Lexipedia

Decisione

36.2007.17

Richiesta di sussidio 2007 da parte di divorziata con figlio maggiorenne a carico. Calcolo autonomo del reddito, superamento del limite. Rifiuto.

1 marzo 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i giustificativi attestanti l’ammontare del reddito lordo mensile conseguito

dalla medesima nei sei mesi antecedenti la richiesta, nonché tutta la

documentazione attestante gli interessi passivi.

Sulla scorta della

documentazione prodotta dall'assicurata

concernente i redditi conseguiti e le spese effettuate durante l'anno 2006 (all. al doc. 6), con decisione

su reclamo del 11 gennaio 2007 (doc. 9) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del

sussidio di cassa malati, poiché calcolando autonomamente il reddito lordo dell'assicurata, divenuta persona sola a seguito

del raggiungimento della maggiore età del figlio, e trasformandolo a mano

delle apposite tabelle in ipotetico reddito imponibile, il limite di reddito di

Fr. 20'000.- risulta ancora

superato.

C. Con

ricorso del 19 gennaio 2007 (doc. I) l'assicurata chiede di rivedere la decisione negativa, siccome, pur

essendo maggiorenne, il figlio è studente e vive ancora a suo carico. Facendo

inoltre riferimento alla tassazione per l’anno 2005, prodotta a suo tempo

all’Ufficio assicurazione malattia, rileva che molte spese da lei affrontate al

quotidiano, quali l’affitto, il canone TV, la scuola, la franchigia

dell’assicurazione malattia ecc., non risultano dal calcolo dell’imponibile.

In sede di

osservazioni (doc. V) l’UAM ha rivisto il calcolo autonomo del reddito mensile

lordo, modificandolo leggermente rispetto a quello effettuato in occasione

della decisione su reclamo (da fr. 2'699 a fr. 2'701.50). Malgrado l'accertata diminuzione del reddito lordo

annuo nell'anno 2006 (Fr. 32’418.- rispetto a Fr. 47'670.- nel 2004, importo quest'ultimo tuttavia netto e che, lordo, supera

ulteriormente l'importo

accertato autonomamente dall'UAM),

la commutazione del reddito lordo mensile (Fr. 2'701.50) secondo le tabelle ufficiali di conversione supera (Fr. 23'157.-) comunque il limite di reddito per

persone sole fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2007 (Fr. 20'000.-).

L'UAM ha quindi proposto la

reiezione del ricorso.

Alla ricorrente è

stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi, ciò che ha fatto con

lettera 25 febbraio 2007.

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17

ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso

dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni

dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce

diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i

membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito

di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo

per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti

non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito

della famiglia).

3.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili.".

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

4.

A

proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento

autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84;

36.2003

/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio

2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in

re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così

espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio

dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il

quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio

1996.

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della

nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal

- posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove

necessario. (…) 2.5.

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia

decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati

nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature della redattrice).

5.

In presenza di elementi che indicano che il reddito lordo dell'assicurata è diminuito rispetto al reddito

lordo accertato mediante la notifica di tassazione applicabile, l'Amministrazione

deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo

reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite. Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal,

l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione

delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo

accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali

deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)

imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliate al

caso concreto in cui vengono applicate.

Anche in questa sede, come in numerose

altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e

R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi

concetti vanno ribaditi.

L'UAM acquisisce dunque tutte le

informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge

impone.

Come già nella

decisione su reclamo, anche in sede di risposta l'UAM ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito

lordo della ricorrente conseguito nell'anno 2006 (l’istanza di sussidio è infatti datata 10.08.2006 pur

essendo riferita alla riduzione dei premi del 2007), per verificare se fossero

dati i presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per concederle

ugualmente il sussidio per il 2007. Sulla scorta dei certificati prodotti dall'assicurata, la convenuta ha correttamente determinato

il reddito lordo in Fr. 32'418.-- (Fr. 11'718.00 salario (all. al doc. 6) + Fr. 8'700.- rendita AI (doc. 7) + Fr. 12'000.-

alimenti versati dall’ex marito) percepito nell’anno 2006.

