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Decisione

36.2007.160

Affiliazione presso più assicuratori malattia. Divieto della doppia assicurazione. Esame dei termini di disdetta e delle formalità necessarie per cambiare l'assicuratore. Nozione di disdetta. Riassunt

3 luglio 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può

estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in

Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno

la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un datore di

lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1

cpv. 1 OAMal precisa in proposito che

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26

del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente

all’articolo 3 della legge."

Una persona

ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi

durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei

suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III

100).

Ritenuto

il domicilio in Svizzera di PI 3, non contestato, il medesimo era quindi tenuto

ad essere affiliato presso un assicuratore per le cure medico-sanitarie.

Va

esaminato presso quale assicuratore era affiliato nel periodo litigioso

(2003-2004).

2.5. Per l'art. 7

cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre

civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.

L’art. 7

cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi,

l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine

del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve

annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare

il diritto di cambiare assicuratore (nuovo tenore in vigore dal 1° ottobre

2000).

A norma

dell’art. 7 cpv. 3 LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché

trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina

al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso

il nuovo datore di lavoro.

Giusta

l’art. 7 cpv. 4 LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una

decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il

rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta

l’articolo 13.

Per

l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo

assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza

interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve

risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di

premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona

interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso

di lui.

2.6. Con sentenza

del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima Istanza ha

stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine

di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la

dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo

assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla

comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di

conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo

destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento

del rapporto assicurativo.

Nel caso

esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998

è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto

assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31

dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.

Per

quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con

sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che

qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta

comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della

protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine

del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

Nel caso

giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato

al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10

gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31

gennaio 1997.

Infine,

l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di

cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di

assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo

che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista

dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo

assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela

illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso

può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5

seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del

danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità

di quello precedente (cons. 5.4).

2.7. Nel caso di

specie dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale e dalla documentazione

prodotta dalle parti emerge quanto segue.

I coniugi

RI 1 e PI 3, con il figlio __________, via __________, __________, si sono

affiliati alla Cassa Malati PI 2 con effetto al 1° luglio 1992 (doc. XXI/1).

Il 1°

ottobre 1998, PI 3 (__________), via __________, __________, ha sottoscritto

una proposta di assicurazione presso CO 1 con effetto dal 1° gennaio 1999,

indicando quale assicuratore attuale la PI 2 (doc. 1). Il 19 ottobre 1998

l’assicuratore ha scritto all’indirizzo sopra menzionato, confermando l’inizio

dell’assicurazione con il 1° gennaio 1999 (doc. 2).

Con “attestato”

del 19 ottobre 1998 CO 1 ha scritto a PI 2, __________, affermando che “la

persona sopraccitata (ndr.: PI 3 Via __________) è assicurata presso la nostra

Cassa per delle prestazioni almeno equivalenti a quelle previste nelle

disposizioni legali in materia di assicurazioni sociali, dal 01-GEN-1999.”

In calce alla lettera, a mano, vi è un’annotazione, verosimilmente di un

dipendente della PI 2, datata 5.11.99 del seguente tenore: “Disdetta mai

arrivata, tutt’ora alla PI 2!” (doc. XXI/13).

L’8

novembre 2000 RI 1, a nome del marito, ha sottoscritto una proposta di

assicurazione presso il PI 1, indicando quale assicuratore attuale la PI 2

(doc. XVI/1).

Il 13

novembre 2000 PI 3 e RI 1, via __________, __________, hanno disdetto il

rapporto assicurativo con PI 2 (doc. XXI/2ab).

Con

scritto del 17 novembre 2000 l’PI 2 di __________ ha confermato di aver

ricevuto la disdetta ed ha reso attento l’assicurato della necessità di

trasmettere la conferma della continuità assicurativa presso un’altra Cassa

malati (doc. XXI/5).

Il giorno

precedente l’PI 2 di __________ aveva ricevuto dalla __________, PI 1, la

conferma dell’inizio del rapporto assicurativo dal 1° gennaio 2001 con i

coniugi __________ (XXI/ doc. 4 e 5).

Tramite

lettera del 24 novembre 2000 a PI 3 PI 2 ha informato l’interessato di aver

ricevuto la conferma dell’affiliazione da parte del PI 1 (doc. XXI/6) ed ha

comunicato l’avvenuta modifica all’Ufficio controllo abitanti di __________

(doc. XXI/7) ed all’Ufficio assicurazione malattie (doc. XXI/8). Da rilevare

che il 20 aprile 2006 PI 2 ha confermato che tutti i premi dovuti fino al 31

dicembre 2000 sono stati saldati (doc. XXI/17 in fine).

