36.2007.169
Sospensione del D alle PC.UAM continua a versare premi LAMal a Cassa malati.Interruzione D alle PC.UAM chiede la restituzione dei premi Lamal versati.Manca indicazione del D al condono.Condono.Applica
20 febbraio 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
36.2007.169
Data decisione, Autorità:
20.02.2008, TCA
Titolo:
Sospensione del D alle PC.UAM continua a versare premi LAMal a Cassa malati.Interruzione D alle PC.UAM chiede la restituzione dei premi Lamal versati.Manca indicazione del D al condono.Condono.Applicazione LPGA.Onere gravoso si calcola giusta LPC.UAM non ha eseguito questo calcolo.Rinvio atti a UAM
BUONA FEDE
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
CONDONO
FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO
INDIGENZA
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 59 LCAMAL
art. 60 LCAMAL
art. 61 LCAMAL
art. 25 LPGA
art. 3 OPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.169
TB
Lugano
20 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2007
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 23 ottobre
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, 1941,
ed RI 2, 1956, hanno beneficiato di prestazioni complementari all'AVS/AI dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno
2004.
Nel periodo successivo, la Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG ha eseguito la revisione del loro diritto, con conseguente sospensione
del versamento delle prestazioni complementari nell'attesa dell'esito di
questa procedura. Il loro diritto alle prestazioni complementari è stato
ripristinato dal 1° marzo 2006 e si è concluso al 31 agosto 2006, con la
partenza definitiva dalla Svizzera.
Tuttavia, malgrado il diritto alle PC fosse stato
sospeso, l'Ufficio assicurazione
malattia (UAM) ha continuato – per prassi - a pagare i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria di
entrambi direttamente alle rispettive Casse malati.
1.2. L'esito della revisione del diritto alle PC ha comportato che il 12
marzo 2007 l'UAM ha emanato due
distinte decisioni di restituzione dei premi dell'assicurazione malattia da esso versati alle rispettive Casse malati (Fr.
5'751,60 e Fr. 6'834.-), dedotti i sussidi a cui RI 2 (Fr. 3'131,70) e RI 1 (Fr. 3'317,70) hanno diritto. La prima doveva
quindi restituire Fr. 2'619,90
(doc. 3), il secondo Fr. 3'516,30
(doc. 4).
1.3. Con istanza
del 12 aprile 2007 (doc. 5) gli assicurati hanno chiesto che sia concesso loro
il condono sugli importi da restituire, viste le ridotte entrate economiche ammontanti
a Fr. 1'500.- per RI 2 ed a Fr.
700.- per RI 1.
1.4. Con un'unica decisione del 2 agosto 2007 (doc. 6),
l'Ufficio assicurazione
malattia ha respinto la domanda di condono degli assicurati, evidenziando che
non era dato il presupposto dell'onere eccessivamente gravoso di cui all'art. 25 LPGA e che essi avevano la possibilità di restituire a rate
quanto dovuto, non pregiudicando così la loro qualità di vita.
1.5. Il reclamo
presentato il 14 settembre 2007 (doc. 7) dal figlio degli assicurati, ormai
residenti in __________, ha evidenziato che il padre percepisce una rendita pensionistica
di Fr. 700.-, mentre la madre una rendita d'invalidità di Fr. 1'150.-
dall'Ufficio assicurazione
invalidità e di Fr. 450.- dal II pilastro (doc. 9).
1.6. La decisione
su reclamo del 23 ottobre 2007 (doc. 10) dell'UAM ha respinto il reclamo per difetto della condizione dell'onere gravoso, negando quindi agli
assicurati il condono delle somme da restituire e rilevando la possibilità di
una restituzione rateale.
1.7. Patrocinati
dal figlio, RI 1 ed RI 2 ripropongono con ricorso del 12 novembre 2007 (doc. I)
l'istanza di condono, a causa
dei problemi di salute di entrambi che pesano sulle loro già ristrette condizioni
economiche.
La risposta del 14
dicembre 2007 (doc. VII) dell'Ufficio
assicurazione malattia conferma il rifiuto di concedere il condono e propone la
rateizzazione del pagamento in Fr. 102,27 mensili.
Fatti
I ricorrenti non hanno
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.
1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 23 ottobre 2007 (doc. 10),
quando l'UAM ha emanato la
decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del
1994 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
Una soluzione diversa
potrebbe comportare delle disparità, laddove, eventualmente, il nuovo
Regolamento fosse più restrittivo della normativa vigente in precedenza su cui
si è invece basata l'Amministrazione
per la sua decisione. In quell'evenienza,
le autorità di prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali,
ma applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.
2.2. Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, per la restituzione
o il condono dell'obbligo di
restituzione è applicabile per analogia la LPGA.
Per quanto
concerne le decisioni di restituzione, l'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di
chiedere il condono.
L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente
date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA).
Le decisioni di restituzione del 12 marzo 2007 non
menzionano la possibilità di chiedere il condono, perciò violano il citato disposto.
Tuttavia, nella fattispecie non si fa luogo al rinvio degli atti all'UAM per una nuova decisione in tal senso,
siccome i ricorrenti hanno preservato questo loro diritto formulando spontaneamente
all'Ufficio assicurazione
malattia un'istanza di condono
e perciò i loro diritti non sono stati pregiudicati dall'errato agire dell'UAM.
