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Decisione

36.2007.172

Domanda di sussidio. Diminuzione del valore locativo per decisione dell'UT relativo a periodo successivo a quello ritenuto dal CdS. Tale diminuzione non rientra nell'ambito dell'art. 67 litt. m. RLCAM

28 febbraio 2008Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i signori __________ invocano sostanzialmente la diminuzione del reddito

conseguente alla diminuzione del valore locativo dell’immobile di proprietà della

moglie e sito in Italia (provincia di __________) in zona montana.

Implicitamente essi fanno riferimento all'applicazione dell'art. 67 litt. m.

RegLCAMal. La diminuzione del reddito sarebbe dimostrata dalla decisione di

tassazione 2006 emessa su reclamo dove l’Ufficio di Tassazione competente di __________

ha finalmente deciso per un valore locativo di CHF 2'000.-- annui e non più, come

in precedenza, di CHF 6'000.--annui.

L’amministrazione

ritiene invece che, per determinare se vi sia una diminuzione del reddito che

permetta l'accertamento autonomo da parte dell'UAM, non si debba fare capo ad

altro se non alle entrate del ricorrente e non vadano quindi ritenuti elementi

estranei. L’UAM cita la sentenza (36.2001.71 del 6 febbraio 2002 in re S.)

pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 dove questo Tribunale aveva ribadito il

concetto secondo cui:

"

L’esecutivo ha così ritenuto elementi che

incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone

interessate … , ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI

rispettivamente <al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza

sociale> ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza

finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione,… La nascita di un

figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere

ritenuta … una lacuna del testo legale.”

Occorre

allora esaminare in concreto se la diminuzione di un reddito locativo debba

essere apparentata ad una diminuzione del reddito di una persona sussumibile

all'art. 67 litt. m RLCAMal.

2.7.1. In una sentenza

36.2006.52 del 13 giugno 2006, emanata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni

nella sua composizione a tre giudici, è stato evidenziato, nell’ambito

dell’accertamento di un reddito da parte dell’amministrazione destinato ad

essere convertito a mano delle apposite tabelle al fine di verificare i presupposti

della concessione dell’aiuto sociale, come:

"

G. … ha potuto contare - nel corso del 2005 - su

un reddito conseguito in qualità di "indipendente" (perlomeno per una

piccola parte del primo semestre 2005), per piccoli lavori di … A questo

reddito potrebbe essere ancora aggiunto - sempre quale reddito d'altra fonte -

il valore locativo della stanza a disposizione del ricorrente nella casa.

Il Reg. LCAMal fa obbligo (art. 69 e 71)

all'assicurato di fornire tutte le informazioni relative al reddito di cui fa

parte ogni, "altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito

in natura o d'altra fonte.”

Occorre

quindi analizzare se all'art. 67 litt. m RLCAMal il concetto di reddito, e più

particolarmente di reddito proveniente da rendite, debba essere valutato in

maniera analoga e debba contemplare anche il reddito da valore locativo.

In merito

al tema del valore locativo di un immobile questo Tribunale, nella sentenza 19

aprile 2007 inc. 36.2007.2 ha evidenziato:

" Il tema

pone la questione del valore locativo e della sua considerazione nella

determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è

stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza

dover essere risolto in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA

aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i

genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai

genitori."

Il valore

locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di

diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc.

80.06.173 in RtiD I-2007 N. 2 t pag. 591 seg.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b

LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello

federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto

dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il

contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa

che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

La

sentenza cantonale citata ricorda inoltre che:

"

Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che

determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere

stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone

di locazione massimo

conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I

152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF

52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito

che l’Amministrazione federale

delle contribuzioni ha il

dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia

di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al

di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p.

709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso

dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a

determinate situazioni,

segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si

ritrovano a vivere in abitazioni

divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia

numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione

spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire

incontro a chi, per ragioni

proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"

La legge

federale sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad

assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati

disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non

contenendo disposizioni

relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò

una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a

sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al

valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non

quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65

consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la

sentenza 21 dicembre 2006 della CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.):

"

L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo

può essere inferiore al valore

di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il

60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale

dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha

ammesso che le disposizioni

della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato

caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono

necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni

Soletta [n.2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile

2002]). (…)."

Nel nostro

diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore

locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia

stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile

considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica

la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di

Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto

legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo

B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:

"

il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve

essere inferiore al valore di

mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato

che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà

della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del

gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di

abitazioni unifamiliari e

plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri:

per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti

viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;

per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla

sua determinazione, il valore

locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato

dall’Ufficio di stima

nell’ambito della decisione riguardante

la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima

allegata alla decisione sulla

stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il

valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo

tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è

determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti

pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data

quota per locale o per mq abitabile).

Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto

prima del periodo fiscale 2005

si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore

fino al 31 dicembre 2004:

- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;

- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli

anni precedenti.

Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore

dal 1° gennaio 1991 in poi si

applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.

Questa Camera ha

stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT

I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498

del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo

parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando

ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono

manifestamente insostenibile la stima ufficiale.

Anche il Tribunale

federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la

LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che

consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza

n.2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."

La Corte

Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla

legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni,

secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già

tassato in precedenza.

2.7.2. Come indicato

quindi nell’ambito della determinazione del reddito, che sarà successivamente

commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare

anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque

criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valore di mercato delle

pigioni).

D'altro

canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità

dal reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione, prima della sua

conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi

degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al

reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004

(confermata nei giudizi 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129

del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005) dove si

sono escluse altre possibili deduzioni pur ammesse in sede fiscale:

"

… le richieste … di dedurre dal reddito lordo le

importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state

respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può

essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente

operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito ...,

successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese

sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente

deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente

di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una

conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce,

come detto, tale agire."

Ne

discende che, in caso di diminuzione del reddito ai sensi della lettera m

dell’art. 67 RLCAMal, alla luce in particolare della giurisprudenza citata per

la determinazione del reddito da convertire occorre considerare tutti i redditi

conseguiti - valore locativo compreso - ed in deduzione sono ammessi solo

alimenti versati ed interessi passivi.

Da questa

giurisprudenza, pronunciata sotto l'egida del testo dell'art. 67 litt. m

RLCAMal in vigore sino a fine 2006, che faceva generico riferimento alla

diminuzione del reddito lordo, si potrebbe ritenere che tra i redditi soggetti

a diminuzione da considerare per l'applicazione dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal,

anche per il parallelismo con il riconoscimento della deducibilità degli oneri

ipotecari gravanti la proprietà immobiliare nell’ambito della commutazione del

reddito accertato a mano delle tabelle allestite dall’amministrazione cantonale,

vi era pure il reddito locativo degli immobili nella disponibilità della

persona, o della famiglia, chiedente l’aiuto sociale. Una diminuzione di tale

reddito poteva ad esempio subentrare a causa della perdita dell'abitabilità

dell'immobile (non compensata da coperture assicurative) o della diminuzione di

tale valore a seguito di una diversa valutazione fiscale (come in concreto).

Una

simile evenienza non è mai stata concretamente sottoposta al TCA nel periodo di

vigenza del tenore dell'art. 67 litt. m. Reg. LCAMal valido fino a fine 2006.

2.7.3. Occorre ora

esaminare se a fronte del testo modificato con novella 13 marzo 2007 e vigente

retroattivamente dal 1° gennaio 2007 il reddito locativo, e meglio la sua

diminuzione, vada considerata nell'ambito dell'art. 67 litt. m RLCAMal

(versione 1° gennaio 2007 in tutto ripresa nel testo dell'art. 31 litt. m.

RLCAMal vigente dal 13 novembre 2007). Occorre quindi esaminare se il concetto

di reddito locativo vada apparentato al concetto di "rendite" voluto

dalle norme citate.

Il tema

non è privo di portata pratica siccome il reddito locativo, in taluni casi, può

essere anche importante economicamente ed un parallelismo potrebbe essere fatto

con il reddito proveniente da locazione a terzi. Il reddito locativo di un

immobile può rappresentare un'importante fonte di sostentamento per famiglie e

persone sole anche non abbienti (si faccia riferimento alla vertenza 36.2004.58

in re G. del 2 settembre 2004). Molte persone dispongono di immobili, spesso

ereditati, in tutto od in parte dati in locazione per arrotondare redditi da

lavoro o pensioni non sempre sufficienti. La diminuzione di un valore locativo

ad esempio per l'inutilizzabilità del bene immobile, che imporrebbe agli

assicurati scelte locative diverse, o la diminuzione importante di un reddito

locativo potrebbero avere serie conseguenze per taluni assicurati.

Nell'intento

di verificare se una importante diminuzione del valore locativo di un immobile

debba essere considerata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

interpellato l'amministrazione con specifico riferimento alle motivazioni che

hanno indotto il Consiglio di Stato a volere modificare - nel marzo 2007 con

effetto all'inizio del medesimo anno - l'art. 67 litt. m Reg. LCAMal.

Il tenore

di tale norma prevede infatti l'obbligo per l'amministrazione di calcolare

autonomamente gli introiti dell'assicurato in caso di diminuzione importante

del reddito netto da attività dipendente o indipendente, da pensioni, rendite o

assegni.

2.7.4. Come

rammentato nella sentenza 23 ottobre 2006 (inc. 36.2006.120, consid. 2.5) per

costante giurisprudenza federale il significato di una norma deve essere inteso

innanzitutto in senso letterale. Se il testo di un disposto legale è chiaro e

non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini

di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale solo ove

esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del

disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal

fondamento e dallo scopo della norma in questione, così come dalla relazione

con altre disposizioni (cfr. STFA del 2 febbraio 2006 nella causa S., B 124/04;

DTF 131 V 93; DTF 131 V 128; DTF 135 V 232; RAMI 2001, pag. 134, in particolare

pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, 126 III 101, consid. 2c,

pag. 104).