Il 25

ottobre 2001 l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha scritto a CO

1, affermando che “ove occorresse, giacché il mio mandante ritiene di non

aver con voi sottoscritto alcun contratto LAMal, sono a comunicarvi l’immediata

disdetta da ogni e qualsiasi copertura assicurativa.” (doc. 3)

Il 5

febbraio 2002 l’assicuratore ha scritto a PI 3, prendendo atto della disdetta

per il 31 dicembre 2001, ma rilevando che la medesima è effettiva solo quando

il nuovo assicuratore comunica al precedente la continuità della copertura

assicurativa senza interruzione (doc. 5).

Il 25

febbraio 2002 l’assicuratore ha nuovamente scritto a PI 3 chiedendo l’invio

dell’attestato della nuova Cassa malati, altrimenti “manterremo in vigore la

sua assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso la nostra

società.” (doc. 6)

Il 6

luglio 2004 l’Ufficio esecuzione di __________ ha notificato il pignoramento o

il sequestro di un credito presso PI 3 di fr. 3'500, indicando che “la

presente notifica viene inviata in via cautelativa, essendo verosimilmente da

accertare un caso di doppia affiliazione sotto i nominativi PI 3 (CO 1) e PI 3

(PI 1 – dal 2001 in avanti). Qualora lo stesso si risolva con il mantenimento

dell’affiliazione alla CO 1 fino al prossimo termine di disdetta, i premi

incassati dal PI 1 andranno riversati allo scrivente Ufficio, fino a

concorrenza della somma sopraindicata, salvo diverso accordo tra tutte le parti

in causa.” (doc. XVI/3).

Il 27 aprile

2004 PI 3 è stato sentito dalla supplente giudice di Pace del circolo di __________

in seguito all’istanza presentata da CO 1 tendente a ottenere il rigetto

provvisorio dell’opposizione interposta ad un precetto esecutivo per premi

LAMal del 2003.

Con

decisione del 7 luglio 2004 la Supplente Giudice di pace del Circolo di __________,

__________, ha respinto l’istanza per i seguenti motivi:

"

Considerandi

In sede di udienza il signor PI 3 ha dichiarato

di non essere mai stato affiliato alla cassa malati CO 1, ma di essere

affiliato da una decina di anni alla PI 1 di __________.

Malgrado la presente affermazione non sia

sufficiente a respingere la richiesta di parte, il Giudice deve verificare il

legame contrattuale.

(….)

Nella fattispecie, la documentazione prodotta

dalla parte istante non comprova che con il convenuto sia stato stipulato un

contratto sulla base del quale egli possa essere ritenuto debitore nei

confronti della compagnia di assicurazione dell’importo reclamato in questa

sede a titolo di premio secondo la LAMAL.

Del resto anche l’Ufficio esecuzione di __________,

con scritto 16/22 gennaio 2004, chiedeva alla CO 1 di verificare se nella

fattispecie non sussista un caso di doppia affiliazione, anche tenendo conto

del fatto che il cognome dell’assicurato della CO 1 costantemente indicato è “PI

3”.

Di conseguenza l’istanza non può essere

accolta."

In data

12.

luglio 2004 CO 1 ha scritto a __________, del PI 1, attestando che PI 3

(sic) è un suo assicurato dal 1° gennaio 1999 (doc. XVI/4).

Con

lettera del 13 luglio 2004 __________ ha informato PI 3 che, visto lo scritto

del 12 luglio 2004 di CO 1, “annulliamo la sua domanda di adesione alla

nostra cassa con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001.” (doc. XVI/5).

Il 16

agosto 2004 è intervenuto l’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), che ha

convocato PI 3 per un colloquio (doc. 8).

Con

scritto 20 novembre 2004 a CO 1, PI 3, dopo aver ripercorso la vicenda, ha

affermato che “a titolo assolutamente cautelativo, confermo anche a voi il

mantenimento della cassa PI 1, insieme con gli altri membri della mia famiglia,

anche per l’anno 2005, e quindi, subordinatamente, vi ingiungo di troncare per

tempo qualsiasi rapporto contrattuale o aggancio puramente formale che

supponiate sussista tra il sottoscritto e la vostra società.” (doc. XVI/6).

Il 30

novembre 2004 l’UAM ha invitato CO 1 ad emettere una decisione circa

l’affiliazione di PI 3 (doc. 9).

Il 17

gennaio 2005 CO 1 ha stabilito, tramite decisione formale, che l’affiliazione

presso CO 1 ha avuto inizio il 1° gennaio 1999 (doc. 10). La decisione,

trasmessa per raccomandata, non è mai pervenuta all’interessato a causa di un

disguido della posta (cfr. doc. 11 e risposta punto 12).

