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Decisione

36.2007.169

Sospensione del D alle PC.UAM continua a versare premi LAMal a Cassa malati.Interruzione D alle PC.UAM chiede la restituzione dei premi Lamal versati.Manca indicazione del D al condono.Condono.Applica

20 febbraio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non hanno

prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Occorre

rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della

legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il

precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al

capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra

immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel

Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è

dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in

vigore.

Conformemente alla

consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al

momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.

1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve porre al 23 ottobre 2007 (doc. 10),

quando l'UAM ha emanato la

decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del

1994 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

Una soluzione diversa

potrebbe comportare delle disparità, laddove, eventualmente, il nuovo

Regolamento fosse più restrittivo della normativa vigente in precedenza su cui

si è invece basata l'Amministrazione

per la sua decisione. In quell'evenienza,

le autorità di prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali,

ma applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.

2.2. Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, per la restituzione

o il condono dell'obbligo di

restituzione è applicabile per analogia la LPGA.

Per quanto

concerne le decisioni di restituzione, l'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di

chiedere il condono.

L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente

date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA).

Le decisioni di restituzione del 12 marzo 2007 non

menzionano la possibilità di chiedere il condono, perciò violano il citato disposto.

Tuttavia, nella fattispecie non si fa luogo al rinvio degli atti all'UAM per una nuova decisione in tal senso,

siccome i ricorrenti hanno preservato questo loro diritto formulando spontaneamente

all'Ufficio assicurazione

malattia un'istanza di condono

e perciò i loro diritti non sono stati pregiudicati dall'errato agire dell'UAM.

La domanda di condono degli assicurati può dunque

essere esaminata nel merito da questo TCA.

Per le future decisioni di restituzione, l'Ufficio assicurazione malattia è pertanto

invitato a conformarsi immediatamente al contenuto dell'art. 3 cpv. 2 OPGA.

nel merito

2.3. Oggetto del

ricorso è unicamente la domanda di condono della somma

da restituire, mentre il principio della restituzione da

parte dei ricorrenti dei premi LAMal pagati dall'UAM è incontestato.

2.4. In virtù

dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, le

riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite dal

beneficiario all'assicuratore

presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei casi di perdita della PC all'AVS/AI.

Per quanto concerne la domanda di condono dell'obbligo di restituzione di sussidi

indebitamente percepiti, essa è rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio assicuratore, all'istanza designata dal Consiglio di Stato

(art. 60 LCAMal).

Il Consiglio di Stato fa decidere nel merito

delle domande di condono (art. 61 LCAMal).

A questo proposito va evidenziato che lo

scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente in ambito di condono è

l'Istituto delle assicurazioni

sociali (STCA del 10 agosto

2004, 36.2003.72), perciò l'istanza

di condono è stata correttamente formulata all'UAM, che

è un settore dell'Istituto delle assicurazioni sociali

(IAS).

Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, cui rinvia

l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, le prestazioni indebitamente riscosse non devono

essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi

Considerandi

difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova

in gravi difficoltà, l'assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave

difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato

(art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La

domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere

inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è

passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.5

Secondo le

norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag.

313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2003, n. 19 all'art. 25):

- l'interessato

o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in

buona fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola delle due condizioni appena

elencate non è adempiuta il condono non può essere concesso.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale

delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione

finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op.

cit., n. 25 all'art. 25).

Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare

direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica

del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata.

Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di

economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova

situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid.

3b; Meyer-Blaser, Die

Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù

della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica

quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute:

il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di

queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo

della sostanza.

La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari

da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone

sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che

danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.

2.6

In specie,

la condizione dell'onere

gravoso è stata messa in dubbio dall'amministrazione, la quale sostiene che la possibilità concessa ai

ricorrenti di restituire la somma dovuta (Fr. 6'136,20) a rate mensili di Fr. 102,27 non influenzi in modo negativo

il loro "normale tenore di vita, o addirittura le condizioni

esistenziali in genere dei ricorrenti.".

Innanzitutto va osservato che l'UAM non ha eseguito alcun calcolo per

giungere a questa soluzione. V'è

unicamente un'informale

indicazione a matita sul documento 9, dove viene effettuato il totale dei

redditi degli assicurati.

Inoltre, agli atti vi sono soltanto le

attestazioni bancarie delle entrate incassate dagli insorgenti l'11 settembre 2007 (doc. 9), dalle quali

risulta che nel 2007 la Cassa svizzera AVS/AI ha versato a RI 1 una rendita di

vecchiaia di Fr. 725.- (€ 435,75) ed a RI 2 una rendita d'invalidità di Fr. 1'193.- (€ 717,03). V'è

pure l'avviso bancario del 2

ottobre 2007 dell'accredito

dell'importo di € 282,51 da

parte della Cassa di compensazione __________.

Se, da un lato, è possibile risalire alle entrate

mensili degli assicurati, d'altro

lato non è invece dato a sapere quale siano le spese a cui devono fare fronte i

ricorrenti mensilmente (affitto, cassa malati, ecc.).

Ritenuto quindi che, ad ogni buon conto, l'esame delle gravi difficoltà va eseguito sulla

sola base del citato art. 5 OPGA, occorre pertanto stabilire con esattezza i

redditi determinanti dei ricorrenti e le loro spese riconosciute ai sensi della

LPC e della citata lista esaustiva contemplata dall'OPGA.

Di conseguenza, siccome l'Ufficio assicurazione malattia non si è pronunciato sull'istanza di condono degli assicurati facendo

riferimento a queste norme, l'incarto

va rinviato a questa stessa autorità affinché vi proceda secondo quanto esposto

ed emani quindi una nuova decisione che, semmai, potrà essere impugnata

dapprima presso la medesima Amministrazione, poi presso la scrivente Corte.

2.7

Per quanto concerne la condizione

della buona fede, va osservato che l'UAM non si è pronunciata sulla stessa,

ritenendo che, non essendo dati i presupposti per ammettere l'onere gravoso,

non fosse necessario esaminare neppure l'altro elemento cumulativo dell'art. 25

LPGA.

In queste circostanze, qualora l'Amministrazione dovesse ammettere,

dopo l'apposito esame, le gravi difficoltà dei ricorrenti ai sensi dell'art. 5

OPGA, l'UAM dovrà pronunciarsi anche sul requisito della buona fede dei

medesimi.

2.8

Stanti così le cose, il

ricorso è accolto, mentre la decisione su reclamo che rifiuta il condono ai

ricorrenti deve essere annullata.

Malgrado siano vincenti in causa, siccome non patrocinati da un

legale, ai ricorrenti non vanno accordate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su reclamo è annullata e gli atti rinviati all'UAM per i suoi incombenti ai sensi dei

considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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