36.2007.161
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22 gennaio 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
36.2007.161
Data decisione, Autorità:
22.01.2008, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio nel 2007 per l'anno 2007.Tardiva.Trasferimento di Cantone nel 2006.L'eccezione vale solo per la domanda del 2006 che poteva avvenire nel 2006.Non c'è stata informazione errata di un'autorità.UAM non ha l'obbligo di informare tutti.Se UAM non invia formulario,richiederlo al Comune
PAGAMENTO
PERSONA SOLA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. c RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d RLCAMAL
art. 45 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.161
TB
Lugano
22 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5
settembre 2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Con
formulario datato 28 maggio 2007, RI 1, 1979, ha postulato la riduzione del
premio dell'assicurazione di base
delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007 (doc. 1).
B. La
domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con
decisione del 2 agosto 2007 sia con decisione su reclamo del 5 settembre 2007
(doc. 5), poiché le motivazioni addotte - su specifica richiesta dell'UAM (doc. 1) - per giustificare il ritardo
dell'invio non sono state
considerate dall'Amministrazione
come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurata la riduzione del premio di cassa malati.
C. Con
ricorso del 1° ottobre 2007 (doc. I), identico al reclamo, l'assicurata, rappresentata dalla RA 1, si è
rivolta al TCA chiedendo di sospendere
l'esame del diritto alla
riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2007, in attesa che l'autorità fiscale emani la notifica di tassazione 2006 che deve
servire come base di calcolo per i sussidi del 2007. La ricorrente ha
evidenziato di essersi trasferita dal Canton __________ in Ticino il 1° giugno 2006
e di avere saputo soltanto nel maggio 2007 di dovere espressamente fare istanza
scritta all'Ufficio
assicurazione malattia (UAM) per ottenere la riduzione del premio.
D. Con
osservazioni del 17 ottobre 2007 (doc. V) l'Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso per tardività
in virtù dell'art. 45 cpv. 1
lett. a RLCAMal, essendo l'assicurata
tassata in via ordinaria anche se non ha ancora ricevuto la notifica di
tassazione 2006 che, peraltro, non è alla base per l'esame del sussidio per il 2007. In queste circostanze, giusta l'art. 67 lett. e RLCAMal il diritto alla
riduzione dei premi di cassa malati va verificato sulla base dei redditi lordi
presenti al momento dell'istanza
di sussidio, che l'Amministrazione
accerta autonomamente. Inoltre, a mente dell'UAM, la circostanza della misconoscenza della legislazione cantonale
non la soccorre nel suo ritardo (art. 45 cpv. 2 RLCAMal). Infine, siccome
giunta in Ticino nel 2006 e la domanda di sussidio è per il 2007, nemmeno le si
può applicare l'art. 45 cpv. 1
lett. c RLCAMal.
L'insorgente ha ribadito l'applicabilità di quest'ultimo disposto (doc. VII), mentre l'Amministrazione l'ha negata, confermando la sua decisione (doc. IX).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.
1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 5 settembre 2007 (doc.
5), quando l'UAM ha emanato la
decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del
1994 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
Una soluzione diversa
potrebbe comportare delle disparità, laddove, eventualmente, il nuovo
Regolamento fosse più restrittivo della normativa vigente in precedenza su cui
si è invece basata l'Amministrazione
per la sua decisione. In quell'evenienza,
le autorità di prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali,
ma applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole
e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2007
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale
nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17
ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il
limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°
figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF
50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di
premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è
stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal –
corrispondente esattamente all'art.
10 nRLCAMal - prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal – ripreso integralmente nell'art. 11 nRLCAMal -, l'Istituto delle assicurazioni sociali
stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è
presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel
corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato,
possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il
sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di
reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le
situazioni di cui all’art. 67 [ora divenuto art. 31
nRLCAMal]), ritenessero di rientrare nel diritto al
sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
5. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per il 2007 è stata inviata ad anno 2007 inoltrato (doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurata, domiciliata nel nostro Cantone
dal 1° giugno 2006, è quindi tassata in via ordinaria, sebbene al momento in
cui ha formulato la sua istanza di sussidio non avesse ancora ricevuto la
dichiarazione d'imposta 2006 da
compilare. Essa appartiene alla categoria delle persone tassate in via
ordinaria ed in nessuna altra categoria dei contribuenti fiscali. Pertanto, la
richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel maggio 2007 è di
per sé tardiva poiché doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006.