Altrettanto

correttamente, l’Ufficio assicurazione malattia non ha considerato tutte le

spese comprovate dalla ricorrente, quali l’affitto, il canone TV, le spese

mediche ecc. Questo TCA ha infatti avuto più volte modo di confermare che le

uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti

ed agli interessi passivi. Altre deduzioni non sono prese in considerazione,

poiché già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito

imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 16 maggio 2006, inc. 36.2006.73 e del

20.

febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).

Per contro, i dati

fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2004 evidenziano un reddito netto

accertato di Fr. 47’670.- (Fr. 10’950.- reddito da attività

dipendente + Fr. 14’124.- rendite e pensioni), ciò che comporta,

manifestamente, che il reddito lordo sia ancora superiore.

Esistendo, quindi, un'evidente ed importante diminuzione di

reddito lordo rispetto all'importo

(lordo) stabilito con la tassazione fiscale applicabile (2004) (art. 67 lett. m

RLCAMal), il passo successivo è di convertire il reddito lordo

più recente accertato con le apposite tabelle.

Mensilmente, il reddito lordo

medio guadagnato dalla ricorrente nel periodo preso in esame assomma pertanto a

Fr. 2'701.50 (Fr. 32'418.- : 12 mesi) che, situandosi fra i limiti di Fr. 2'701.-

e di Fr. 2'750.- previsti dalla tabella di conversione per le persone sole,

corrisponde ad un reddito imponibile di Fr. 23'157.-. Pertanto, neppure questo

importo permette di concedere alla richiedente il sussidio per il 2007,

superando, come anche già con la notifica di tassazione 2004 che il Consiglio

di Stato ha dichiarato applicabile per i sussidi chiesti per l'anno 2007, il

limite di reddito che il medesimo ha fissato in Fr. 20'000.-.

In queste circostanze, è corretto

affermare che il limite di reddito di Fr. 20'000.- viene superato dalla

ricorrente e, purtroppo, la sua richiesta di beneficiare della riduzione del

premio di cassa malati va di conseguenza respinta.

6.

Va

inoltre rilevato che l’autorità amministrativa non può, come sembra intendere l'interessata, fare uso della decisione di

tassazione 2005 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato

dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E.

(36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002. (…).".

Poiché per la

determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti

si deducono dalla notifica di tassazione 2004, la decisione di tassazione per l'anno 2005 allegata dalla ricorrente non ha

alcuna influenza sull'esame del

diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale

(da ultimo: STCA del 20 gennaio

2006.

in re D., 36.2005.170),

" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non

può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed

imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito),

non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi

da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del

Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della

Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non

sono stati aumentati.".

7.

Infine la ricorrente, lamentando il fatto di avere comunque un

figlio a carico, seppur divenuto maggiorenne, rileva che allo stesso è stato

concesso il sussidio per l’anno 2007, rendendo pertanto ingiustificata una

decisione negativa nei propri confronti. Va qui rammentato che costituiscono

famiglia (art. 25 LCAMal) il coniuge separato per sentenza o di fatto, con

figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni. Qui

il limite d'età del figlio è superato.

Occorre

precisare che i parametri utilizzati dall’amministrazione al fine di decidere

sulla concessione dei sussidi alla signora RI 1 e, dall’altro canto, al figlio,

sono differenti. Così come previsto nel DE 14 novembre 2006 emanato dal

Consiglio di Stato, il sussidio è concesso alle persone sole (quale è la

ricorrente) se il reddito determinante corrisponde al massimo a fr. 20'000.-.

Per i figli maggiorenni ancora agli studi si deve ovviamente fare riferimento

al reddito del familiare che si occupa del suo sostentamento (in questo caso la

madre), ma il limite per ottenere il sussidio è in questo caso di fr. 50'000.-

e non 20'000.-. Ecco perché, pur basandosi sul medesimo reddito,

l’assicurazione ha concesso il sussidio al figlio __________, ma non alla

ricorrente.

8.

Alla luce di quanto

precede, il ricorso va purtroppo respinto. Non si fa carico di

tassa di giustizia e spese alla ricorrente.

9.

Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno

2005.

(LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto

o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del

vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in

materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster