36.2007.158
Pagamento di un medicamento non coperto dall'assicurazione obbligatoria delle cure. La prestazione non rientra tra quelle garantite dalle coperture complementari dell'assicurato
6 novembre 2007Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.158
Data decisione, Autorità:
06.11.2007, TCA
Titolo:
Pagamento di un medicamento non coperto dall'assicurazione obbligatoria delle cure. La prestazione non rientra tra quelle garantite dalle coperture complementari dell'assicurato
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
art. 12 cpv. 1 LAMAL
art. 1ss LCA
art. 75 LCAMAL
art. 49 LSA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.158
ir/td
Lugano
6 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione 16 agosto 2007 formulata
da
AT 1
contro
Cassa malati CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che il presente giudizio fa seguito alla sentenza del Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni emessa il 3 ottobre 2007 a seguito di ricorso del
signor AT 1 in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie contro
il medesimo assicuratore;
che
AT 1 è in effetti assicurato contro le malattie presso la Cassa malati CO 1,
dove beneficia pure delle complementari __________ e __________;
che
con scritto 16 agosto 2007 egli si è rivolto al TCA rilevando come il suo assicuratore
rifiuti di pagare il medicinale “Viagra” da lui utilizzato per un’ipertensione polmonare
(doc. I) con la conseguenza di pendenza di fatture per circa CHF 4'000 che CV 1
si rifiuta di rimborsare;
che
in ambito di assicurazione sociale obbligatoria CV 1 non aveva, al momento del
giudizio del 3 ottobre 2007, emesso una decisione formale ed è stata invitata a
provvedervi da parte del Tribunale che comunque ha negato il sussistere di un
ingiustificato ritardo e quindi di una denegata giustizia;
che, alla luce del tenore del ricorso/petizione formulato
dall’assicurato il giorno successivo all’emanazione della sentenza 3 ottobre
2007 il giudice delegato ha chiesto formalmente a CV 1 (doc. III) di prendere
posizione specifica sul gravame alla luce delle prestazioni complementari
sottoscritte da AT 1, al fine di verificare se – alla luce delle stesse –
almeno in parte i medicamenti assunti dall’assicurato potessero rientrare negli
obblighi previsti dalle coperture rette dal diritto privato (complementari);
che CV 1 ha evaso la richiesta con allegato del 24 ottobre 2007 con
cui ha evidenziato come le complementari sottoscritte dall’assicurato non
permettano un intervento in favore dello stesso;
che in merito al signor AT 1 è stata concessa la possibilità
di esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche prove e ciò con lettera
(doc. V) del giudice delegato contenente spiegazioni in merito alla procedura
(ritenuto come questa procedura non debba essere confusa con quella derivante
dall’applicazione dell’assicurazione obbligatoria delle cure, ancora pendente
presso l’assicuratore);
che AT 1 si è espresso in merito con lettera del 30 ottobre
2007;
che non sono state
acquisite ulteriori prove;
che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e
2 cpv. 1 LPTCA;
che,
secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro
le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA). Giusta l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla
sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le
controversie relative alle assicurazioni complementari all’assicurazione
sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella
quale il giudice accerta d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. In
ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative
alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti
al TCA (LPTCA);
che
in concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di prestazioni
Fatti
di malattia derivanti da assicurazioni complementari rette dalla LCA, ossia un
ambito di competenza del TCA;
che,
oggetto del contendere, è sapere se le coperture complementari sottoscritte da AT
1 impongano all’assicuratore di versargli, almeno in parte, l’importo del costo
del medicamento Viagra;
che AT 1
dispone delle coperture __________ (come alla precisazione dell’assicuratore
contenuto nello scritto 24 ottobre 2007) e __________;
che dette
coperture non sono di sussidio al signor AT 1 in effetti __________ prende
effettivamente a carico il costo di medicine ma prevede che si tratti
unicamente di medicine omeopatiche (art. 11.2 CSA). In specie __________
prevede che cure prestate da medici omeopati e fondate su metodi terapeutici non
coperti dall’obbligatoria possano essere presi a carico entro certi limiti
finanziari e con precise franchigie. Lo stesso vale per i medicamenti
omeopatici non previsti dall’assicurazione obbligatoria (sino ad un massimo di
fatturazione di CHF 500.-- annui);
che,
palesemente, il Viagra non è un medicamento omeopatico e non può rientrare
nella categoria delle medicine omeopatiche riconosciute dalla copertura complementare
citata;
che la
copertura __________, cui ha aderito l’assicurato, prevede l’intervento
dell’assicuratore in caso di prestazioni effettuate da terapeuti non
autorizzati a praticare a carico dell’assicurazione sociale obbligatoria, le
terapie sono ad esempio l’agopuntura, la medicina cinese, la terapia naturale
ed altre analoghe. In quest’ambito non trova quindi spazio, alla luce delle
Considerandi
condizioni d’assicurazione, la presa a carico del medicamento Viagra ai fini
per i quali il dott. __________ lo ha prescritto al signor AT 1;
che la
petizione va quindi respinta senza carico di tassa di giustizia e spese e senza
riconoscimento di ripetibili. Si rammenta al ricorrente che CV 1, in
conseguenza al giudizio del 3 ottobre 2007 di questo Tribunale, emanerà – se
già non lo ha fatto – la sua decisione relativa all’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie con riferimento alla sua richiesta di rimborso e
ciò alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza citata;
che con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto. A
proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile), la nuova
legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF; cfr.
anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni soggiacciono al
ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta
a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non raggiunge questo importo, il
ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Va ancora
rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia civile,
è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la
violazione di diritti costituzionali;
che in concreto, il valore litigioso è rappresentato dalla pretesa di
rimborso di CHF ca 4'000.--. Trattandosi di una causa di carattere pecuniario, non
sono dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF). In queste circostanze, il ricorso è ugualmente ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF);
che, secondo l'art. 49
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità
di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni
del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di
notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui l’allegato 16 agosto 2007 di AT 1 costituisce petizione formulata
nei CV 1 ed afferente alle coperture complementari all’assicurazione obbligatoria
contro le malattie, la stessa è respinta nella misura in cui è ricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia e non si attribuiscono ripetibili. Le spese
sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
4. Contro
il presente giudizio non è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale siccome il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante ma è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.
5. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster