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Decisione

36.2007.163

Domanda di sussidio di cittadino straniero. Calcolo. Obblighi alimentari. Tasso di conversione euro. Rifiuto della domanda

6 dicembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, 1959, cittadino italiano, residente a __________, separato, al beneficio di

un permesso di dimora (B), salariato, affiliato alla __________, ha chiesto la

concessione del sussidio al pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria

contro le malattie per il 2007. L'assicurato svolge attività lavorativa presso

la __________ di __________ con un salario di CHF 4243.45 cui si aggiungono gli

assegni per i figli cifrati in CHF 549.-- mensili.

Per

il mantenimento dei figli RI 1 è stato condannato dal Tribunale Civile di __________

al versamento di complessivi Euro 1'000.- mensili per 12 mensilità, oltre ad

interessi passivi su un mutuo ipotecario gravante la casa coniugale assegnata

alla moglie (doc. 11).

B. La

domanda è stata respinta così come la successiva impugnativa 9 agosto 2007

rigettata dall'amministrazione con decisione su reclamo 28 agosto 2007. L'amministrazione,

dovendo stabilire il reddito da convertire a mano delle apposite tabelle ha

ritenuto un mensile medio di CHF 3'356.20 che non permette la concessione del

sussidio.

C. Il

31 agosto 2007 RI 1, rivolgendosi all'UAM in luogo del Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni, ha impugnato la decisione su reclamo. Egli evidenzia come,

con sentenza 6 agosto 2007 del Pretore di __________, è stato fatto ordine alla

datrice di lavoro del ricorrente di trattenere l'importo mensile di CHF

1'680.-- in favore dei figli ed osserva come sia obbligato a pagare "una casa

che non mi posso più permettere e che vorrei vendere" con il rilievo di

suo obbligo di pagare il mutuo ("… nel 2004 la convenzione prevedeva

(oltre all'affitto), 1000 Euro al mese al cambio di Fr. 1540.-, ora l'Euro è

salito…").

Dal

canto suo l'UAM si oppone all'accoglimento del ricorso rilevando la necessità

di accertare un reddito da convertire partendo dal suo salario di CHF 55'164.85

annui, cui vanno aggiunti gli assegni famigliari per CHF 6'588.-. In deduzione

l'amministrazione ritiene per 7 mesi alimenti a CHF 1'613.80 e per gli

ulteriori mesi del 2007 (5) un importo di CHF 1'680.- per complessivi CHF

19'696.60 nonché interessi passivi per CHF 2'923.12.

Per

l'amministrazione il reddito da convertire assomma annualmente a CHF 39'133.13

che supera i limiti di legge per la concessione del sussidio.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della

decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato

e con conclusioni che appaiono chiaramente desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del

21.

luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito

non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre

1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso

l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al

sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono

aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole

e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17

ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso

dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta

cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al

sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri

maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di

riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per

il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non

oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della

famiglia).

4.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore

a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va

accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in

particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto

da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite

e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.”

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere

la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in

corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

5.

Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai

beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione

di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione

dell'istanza e il contenuto della stessa. Per l'art. 28 cpv. 2 LCAMal per gli

assi­curati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine

dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il

regolamento determina le modalità di presenta­zione dell'istanza e il contenuto

della stessa.

L'art.

44.

Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali

beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti

presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata

dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art.

45.

cpv. 1 Reg. LCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini

di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza

è presentata

nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di

rientrare nel di­ritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno

stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni compro­vate, l'UAM può

ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per

l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di

un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno

in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del

sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni

complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è og­getto di richiesta scritta

da parte dell'assicurato all'istanza desi­gnata dal Consiglio di Stato e deve

specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande

di sussidio retroat­tivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni

particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del

mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è con­siderata

motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

6.