Secondo

la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un

testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili,

contrarie alla volontà del legislatore (SVR 2006 ALV Nr. 11). Devono cioè

esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998

nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,

DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121

III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121

V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338

consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429

consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique

VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V

5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,

Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati

manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen),

che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.

228 consid. 2b).

Invece,

quando il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo

sono possibili, dev’essere ricercata quale sia la vera portata della norma,

prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione, in

particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui

essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo

contesto (SVR 2006 ALV Nr. 11; DTF 130 II 71 consid. 4.2,

DTF 130 V 232 consid. 2.2, DTF 130 V 295 consid. 5.3.1, DTF 130 V 428 consid.

3.2, DTF 130 V 475 consid. 6.5.1, DTF 130 V 484 consid.

5.2, DTF 130 V 129 V 284 consid. 4.2 e riferimenti).

I lavori

preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della

norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non

forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi

relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può

essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di

legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le

discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di

completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di

interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione

(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento

alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid.

5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

Ad

esempio, in una sentenza pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 11 il TFA ha stabilito

che il testo dell’art. 36 cpv. 3 LADI è “chiaro e univoco” e che dal “messaggio

del Consiglio federale 2 luglio 1980 concernente una nuova legge federale

sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per

insolvenza (FF 1980 III 532 seg.) non si evince nulla a sostegno della tesi

opposta”, sostenuta dall’amministrazione.

In un’altra

sentenza pubblicata in DTF 131 V 90, nella quale ha ritenuto chiaro il senso

dell’art. 86 cpv. 1 lett. b OPI, l’Alta Corte ha così riassunto gli abituali

metodi d’interpretazione della legge:

"

4.1 Dans la mesure où l’application des

dispositions régissant l’indemnité pour changement d’occupation est en cause,

le sens et la porte de ces dispositions doivent être déterminés selon les

règles usuelles d’interprétation de la loi. Ainsi, il faut en premier lieu se

fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si

le texte de cette dernière n’est pas absolument clair, si plusieurs

interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable

portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions,

de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement

de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de

son auteur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires

(interprétation historique).

Le sens que prend la disposition dans son

contexte est également important (ATF 129 V 263 s. consid. 5.1 et les arrêts

cités; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 129

Considerandi

II 356 consid. 3.3, 129 V 165 consid. 3.5, 284 consid. 4.2 et les références).”

2.7.5

La norma

dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal non contempla, tra le sue ipotesi, quella di

una diminuzione del valore locativo ossia del reddito ipotetico dato

dall'immobile occupato dal proprietario medesimo. Il reddito che deve risultare

diminuito in maniera importante è quello derivante dall'esercizio di una

attività dipendente od indipendente. A tale concetto di reddito da attività

dipendente o indipendente va certamente associato ogni introito anche svolto a

tempo parziale od a titolo accessorio. Pure entrate derivanti da locazioni

debbono essere considerate in quanto entrate dirette con le quali l'assicurato

provvede al proprio sostentamento.

Con

reddito da pensioni, si debbono intendere sia le rendite AVS AI IPG che quelle versate

dal secondo pilastro (LPP) così come le rendite della previdenza personale

vincolata. Vanno inoltre considerate le indennità per perdita di guadagno in

caso di malattia. La norma prevede il concetto di "assegni" che non

può essere assimilato al valore locativo.

Letteralmente

quindi il tenore della norma in questione non permette di ritenere il valore

locativo - a differenza del reddito da locazione che potrebbe rientrare nel

novero, ma tale questione non va qui risolta - e la sua possibile diminuzione.

Come

accertato in corso d'istruttoria il Consiglio di Stato ha voluto modificare la

lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal per riprendere i concetti della Legge

Tributaria del 1994 e meglio gli articoli 16 e 17 rispettivamente 18 che

definiscono i redditi da attività dipendente ed indipendente nonché i redditi

da fonti previdenziali previsti all'art. 21 ed i versamenti sostitutivi di

provento dell'attività lucrativa dell'art. 22 LT.

Altre

forme di reddito non sono esplicitamente considerate, si pensi ai diritti da

brevetti o licenze, al reddito di titoli o capitali, le liquidazioni in

capitale per prestazioni ricorrenti.

2.7.6

Come indicato

in precedenza il giudice delegato ha interpellato l'UAM circa i lavori

preparatori e la ratio della nuova norma.

Il

responsabile dell'Ufficio ha richiamato lo scopo dell'accertamento autonomo del

reddito da parte dell'amministrazione, che costituisce eccezione, in caso di

riduzione del reddito facendo riferimento all'intervento dello Stato "in

ragione di un'importante diminuzione delle effettive entrate finanziarie

disponibili".

Lo

scritto 31 gennaio 2008 fa chiaro riferimento alle situazioni che sono

"suscettibili ... di portare ad un repentino cambiamento delle entrate

effettive, foriero di un disagio economico - sociale forte".

L'alto

funzionario ha richiamato quindi il concetto di entrate effettive.

A

ragione. L'intervento di nuova ed autonoma valutazione del reddito, per la sua

successiva convenzione a mano delle tabelle, da parte dello Stato deve avvenire

solo a fronte di una diminuzione delle effettive disponibilità dell'assicurato.

La

giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto ad esempio che la nascita di un

figlio costituisce un incremento delle spese e delle uscite per il

soddisfacimento dei bisogni del neonato ma non incide nelle entrate in quanto

tali.

Analogamente

ciò deve valere per il valore locativo che rappresenta un ipotetico reddito

nella misura in cui evita al proprietario immobiliare che occupa il suo

stabile, di dovere sborsare l'importo della locazione. Se l'immobile occupato

diventasse inagibile il proprietario si potrebbe trovare in condizioni di

dovere spendere denaro per locare un oggetto sostitutivo. Non vedrebbe però diminuire

le proprie entrate dirette ed effettive.

2.7.7

Alla luce del

tenore letterale della norma e vista la ratio legis si deve ritenere escluso dal

novero dei redditi elencati e voluti dal legislatore all'art. 67 litt. m Reg.

LCAMal, il valore locativo.

Ne

discende che la diminuzione di tale elemento del reddito ritenuto in sede fiscale

non deve essere considerato nell'ambito della norma e non impone un

accertamento autonomo da parte dell'UAM.

Resta

invece fermo il fatto che, qualora l'amministrazione debba procedere alla

verifica del reddito in maniera indipendente rispetto ai dati fiscali per il

sussistere di una delle ipotesi dell'art. 67 (oggi 31) del regolamento, nel novero

dei redditi di cui l'assicurato beneficia (per la successiva commutazione a

mano delle tabelle) andrà considerato anche il valore locativo.

Nella

sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) questo TCA ha rammentato infatti

che "Il Reg. LCAMal, fa obbligo (art. 69 e 71) all'assicurato di fornire

tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni

"altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o

d'altra fonte" (sentenza citata pag. 6).

L'art. 69

Reg. LCAMal fa poi esplicito riferimento al "reddito netto della

sostanza".

Il fatto

di non considerare il valore locativo tra le ipotesi per le quali l'UAM deve,

in maniera autonoma, accertare il reddito e di recepire tale valore nel reddito

da convertire non è contraddittorio. La legge prevede letteralmente tale

diverso modo di considerare il reddito locativo.

Come

visto nell'ambito dell'art. 67 m Reg. RCAMal il reddito locativo non

costituisce condizione d'applicazione della norma.

Nell'ambito

invece della commutazione del reddito la situazione economica e quindi il

complessivo bisogno effettivo dell'assicurato deve imporre di ritenere i suoi

redditi in tutte le varie forme.

2.8

In concreto

va senz’altro evidenziato, come dimostrano gli atti fiscali acquisiti dal

giudice delegato, che il valore locativo dell’immobile sito in località montana

della provincia di __________ (a __________, che guarda sul lago di __________)

è fissato in CHF 2'000.-- annui. Questo valore locativo è stato determinato

nell’ambito di procedura fiscale ed è inferiore rispetto a quello ritenuto

negli anni precedenti senza che il bene immobile abbia subito modifiche o sia

stato in qualche modo deteriorato. La diminuzione è dovuta semplicemente a

ragioni giuridiche. In precedenza l’UT aveva ritenuto un valore non rispettoso

dei parametri senza che, comunque, i ricorrenti si opponessero alle decisioni

dell’autorità fiscale. Il nuovo valore, che sarà ritenuto dall’UT anche per le

prossime tassazioni (in assenza di sostanziali modifiche) così come verificato da

questo TCA presso l'UT competente, appare quindi corretto e rispettoso dei

precetti fiscali che reggono la materia. Ciò comporta una diminuzione del

reddito locativo, che però non va ritenuta nell’ambito dell’art. 67 litt. m

(rispettivamente del nuovo art. 31 litt. m) RLCAMal. Stante l'assenza dei

presupposti per un calcolo autonomo del reddito da parte dell’amministrazione,

il gravame va respinto e la decisione confermata poiché occorre riferirsi alla

tassazione 2005 che presenta il superamento dei limiti di concessione del

sussidio.

2.9

Alla luce di

quanto precede il ricorso va respinto nel senso delle considerazioni esposte, senza

carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

13 novembre 2007 formulato da RI 1 e RI 2, __________, è respinto.

2. Non si

prelevano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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