36.2007.172
Domanda di sussidio. Diminuzione del valore locativo per decisione dell'UT relativo a periodo successivo a quello ritenuto dal CdS. Tale diminuzione non rientra nell'ambito dell'art. 67 litt. m. RLCAM
28 febbraio 2008Italiano46 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2007.172
Data decisione, Autorità:
28.02.2008, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio. Diminuzione del valore locativo per decisione dell'UT relativo a periodo successivo a quello ritenuto dal CdS. Tale diminuzione non rientra nell'ambito dell'art. 67 litt. m. RLCAMal (nuovo 31 litt. m. RLCAMal)
SUSSIDIO / SUSSIDI
VALORE LOCATIVO
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 35 LCAMAL
art. 36 LCAMAL
art. 37 LCAMAL
art. 38 LCAMAL
art. 44 LCAMAL
art. 45 LCAMAL
art. 46 LCAMAL
art. 48 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 57 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 69 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.172
ir/td
Lugano
28 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Ivano Ranzanici, giudice delegato
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2007
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 29 ottobre
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, 1935,
domiciliato a __________, pensionato, coniugato con __________, 1941, ha
postulato la concessione del sussidio per fronteggiare il premio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 2008. La domanda è stata
respinta per il superamento dei limiti di reddito (CHF 33'900.-- il reddito
determinante per la fissazione dell’aliquota dell’IC che, arrotondato come
impone la legge, cifra in CHF 34'000.-- il reddito cui fare riferimento).
Scontento
della decisione RI 1 ha dapprima reclamato e, quindi, ha impugnato la decisione
su reclamo del 29 ottobre 2007 che confermava il rifiuto del sussidio, dinanzi
a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Nell’impugnativa RI 1 e RI 2
segnalano che l’Ufficio di Tassazione ha esposto d’ufficio, anche nelle
tassazioni passate, un reddito “per una casa di montagna di nostra proprietà in
Italia”, reddito che esclude la possibilità di ottenere il sussidio. Il reddito
ritenuto in passato dall’amministrazione fiscale sarebbe stato, nella
tassazione 2006, diminuito. Per questo motivo i ricorrenti chiedono che venga
concesso loro l’aiuto sociale.
1.2. Dal canto
suo l’amministrazione postula la reiezione del ricorso rammentando come non si
possa far capo ad una tassazione diversa da quella stabilita dal Consiglio di
Stato, dovendo semmai l’amministrazione procedere all’accertamento autonomo del
reddito in caso di realizzazione dei presupposti del Regolamento d’applicazione
della LCAMal. In concreto per l’UAM non sono dati i presupposti per una
diminuzione del reddito, anzi aumentato per l’innalzamento dei versamenti
dell’AVS.
Al
ricorrente è stata concessa la possibilità di prendere posizione sulla risposta
di causa e di chiedere l’assunzione di specifiche prove.
1.3. Il giudice
delegato ha acquisito in visione gli incarti relativi alle tassazioni 2005 e
2006 del ricorrente ed ha posto al tassatore precise domande relative al valore
locativo dell'immobile italiano dei signori __________. Il funzionario competente
ha dato seguito con scritto 10 gennaio 2008. Gli atti sono stati sottoposti
alle parti per una presa di posizione.
Il 17
gennaio successivo il giudice delegato ha interpellato l'UAM a ragione del tema
particolare sollevato con il gravame in discussione della diminuzione del
valore locativo di un immobile (doc. XVII).
In
particolare all'amministrazione è stato chiesto:
"
(...)
Per l'analisi di questi fatti occorre fare
riferimento all'art. 67 litt. m RegLCAMal non potendo fare riferimento
l'amministrazione (ed il giudice) alla tassazione 2006 siccome periodo diverso.
Nella sua versione sino al 31 dicembre 2006 la norma citata prevedeva che in
caso di diminuzione "del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile della tassazione" l'UAM operasse l'accertamento autonomo del
reddito.
Con la novella 16 marzo 2007 - in vigore dal 1°
gennaio 2007 - si deve invece ritenere la "diminuzione importante del
reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da
pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai
parametri fiscali applicabili."
