36.2007.16
Ricorso insufficientemente motivato. Decreto di completazione senza seguito. Termine di grazia inascoltato. Stralcio per irricevibilità dell'impugnativa.
12 marzo 2007Italiano3 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2007.16
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, TCA
Titolo:
Ricorso insufficientemente motivato. Decreto di completazione senza seguito. Termine di grazia inascoltato. Stralcio per irricevibilità dell'impugnativa.
IRRICEVIBILITÀ
art. 1 let. a LPTCA
art. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.16
ir/td
Lugano
12 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2007
di
RI 1
contro
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
• che RI 1 si è rivolto al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni con atto non intestato datato 22 gennaio 2007 con
cui ha segnalato suo trasferimento in Ticino, successivo suo ricovero in un
Ospedale confederato e fatturazione di quest'ultimo in parte poste a suo
carico;
• che l'atto di RI 1 conclude con l'attesa
"di un vostro riscontro";
• che il 23 gennaio 2007 il giudice
delegato ha invitato l'assicurato a completare entro 20 giorni il suo esposto
segnalando quanto segue:
" il gravame non ossequia i requisiti di cui all'art.
1a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 6.4.1961 (LPAss);
osservato come l'assicurato non abbia prodotto la polizza assicurativa
2006 che lo lega alla Casa Malati CO 1;
evidenziato in particolare come il signor RI 1 non specifichi se, nel
caso in esame, egli faccia valere solo pretese derivanti della copertura
obbligatoria;
non è stata prodotta decisione formale, emessa su opposizione,
impugnabile emessa dall'assicuratore e neppure un conteggio allestito
dall'assicuratore successivamente alla nuova fattura dell'Ospedale Cantonale __________
del 17 gennaio 2007;
rilevato come l'indicazione, quale post scritto sul gravame, del
numero di cellulare del signor RI 1 non appaia sufficiente per potere
completare l'esposto;
richiamato l'art. 2 LPAss del 6.4.1961 secondo cui se un ricorso non
risponde alle condizioni sopra indicate, il Giudice assegna alla parte
ricorrente un termine sufficiente per la completazione del ricorso, con la
comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito." (Doc. II)
• che l'assicurato è rimasto silente e non
ha reagito all'ingiunzione del Tribunale;
• che il termine di grazia concesso ad RI
1 con atto del 20 febbraio 2007 è pure trascorso infruttuoso e l'assicurato non
ha recapitato nulla al Tribunale;
• che, di riflesso, l'atto - sia esso
ritenuto ricorso sia esso da considerare petizione - va dichiarato irricevibile
senza conseguenza di tasse e spese.
Per questi
motivi
decreta
1. Il
ricorso 22 gennaio 2007 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle
considerazioni esposte.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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