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Decisione

36.2007.162

Moglie debitrice solidale, siccome convivente con il marito, per i premi non pagati dal consorte

13 marzo 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un

richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.

Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30

giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1

OAMal);

Se l’assicurato non paga entro il termine

impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al

debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali

pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2)

Se l’assicurato

cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un

pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3);

• che

conformemente all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione

dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si

applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo

di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni. La sospensione termina non appena sono stati pagati

i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la

procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.

L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul

rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di

beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono

una notifica a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico

delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con

premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o

il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi

di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con

uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere

la presa a carico dei costi;

• che

come rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo

64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla notifica

della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso

1. Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore

deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni

ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima

della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino

a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.

Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute

all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve

informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e

che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto

nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge;

(…)

• che, per quanto concerne le spese di

richiamo e diffida, occorre ricordare come con il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90

cpv. 5 OAMal, (…) norma sostituita dall'art. 105 b cpv. 3 OAMal introdotto con

effetto al 1° gennaio 2007 (…) che prevedono che se l’assicurato ha causato a

torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo,

l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari,

nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati."

5. Come

evidenziato nelle considerazioni di fatto CO 1 sostiene di avere escusso più

volte il marito della ricorrente, per importi che non sono noti nel dettaglio

siccome l’assicuratore non ha prodotto le copie dei relativi tali PE. Agli atti

è consegnata una comminatoria di fallimento avente per oggetto un importo di

CHF 261,20 per premi a cui si assommano spese amministrative per CHF 305,55. Le

decisioni dell’assicuratore fanno riferimento ad importi incoerenti rispetto a

quello appena riportato. La decisione formale non è stata prodotta, nonostante

l’obbligo fatto all’assicuratore di trasmettere l’intero incarto, ma nella

decisione su opposizione è detto che “con decisione formale del 30

luglio 2007, CO 1 ha fatturato alla signora RI 1 l’importo di CHF 688,75”

per premi e spese del marito. La matematica non essendo materia opinabile

l’importo preteso con la comminatoria di fallimento dal marito della ricorrente

assomma a CHF 261,20 oltre alle spese per CHF 305,55 per un totale di CHF

566,75. La differenza degli importi (CHF 688.75 - CHF 566.75) è di CHF 122.-. CO

1 anche in sede di risposta di causa ha mantenuto la richiesta di avere dalla

ricorrente un importo di CHF 688,75. La differenza dovrebbe consistere nelle

spese esecutive come desumibile dal conteggio XI/1, dove ciò non è esplicitamente

detto, conteggio prodotto solo a richiesta del giudice. In buona sostanza

dunque il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve decidere se RI 1 deve

versare ad CO 1, siccome debitrice solidale del marito, CHF 261,20 per premi ed

un importo di CHF 305,55 per spese amministrative e CHF 122.- per spese esecutive.

6. Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità

sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del

tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in

cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni

sociali e nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993

pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC,

relativo al mantenimento della famiglia,

" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

Considerandi

2.

Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni

dell’unione coniugale e della loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge

rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta

l’unione coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2.

l’affare non consente una dilazione e

l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,

assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se

stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo

riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

A questo proposito, va

osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento

dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento

della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e

dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione

malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre

considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.

166.

cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota

815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono

solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal

regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme

(RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza

del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha

precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella

necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia

o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la

copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui

gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché

ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente

rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale

per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione

coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti

della famiglia.

Nella sentenza federale

citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza

precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria,

in virtù dell'art. 166 CC, un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi

dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione

a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita

comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22

luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia

la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il

cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti

della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono

solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo

di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di

giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.

166)".

In quell'occasione,

l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita

comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")

vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto

necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta

l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF

119.

V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza

dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il

potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità

solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo

se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di

separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini

della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano

una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".

7.

In

concreto appare indiscusso che __________ e RI 1 siano coniugati e conviventi,

a nulla di diverso può portare l’esistenza – nemmeno invocata dalla ricorrente

– di un’autorizzazione di soggiorno ad __________ della signora per ragioni di

lavoro. Alla luce di ciò va ammessa, come d’altra parte non contestato in sè,

una solidarietà per il debito derivante da premi. Come vedremo non va invece

ritenuta una solidarietà per le spese amministrative e quelle esecutive

sostenute nella procedura esecutiva del marito della ricorrente.