Con la presente, al fine di comprendere la
portata della nuova norma e quindi per determinare se la stessa comprenda pure
una diminuzione del valore locativo, le chiedo se è stato allestito un rapporto
(all'attenzione del Consiglio di Stato o dell'amministrazione stessa (UAM))
relativo a tale norma, le chiedo di indicarmi se la bozza di modifica è stata
trasmessa al Consiglio di Stato accompagnata da una memoria e di indicarmi cosa
ha mosso il Consiglio di Stato alle modifiche indicate." (Doc. XVII)
Il Capo
Ufficio dell'UAM ha trasmesso il 21 gennaio 2008 al Tribunale una lunga ed
articolata presa di posizione in cui evidenzia in particolare:
"
(...)
Nell'ambito della procedura decisionale, al
Consiglio di Stato è stato trasmesso, oltre evidentemente al testo della
novella in ispecie, una sintesi degli ambiti decisionali, che illustra i
cambiamenti apportati alle norme di Regolamento (doc. 15.02.2007 allegato).
Per quanto attiene alla ratio della nuova
versione di cui alla lettera m) dell'ex art. 67 Reg. LCAM 18.05.1994 - poi
ripresa testualmente nel nuovo Reg. LCAMaI [art. 31 lett. m)] -, indico quanto
segue.
Bisogna partire dal principio che le situazioni
di accertamento del reddito al di fuori dei dati fiscali di riferimento devono
costituire le eccezioni.
La ratio generalis della norma in narrativa
è quella di porre rimedio a situazioni di grande precarietà esistenziale
determinata da una carenza di fonti economiche per sopravvenute situazioni
improvvise, e pertanto non codificabili fiscalmente in termini utili.
Per fare questo si ricorre a una procedura
speciale (commutazione del reddito lordo in reddito imponibile a partire dalle
specifiche tabelle di conversione). Si tratta, in sostanza, di porre argine a importanti
flessioni alle entrate effettive che si ripercuotono sul tenore ordinario di
vita.
Questa carenza, in determinati casi eccezionali,
deve portare ad analizzare la possibilità di applicare un aiuto concreto al
pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, che notoriamente costituisce una delle spese vincolate più
importanti delle economie domestiche elvetiche.
Partendo dall'assunto che l'incidenza del premio
dell'assicurazione malattie obbligatoria sui bassi redditi è considerevole, a
fortiori bisogna concludere che ove si sono determinati gravi e comprovati
casi di peggioramento delle entrate economiche effettive, di natura eccezionale
ed improvvisa, occorre verificare la possibilità di un intervento ausiliario.
Nello specifico, si osserva che la modifica
regolamentare in rassegna è da leggere in concomitanza con le conseguenze del
passaggio dalla tassazione biennale prenumerando alla tassazione annuale
postnumerando.
Con la tassazione annuale, il periodo di
accertamento fiscale ordinario è più ravvicinato nel tempo rispetto alla
tassazione biennale, ragione per la quale le modifiche intervenute possono
essere registrate fiscalmente in termini molto più brevi.
E di conseguenza, in tempi più contenuti, possono
essere integrate nel sistema di definizione del diritto, e dell'eventuale
importo, di riduzione di premio LAMal.
In quest'ottica l'interrogativo si è posto in
ordine ad un'eventuale restrizione dei casi di rigore passibili di accertamento
del reddito al di fuori della tassazione applicabile, atteso che, come poc'anzi
rilevato, tali cambiamenti saranno assimilati in tempi più brevi nel sistema di
decisione fiscale.
La risposta, sui casi di principio, è stata
negativa: tutte le casistiche già contemplate ex art. 67 Reg. LCAM 18.05.1994
sono state ritenute suscettibili di un intervento immediato quo alla
verifica delle condizioni per l'applicazione della riduzione di premio LAMal,
in quanto di principio foriere di forte disagio economico, e quindi anche
sociale in senso lato.
Il principio del forte disagio economico sociale
del momento - in ragione di un'importante diminuzione delle effettive
entrate finanziarie disponibili - si è quindi riconfermato come elemento
fondamentale atto a giustificare procedure straordinarie in ambito di
applicazione della riduzione di premio LAMaI.
L'unica norma che, pur essendo stata confermata
nella linea di principio, è tuttavia stata meglio delimitata in ordine ai
principi già citati - e meglio: situazioni suscettibili, intrinsecamente, di
portare ad un repentino cambiamento delle entrate effettive, foriero di un disagio
economico-sociale forte, tale da dover essere sanato con assoluta immediatezza
- è proprio stata quella di cui alla lett. m).
La precedente versione del Regolamento faceva
riferimento alla "diminuzione importante del reddito lordo".
Ora il reddito lordo è stato ritenuto concetto
troppo ampio, in quanto comprende numerose componenti che non necessariamente
possono essere riferite a situazioni immediate, o correnti, di entrate
effettive necessarie alla quotidianità. Intervenissero cambiamenti in
ambiti meno sensibili per l'immediato, la sanatoria può avvenire già nella
prossima tassazione annuale, che potrà dar luogo ad un eventuale diritto alla
riduzione di premio LAMaI.
Con la tassazione biennale, in situazione di
metodo prenumerando, questo elemento correttore era di certo molto più
procrastinato nel tempo.
L'essenziale - ossia la discriminante che
richiede l'intervento immediato - è dunque stato individuato - e codificato -
nelle entrate economiche dirette e "ordinarie", con riferimento
proprio alla nomenclatura fiscale.
Si tratta in sostanza di "redditi
concreti", ossia di "entrate ordinarie" su cui la persona
interessata può legittimamente far conto, per comprovata consuetudine, per le
spese che derivano dal tenore di vita consuetudinario.
Tali "redditi concreti" sono stati così
identificati: reddito netto da attività lavorativa (dipendente o indipendente),
oppure redditi da pensioni, rendite e assegni.
La nota riassuntiva al Consiglio di Stato
specifica proprio, a questo riguardo, che "Per le definizioni e le
procedure applicative, il riferimento è posto in direzione della sistematica
fiscale relativa alle forme di reddito qui menzionate".
In applicazione della ratio di cui sopra, ad
esempio, una diminuzione degli introiti dovuti ad affitti, trattandosi di
entrate concrete che possono influenzare in via diretta il tenore di vita di
una persona interessata, può dar luogo ad una procedura di definizione del
reddito, e/o dell'importo di riduzione di premio, al di fuori dei parametri
fiscali ordinari.
Una volta appurata la diminuzione importante dei
redditi di cui all'art. 67 lett. m) Reg. LCAM 18.05.1994 nella versione
16.04.2007 - oppure, ratione legis, all'art. 31 lett. m) Reg. LCAMal 13.11.2007
-, si procede alla determinazione del reddito imponibile a partire dalle
tabelle di conversione (artt. 72 Reg. LCAM 18.05.1994; 36 Reg. LCAMal
13.11.2007).
Questa conversione in reddito imponibile si
diparte dal reddito lordo sensu stricto; e più precisamente dal nuovo reddito
lordo accertato nei casi che discendono dalle norme di riferimento di cui
sopra.
Infatti solo il reddito lordo - e non il reddito
netto - può dar luogo alla commutazione in reddito imponibile attraverso le
apposite tabelle (artt. 72 Reg. LCAM 18.05.1994; 36 Reg. LCAMal 13.11.2007),
che si fondano su deduzioni standardizzate." (Doc. XVIII)
Su questa
presa di posizione la parte ricorrente ha avuto possibilità di esprimersi
rinunciando a tale diritto.
in
diritto
in
ordine
2.1. Il ricorso,
tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione
emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le
conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2.2. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni
finali l'art. 62 precisa che lo
stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo
RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre
2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è
entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in
questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni
impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione
litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107
V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 29 ottobre 2007 (doc. A1), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su
reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del 1994 che, pertanto,
va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
2.3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.--.
Di regola, il reddito determinante risulta,
secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le
persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha
definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007 che
ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA
36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito
determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno
2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono quelli fissati dagli 29
a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che
conferisce diritto al sussidio per le persone sole è fissato a CHF 20'000.-,
per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il
reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito
massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie
altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-
(reddito della famiglia).
A norma
dell'art. 49 LCAMal infatti il Consiglio di Stato determina annualmente - nei
limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc.
36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il
periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei
sussidi nei confronti di ogni
singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f)
gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito
determinante;
g) l'importo minimo annuo di sussidio;
h) il
limite di reddito massimo per l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non
sussidiate dal pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie;
i)
l'aumento dei limiti di reddito previsti dall'Ordinanza speciale sulle
prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.
