36.2007.17
Richiesta di sussidio 2007 da parte di divorziata con figlio maggiorenne a carico. Calcolo autonomo del reddito, superamento del limite. Rifiuto.
1 marzo 2007Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.17
Data decisione, Autorità:
01.03.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio 2007 da parte di divorziata con figlio maggiorenne a carico. Calcolo autonomo del reddito, superamento del limite. Rifiuto.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 72 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.17
GC
Lugano
1° marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 11 gennaio
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, separata e domiciliata a __________ col figlio __________ ha postulato in
data 10 agosto 2006 la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle
cure medico-sanitarie per l'anno
2007 con tempestiva istanza (doc. 1), respinta dall'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) in data 29 settembre 2006.
B. Con
reclamo del 27 ottobre 2006 (doc. 2) l'assicurata fa valere di essere invalida, sola, con un figlio a
carico e di sostenere molte spese per farmaci e terapie. Riscontrata una
possibile riduzione del reddito attuale rispetto a quello indicato nella
tassazione di riferimento per i sussidi relativi all’anno 2007, con scritto 13
dicembre 2006 (doc. 5) l’UAM ha invitato la qui ricorrente a trasmettere tutti
Fatti
i giustificativi attestanti l’ammontare del reddito lordo mensile conseguito
dalla medesima nei sei mesi antecedenti la richiesta, nonché tutta la
documentazione attestante gli interessi passivi.
Sulla scorta della
documentazione prodotta dall'assicurata
concernente i redditi conseguiti e le spese effettuate durante l'anno 2006 (all. al doc. 6), con decisione
su reclamo del 11 gennaio 2007 (doc. 9) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del
sussidio di cassa malati, poiché calcolando autonomamente il reddito lordo dell'assicurata, divenuta persona sola a seguito
del raggiungimento della maggiore età del figlio, e trasformandolo a mano
delle apposite tabelle in ipotetico reddito imponibile, il limite di reddito di
Fr. 20'000.- risulta ancora
superato.
C. Con
ricorso del 19 gennaio 2007 (doc. I) l'assicurata chiede di rivedere la decisione negativa, siccome, pur
essendo maggiorenne, il figlio è studente e vive ancora a suo carico. Facendo
inoltre riferimento alla tassazione per l’anno 2005, prodotta a suo tempo
all’Ufficio assicurazione malattia, rileva che molte spese da lei affrontate al
quotidiano, quali l’affitto, il canone TV, la scuola, la franchigia
dell’assicurazione malattia ecc., non risultano dal calcolo dell’imponibile.
In sede di
osservazioni (doc. V) l’UAM ha rivisto il calcolo autonomo del reddito mensile
lordo, modificandolo leggermente rispetto a quello effettuato in occasione
della decisione su reclamo (da fr. 2'699 a fr. 2'701.50). Malgrado l'accertata diminuzione del reddito lordo
annuo nell'anno 2006 (Fr. 32’418.- rispetto a Fr. 47'670.- nel 2004, importo quest'ultimo tuttavia netto e che, lordo, supera
ulteriormente l'importo
accertato autonomamente dall'UAM),
la commutazione del reddito lordo mensile (Fr. 2'701.50) secondo le tabelle ufficiali di conversione supera (Fr. 23'157.-) comunque il limite di reddito per
persone sole fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2007 (Fr. 20'000.-).
L'UAM ha quindi proposto la
reiezione del ricorso.
Alla ricorrente è
stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi, ciò che ha fatto con
lettera 25 febbraio 2007.
Considerandi
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce
diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito
di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo
per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti
non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito
della famiglia).
3.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
4.
A
proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84;
36.2003
/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio
2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in
re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così
espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il
quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio
1996.
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della
nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal
- posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove
necessario. (…) 2.5.
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia
decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati
nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature della redattrice).
5.
In presenza di elementi che indicano che il reddito lordo dell'assicurata è diminuito rispetto al reddito
lordo accertato mediante la notifica di tassazione applicabile, l'Amministrazione
deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo
reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite. Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal,
l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione
delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo
accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali
deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)
imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliate al
caso concreto in cui vengono applicate.
Anche in questa sede, come in numerose
altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e
R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi
concetti vanno ribaditi.
L'UAM acquisisce dunque tutte le
informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge
impone.