A

quanto ammonta il debito della signora RI 1, e meglio a quanto assommano i

premi insoluti da parte del marito? Ebbene il marito ha indicato di avere

pagato tutti i premi pendenti per l’anno 2006. D’altra parte l’ammontare di

detto premio non è conosciuto per una polizza chiara, completa e conforme ma

per deduzione dai conteggi presentati da CO 1. Una prima polizza

d’assicurazione è stata prodotta da CO 1 ma si riferiva all’anno 2007 e quindi

inconferente con i fatti oggetto della causa. Dietro insistenze del Giudice

delegato CO 1 ha prodotto una polizza (doc. XI/2) indicante un premio di CHF

264.

- con la specifica “l’eventuale sussidio cantonale non dedotto”. Ora

nulla di strano se non fosse che la data della polizza è il 3 dicembre 2007,

ossia il giorno della lettera doc. XI trasmessa al Tribunale. L’ammontare del sussidio

non è stato dimostrato più dettagliatamente (non è comunque in sè contestato

dall'assicurato), è stato solo indicato dall’assicuratore. Al debitore primario

è stata formulata la richiesta di esprimersi in merito ed è stata chiesta la

prova dell’avvenuto pagamento integrale dei premi relativi all’anno 2006.

Tale prova non è stata adeguatamente prodotta. In

effetti i premi 2007 sono stati interamente soluti. Apparentemente fissati in

CHF 3'036.- dall'importo va dedotto il sussidio di CHF 2'712.-, la tassa

rimborsata di CHF 19.20 ed i versamenti di CHF 149.-, 101.80 e 5 x 27.- per CHF

135.

- (il maggior pagamento di CHF 81.60 potrebbe essere costituito dalle

spese). Per il residuo dei premi 2006 non sono state consegnate al TCA copie

delle cedole di versamento postale timbrate o altra prova di versamento.

Alla

luce di quanto precede il debito per i soli premi 2006 viene fissato in CHF 261.20.

In effetti in maniera insoddisfacente l’assicuratore ha indicato tale importo

dei premi ed il periodo (l'anno è specificato ma non i mesi) per i quali detti

premi sono rimasti insoluti. Ne discende che il debito per il quale la signora RI

1.

risponde corrisponde a detto importo.

8.

Va

ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata an­che il pagamento

delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore al marito e da

questi dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento

degli importi dovuti per legge.

Il

Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che, con l'entrata in vigore

dell'assicurazione malattia obbligatoria, un coniuge risponde solidalmente, ex

art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente

dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contri­butivo

sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Ciò

significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidal­mente

responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non

delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore

non può chiedere all’insorgente il paga­mento delle spese di diffida,

d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di

procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento

dei premi LAMal da parte del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni del 20 luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13

pag. 12 e 13, è stato indicato come:

"

Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di

precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria

un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi

dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di

assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito

durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della

famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Per

l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col

suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

Ad

esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato.

In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso

di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le

conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione,

Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e

segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).

Ciò

significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile

unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre

spese causate dal consorte.

Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento

delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di

prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati

dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."

9.

In

concreto oltre CHF 305 sono pretesi per spese, cifra che appare decisamente

sproporzionata e fuori luogo per un residuo di premi ben al di sotto di tale

cifra. A questi poi CO 1 aggiunge spese esecutive per CHF 122.--. Questi

importi, che non occorre verificare se giustificati e proporzionati,

rispettivamente se supportati da sufficiente base giuridica, non possono essere

esatti dalla signora RI 1.

10.

Da quanto precede discende che l’impugnativa va accolta parzialmente.