2.4. Come
indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio
l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di
riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da
ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in
reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno -
appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle
Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c)
delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c)
matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel
caso di assenza di tassazione applicabile;
d)
persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza
autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF
6'ooo.- secondo il biennio fiscale determinante;
e)
persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna
tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al
periodo fiscale determinante;
f)
persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g)
persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza
sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i)
cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o
perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo
rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Da
rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo 2007 no. 14/2007 a pagina
100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente - dal 1 °
gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così
modificato:
" d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Da
evidenziare qui come, nella modifica del Regolamento in vigore dal 13 novembre
2007 (e qui non applicabile) il testo dell'art. 67 lett. m, divenuto l'art. 31
lett. m, è rimasto invariato.
Va ancora
rammentato come a tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla
persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di
sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art.
67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma si veda la giurisprudenza di questo
TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del
3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T.
entrambe del 26 gennaio 2004).
2.5. A
proposito di quest'ultima norma (art. 67 Reg. LCAMal), il TCA ha emanato numerose
sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in
re R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA
del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3
settembre 2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S.,
36.2005.137) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito
dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il
sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo.".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare
per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale
il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento
dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la
delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e,
soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La
norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento
autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento,
in “altri casi particolari". (…)."
2.6. Va ancora
evocato come, a norma dell’art. 57 Reg. LCAMal, per i contribuenti tassati nel
Cantone soltanto per una parte del loro reddito o della loro sostanza, occorre
ritenere la somma dei fattori di reddito “che è servita di base per
l’applicazione dell’aliquota di imposta, così come il valore della sostanza”.
In questo senso la sentenza 2 giugno 1999 inc. 36.1999.28. Il nuovo regolamento
di applicazione della LCAMal del 13 novembre 2007 prevede una norma (art. 21)
dal tenore uguale a quello dell’art. 57 citato e quindi la medesima
regolamentazione e, di riflesso, la prassi sviluppata da questo Tribunale, rimarranno
applicabili in futuro.
In
concreto, secondo questo Tribunale, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha
fatto corretto riferimento al reddito determinante per l’aliquota della
tassazione 2005 fissato in CHF 33'900.--, arrotondati in CHF 34'000.-- come
impone la Legge e quindi superiori ai limiti per la concessione del sussidio
come evidenziato nelle considerazioni che precedono.
In effetti non è possibile all’amministrazione ed al Giudice
scostarsi, salvo l'accertamento autonomo del reddito esposto in precedenza,
dalla tassazione decisa dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto di
fissazione dei parametri per la concessione del sussidio od ancora fare riferimento
a tassazione emessa per un altro periodo, diverso, da quello imposto
dall’esecutivo cantonale.
Nella sentenza del 11 ottobre 2004 in re E. questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato come:
" La decisione di tassazione sulla quale l'amministrazione deve
basarsi al fine di determinare il diritto al sussidio è quella del periodo
fiscale … Il (cui) reddito ... va ritenuto …. Poco importa se tale reddito è
stato fissato dall'amministrazione fiscale considerando un "reddito
d'altra fonte" che l'assicurata sembra contestare. Il giudice è vincolato
dalla decisione di tassazione."
Nella
sentenza 29 marzo 2004 in re S. (36.2004.91) pag. 7/8 è stato ritenuto come:
"Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta
conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 2 giugno 1999
36.1999.28 in re M.). In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante
giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:
"Le casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente
dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività
indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale
anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique
VSI 1997 pag. 26 consid. 2b,
1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF
110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC
1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a =
RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Gli stessi principi sono stati evocati anche
nella sentenza 22 maggio 1997, 36.96.79."
Sempre nella
sentenza 11 ottobre 2004 citata veniva inoltre evidenziato, principio poi a più
riprese ricordato, che:
" Nel suo ricorso E. fa riferimento alla tassazione 2003 B ed al
reddito imponibile ritenibile in quella sede.
Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione
relativa al periodo fiscale … (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di
importi inferiori ai parametri rammentati … non può essere utilizzata
trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da
quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione
esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti
novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile
in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è
verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non
modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare
comunque alla tassazione 2001-2002.”
