatamente gli impegni anche i più
minuti", senza comunque produrre certificato medico alcuno e senza
indicare il nome di alcun medico curante cui formulare richieste di specifiche.
Il
ricorrente, con l'avvertenza 26 settembre 2007 (doc. IV), è stato avvisato
della possibilità di domandare o presentare nuovi elementi di prova non ha
fornito elementi concreti al Tribunale.
In
effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta
dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la
collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove
necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare
all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie
in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità,
il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in
questo senso: MARCO BORGHI e GUIDO CORTI, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre
STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001
nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195.
consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio
in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994
pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, "Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989
pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,
"Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz"
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese
di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può
essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della
vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi
aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1997, pagg. 339341, laddove quest'ultimo rileva che "besondere
Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung
der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann".
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere
di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il
principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.
8.
CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 111 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)."
In
senso analogo, BORGHI/CORTI, op. cit. pag. 90.
In
concreto RI 1 non ha prodotto alcun certificato medico, alcuna attestazione di
nessun genere, non ha indicato il nome di nessun medico da interpellare. Non
solo. Tale motivazione è stata fatta valere unicamente nello scritto 7 ottobre
2007.
mentre il ricorso pone in evidenza altre argomentazioni. D'altra parte il
signor RI 1 non ha indicato di essere stato impossibilitato in maniera continuativa
per il lungo periodo che l'amministrazione concede al fine di domandare il
sussidio, e non ha neppure indicato che il suo preteso, ma non giustificato,
impedimento non gli abbia consentito di delegare terzi, in particolare la
moglie a gestire tale semplice procedura.
Ne
consegue che RI 1 non può trovare valida giustificazione del suo ritardo, di 15
giorni (come rilevabile della data del timbro postale sulla busta consegnata
agli atti), nelle motivazioni da lui addotte.
9.
Per
RI 1 l'impegno cantonale a suo favore sarebbe "fittiziamente"
ridotto, imputando così all'amministrazione un atteggiamento formalistico. Come
evoca l'Ufficio Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni il tema è già
stato oggetto di esame, ancora recentemente, nella sentenza 4 settembre 2007 in
re G. (inc. 36.2007.116) dove l'insorgente indica di avere sostanzialmente diritto
al sussidio negato unicamente per questioni formali.
Già
in altro caso deciso dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art.
28.
cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e
non grammaticalmente, poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di
aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche
modeste.
La
questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio
2006.
(inc. 36.2005.141). In quell'occasione il TCA ha accertato che, per quanto
concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i
Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto
adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.
Per
l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione
economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi
diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera,
ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in
modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all'articolo
66.
siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle
condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare
dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita
la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle
riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in
anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente
gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono
tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché
siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla
Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da
permettere di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il
Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.
Per
il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49
cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto
federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno
deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha effettivamente
disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale
solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo
esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di
emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati
convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002,
K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126 178 consid. 1; cfr. riguardo
al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica
anche alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid.
2a, 114 la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Giusta
l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro
le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza
federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.
sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come
ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica
modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.
4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento
all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252).
Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e
nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da
parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
In
simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è
disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate
sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K
102/00, consid. 4).
Va
ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,
al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i
Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la
regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire
autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica modesta"
(cfr. anche DTF 122 I 343).
Per
quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei
sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui
la legge cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il
sussidio entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola
il diritto federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal
prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché
il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non
debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le
decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile
unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio
del versamento del sussidio.
In
concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di
diritto federale e va dunque tutelata.
Per
quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc.
36.2005
) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und
Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il
significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale.
Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri
per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali
motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo
della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI
2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con
rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso
letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non
esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998
nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,
DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121
III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF
121.
V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a;
338.
consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V
429.
consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133;
Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45;
DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b.
Vedi pure: Imboden/Rhinow/
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,
Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque
condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich
unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore
(DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF
105.
V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).
Come
già ritenuto nel giudizio citato quando una disposizione legale non è chiara o
allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori
preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della
norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non
forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per
l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente
recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata.
Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è
decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni
legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge
nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione,
tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V
301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento alla
giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474
consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid.
5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
In
concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.
2.
LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di
competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma
sarebbe inammissibile.
Del
resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove
il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone
dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel
corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro
situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art.
65.
cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per
l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e
familiari più recenti)."
In
queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente
favorevole alla ricorrente.
La
decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va di conseguenza confermata,
mentre il ricorso deve essere respinto.
10.
L’insorgente,
con le osservazioni 7 ottobre 2007, chiede di essere sentito personalmente.
Il
TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza
per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. la recente STF del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica (l’assicurata ha presentato una generica istanza di udienza
di discussione e quindi ha formulato unicamente una richiesta di prova), questo
TCA rinuncia ad una sua audizione poiché superflua ai fini dell’esito della
vertenza (cfr. STF del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).
Del
resto l’insorgente ha ampiamente fatto uso della possibilità di presentare osservazioni
e documentazione. E’ stato più volte interpellato e si è espresso su tutti gli
atti rilevanti considerati dal Tribunale.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove. In
particolare (come indicato sub. B) l'audizione del ricorrente non permetterebbe
al Giudice di trarre conseguenze relative alle sue condizioni di salute al
momento in cui l'istanza doveva essere inoltrata.
11.
Con
il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata
in vigore.
A
proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova
legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett.
a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1
LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito
del procedimento.
Possono
essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione
dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100.
cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di
quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è
necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso
non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la
decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che
venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a
questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal
fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).
Infine,
l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario
simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (cpv. 1). 11 Tribunale federale tratta i due ricorsi nella
stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni
applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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