36.2007.160
Affiliazione presso più assicuratori malattia. Divieto della doppia assicurazione. Esame dei termini di disdetta e delle formalità necessarie per cambiare l'assicuratore. Nozione di disdetta. Riassunt
3 luglio 2008Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2007.160
Data decisione, Autorità:
03.07.2008, TCA
Titolo:
Affiliazione presso più assicuratori malattia. Divieto della doppia assicurazione. Esame dei termini di disdetta e delle formalità necessarie per cambiare l'assicuratore. Nozione di disdetta. Riassunto della giurisprudenza federale
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CAMBIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE
CONTRATTO ASSICURATIVO
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
art. 3 LAMAL
art. 7 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.160
cs
Lugano
3 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto
2007 emanata da
parti chiamate in
causa:
Cassa malati CO
1
in materia di
assicurazione sociale contro le malattie
PI 1
RA 2
PI 3
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 29 dicembre 2005 la Cassa malati CO 1 ha condannato RI 1
a pagare l’importo di fr. 10'010.15, per premi, partecipazioni ai costi e spese
non pagati dal marito, PI 3, nel 2003 e nel 2004.
Il
provvedimento è stato confermato tramite decisione su opposizione del 31 agosto
2007. L’assicuratore, dopo aver accertato, tramite l’Ufficio controllo abitanti
di __________, che i coniugi __________ sono sposati dal __________ e che vivono
insieme in Via __________ a __________ e dopo aver costatato che per gli anni
dal 2001 al 2004 è stata emessa una tassazione fiscale comune, ha confermato
l’obbligo prestativo della moglie in ragione della solidarietà tra marito e
moglie per i debiti dell’unione coniugale.
1.2. Con
tempestivo ricorso del 3 ottobre 2007 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
contestato la predetta decisione.
Da una
parte la ricorrente sostiene di essere separata di fatto dal marito già dalla
metà degli anni novanta ed in ogni caso dal mese di ottobre 2001, ossia da
quando PI 3 è inquilino di un appartamento del __________ di __________. In
assenza di una comunione domestica l’interessata ritiene pertanto di non essere
tenuta a pagare i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato del marito.
D’altra
parte l’assicurata fa valere che quest’ultimo non si è mai affiliato alla Cassa
malati CO 1 e che la proposta di assicurazione del 1° ottobre 1998, prodotta
dalla Cassa, porta una firma non appartenente a PI 3 (doc. I).
1.3. Con risposta
del 16 novembre 2007 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso.
La Cassa
malati chiede innanzitutto che prima di risolvere il problema principale
inerente la responsabilità solidale della moglie circa il pagamento dei premi e
delle partecipazioni ai costi del marito venga accertata l’affiliazione di PI 3
presso CO 1. L’assicuratore rileva che la giurisprudenza ammette che l’esame
della causa si estenda anche ad un quesito che non costituisce oggetto della
contestazione (DTF 130 V 501). Se ciò non fosse possibile l’assicuratore chiede
la sospensione della causa per poter risolvere pregiudizialmente la questione
dell’affiliazione.
Nel
merito l’assicuratore afferma che PI 3 ha sottoscritto, il 1° ottobre 1998, una
proposta d’assicurazione presso CO 1, la quale lo ha affiliato dal 1° gennaio
1999.
Solo il
25 ottobre 2001, ossia quasi 2 anni dopo, l’interessato, rappresentato
dall’avv. __________, ha contestato l’affiliazione ed ha disdetto la copertura
assicurativa. La firma sulla procura, secondo l’assicuratore, è simile a quella
sulla proposta d’assicurazione.
La Cassa malati
rileva di aver informato PI 3 che senza la conferma della continuità
assicurativa del nuovo assicuratore, la disdetta non sarebbe stata valida.
Il 20
novembre 2004 l’interessato ha nuovamente contestato l’affiliazione, rilevando
di essersi assicurato presso il PI 1 già dal 1° gennaio 2001 e sostenendo che PI
2 non avrebbe ricevuto nessuna conferma della copertura da parte di CO 1.