2.7. Con la loro impugnativa
Fatti
i signori __________ invocano sostanzialmente la diminuzione del reddito
conseguente alla diminuzione del valore locativo dell’immobile di proprietà della
moglie e sito in Italia (provincia di __________) in zona montana.
Implicitamente essi fanno riferimento all'applicazione dell'art. 67 litt. m.
RegLCAMal. La diminuzione del reddito sarebbe dimostrata dalla decisione di
tassazione 2006 emessa su reclamo dove l’Ufficio di Tassazione competente di __________
ha finalmente deciso per un valore locativo di CHF 2'000.-- annui e non più, come
in precedenza, di CHF 6'000.--annui.
L’amministrazione
ritiene invece che, per determinare se vi sia una diminuzione del reddito che
permetta l'accertamento autonomo da parte dell'UAM, non si debba fare capo ad
altro se non alle entrate del ricorrente e non vadano quindi ritenuti elementi
estranei. L’UAM cita la sentenza (36.2001.71 del 6 febbraio 2002 in re S.)
pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 dove questo Tribunale aveva ribadito il
concetto secondo cui:
"
L’esecutivo ha così ritenuto elementi che
incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone
interessate … , ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI
rispettivamente <al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza
sociale> ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza
finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione,… La nascita di un
figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere
ritenuta … una lacuna del testo legale.”
Occorre
allora esaminare in concreto se la diminuzione di un reddito locativo debba
essere apparentata ad una diminuzione del reddito di una persona sussumibile
all'art. 67 litt. m RLCAMal.
2.7.1. In una sentenza
36.2006.52 del 13 giugno 2006, emanata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni
nella sua composizione a tre giudici, è stato evidenziato, nell’ambito
dell’accertamento di un reddito da parte dell’amministrazione destinato ad
essere convertito a mano delle apposite tabelle al fine di verificare i presupposti
della concessione dell’aiuto sociale, come:
"
G. … ha potuto contare - nel corso del 2005 - su
un reddito conseguito in qualità di "indipendente" (perlomeno per una
piccola parte del primo semestre 2005), per piccoli lavori di … A questo
reddito potrebbe essere ancora aggiunto - sempre quale reddito d'altra fonte -
il valore locativo della stanza a disposizione del ricorrente nella casa.
Il Reg. LCAMal fa obbligo (art. 69 e 71)
all'assicurato di fornire tutte le informazioni relative al reddito di cui fa
parte ogni, "altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito
in natura o d'altra fonte.”
Occorre
quindi analizzare se all'art. 67 litt. m RLCAMal il concetto di reddito, e più
particolarmente di reddito proveniente da rendite, debba essere valutato in
maniera analoga e debba contemplare anche il reddito da valore locativo.
In merito
al tema del valore locativo di un immobile questo Tribunale, nella sentenza 19
aprile 2007 inc. 36.2007.2 ha evidenziato:
" Il tema
pone la questione del valore locativo e della sua considerazione nella
determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è
stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza
dover essere risolto in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA
aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i
genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai
genitori."
Il valore
locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di
diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc.
80.06.173 in RtiD I-2007 N. 2 t pag. 591 seg.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b
LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello
federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto
dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il
contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa
che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
La
sentenza cantonale citata ricorda inoltre che:
"
Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che
determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere
stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone
di locazione massimo
conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I
152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF
52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito
che l’Amministrazione federale
delle contribuzioni ha il
dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia
di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al
di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p.
709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso
dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a
determinate situazioni,
segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si
ritrovano a vivere in abitazioni
divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia
numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione
spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire
incontro a chi, per ragioni
proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"
La legge
federale sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad
assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati
disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non
contenendo disposizioni
relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò
una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a
sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al
valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non
quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65
consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la
sentenza 21 dicembre 2006 della CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.):
"
L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo
può essere inferiore al valore
di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il
60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale
dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha
ammesso che le disposizioni
della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato
caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono
necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni
Soletta [n.2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile
2002]). (…)."
Nel nostro
diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore
locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia
stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile
considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica
la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di
Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto
legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo
B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:
"
il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve
essere inferiore al valore di
mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato
che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà
della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del
gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di
abitazioni unifamiliari e
plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti
viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;
per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla
sua determinazione, il valore
locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato
dall’Ufficio di stima
nell’ambito della decisione riguardante
la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima
allegata alla decisione sulla
stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il
valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo
tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è
determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti
pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data
quota per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto
prima del periodo fiscale 2005
si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore
fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli
anni precedenti.
Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore
dal 1° gennaio 1991 in poi si
applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha
stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT
I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498
del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo
parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando
ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono
manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale
federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la
LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che
consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza
n.2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."
La Corte
Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla
legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni,
secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già
tassato in precedenza.
2.7.2. Come indicato
quindi nell’ambito della determinazione del reddito, che sarà successivamente
commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare
anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque
criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valore di mercato delle
pigioni).
D'altro
canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità
dal reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione, prima della sua
conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi
degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al
reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004
(confermata nei giudizi 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129
del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005) dove si
sono escluse altre possibili deduzioni pur ammesse in sede fiscale:
"
… le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può
essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente
operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito ...,
successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese
sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente
deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente
di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una
conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce,
come detto, tale agire."
Ne
discende che, in caso di diminuzione del reddito ai sensi della lettera m
dell’art. 67 RLCAMal, alla luce in particolare della giurisprudenza citata per
la determinazione del reddito da convertire occorre considerare tutti i redditi
conseguiti - valore locativo compreso - ed in deduzione sono ammessi solo
alimenti versati ed interessi passivi.
Da questa
giurisprudenza, pronunciata sotto l'egida del testo dell'art. 67 litt. m
RLCAMal in vigore sino a fine 2006, che faceva generico riferimento alla
diminuzione del reddito lordo, si potrebbe ritenere che tra i redditi soggetti
a diminuzione da considerare per l'applicazione dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal,
anche per il parallelismo con il riconoscimento della deducibilità degli oneri
ipotecari gravanti la proprietà immobiliare nell’ambito della commutazione del
reddito accertato a mano delle tabelle allestite dall’amministrazione cantonale,
vi era pure il reddito locativo degli immobili nella disponibilità della
persona, o della famiglia, chiedente l’aiuto sociale. Una diminuzione di tale
reddito poteva ad esempio subentrare a causa della perdita dell'abitabilità
dell'immobile (non compensata da coperture assicurative) o della diminuzione di
tale valore a seguito di una diversa valutazione fiscale (come in concreto).
Una
simile evenienza non è mai stata concretamente sottoposta al TCA nel periodo di
vigenza del tenore dell'art. 67 litt. m. Reg. LCAMal valido fino a fine 2006.
2.7.3. Occorre ora
esaminare se a fronte del testo modificato con novella 13 marzo 2007 e vigente
retroattivamente dal 1° gennaio 2007 il reddito locativo, e meglio la sua
diminuzione, vada considerata nell'ambito dell'art. 67 litt. m RLCAMal
(versione 1° gennaio 2007 in tutto ripresa nel testo dell'art. 31 litt. m.
RLCAMal vigente dal 13 novembre 2007). Occorre quindi esaminare se il concetto
di reddito locativo vada apparentato al concetto di "rendite" voluto
dalle norme citate.
Il tema
non è privo di portata pratica siccome il reddito locativo, in taluni casi, può
essere anche importante economicamente ed un parallelismo potrebbe essere fatto
con il reddito proveniente da locazione a terzi. Il reddito locativo di un
immobile può rappresentare un'importante fonte di sostentamento per famiglie e
persone sole anche non abbienti (si faccia riferimento alla vertenza 36.2004.58
in re G. del 2 settembre 2004). Molte persone dispongono di immobili, spesso
ereditati, in tutto od in parte dati in locazione per arrotondare redditi da
lavoro o pensioni non sempre sufficienti. La diminuzione di un valore locativo
ad esempio per l'inutilizzabilità del bene immobile, che imporrebbe agli
assicurati scelte locative diverse, o la diminuzione importante di un reddito
locativo potrebbero avere serie conseguenze per taluni assicurati.
Nell'intento
di verificare se una importante diminuzione del valore locativo di un immobile
debba essere considerata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
interpellato l'amministrazione con specifico riferimento alle motivazioni che
hanno indotto il Consiglio di Stato a volere modificare - nel marzo 2007 con
effetto all'inizio del medesimo anno - l'art. 67 litt. m Reg. LCAMal.