Non possono invece essere qui recepite, ad esclusione della solidarietà, le

difficoltà economiche della ricorrente, la perdita del lavoro ed il suo impegno

per allevare un figlio. L’importo che va ammesso in questa sede, dopo faticosa

istruttoria per la lacunosa presentazione dell’incarto da parte di CO 1 e dopo

la lacunosa risposta dell’assicuratore alle domande di accertamento da parte

del Giudice delegato, è decisamente contenuto rispetto alle cifre inizialmente

volute. La Cassa risulta essere quindi soccombente sostanzialmente per quasi

2/3. L’atteggiamento della Cassa, come preannunciato nello scritto 21 gennaio

2008.

del Giudice delegato, non può qui rimanere senza conseguenze sul piano

della tassa di giustizia, delle spese giudiziarie e dell’indennità per spese

alla parte ricorrente. In effetti, come evidenzia la lettera 21 gennaio 2008

(doc. XV) trasmessa per conoscenza all’amministrazione, il Giudice delegato è

dovuto intervenire per ben tre volte presso CO 1 al fine di costituire un

dossier degno di questo nome, per cercare di comprendere la composizione esatta

dell’importo richiesto alla ricorrente, per cercare di comprendere la cifra

fluttuante del credito preteso, per tentare di capire a quali mesi si

riferissero i premi, per verificare la completezza degli atti. Non solo.

All’assicuratore non sfugge certo la prassi sia di questo Tribunale che la giurisprudenza

del Tribunale Federale in materia di composizione del credito pretendibile dal

coniuge debitore solidale. Chiedere la condanna della moglie per le spese

amministrative sostenute nei confronti del marito non appare ammissibile,

quelle spese non dovevano figurare nelle decisioni formale e su opposizione.

L’atteggiamento

superficiale nella gestione dell’incarto da parte della Cassa deve comportare

il carico di tassa di giustizia e spese alla stessa. L’amministrazione non può

scaricare sulle spalle del Tribunale le esigenze istruttorie e non trasmettere

quanto dovuto neppure quando il giudice interviene con puntuali richieste e ciò

anche se la ricorrente non ha contestato puntualmente (dal profilo giuridico)

la posizione dell'amministrazione. La tassa va qui limitatamente fissata in CHF

200.

- che va accompagnata dalle spese per composizione incarto, scritturazioni,

invii raccomandati, redazione della sentenza ed intimazione della stessa –

spese che, a fronte dell’attitudine adottata non appare giustificato lasciare

sulle spalle del popolo ticinese che provvede a finanziare la sua giustizia - ,

che vengono fissate in CHF 80.-.

11.

Non

patrocinata la ricorrente ha palesemente dovuto sopportare spese vive per salvaguardare

adeguatamente i suoi diritti. Alla stessa vanno rimborsate, a debito

dell’assicuratore, perlomeno parte delle spese vive sopportate che possono qui

essere cifrate in CHF 70.-. Non si tratta qui di ripetibili, la ricorrente, non

patrocinata e non rappresentata, ha agito autonomamente con le semplici

conoscenze in materia e non appare quindi giustificato il riconoscimento di indennità

di patrocinio nonostante l’agire sprovveduto della cassa nel chiedere il

rimborso di una marea di spese non esigibili, ma si tratta di partecipazione

alle spese vive sopportate. Nella propria sentenza 5 settembre 2007 (K 63/06 in

re V.) il Tribunale federale ha a lungo disquisito sul tema delle ripetibili

dimenticando invece quello delle indennità per le spese vive sopportate, manifestamente

– d’avviso di questo Tribunale - diverso.

Nella

sentenza K63/06 citata il Tribunale Federale così ha rammentato il tema:

"

Giusta l'art. 61 lett. g LPGA, il

ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo

quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato

senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la

complessità del procedimento.

Trattandosi

di una questione di diritto federale, questo Tribunale esamina liberamente

l'interpretazione e l'applicazione della prima frase dell'art. 61 lett. g LPGA,

concernente il diritto in quanto tale a ripetibili della parte vincente in

causa (SVR 2004 AlV no. 8 pag. 21 consid. 2 [C 56/03]). In questa misura,

l'art. 61 lett. g LPGA è escluso dall'ambito applicativo delle Disposizioni

transitorie dell'art. 82 cpv. 2 LPGA e osta all'applicazione di ogni eventuale

norma (contraria) di diritto cantonale (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni K 121/03 del 10 agosto 2004, consid. 6.1.1; …) …

Stabilire

di conseguenza se e a quali condizioni un'indennità possa essere accordata alla

parte vincente in procedura cantonale è una questione di diritto federale e

dipende, da un lato, dall'esito della lite, e, dall'altro, dalla persona avente

diritto (cfr. DTF 129 V 113 consid. 2.2 pag. 115 e le sentenze ivi

citate; quanto alla giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 87

lett. g LAMal, in vigore fino al 31 dicembre 2002, ma comunque tuttora attuale

[sentenza citata K 121/03, consid. 6.2.1], cfr. RAMI 1997 no. KV 15 pag. 320).