Quest’ultima,
tuttavia, a comprova del fatto di essere l’assicuratore di PI 3, sottolinea
come nel periodo litigioso ha dovuto pagare spese mediche per un importo di fr.
3'319.10 e come il PI 1, nel corso del 2004, ha annullato con effetto
retroattivo l’affiliazione.
Con il 1°
gennaio 2005 PI 3 è effettivamente assicurato unicamente presso il PI 1.
Per il
resto l’assicuratore, dopo aver rammentato la giurisprudenza in merito alla
solidarietà tra coniugi per il pagamento dei premi di cassa malati, ha confermato
l’obbligo della moglie di versare l’importo di fr. 10'015.15 (doc. IX).
1.4. Con scritto
30 novembre 2007 la ricorrente ha ribadito le sue censure (doc. XI).
1.5. Pendente
causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti ed ha chiamato in causa PI 3,
PI 1 e PI 2 (doc. XIII e seguenti). Le parti hanno potuto esprimersi in merito
alla documentazione e proporre le loro osservazioni (doc. XVI e seguenti).
in
diritto
In ordine
2.1. L’assicuratore
chiede che l’esame della decisione impugnata venga esteso ad un quesito che di
per sé non costituisce l’oggetto della contestazione (che nel caso di specie è
l’obbligo della ricorrente di pagare le partecipazioni ai costi, le spese e i
premi rimasti impagati dal marito), ma concerne una questione preliminare che,
se risolta in altro modo, potrebbe mettere fine prematuramente alla lite (in
casu: affiliazione del marito alla Cassa malati CO 1 nel 2003-2004). Se questo
Tribunale non dovesse estendere il suo esame alla questione dell’affiliazione
del marito a CO 1, l’assicuratore chiede la sospensione della procedura in
attesa di risolvere la questione secondo la procedura prevista dalla LPGA.
2.2. Secondo
giurisprudenza, l'oggetto impugnato nella procedura di ricorso di diritto
amministrativo è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa
regolati (cfr. DTF 125 V 415 consid. 2a, 124 V 20 consid. 1 e i riferimenti ivi
citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per contro il
rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene
effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice
(di prima o seconda istanza; DTF 125 V 415 consid. 2a con riferimenti). Stando
a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si
riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più rapporti giuridici (ad.
es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione). Se pertanto il ricorso è
diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici regolati dalla decisione
querelata, per gli altri vale che essi fanno sì parte dell'oggetto impugnato,
ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 313 seg. consid. 3b; inoltre vedasi DTF 119 V 350 consid. 1b come pure Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 pag. 25). Spetta al
giudice stabilire, nel singolo caso, cosa compone l'oggetto litigioso e se,
datene le condizioni, sono soddisfatti i presupposti per una sua estensione,
rispettivamente per un'eventuale estensione dell'oggetto impugnato (DTF 125 V
416 consid. 2a, 122 V 36 consid. 2a con riferimenti).
Irrilevanti per la
definizione concettuale dell'oggetto litigioso e per la sua distinzione
dall'oggetto impugnato sono gli elementi costitutivi (aspetti parziali,
"Teilaspekte", "aspects": cfr. DTF 110 V 51 consid. 3c e
122 V 244 consid. 2a) del rapporto giuridico regolato dal provvedimento
amministrativo. Aspetti parziali di un rapporto giuridico definito per via di
decisione servono di norma soltanto alla motivazione del provvedimento e sono
di conseguenza sottratti di principio ad un'impugnazione autonoma (DTF 125 V
416 consid. 2b, 106 V 92 consid. 1). Essi sono pertanto di principio esclusi
dall'esame giudiziario soltanto se l'oggetto litigioso è cresciuto in giudicato
(DTF 125 V 416 consid. 2b). Cionondimeno, l'istanza di ricorso esamina gli
elementi costitutivi ma non censurati dell'oggetto litigioso unicamente se ciò
si impone alla luce delle richieste delle parti oppure di altre circostanze
emergenti dagli atti (DTF 125 V 417 consid. 2c, 110 V 52 seg. consid. 4a). In
tal caso l'autorità giudiziaria deve rispettare i diritti processuali delle
parti interessate, segnatamente il diritto di essere sentito della parte
eventualmente minacciata da un peggioramento della sua situazione (DTF 122 V
166) o il diritto al doppio grado di giurisdizione (cfr. RCC 1991 pag. 386
consid. 8; cfr. pure DTF 125 V 417 consid. 2c).