Il tenore
di tale norma prevede infatti l'obbligo per l'amministrazione di calcolare
autonomamente gli introiti dell'assicurato in caso di diminuzione importante
del reddito netto da attività dipendente o indipendente, da pensioni, rendite o
assegni.
2.7.4. Come
rammentato nella sentenza 23 ottobre 2006 (inc. 36.2006.120, consid. 2.5) per
costante giurisprudenza federale il significato di una norma deve essere inteso
innanzitutto in senso letterale. Se il testo di un disposto legale è chiaro e
non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini
di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale solo ove
esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del
disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal
fondamento e dallo scopo della norma in questione, così come dalla relazione
con altre disposizioni (cfr. STFA del 2 febbraio 2006 nella causa S., B 124/04;
DTF 131 V 93; DTF 131 V 128; DTF 135 V 232; RAMI 2001, pag. 134, in particolare
pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, 126 III 101, consid. 2c,
pag. 104).
Secondo
la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un
testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili,
contrarie alla volontà del legislatore (SVR 2006 ALV Nr. 11). Devono cioè
esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non
esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998
nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,
DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121
III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121
V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338
consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429
consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique
VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V
5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,
Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati
manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen),
che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.
228 consid. 2b).
Invece,
quando il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo
sono possibili, dev’essere ricercata quale sia la vera portata della norma,
prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione, in
particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui
essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo
contesto (SVR 2006 ALV Nr. 11; DTF 130 II 71 consid. 4.2,
DTF 130 V 232 consid. 2.2, DTF 130 V 295 consid. 5.3.1, DTF 130 V 428 consid.
3.2, DTF 130 V 475 consid. 6.5.1, DTF 130 V 484 consid.
5.2, DTF 130 V 129 V 284 consid. 4.2 e riferimenti).
I lavori
preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della
norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non
forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per
l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi
relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può
essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di
legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le
discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di
completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di
interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione
(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento
alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474
consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid.
5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
Ad
esempio, in una sentenza pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 11 il TFA ha stabilito
che il testo dell’art. 36 cpv. 3 LADI è “chiaro e univoco” e che dal “messaggio
del Consiglio federale 2 luglio 1980 concernente una nuova legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per
insolvenza (FF 1980 III 532 seg.) non si evince nulla a sostegno della tesi
opposta”, sostenuta dall’amministrazione.
In un’altra
sentenza pubblicata in DTF 131 V 90, nella quale ha ritenuto chiaro il senso
dell’art. 86 cpv. 1 lett. b OPI, l’Alta Corte ha così riassunto gli abituali
metodi d’interpretazione della legge:
"
4.1 Dans la mesure où l’application des
dispositions régissant l’indemnité pour changement d’occupation est en cause,
le sens et la porte de ces dispositions doivent être déterminés selon les
règles usuelles d’interprétation de la loi. Ainsi, il faut en premier lieu se
fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si
le texte de cette dernière n’est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable
portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions,
de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement
de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de
son auteur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique).
Le sens que prend la disposition dans son
contexte est également important (ATF 129 V 263 s. consid. 5.1 et les arrêts
cités; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 129
Considerandi
II 356 consid. 3.3, 129 V 165 consid. 3.5, 284 consid. 4.2 et les références).”
2.7.5
La norma
dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal non contempla, tra le sue ipotesi, quella di
una diminuzione del valore locativo ossia del reddito ipotetico dato
dall'immobile occupato dal proprietario medesimo. Il reddito che deve risultare
diminuito in maniera importante è quello derivante dall'esercizio di una
attività dipendente od indipendente. A tale concetto di reddito da attività
dipendente o indipendente va certamente associato ogni introito anche svolto a
tempo parziale od a titolo accessorio. Pure entrate derivanti da locazioni
debbono essere considerate in quanto entrate dirette con le quali l'assicurato
provvede al proprio sostentamento.
Con
reddito da pensioni, si debbono intendere sia le rendite AVS AI IPG che quelle versate
dal secondo pilastro (LPP) così come le rendite della previdenza personale
vincolata. Vanno inoltre considerate le indennità per perdita di guadagno in
caso di malattia. La norma prevede il concetto di "assegni" che non
può essere assimilato al valore locativo.
