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Decisione

36.2007.16

Ricorso insufficientemente motivato. Decreto di completazione senza seguito. Termine di grazia inascoltato. Stralcio per irricevibilità dell'impugnativa.

12 marzo 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

36.2007.16

Data decisione, Autorità:

12.03.2007, TCA

Titolo:

Ricorso insufficientemente motivato. Decreto di completazione senza seguito. Termine di grazia inascoltato. Stralcio per irricevibilità dell'impugnativa.

IRRICEVIBILITÀ

art. 1 let. a LPTCA

art. 2 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2007.16

ir/td

Lugano

12 marzo 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2007

di

RI 1

contro

Cassa malati CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in fatto

ed in diritto

• che RI 1 si è rivolto al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni con atto non intestato datato 22 gennaio 2007 con

cui ha segnalato suo trasferimento in Ticino, successivo suo ricovero in un

Ospedale confederato e fatturazione di quest'ultimo in parte poste a suo

carico;

• che l'atto di RI 1 conclude con l'attesa

"di un vostro riscontro";

• che il 23 gennaio 2007 il giudice

delegato ha invitato l'assicurato a completare entro 20 giorni il suo esposto

segnalando quanto segue:

" il gravame non ossequia i requisiti di cui all'art.

1a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni del 6.4.1961 (LPAss);

osservato come l'assicurato non abbia prodotto la polizza assicurativa

2006 che lo lega alla Casa Malati CO 1;

evidenziato in particolare come il signor RI 1 non specifichi se, nel

caso in esame, egli faccia valere solo pretese derivanti della copertura

obbligatoria;

non è stata prodotta decisione formale, emessa su opposizione,

impugnabile emessa dall'assicuratore e neppure un conteggio allestito

dall'assicuratore successivamente alla nuova fattura dell'Ospedale Cantonale __________

del 17 gennaio 2007;

rilevato come l'indicazione, quale post scritto sul gravame, del

numero di cellulare del signor RI 1 non appaia sufficiente per potere

completare l'esposto;

richiamato l'art. 2 LPAss del 6.4.1961 secondo cui se un ricorso non

risponde alle condizioni sopra indicate, il Giudice assegna alla parte

ricorrente un termine sufficiente per la completazione del ricorso, con la

comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito." (Doc. II)

• che l'assicurato è rimasto silente e non

ha reagito all'ingiunzione del Tribunale;

• che il termine di grazia concesso ad RI

1 con atto del 20 febbraio 2007 è pure trascorso infruttuoso e l'assicurato non

ha recapitato nulla al Tribunale;

• che, di riflesso, l'atto - sia esso

ritenuto ricorso sia esso da considerare petizione - va dichiarato irricevibile

senza conseguenza di tasse e spese.

Per questi

motivi

decreta

1. Il

ricorso 22 gennaio 2007 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle

considerazioni esposte.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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