36.2007.163
Domanda di sussidio di cittadino straniero. Calcolo. Obblighi alimentari. Tasso di conversione euro. Rifiuto della domanda
6 dicembre 2007Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
36.2007.163
Data decisione, Autorità:
06.12.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio di cittadino straniero. Calcolo. Obblighi alimentari. Tasso di conversione euro. Rifiuto della domanda
CONVERSIONE DI VALUTE ESTERE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 4419.5.1994 RLCAMAL
art. 4519.5.1994 RLCAMAL
art. 6719.5.1994 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.163
ir/td
Lugano
6 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 agosto
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, 1959, cittadino italiano, residente a __________, separato, al beneficio di
un permesso di dimora (B), salariato, affiliato alla __________, ha chiesto la
concessione del sussidio al pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie per il 2007. L'assicurato svolge attività lavorativa presso
la __________ di __________ con un salario di CHF 4243.45 cui si aggiungono gli
assegni per i figli cifrati in CHF 549.-- mensili.
Per
il mantenimento dei figli RI 1 è stato condannato dal Tribunale Civile di __________
al versamento di complessivi Euro 1'000.- mensili per 12 mensilità, oltre ad
interessi passivi su un mutuo ipotecario gravante la casa coniugale assegnata
alla moglie (doc. 11).
B. La
domanda è stata respinta così come la successiva impugnativa 9 agosto 2007
rigettata dall'amministrazione con decisione su reclamo 28 agosto 2007. L'amministrazione,
dovendo stabilire il reddito da convertire a mano delle apposite tabelle ha
ritenuto un mensile medio di CHF 3'356.20 che non permette la concessione del
sussidio.
C. Il
31 agosto 2007 RI 1, rivolgendosi all'UAM in luogo del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni, ha impugnato la decisione su reclamo. Egli evidenzia come,
con sentenza 6 agosto 2007 del Pretore di __________, è stato fatto ordine alla
datrice di lavoro del ricorrente di trattenere l'importo mensile di CHF
1'680.-- in favore dei figli ed osserva come sia obbligato a pagare "una casa
che non mi posso più permettere e che vorrei vendere" con il rilievo di
suo obbligo di pagare il mutuo ("… nel 2004 la convenzione prevedeva
(oltre all'affitto), 1000 Euro al mese al cambio di Fr. 1540.-, ora l'Euro è
salito…").
Dal
canto suo l'UAM si oppone all'accoglimento del ricorso rilevando la necessità
di accertare un reddito da convertire partendo dal suo salario di CHF 55'164.85
annui, cui vanno aggiunti gli assegni famigliari per CHF 6'588.-. In deduzione
l'amministrazione ritiene per 7 mesi alimenti a CHF 1'613.80 e per gli
ulteriori mesi del 2007 (5) un importo di CHF 1'680.- per complessivi CHF
19'696.60 nonché interessi passivi per CHF 2'923.12.
Per
l'amministrazione il reddito da convertire assomma annualmente a CHF 39'133.13
che supera i limiti di legge per la concessione del sussidio.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato
e con conclusioni che appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del
21.
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito
non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole
e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore
a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va
accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto
da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite
e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.”
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere
la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in
corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5.
Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai
beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione
di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione
dell'istanza e il contenuto della stessa. Per l'art. 28 cpv. 2 LCAMal per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine
dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto
della stessa.
L'art.
44.
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art.
45.
cpv. 1 Reg. LCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini
di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza
è presentata
nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'UAM può
ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta
da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve
specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande
di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni
particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del
mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata
motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
6.
In
concreto non è questione di tempestività della domanda di sussidio ancorché la
stessa sia pervenuta all'UAM il 6 marzo 2007. In effetti RI 1 è beneficiario di
un permesso B, è tassato alla fonte e, quindi, a norma dell'art. 45 cpv. 1 RegLCAMal,
è data tempestività in caso di inoltro della richiesta di sussidio nell'anno
medesimo per cui il sussidio è chiesto.
L'UAM
ha quindi correttamente proceduto al calcolo del reddito percepito dal ricorrente
RI 1 non ha contestato minimamente gli importi concernenti il salario e gli assegni
per i figli che l'UAM ha evidenziato da ultimo nelle osservazioni al ricorso
del 31 ottobre 2007. In effetti tali importi appaiono corretti e trovano
conferma negli atti prodotti dal ricorrente.
Più
specificatamente il salario annuo di RI 1 assomma a CHF 55'165.05 non CHF
55'164.85 come indicato in sede di osservazioni (v. annessi al doc. 11).
Correttamente
l'amministrazione segnala un'uscita per alimenti in favore dei figli per Euro
1000.
-.
Da
agosto compreso (si veda l'annesso al doc. 6) RI 1 deve versare CHF 1680.-
mensili, per il periodo precedente l'UAM ha applicato un tasso di conversione
dell'euro fissato dall'UFAS per il 2007.
L'amministrazione
ha ritenuto gli interessi passivi sul debito ipotecario e ciò senza considerare
la proprietà dell'oggetto, non verificata tabularmente, e senza ritenere il
valore locativo dello stesso.
Da
evidenziare poi come il ricorrente, a richiesta dello stesso UAM che lo
invitava a produrre "un documento ufficiale che attesti l'obbligo di
versare alla sua ex moglie, oltre gli alimenti, l'affitto (mutuo) della
casa", ha prodotto unicamente una attestazione dell'avv. __________ di __________,
con cui la stessa rammenta l'obbligo, per sentenza, di pagare gli alimenti
mentre indica che "oltre a quanto sopra" il ricorrente "continua
a pagare le rate di mutuo della casa coniugale nonostante" la stessa sia
assegnata alla moglie.
Un
obbligo giuridico, quale aspetto del dovere di mantenimento, per RI 1 non è
quindi stato debitamente comprovato. Da evidenziare che la memoria 20 luglio
2004.
degli avv. __________ e __________ non si esprime su un tale tema ed anzi
fa riferimento all'autosufficienza economica della moglie separata.
A
prescindere dalla necessità di ritenere o meno gli interessi passivi sul mutuo (ciò
che implicherebbe il necessario accertamento della proprietà immobiliare) e
senza verifica dell'ammontare del valore locativo dell'immobile spettante al/ai
proprietari, ed ancora senza necessità di migliore accertamento della situazione
debitoria (i documenti allegati sub 6 e sub 2 rilasciati dalla Banca __________
di __________ non appaiono facilmente intelleggibili e fanno riferimento a rate
di rimborso, gli interessi passivi accertati sono comunque quelli ritenuti
dall'UAM come desumibile dalla documentazione bancaria prodotta sub. 2), il ricorrente
non ha palesemente diritto al sussidio.
In
effetti, anche volendo ritenere un obbligo riferito agli interessi passivi e
pur volendo considerare gli importi elencati per il 2007 considerati dall'UAM
(per complessivi CHF 2923.12 come a riscontro degli atti) RI 1 potrebbe contare
su un reddito che, convertito, non permette la concessione del sussidio.
In
effetti dai lordi 4597.09 mensili andrebbero dedotti CHF 1680.- per il mantenimento
dei figli e CHF 243.60 per gli interessi passivi (escluso comunque l'ammortamento
del debito) per un reddito cifrato in CHF 2673.50 che - convertito - a mano
delle apposite tabelle - conduce ad un reddito di CHF 23'000.- e quindi superiore
ai limiti.
Non
può essere seguito invece RI 1 laddove indica la deduzione dell'onere fiscale
prelevato alla fonte.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto senza tasse e spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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