(…)

Per

quanto concerne il diritto alle ripetibili a dipendenza dell'esito della lite,

la valutazione del primo giudice non presta il fianco a critica alcuna,

ritenuto che se anche la pronuncia impugnata, anziché accogliere il gravame

diretto contro la decisione "incidentale" del 3 marzo 2006 e

annullare quest'ultimo provvedimento, avesse - come sarebbe stato effettivamente

formalmente più corretto dopo che (…) aveva ritirato il provvedimento in

questione il 20 aprile 2006 - stralciato la causa dai ruoli (anche) su questo

specifico tema, l'assicurato sarebbe comunque risultato vincente in lite (sul diritto

a ripetibili in caso di procedura cantonale divenuta priva di oggetto cfr. SVR

2004.

AlV no. 8 pag. 21 consid. 3.1; v. inoltre RAMI 2001 no. U 411 pag. 76 [U

301/99]).”

Nella

sentenza 3 dicembre 2003 in re H. ha espresso queste considerazioni:

"

Visto l’esito dell’impugnativa non

vengono caricate tasse e spese alle parti. Per quanto attiene alle ripetibili

ripetibili va rammentato come secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e

ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha

diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale.

Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà

del processo, senza tener conto del valore litigioso.

L’indennità

è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un

avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di

rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC

1983.

pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC

1985.

pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in

cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di

avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V

111).”

Va

ricordato ulteriormente, come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar,

Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, che:

" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo

von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden

kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei

erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine

Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND,

Kommentar zum zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240).

Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der

gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht

zugestimmt werden."

In

DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte federale rammenta come, in caso di ricorso

temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili

in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.

4.

In

virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola

le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente

vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

(ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad

effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle

ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai

principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA).

12.

Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a più riprese si è invece

espresso sul tema delle spese vive sopportate da un ricorrente vincente

o parzialmente vincente in causa. Questa Corte ha più volte rilevato che, se

appare giusto non attribuire ripetibili, salvo casi d’eccezione che qui non

occorre evocare, risulta inammissibile che un assicurato – che, (non

patrocinato), per far valere i propri diritti e le sue ragioni – debba adire il

Tribunale e sopportare spese di vario genere quali quelle di scritturazione, di

fotocopie, di invio raccomandato, ed analoghe, non possa vedersi rimborsare

questi dispendi.

Il

tema non è nuovo per CO 1 che già nella procedura 36.2004.34 in re B. si è

vista chiamare a rimborsare alla parte ricorrente di allora le spese vive da

questa sopportate (cfr. sentenza TCA 22 aprile 2004).

Nel

caso ticinese giudicato il 3 dicembre 2003 il ricorrente, laureato che agiva a

titolo personale si era visto riconoscere congrue spese (non ripetibili

o indennità di patrocinio) per i dispendi inutilmente sopportati a fronte di

atteggiamento superficiale dell'amministrazione.

Come

detto, nel caso concreto, la ricorrente è sostanzialmente vincente per 2/3 per

questo motivo, alla luce degli scritti al Tribunale, delle fotocopie prodotte,

degli atti trasmessi e delle prese di posizione, appare corretto riconoscere

alla signora RI 1 un importo di CHF 70.- a titolo di rimborso spese per la

gestione della procedura.

13.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF),

applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai

procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in

causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto

pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che

elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1

lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile

il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art.

95.

LTF prevede che il ricorrente può far valere la

violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti

costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di

diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari­(lett. d), del diritto

intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo

manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante

per l'esito del procedimento. Possono

essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo

la decisione dell'autorità inferiore. Non

sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso

il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione

di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore

litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di

ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi

sur le Tribunal fédéral, SJ

2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza RI 1, __________, è

riconosciuta debitrice dell'Assicuratore Malattia CO 1 dell’importo di CHF

261,20.

2.

La

tassa di giustizia, limitatamente a CHF 200.- e le spese, limitatamente a CHF

80.

-, vengono poste a carico dell’assicuratore malattia CO 1, __________, che

verserà alla ricorrente RI 1, __________, l’importo di CHF 70.- a titolo di

rimborso delle spese vive sopportate per la procedura.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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