In

concreto non è questione di tempestività della domanda di sussidio ancorché la

stessa sia pervenuta all'UAM il 6 marzo 2007. In effetti RI 1 è beneficiario di

un permesso B, è tassato alla fonte e, quindi, a norma dell'art. 45 cpv. 1 RegLCAMal,

è data tempestività in caso di inoltro della richiesta di sussidio nell'anno

medesimo per cui il sussidio è chiesto.

L'UAM

ha quindi correttamente proceduto al calcolo del reddito percepito dal ricorrente

RI 1 non ha contestato minimamente gli importi concernenti il salario e gli assegni

per i figli che l'UAM ha evidenziato da ultimo nelle osservazioni al ricorso

del 31 ottobre 2007. In effetti tali importi appaiono corretti e trovano

conferma negli atti prodotti dal ricorrente.

Più

specificatamente il salario annuo di RI 1 assomma a CHF 55'165.05 non CHF

55'164.85 come indicato in sede di osservazioni (v. annessi al doc. 11).

Correttamente

l'amministrazione segnala un'uscita per alimenti in favore dei figli per Euro

1000.

-.

Da

agosto compreso (si veda l'annesso al doc. 6) RI 1 deve versare CHF 1680.-

mensili, per il periodo precedente l'UAM ha applicato un tasso di conversione

dell'euro fissato dall'UFAS per il 2007.

L'amministrazione

ha ritenuto gli interessi passivi sul debito ipotecario e ciò senza considerare

la proprietà dell'oggetto, non verificata tabularmente, e senza ritenere il

valore locativo dello stesso.

Da

evidenziare poi come il ricorrente, a richiesta dello stesso UAM che lo

invitava a produrre "un documento ufficiale che attesti l'obbligo di

versare alla sua ex moglie, oltre gli alimenti, l'affitto (mutuo) della

casa", ha prodotto unicamente una attestazione dell'avv. __________ di __________,

con cui la stessa rammenta l'obbligo, per sentenza, di pagare gli alimenti

mentre indica che "oltre a quanto sopra" il ricorrente "continua

a pagare le rate di mutuo della casa coniugale nonostante" la stessa sia

assegnata alla moglie.

Un

obbligo giuridico, quale aspetto del dovere di mantenimento, per RI 1 non è

quindi stato debitamente comprovato. Da evidenziare che la memoria 20 luglio

2004.

degli avv. __________ e __________ non si esprime su un tale tema ed anzi

fa riferimento all'autosufficienza economica della moglie separata.

A

prescindere dalla necessità di ritenere o meno gli interessi passivi sul mutuo (ciò

che implicherebbe il necessario accertamento della proprietà immobiliare) e

senza verifica dell'ammontare del valore locativo dell'immobile spettante al/ai

proprietari, ed ancora senza necessità di migliore accertamento della situazione

debitoria (i documenti allegati sub 6 e sub 2 rilasciati dalla Banca __________

di __________ non appaiono facilmente intelleggibili e fanno riferimento a rate

di rimborso, gli interessi passivi accertati sono comunque quelli ritenuti

dall'UAM come desumibile dalla documentazione bancaria prodotta sub. 2), il ricorrente

non ha palesemente diritto al sussidio.

In

effetti, anche volendo ritenere un obbligo riferito agli interessi passivi e

pur volendo considerare gli importi elencati per il 2007 considerati dall'UAM

(per complessivi CHF 2923.12 come a riscontro degli atti) RI 1 potrebbe contare

su un reddito che, convertito, non permette la concessione del sussidio.

In

effetti dai lordi 4597.09 mensili andrebbero dedotti CHF 1680.- per il mantenimento

dei figli e CHF 243.60 per gli interessi passivi (escluso comunque l'ammortamento

del debito) per un reddito cifrato in CHF 2673.50 che - convertito - a mano

delle apposite tabelle - conduce ad un reddito di CHF 23'000.- e quindi superiore

ai limiti.

Non

può essere seguito invece RI 1 laddove indica la deduzione dell'onere fiscale

prelevato alla fonte.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto senza tasse e spese.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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