L'oggetto della lite viene
quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso (Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 482), le quali
vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso
di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (RCC 1986 pag. 317 consid.
4a).
2.3. Con la decisione impugnata
l’assicuratore ha implicitamente ritenuto PI 3 suo assicurato ed ha esaminato
se nel caso di specie vi è solidarietà tra i coniugi per i debiti del marito relativi
alle partecipazioni ai costi, alle spese e ai premi rimasti impagati nel
biennio 2003 - 2004. La Cassa malati, anche se la questione
dell’affiliazione di PI 3 a CO 1 era già stata sollevata dalla ricorrente in
sede di opposizione (cfr. doc. 24), non si è espressa esplicitamente in merito.
Solo in sede di risposta l’assicuratore ha diffusamente spiegato il suo punto
di vista.
Alla luce
della documentazione agli atti e per economia procedurale, considerata
l’importanza della questione a sapere se PI 3 è stato affiliato presso CO 1 nel
biennio 2003-2004, il TCA, che gode di pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201
consid. 2.2; DTF 127 V 431) ha esteso il suo esame anche a questo aspetto.
Anche dalla sua risoluzione dipende infatti l’esito finale della vertenza.
Per
questo motivo questo Tribunale ha chiamato in causa PI 2, il PI 1 e lo stesso PI
3 ai quali viene così estesa l’autorità di cosa giudicata del giudizio (cfr.
anche DTF 130 V 501).
In queste
condizioni la richiesta di sospendere la procedura diventa priva di oggetto.
Nel
merito
2.4. Secondo
l'art. 3 LAMal
1 Ogni persona
domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per
Fatti
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno
la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all’estero per conto di un datore di
lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1
cpv. 1 OAMal precisa in proposito che
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26
del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente
all’articolo 3 della legge."
Una persona
ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi
durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei
suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III
100).
Ritenuto
il domicilio in Svizzera di PI 3, non contestato, il medesimo era quindi tenuto
ad essere affiliato presso un assicuratore per le cure medico-sanitarie.
Va
esaminato presso quale assicuratore era affiliato nel periodo litigioso
(2003-2004).
2.5. Per l'art. 7
cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre
civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.
L’art. 7
cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi,
l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine
del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve
annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare
il diritto di cambiare assicuratore (nuovo tenore in vigore dal 1° ottobre
2000).
A norma
dell’art. 7 cpv. 3 LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché
trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina
al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso
il nuovo datore di lavoro.
Giusta
l’art. 7 cpv. 4 LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una
decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il
rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta
l’articolo 13.
Per
l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo
assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza
interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve
risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di
premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona
interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso
di lui.
2.6. Con sentenza
del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima Istanza ha
stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine
di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la
dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo
assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla
comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di
conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo
destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento
del rapporto assicurativo.
Nel caso
esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998
è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto
assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31
dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.
Per
quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con
sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che
qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta
comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della
protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine
del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.
Nel caso
giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato
al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10
gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31
gennaio 1997.
Infine,
l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di
cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di
assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo
che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista
dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo
assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela
illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso
può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5
seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del
danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità
di quello precedente (cons. 5.4).
2.7. Nel caso di
specie dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale e dalla documentazione
prodotta dalle parti emerge quanto segue.
I coniugi
RI 1 e PI 3, con il figlio __________, via __________, __________, si sono
affiliati alla Cassa Malati PI 2 con effetto al 1° luglio 1992 (doc. XXI/1).
Il 1°
ottobre 1998, PI 3 (__________), via __________, __________, ha sottoscritto
una proposta di assicurazione presso CO 1 con effetto dal 1° gennaio 1999,
indicando quale assicuratore attuale la PI 2 (doc. 1). Il 19 ottobre 1998
l’assicuratore ha scritto all’indirizzo sopra menzionato, confermando l’inizio
dell’assicurazione con il 1° gennaio 1999 (doc. 2).
