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Decisione

36.2007.164

Cure all'estero. Iniziale rifiuto di rimborso da parte dell'assicuratore. Nuova decisione, pendente causa, con parziale riconoscimento. Tariffario applicabile

22 aprile 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dunque

adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque

indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo

mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF

119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in

considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo

di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B.

Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano

2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare

l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante

dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di

conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a

norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art.

155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata). Per la dottrina non sembra essere

determinante se l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il

limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni

sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai

fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.

7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il

25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

H., pag. 3). In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato

che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente

sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e

la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve

piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie

- essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non

è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non

devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti

si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl.

del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza

citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento

della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è

presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12

consid. 5; DTF 118 Ia 369ss). Secondo la Tabella per il calcolo del minimo

d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di

esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza cantonale, in vigore

dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile per persone sole è di fr. 1'100 al

mese. A questo importo va aggiunto un supplemento del 15-25% conformemente alla

giurisprudenza del TFA.

13. Dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che

l’interessato è cinquantasettenne, invalido, al beneficio di prestazioni

complementari significative, senza altri conviventi se non la moglie. I suoi

introiti assommano a CHF 1'690 mensili provenienti da rendite (AI e

complementare come all’attestazione dell’IAS doc. XV/1). A ciò si somma il salario

netto della moglie di CHF 24'441 netti annui (pari a CHF 2'036,75 mensili). In

totale quindi l’assicurato unitamente alla moglie può contare su entrate,

ritenuta la sostanziale assenza di premio dell’assicurazione obbligatorie delle

malattie per l’intervento delle complementari, per CHF 3'726,75 mensili. L'affitto

è di CHF 805.--. I premi delle coperture complementari alla cassa malati non

rientrano nel fabbisogno vitale (cfr. invece doc. XV/1 per quanto attiene

all’assicurazione obbligatoria, dove lo Stato versa per il ricorrente e la

moglie CHF 8'976 annui all’assicuratore malattia, oltre alla rendita di PC di

CHF 1'333.-- mensili).

Nel

caso di specie, per il calcolo del diritto all’assistenza giudiziaria, il

fabbisogno del ricorrente ammonta pertanto a CHF 2'742.50 (1550 + 387,50 [1'550

: 100 X 25] + 805), molto inferiore alle entrate mensili di CHF 3'726,75. Il

superamento dei minimi con le entrate appare significativo e tale da permettere

di fronteggiare, certo in maniera rateale, il pagamento della notula del

legale.

Nell’evenienza

concreta già la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria

non è adempiuta. La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta.

14. Alla

luce di quanto precede i ricorsi 23 ottobre 2007 e 8 gennaio 2008 formulati da RI

1, nella misura in cui non sono divenuti privi d’oggetto, sono parzialmente

accolti nel senso delle considerazioni espresse. Di conseguenza la decisione

della Cassa del 6 dicembre 2007 è riformata nel senso che CO 1 verserà

all’assicurato l’importo complessivo di CHF 6'626,30 in conseguenza al ricovero

avvenuto tra il 7 ed il 27 settembre 2005 all’Ospedale “__________” di __________.

CO 1 verserà all’assicurato, a titolo di ripetibili, l’importo di CHF 1'800.--comprensivo

dell'IVA.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso 8 gennaio 2008, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, e il

ricorso 23 ottobre 2007 formulati da RI 1, __________, sono parzialmente

accolti.

Di conseguenza la decisione 6 dicembre 2007 di CO

1 è riformata nel senso che l’assicuratore sociale verserà all’assicurato

l’importo di CHF 6'626,30 in conseguenza al ricovero avvenuto tra il 7

ed il 27 settembre 2005 all’Ospedale “__________” di __________.

Considerandi

2.

La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Non

si percepiscono tasse e spese. CO 1 verserà a RI 1, __________, l’importo complessivo

di CHF 1'800.-(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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