Come già nella
decisione su reclamo, anche in sede di risposta l'UAM ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito
lordo della ricorrente conseguito nell'anno 2006 (l’istanza di sussidio è infatti datata 10.08.2006 pur
essendo riferita alla riduzione dei premi del 2007), per verificare se fossero
dati i presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per concederle
ugualmente il sussidio per il 2007. Sulla scorta dei certificati prodotti dall'assicurata, la convenuta ha correttamente determinato
il reddito lordo in Fr. 32'418.-- (Fr. 11'718.00 salario (all. al doc. 6) + Fr. 8'700.- rendita AI (doc. 7) + Fr. 12'000.-
alimenti versati dall’ex marito) percepito nell’anno 2006.
Altrettanto
correttamente, l’Ufficio assicurazione malattia non ha considerato tutte le
spese comprovate dalla ricorrente, quali l’affitto, il canone TV, le spese
mediche ecc. Questo TCA ha infatti avuto più volte modo di confermare che le
uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti
ed agli interessi passivi. Altre deduzioni non sono prese in considerazione,
poiché già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito
imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 16 maggio 2006, inc. 36.2006.73 e del
20.
febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).
Per contro, i dati
fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2004 evidenziano un reddito netto
accertato di Fr. 47’670.- (Fr. 10’950.- reddito da attività
dipendente + Fr. 14’124.- rendite e pensioni), ciò che comporta,
manifestamente, che il reddito lordo sia ancora superiore.
Esistendo, quindi, un'evidente ed importante diminuzione di
reddito lordo rispetto all'importo
(lordo) stabilito con la tassazione fiscale applicabile (2004) (art. 67 lett. m
RLCAMal), il passo successivo è di convertire il reddito lordo
più recente accertato con le apposite tabelle.
Mensilmente, il reddito lordo
medio guadagnato dalla ricorrente nel periodo preso in esame assomma pertanto a
Fr. 2'701.50 (Fr. 32'418.- : 12 mesi) che, situandosi fra i limiti di Fr. 2'701.-
e di Fr. 2'750.- previsti dalla tabella di conversione per le persone sole,
corrisponde ad un reddito imponibile di Fr. 23'157.-. Pertanto, neppure questo
importo permette di concedere alla richiedente il sussidio per il 2007,
superando, come anche già con la notifica di tassazione 2004 che il Consiglio
di Stato ha dichiarato applicabile per i sussidi chiesti per l'anno 2007, il
limite di reddito che il medesimo ha fissato in Fr. 20'000.-.
In queste circostanze, è corretto
affermare che il limite di reddito di Fr. 20'000.- viene superato dalla
ricorrente e, purtroppo, la sua richiesta di beneficiare della riduzione del
premio di cassa malati va di conseguenza respinta.
6.
Va
inoltre rilevato che l’autorità amministrativa non può, come sembra intendere l'interessata, fare uso della decisione di
tassazione 2005 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato
dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E.
(36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002. (…).".
Poiché per la
determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti
si deducono dalla notifica di tassazione 2004, la decisione di tassazione per l'anno 2005 allegata dalla ricorrente non ha
alcuna influenza sull'esame del
diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale
(da ultimo: STCA del 20 gennaio
2006.
in re D., 36.2005.170),
" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non
può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed
imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito),
non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi
da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del
Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della
Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non
sono stati aumentati.".
7.
Infine la ricorrente, lamentando il fatto di avere comunque un
figlio a carico, seppur divenuto maggiorenne, rileva che allo stesso è stato
concesso il sussidio per l’anno 2007, rendendo pertanto ingiustificata una
decisione negativa nei propri confronti. Va qui rammentato che costituiscono
famiglia (art. 25 LCAMal) il coniuge separato per sentenza o di fatto, con
figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni. Qui
il limite d'età del figlio è superato.
Occorre
precisare che i parametri utilizzati dall’amministrazione al fine di decidere
sulla concessione dei sussidi alla signora RI 1 e, dall’altro canto, al figlio,
sono differenti. Così come previsto nel DE 14 novembre 2006 emanato dal
Consiglio di Stato, il sussidio è concesso alle persone sole (quale è la
ricorrente) se il reddito determinante corrisponde al massimo a fr. 20'000.-.
Per i figli maggiorenni ancora agli studi si deve ovviamente fare riferimento
al reddito del familiare che si occupa del suo sostentamento (in questo caso la
madre), ma il limite per ottenere il sussidio è in questo caso di fr. 50'000.-
e non 20'000.-. Ecco perché, pur basandosi sul medesimo reddito,
l’assicurazione ha concesso il sussidio al figlio __________, ma non alla
ricorrente.
8.
Alla luce di quanto
precede, il ricorso va purtroppo respinto. Non si fa carico di
tassa di giustizia e spese alla ricorrente.
9.
Con il 1° gennaio 2007 è
entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno
2005.
(LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto
o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del
vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in
materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction
à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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