Con “attestato”
del 19 ottobre 1998 CO 1 ha scritto a PI 2, __________, affermando che “la
persona sopraccitata (ndr.: PI 3 Via __________) è assicurata presso la nostra
Cassa per delle prestazioni almeno equivalenti a quelle previste nelle
disposizioni legali in materia di assicurazioni sociali, dal 01-GEN-1999.”
In calce alla lettera, a mano, vi è un’annotazione, verosimilmente di un
dipendente della PI 2, datata 5.11.99 del seguente tenore: “Disdetta mai
arrivata, tutt’ora alla PI 2!” (doc. XXI/13).
L’8
novembre 2000 RI 1, a nome del marito, ha sottoscritto una proposta di
assicurazione presso il PI 1, indicando quale assicuratore attuale la PI 2
(doc. XVI/1).
Il 13
novembre 2000 PI 3 e RI 1, via __________, __________, hanno disdetto il
rapporto assicurativo con PI 2 (doc. XXI/2ab).
Con
scritto del 17 novembre 2000 l’PI 2 di __________ ha confermato di aver
ricevuto la disdetta ed ha reso attento l’assicurato della necessità di
trasmettere la conferma della continuità assicurativa presso un’altra Cassa
malati (doc. XXI/5).
Il giorno
precedente l’PI 2 di __________ aveva ricevuto dalla __________, PI 1, la
conferma dell’inizio del rapporto assicurativo dal 1° gennaio 2001 con i
coniugi __________ (XXI/ doc. 4 e 5).
Tramite
lettera del 24 novembre 2000 a PI 3 PI 2 ha informato l’interessato di aver
ricevuto la conferma dell’affiliazione da parte del PI 1 (doc. XXI/6) ed ha
comunicato l’avvenuta modifica all’Ufficio controllo abitanti di __________
(doc. XXI/7) ed all’Ufficio assicurazione malattie (doc. XXI/8). Da rilevare
che il 20 aprile 2006 PI 2 ha confermato che tutti i premi dovuti fino al 31
dicembre 2000 sono stati saldati (doc. XXI/17 in fine).
Il 25
ottobre 2001 l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha scritto a CO
1, affermando che “ove occorresse, giacché il mio mandante ritiene di non
aver con voi sottoscritto alcun contratto LAMal, sono a comunicarvi l’immediata
disdetta da ogni e qualsiasi copertura assicurativa.” (doc. 3)
Il 5
febbraio 2002 l’assicuratore ha scritto a PI 3, prendendo atto della disdetta
per il 31 dicembre 2001, ma rilevando che la medesima è effettiva solo quando
il nuovo assicuratore comunica al precedente la continuità della copertura
assicurativa senza interruzione (doc. 5).
Il 25
febbraio 2002 l’assicuratore ha nuovamente scritto a PI 3 chiedendo l’invio
dell’attestato della nuova Cassa malati, altrimenti “manterremo in vigore la
sua assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso la nostra
società.” (doc. 6)
Il 6
luglio 2004 l’Ufficio esecuzione di __________ ha notificato il pignoramento o
il sequestro di un credito presso PI 3 di fr. 3'500, indicando che “la
presente notifica viene inviata in via cautelativa, essendo verosimilmente da
accertare un caso di doppia affiliazione sotto i nominativi PI 3 (CO 1) e PI 3
(PI 1 – dal 2001 in avanti). Qualora lo stesso si risolva con il mantenimento
dell’affiliazione alla CO 1 fino al prossimo termine di disdetta, i premi
incassati dal PI 1 andranno riversati allo scrivente Ufficio, fino a
concorrenza della somma sopraindicata, salvo diverso accordo tra tutte le parti
in causa.” (doc. XVI/3).
Il 27 aprile
2004 PI 3 è stato sentito dalla supplente giudice di Pace del circolo di __________
in seguito all’istanza presentata da CO 1 tendente a ottenere il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta ad un precetto esecutivo per premi
LAMal del 2003.
Con
decisione del 7 luglio 2004 la Supplente Giudice di pace del Circolo di __________,
__________, ha respinto l’istanza per i seguenti motivi:
"
Considerandi
In sede di udienza il signor PI 3 ha dichiarato
di non essere mai stato affiliato alla cassa malati CO 1, ma di essere
affiliato da una decina di anni alla PI 1 di __________.
Malgrado la presente affermazione non sia
sufficiente a respingere la richiesta di parte, il Giudice deve verificare il
legame contrattuale.
(….)
Nella fattispecie, la documentazione prodotta
dalla parte istante non comprova che con il convenuto sia stato stipulato un
contratto sulla base del quale egli possa essere ritenuto debitore nei
confronti della compagnia di assicurazione dell’importo reclamato in questa
sede a titolo di premio secondo la LAMAL.
Del resto anche l’Ufficio esecuzione di __________,
con scritto 16/22 gennaio 2004, chiedeva alla CO 1 di verificare se nella
fattispecie non sussista un caso di doppia affiliazione, anche tenendo conto
del fatto che il cognome dell’assicurato della CO 1 costantemente indicato è “PI
3”.
Di conseguenza l’istanza non può essere
accolta."
In data
12.
luglio 2004 CO 1 ha scritto a __________, del PI 1, attestando che PI 3
(sic) è un suo assicurato dal 1° gennaio 1999 (doc. XVI/4).
Con
lettera del 13 luglio 2004 __________ ha informato PI 3 che, visto lo scritto
del 12 luglio 2004 di CO 1, “annulliamo la sua domanda di adesione alla
nostra cassa con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001.” (doc. XVI/5).
Il 16
agosto 2004 è intervenuto l’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), che ha
convocato PI 3 per un colloquio (doc. 8).
Con
scritto 20 novembre 2004 a CO 1, PI 3, dopo aver ripercorso la vicenda, ha
affermato che “a titolo assolutamente cautelativo, confermo anche a voi il
mantenimento della cassa PI 1, insieme con gli altri membri della mia famiglia,
anche per l’anno 2005, e quindi, subordinatamente, vi ingiungo di troncare per
tempo qualsiasi rapporto contrattuale o aggancio puramente formale che
supponiate sussista tra il sottoscritto e la vostra società.” (doc. XVI/6).
Il 30
novembre 2004 l’UAM ha invitato CO 1 ad emettere una decisione circa
l’affiliazione di PI 3 (doc. 9).
Il 17
gennaio 2005 CO 1 ha stabilito, tramite decisione formale, che l’affiliazione
presso CO 1 ha avuto inizio il 1° gennaio 1999 (doc. 10). La decisione,
trasmessa per raccomandata, non è mai pervenuta all’interessato a causa di un
disguido della posta (cfr. doc. 11 e risposta punto 12).
Il 24
gennaio 2005 PI 3 ha sottoscritto una nuova proposta di assicurazione con il PI
1.
(doc. XVI/7) e lo stesso giorno il nuovo assicuratore ha comunicato a CO 1
l’inizio dell’affiliazione con effetto al 1° gennaio 2005 (doc. XVI/8).
Il 16 marzo
2007.
PI 1 ha scritto alla CO 1 affermando che “les primes payées par
Monsieur PI 3 pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2004
ont été déduites des primes échues à cette même période.” (doc. 21)
Agli atti
vi sono inoltre degli scritti intitolati “conteggio delle prestazioni
<<terzo pagante>>”, da cui emerge che CO 1 ha pagato ad alcuni
fornitori di prestazioni (__________ e Ospedale __________ di __________)
diversi importi per prestazioni fornite nel novembre-dicembre 2003 e nel
gennaio-maggio 2004 a PI 3 (doc. 17).
Va infine
rilevato che con scritto 21 aprile 2008, dunque prima della presa di posizione
di PI 2 dell’11 giugno 2008, CO 1, dopo essere stata interpellata dal TCA per
sapere se il precedente assicuratore (PI 2) è stato avvisato del cambiamento
d’assicurazione, ha ribadito di voler rinunciare a far valere l’affiliazione
nel 1999 e nel 2000, poiché l’informazione “non è mai pervenuta alla
precedente cassa dell’assicurato” (doc. XIV).