Il 24

gennaio 2005 PI 3 ha sottoscritto una nuova proposta di assicurazione con il PI

1.

(doc. XVI/7) e lo stesso giorno il nuovo assicuratore ha comunicato a CO 1

l’inizio dell’affiliazione con effetto al 1° gennaio 2005 (doc. XVI/8).

Il 16 marzo

2007.

PI 1 ha scritto alla CO 1 affermando che “les primes payées par

Monsieur PI 3 pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2004

ont été déduites des primes échues à cette même période.” (doc. 21)

Agli atti

vi sono inoltre degli scritti intitolati “conteggio delle prestazioni

<<terzo pagante>>”, da cui emerge che CO 1 ha pagato ad alcuni

fornitori di prestazioni (__________ e Ospedale __________ di __________)

diversi importi per prestazioni fornite nel novembre-dicembre 2003 e nel

gennaio-maggio 2004 a PI 3 (doc. 17).

Va infine

rilevato che con scritto 21 aprile 2008, dunque prima della presa di posizione

di PI 2 dell’11 giugno 2008, CO 1, dopo essere stata interpellata dal TCA per

sapere se il precedente assicuratore (PI 2) è stato avvisato del cambiamento

d’assicurazione, ha ribadito di voler rinunciare a far valere l’affiliazione

nel 1999 e nel 2000, poiché l’informazione “non è mai pervenuta alla

precedente cassa dell’assicurato” (doc. XIV).

2.8

Alla luce di

quanto sopra esposto e della giurisprudenza federale in merito al cambiamento

dell’assicuratore questo Tribunale, sulla base delle considerazioni che

seguono, ritiene che PI 3 è stato assicurato presso la Cassa malati PI 2 dal 1°

luglio 1992 al 31 dicembre 2000 e presso il PI 1, Cassa malati __________, dal

1° gennaio 2001 in poi.

Infatti,

l’assicurato ha disdetto regolarmente il rapporto assicurativo con PI 2 tramite

la notifica dello scritto 13 novembre 2000 (doc. XXI/2a), giunto

all’assicuratore il 15 o, al più tardi, il 16 novembre 2000 (doc. XXI/2a).

Il 16

novembre 2000 la Cassa malati __________, appartenente al PI 1, ha comunicato a

PI 2 che avrebbe assicurato l’interessato, senza interruzione della protezione

assicurativa, dal 1° gennaio 2001 (doc. XXI/3).

I due

assicuratori hanno agito correttamente, nel pieno rispetto delle norme in

vigore.

PI 2,

dopo aver ricevuto la disdetta da parte di PI 3 ha comunicato all’interessato

la necessità di ottenere la conferma del nuovo assicuratore circa la continuità

della protezione assicurativa senza interruzione. Una volta ricevuta la chiesta

informazione, PI 2 ha confermato a PI 3 l’uscita dalla cerchia degli assicurati

ed ha informato sia il Comune di domicilio sia l’UAM dell’avvenuta modifica del

rapporto assicurativo, nel senso di un passaggio al PI 1.

Va qui

rilevato che i due enti pubblici non sembrano aver reagito con sorpresa all’avvenuto

cambiamento. Pur non essendo un elemento costituivo necessario per confermare

la validità della disdetta del rapporto assicurativo, ciò comproverebbe

comunque che CO 1, nel 1998, non aveva informato l’UAM dell’asserita modifica

assicurativa.

In

applicazione degli art. 7 cpv. 2 LAMal (al momento della notifica dei nuovi

premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la

fine del mese che precede la validità dei nuovi premi) e 7 cpv. 5 prima frase LAMal

(il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha

comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzioni

della protezione assicurativa), il cambiamento è pertanto avvenuto regolarmente

alla fine dell’anno 2000.

Per

contro, considerato che una doppia assicurazione nell’ambito dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa (DTF 130 V 448), l’affiliazione

presso CO 1, a prescindere dalla circostanza se la firma posta in calce alla

proposta d’assicurazione appartiene effettivamente a PI 3 (questione che sarà

semmai risolta dal Ministero Pubblico a cui l’incarto andrà trasmesso per

competenza), in assenza di disdetta, non è invece mai avvenuta.

Va qui

rammentato che la disdetta del rapporto assicurativo, ossia la dichiarazione di

volontà con cui la persona assicurata decide di cambiare il suo assicuratore, è

un atto giuridico unilaterale che produce i suoi effetti indipendentemente

dall’accordo dell’assicuratore (cfr. DTF 126 V 480, consid. 2d; cfr. tuttavia

il nuovo art. 64a cpv. 4 LAMal, non applicabile in concreto, giusta il quale in

deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore

finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo

l’articolo 7 capoversi 3 e 4).

La

disdetta è un atto formatore recettizio, deve cioè essere ricevuta

dall’assicuratore al più tardi l’ultimo giorno del termine previsto dalla legge

(DTF 126 V 480, consid. 2d).

Ora, nel

1998, quando è stata compilata la proposta d’assicurazione per CO 1, PI 3 non

ha disdetto il rapporto assicurativo con PI 2, alla quale non è giunto alcuno

scritto in tal senso.

Certo, il

19.

ottobre 1998, con riferimento tuttavia a PI 3, residente in via __________ a

__________, CO 1 ha confermato a PI 2 che dal 1° gennaio 1999 avrebbe

assicurato la citata persona con prestazioni almeno equivalenti a quelle

previste dalla LAMal e il TF, con sentenza pubblicata in DTF 132 V 166 al consid.

8.5.1

ha ammesso, di massima, la possibilità per un’associazione, se in

possesso di una valida procura, di disdire il rapporto d’assicurazione malattia

obbligatoria dei suoi membri (in casu 29'000).

Tuttavia

in concreto non risulta né che CO 1 abbia ricevuto una procura in tal senso, né

che con lo scritto del 19 ottobre 1998 (doc. XXI/13) l’assicuratore abbia disdetto,

in nome e per conto di PI 3, il rapporto assicurativo che legava l’interessato

a PI 2. Ciò è del resto dimostrato dal fatto che l’assicurato, fino al 31

dicembre 2000, ha regolarmente pagato i premi dell’assicurazione obbligatoria

dovuti a PI 2 (cfr. doc. XXI/17) e che dallo scritto del 16 marzo 2007 del PI 1

a CO 1 emerge che l’interessato dal 1°gennaio 2001 al 31 luglio 2004 ha pagato a

__________ i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria (doc. 21), per cui

non si riteneva assicurato presso CO 1.

Giacché

il rapporto con CO 1 non poteva giuridicamente sorgere fino a quando il

precedente rapporto assicurativo non era stato disdetto nelle dovute forme, a

causa del divieto della doppia assicurazione (DTF 130 V 448: “Das neue

Versicherungsverhältnis kann demzufolge nicht entstehen, bevor das bisherige

beendet ist. Da andererseits auch

Versicherungslücken zu vermeiden sind, stimmt der Zeitpunkt des

Versicherungsbeginns zwangsläufig mit demjenigen der Beendigung des bisherigen

Versicherungsverhältnisses überein.“) PI 3 non è mai stato assicurato presso CO 1.

Va infine

evidenziato come ancora nel 2001, tramite l’avv. __________, l’interessato ha

contestato di essersi affiliato a CO 1 ed ha comunque disdetto ogni e qualsiasi

copertura eventualmente in essere (doc. 3) e che l’annullamento retroattivo della

domanda di adesione alla Cassa malati __________ con effetto al 1° gennaio 2001

avvenuto con lettera del 13 luglio 2004 (doc. XVI/5) è del tutto irrituale, non

essendo compito degli assicuratori scegliere presso quale Cassa malati va

affiliato un assicurato.

L’unico

indizio che potrebbe far propendere per l’affiliazione a CO 1 è la circostanza

che quest’ultimo assicuratore ha pagato ad alcuni operatori sanitari, alla fine

del 2003 ed all’inizio del 2004, delle prestazioni usufruite da PI 3, ciò che

potrebbe far ritenere che l’assicurato stesso aveva indicato CO 1 come suo

assicuratore. Tuttavia questo elemento, a fronte delle formalità necessarie previste

dall’art. 7 LAMal per cambiare assicuratore, non è sufficiente per concludere

in maniera diversa.

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto PI 3, dopo essere rimasto assicurato fino al 31

dicembre 2000 presso PI 2, con il 1° gennaio 2001 è passato al PI 1, dove è

tuttora affiliato.

In queste

condizioni la ricorrente non può essere obbligata a pagare spese,

partecipazioni ai costi e premi di un’assicurazione presso la quale il marito

non era affiliato, indipendentemente dalla questione a sapere se i coniugi, nel

periodo litigioso, erano o meno separati di fatto.

Il

ricorso va di conseguenza accolto, mentre la decisione impugnata deve essere

annullata. Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

L’incarto

va trasmesso al Ministero Pubblico per i suoi incombenti.

2.9

Visto

l’esito del ricorso, questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove

richieste dalla ricorrente (cfr. in tal senso sentenza H 231/04, 233/04 del 20

settembre 2005 consid. 3.3.2 terzo paragrafo prima frase in fine).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

2. L’incarto

è trasmesso al Ministero Pubblico per i suoi incombenti.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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