La domanda di condono degli assicurati può dunque
essere esaminata nel merito da questo TCA.
Per le future decisioni di restituzione, l'Ufficio assicurazione malattia è pertanto
invitato a conformarsi immediatamente al contenuto dell'art. 3 cpv. 2 OPGA.
nel merito
2.3. Oggetto del
ricorso è unicamente la domanda di condono della somma
da restituire, mentre il principio della restituzione da
parte dei ricorrenti dei premi LAMal pagati dall'UAM è incontestato.
2.4. In virtù
dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, le
riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite dal
beneficiario all'assicuratore
presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei casi di perdita della PC all'AVS/AI.
Per quanto concerne la domanda di condono dell'obbligo di restituzione di sussidi
indebitamente percepiti, essa è rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio assicuratore, all'istanza designata dal Consiglio di Stato
(art. 60 LCAMal).
Il Consiglio di Stato fa decidere nel merito
delle domande di condono (art. 61 LCAMal).
A questo proposito va evidenziato che lo
scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente in ambito di condono è
l'Istituto delle assicurazioni
sociali (STCA del 10 agosto
2004, 36.2003.72), perciò l'istanza
di condono è stata correttamente formulata all'UAM, che
è un settore dell'Istituto delle assicurazioni sociali
(IAS).
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, cui rinvia
l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, le prestazioni indebitamente riscosse non devono
essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi
Considerandi
difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova
in gravi difficoltà, l'assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave
difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato
(art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La
domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere
inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è
passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.5
Secondo le
norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag.
313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2003, n. 19 all'art. 25):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in
buona fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola delle due condizioni appena
elencate non è adempiuta il condono non può essere concesso.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale
delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione
finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op.
cit., n. 25 all'art. 25).
Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare
direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica
del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata.
Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di
economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova
situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid.
3b; Meyer-Blaser, Die
Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù
della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica
quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute:
il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di
queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo
della sostanza.
La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari
da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone
sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che
danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.
2.6
In specie,
la condizione dell'onere
gravoso è stata messa in dubbio dall'amministrazione, la quale sostiene che la possibilità concessa ai
ricorrenti di restituire la somma dovuta (Fr. 6'136,20) a rate mensili di Fr. 102,27 non influenzi in modo negativo
il loro "normale tenore di vita, o addirittura le condizioni
esistenziali in genere dei ricorrenti.".
Innanzitutto va osservato che l'UAM non ha eseguito alcun calcolo per
giungere a questa soluzione. V'è
unicamente un'informale
indicazione a matita sul documento 9, dove viene effettuato il totale dei
redditi degli assicurati.
Inoltre, agli atti vi sono soltanto le
attestazioni bancarie delle entrate incassate dagli insorgenti l'11 settembre 2007 (doc. 9), dalle quali
risulta che nel 2007 la Cassa svizzera AVS/AI ha versato a RI 1 una rendita di
vecchiaia di Fr. 725.- (€ 435,75) ed a RI 2 una rendita d'invalidità di Fr. 1'193.- (€ 717,03). V'è
pure l'avviso bancario del 2
ottobre 2007 dell'accredito
dell'importo di € 282,51 da
parte della Cassa di compensazione __________.
Se, da un lato, è possibile risalire alle entrate
mensili degli assicurati, d'altro
lato non è invece dato a sapere quale siano le spese a cui devono fare fronte i
ricorrenti mensilmente (affitto, cassa malati, ecc.).
Ritenuto quindi che, ad ogni buon conto, l'esame delle gravi difficoltà va eseguito sulla
sola base del citato art. 5 OPGA, occorre pertanto stabilire con esattezza i
redditi determinanti dei ricorrenti e le loro spese riconosciute ai sensi della
LPC e della citata lista esaustiva contemplata dall'OPGA.
Di conseguenza, siccome l'Ufficio assicurazione malattia non si è pronunciato sull'istanza di condono degli assicurati facendo
riferimento a queste norme, l'incarto
va rinviato a questa stessa autorità affinché vi proceda secondo quanto esposto
ed emani quindi una nuova decisione che, semmai, potrà essere impugnata
dapprima presso la medesima Amministrazione, poi presso la scrivente Corte.
2.7
Per quanto concerne la condizione
della buona fede, va osservato che l'UAM non si è pronunciata sulla stessa,
ritenendo che, non essendo dati i presupposti per ammettere l'onere gravoso,
non fosse necessario esaminare neppure l'altro elemento cumulativo dell'art. 25
LPGA.
In queste circostanze, qualora l'Amministrazione dovesse ammettere,
dopo l'apposito esame, le gravi difficoltà dei ricorrenti ai sensi dell'art. 5
OPGA, l'UAM dovrà pronunciarsi anche sul requisito della buona fede dei
medesimi.
2.8
Stanti così le cose, il
ricorso è accolto, mentre la decisione su reclamo che rifiuta il condono ai
ricorrenti deve essere annullata.
Malgrado siano vincenti in causa, siccome non patrocinati da un
legale, ai ricorrenti non vanno accordate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su reclamo è annullata e gli atti rinviati all'UAM per i suoi incombenti ai sensi dei
considerandi.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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