2.8
Alla luce di
quanto sopra esposto e della giurisprudenza federale in merito al cambiamento
dell’assicuratore questo Tribunale, sulla base delle considerazioni che
seguono, ritiene che PI 3 è stato assicurato presso la Cassa malati PI 2 dal 1°
luglio 1992 al 31 dicembre 2000 e presso il PI 1, Cassa malati __________, dal
1° gennaio 2001 in poi.
Infatti,
l’assicurato ha disdetto regolarmente il rapporto assicurativo con PI 2 tramite
la notifica dello scritto 13 novembre 2000 (doc. XXI/2a), giunto
all’assicuratore il 15 o, al più tardi, il 16 novembre 2000 (doc. XXI/2a).
Il 16
novembre 2000 la Cassa malati __________, appartenente al PI 1, ha comunicato a
PI 2 che avrebbe assicurato l’interessato, senza interruzione della protezione
assicurativa, dal 1° gennaio 2001 (doc. XXI/3).
I due
assicuratori hanno agito correttamente, nel pieno rispetto delle norme in
vigore.
PI 2,
dopo aver ricevuto la disdetta da parte di PI 3 ha comunicato all’interessato
la necessità di ottenere la conferma del nuovo assicuratore circa la continuità
della protezione assicurativa senza interruzione. Una volta ricevuta la chiesta
informazione, PI 2 ha confermato a PI 3 l’uscita dalla cerchia degli assicurati
ed ha informato sia il Comune di domicilio sia l’UAM dell’avvenuta modifica del
rapporto assicurativo, nel senso di un passaggio al PI 1.
Va qui
rilevato che i due enti pubblici non sembrano aver reagito con sorpresa all’avvenuto
cambiamento. Pur non essendo un elemento costituivo necessario per confermare
la validità della disdetta del rapporto assicurativo, ciò comproverebbe
comunque che CO 1, nel 1998, non aveva informato l’UAM dell’asserita modifica
assicurativa.
In
applicazione degli art. 7 cpv. 2 LAMal (al momento della notifica dei nuovi
premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la
fine del mese che precede la validità dei nuovi premi) e 7 cpv. 5 prima frase LAMal
(il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha
comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzioni
della protezione assicurativa), il cambiamento è pertanto avvenuto regolarmente
alla fine dell’anno 2000.
Per
contro, considerato che una doppia assicurazione nell’ambito dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa (DTF 130 V 448), l’affiliazione
presso CO 1, a prescindere dalla circostanza se la firma posta in calce alla
proposta d’assicurazione appartiene effettivamente a PI 3 (questione che sarà
semmai risolta dal Ministero Pubblico a cui l’incarto andrà trasmesso per
competenza), in assenza di disdetta, non è invece mai avvenuta.
Va qui
rammentato che la disdetta del rapporto assicurativo, ossia la dichiarazione di
volontà con cui la persona assicurata decide di cambiare il suo assicuratore, è
un atto giuridico unilaterale che produce i suoi effetti indipendentemente
dall’accordo dell’assicuratore (cfr. DTF 126 V 480, consid. 2d; cfr. tuttavia
il nuovo art. 64a cpv. 4 LAMal, non applicabile in concreto, giusta il quale in
deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo
l’articolo 7 capoversi 3 e 4).
La
disdetta è un atto formatore recettizio, deve cioè essere ricevuta
dall’assicuratore al più tardi l’ultimo giorno del termine previsto dalla legge
(DTF 126 V 480, consid. 2d).
Ora, nel
1998, quando è stata compilata la proposta d’assicurazione per CO 1, PI 3 non
ha disdetto il rapporto assicurativo con PI 2, alla quale non è giunto alcuno
scritto in tal senso.
Certo, il
19.
ottobre 1998, con riferimento tuttavia a PI 3, residente in via __________ a
__________, CO 1 ha confermato a PI 2 che dal 1° gennaio 1999 avrebbe
assicurato la citata persona con prestazioni almeno equivalenti a quelle
previste dalla LAMal e il TF, con sentenza pubblicata in DTF 132 V 166 al consid.