Va inoltre osservato
che l'art. 45 cpv. 1 lett. c
RLCAMal non va applicato alla fattispecie, nella misura in cui la ricorrente si
è trasferita in Ticino nel 2006 ed ha postulato il sussidio per il 2007. Questo
disposto tutela infatti unicamente gli assicurati che cambiano Cantone nell'anno per il quale chiedono il sussidio, permettendo loro di introdurre l'istanza nel corso dell’anno di competenza anziché nell'anno precedente l'anno di competenza. In concreto, dunque, l'assicurata avrebbe dovuto inoltrare la richiesta del sussidio nel
2006 per l'anno 2006 e per il
2007. In questo caso, la sua richiesta non sarebbe stata tardiva ma, se date
tutte le premesse, sarebbe stata accolta.
Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, che rinvia
all'art. 67 RLCAMal (art. 31
nRLCAMal). Infatti l'ipotesi è diversa. In concreto la ricorrente avrebbe dovuto,
entro fine 2006, domandare il sussidio anche in assenza di una tassazione ed il
competente ufficio avrebbe accertato autonomamente il suo reddito convertendolo
in reddito ipotetico. La domanda è tardiva.
6. Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre verificare se effettivamente
il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata
inoltrata sia ancora scusabile.
In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo all'introduzione della
LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal (di uguale tenore
del nuovo art. 11 cpv. 2 nRLCAMal), per casi particolari e per ragioni
comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze
che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso di altri coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo
per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi
periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone
avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio
2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta
scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al
controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro
cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della
procedura ticinese (STCA del 13
febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
7. Nel
caso di specie, l'insorgente fa
valere che nel Canton __________, che ha lasciato per trasferirsi
definitivamente in Ticino nel giugno 2006, la riduzione del premio è accordata
automaticamente, senza necessità di fare esplicita richiesta. Per questo
motivo, non conoscendo la procedura da adottare nel Cantone Ticino per l'ottenimento della riduzione del premio di
cassa malati, essa ha creduto che anche nel nostro Cantone la procedura fosse
la stessa.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
Nella
fattispecie, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite
dalle autorità competenti, perciò questo principio non viene in aiuto alla
ricorrente.
Come
visto la giurisprudenza ha inoltre già analizzato il caso di un trasferimento
di cantone nella sentenza 13 febbraio 2007 (inc. 36.2006.225) negando un dovere
accresciuto di informazione all'assicurato che non conosceva la prassi
ticinese.
Va
rammentato che, di principio secondo la normativa cantonale, il sussidio
dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa
esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non
viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola,
ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di
regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini
residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione
avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio
Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con
Fatti
i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono
pubblicati sul Foglio Ufficiale.
Occorre
ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali
beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal, art. 10
nRLCAMal). Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a
disposizione la tassazione determinante dell’assicurato, ciò che non era il
caso in concreto.
Peraltro, neppure il mancato invio del
formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è comunque un motivo
per poter chiedere il sussidio in ritardo.
Infatti, con sentenza
3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato
che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per
la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato
giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la
negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re
B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le
campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
Considerandi
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di
provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali
in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della
redattrice).
Alla luce di quanto
precede l'assicurata non può
prevalersi della misconoscenza della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 26 novembre 2007, 36.2007.115; STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).
Le giustificazioni che
essa ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute
valide.
A giusta ragione l'Amministrazione ha
quindi considerato tardivo l'inoltro della richiesta di riduzione del premio
per il 2007.
8.
Stante
quanto precede, non è possibile la concessione retroattiva della riduzione del
premio di cassa malati per l'anno
2007.
In questo senso, la ricorrente non apporta particolari motivazioni a
sostegno del ritardo nell'invio
della sua istanza di riduzione.
Né la mancata
tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del
premio di cassa malati per il 2007 (entro il 31 dicembre 2006), né tanto meno
la circostanza che non conosceva la legislazione ticinese, possono essere poste
alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente
per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione
del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve di conseguenza essere
respinto.
9.
Infine, l'assicurata ha chiesto di essere sentita
(doc. VII).
Alla luce delle
conclusioni a cui questo Tribunale è giunto, l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il
diritto d'essere sentito,
sancito dall'art. 29 cpv. 2
Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1
CEDU.
10.
In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale
(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95.
e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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