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Decisione

36.2007.161

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 gennaio 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono

pubblicati sul Foglio Ufficiale.

Occorre

ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali

beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal, art. 10

nRLCAMal). Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a

disposizione la tassazione determinante dell’assicurato, ciò che non era il

caso in concreto.

Peraltro, neppure il mancato invio del

formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è comunque un motivo

per poter chiedere il sussidio in ritardo.

Infatti, con sentenza

3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato

che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per

la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato

giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la

negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re

B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le

campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

Considerandi

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di

provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali

in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della

redattrice).

Alla luce di quanto

precede l'assicurata non può

prevalersi della misconoscenza della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 26 novembre 2007, 36.2007.115; STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).

Le giustificazioni che

essa ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute

valide.

A giusta ragione l'Amministrazione ha

quindi considerato tardivo l'inoltro della richiesta di riduzione del premio

per il 2007.

8.

Stante

quanto precede, non è possibile la concessione retroattiva della riduzione del

premio di cassa malati per l'anno

2007.

In questo senso, la ricorrente non apporta particolari motivazioni a

sostegno del ritardo nell'invio

della sua istanza di riduzione.

Né la mancata

tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del

premio di cassa malati per il 2007 (entro il 31 dicembre 2006), né tanto meno

la circostanza che non conosceva la legislazione ticinese, possono essere poste

alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente

per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione

del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto.

9.

Infine, l'assicurata ha chiesto di essere sentita

(doc. VII).

Alla luce delle

conclusioni a cui questo Tribunale è giunto, l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il

diritto d'essere sentito,

sancito dall'art. 29 cpv. 2

Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1

CEDU.

10.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale

(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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