8.5.1
ha ammesso, di massima, la possibilità per un’associazione, se in
possesso di una valida procura, di disdire il rapporto d’assicurazione malattia
obbligatoria dei suoi membri (in casu 29'000).
Tuttavia
in concreto non risulta né che CO 1 abbia ricevuto una procura in tal senso, né
che con lo scritto del 19 ottobre 1998 (doc. XXI/13) l’assicuratore abbia disdetto,
in nome e per conto di PI 3, il rapporto assicurativo che legava l’interessato
a PI 2. Ciò è del resto dimostrato dal fatto che l’assicurato, fino al 31
dicembre 2000, ha regolarmente pagato i premi dell’assicurazione obbligatoria
dovuti a PI 2 (cfr. doc. XXI/17) e che dallo scritto del 16 marzo 2007 del PI 1
a CO 1 emerge che l’interessato dal 1°gennaio 2001 al 31 luglio 2004 ha pagato a
__________ i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria (doc. 21), per cui
non si riteneva assicurato presso CO 1.
Giacché
il rapporto con CO 1 non poteva giuridicamente sorgere fino a quando il
precedente rapporto assicurativo non era stato disdetto nelle dovute forme, a
causa del divieto della doppia assicurazione (DTF 130 V 448: “Das neue
Versicherungsverhältnis kann demzufolge nicht entstehen, bevor das bisherige
beendet ist. Da andererseits auch
Versicherungslücken zu vermeiden sind, stimmt der Zeitpunkt des
Versicherungsbeginns zwangsläufig mit demjenigen der Beendigung des bisherigen
Versicherungsverhältnisses überein.“) PI 3 non è mai stato assicurato presso CO 1.
Va infine
evidenziato come ancora nel 2001, tramite l’avv. __________, l’interessato ha
contestato di essersi affiliato a CO 1 ed ha comunque disdetto ogni e qualsiasi
copertura eventualmente in essere (doc. 3) e che l’annullamento retroattivo della
domanda di adesione alla Cassa malati __________ con effetto al 1° gennaio 2001
avvenuto con lettera del 13 luglio 2004 (doc. XVI/5) è del tutto irrituale, non
essendo compito degli assicuratori scegliere presso quale Cassa malati va
affiliato un assicurato.
L’unico
indizio che potrebbe far propendere per l’affiliazione a CO 1 è la circostanza
che quest’ultimo assicuratore ha pagato ad alcuni operatori sanitari, alla fine
del 2003 ed all’inizio del 2004, delle prestazioni usufruite da PI 3, ciò che
potrebbe far ritenere che l’assicurato stesso aveva indicato CO 1 come suo
assicuratore. Tuttavia questo elemento, a fronte delle formalità necessarie previste
dall’art. 7 LAMal per cambiare assicuratore, non è sufficiente per concludere
in maniera diversa.
Alla luce
di tutto quanto sopra esposto PI 3, dopo essere rimasto assicurato fino al 31
dicembre 2000 presso PI 2, con il 1° gennaio 2001 è passato al PI 1, dove è
tuttora affiliato.
In queste
condizioni la ricorrente non può essere obbligata a pagare spese,
partecipazioni ai costi e premi di un’assicurazione presso la quale il marito
non era affiliato, indipendentemente dalla questione a sapere se i coniugi, nel
periodo litigioso, erano o meno separati di fatto.
Il
ricorso va di conseguenza accolto, mentre la decisione impugnata deve essere
annullata. Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
L’incarto
va trasmesso al Ministero Pubblico per i suoi incombenti.
2.9
Visto
l’esito del ricorso, questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove
richieste dalla ricorrente (cfr. in tal senso sentenza H 231/04, 233/04 del 20
settembre 2005 consid. 3.3.2 terzo paragrafo prima frase in fine).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
La
decisione impugnata è annullata.
2. L’incarto
è trasmesso al Ministero Pubblico per i suoi incombenti.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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