Letteralmente
quindi il tenore della norma in questione non permette di ritenere il valore
locativo - a differenza del reddito da locazione che potrebbe rientrare nel
novero, ma tale questione non va qui risolta - e la sua possibile diminuzione.
Come
accertato in corso d'istruttoria il Consiglio di Stato ha voluto modificare la
lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal per riprendere i concetti della Legge
Tributaria del 1994 e meglio gli articoli 16 e 17 rispettivamente 18 che
definiscono i redditi da attività dipendente ed indipendente nonché i redditi
da fonti previdenziali previsti all'art. 21 ed i versamenti sostitutivi di
provento dell'attività lucrativa dell'art. 22 LT.
Altre
forme di reddito non sono esplicitamente considerate, si pensi ai diritti da
brevetti o licenze, al reddito di titoli o capitali, le liquidazioni in
capitale per prestazioni ricorrenti.
2.7.6
Come indicato
in precedenza il giudice delegato ha interpellato l'UAM circa i lavori
preparatori e la ratio della nuova norma.
Il
responsabile dell'Ufficio ha richiamato lo scopo dell'accertamento autonomo del
reddito da parte dell'amministrazione, che costituisce eccezione, in caso di
riduzione del reddito facendo riferimento all'intervento dello Stato "in
ragione di un'importante diminuzione delle effettive entrate finanziarie
disponibili".
Lo
scritto 31 gennaio 2008 fa chiaro riferimento alle situazioni che sono
"suscettibili ... di portare ad un repentino cambiamento delle entrate
effettive, foriero di un disagio economico - sociale forte".
L'alto
funzionario ha richiamato quindi il concetto di entrate effettive.
A
ragione. L'intervento di nuova ed autonoma valutazione del reddito, per la sua
successiva convenzione a mano delle tabelle, da parte dello Stato deve avvenire
solo a fronte di una diminuzione delle effettive disponibilità dell'assicurato.
La
giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto ad esempio che la nascita di un
figlio costituisce un incremento delle spese e delle uscite per il
soddisfacimento dei bisogni del neonato ma non incide nelle entrate in quanto
tali.
Analogamente
ciò deve valere per il valore locativo che rappresenta un ipotetico reddito
nella misura in cui evita al proprietario immobiliare che occupa il suo
stabile, di dovere sborsare l'importo della locazione. Se l'immobile occupato
diventasse inagibile il proprietario si potrebbe trovare in condizioni di
dovere spendere denaro per locare un oggetto sostitutivo. Non vedrebbe però diminuire
le proprie entrate dirette ed effettive.
2.7.7
Alla luce del
tenore letterale della norma e vista la ratio legis si deve ritenere escluso dal
novero dei redditi elencati e voluti dal legislatore all'art. 67 litt. m Reg.
LCAMal, il valore locativo.
Ne
discende che la diminuzione di tale elemento del reddito ritenuto in sede fiscale
non deve essere considerato nell'ambito della norma e non impone un
accertamento autonomo da parte dell'UAM.
Resta
invece fermo il fatto che, qualora l'amministrazione debba procedere alla
verifica del reddito in maniera indipendente rispetto ai dati fiscali per il
sussistere di una delle ipotesi dell'art. 67 (oggi 31) del regolamento, nel novero
dei redditi di cui l'assicurato beneficia (per la successiva commutazione a
mano delle tabelle) andrà considerato anche il valore locativo.
Nella
sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) questo TCA ha rammentato infatti
che "Il Reg. LCAMal, fa obbligo (art. 69 e 71) all'assicurato di fornire
tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni
"altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o
d'altra fonte" (sentenza citata pag. 6).
L'art. 69
Reg. LCAMal fa poi esplicito riferimento al "reddito netto della
sostanza".
Il fatto
di non considerare il valore locativo tra le ipotesi per le quali l'UAM deve,
in maniera autonoma, accertare il reddito e di recepire tale valore nel reddito
da convertire non è contraddittorio. La legge prevede letteralmente tale
diverso modo di considerare il reddito locativo.
Come
visto nell'ambito dell'art. 67 m Reg. RCAMal il reddito locativo non
costituisce condizione d'applicazione della norma.
Nell'ambito
invece della commutazione del reddito la situazione economica e quindi il
complessivo bisogno effettivo dell'assicurato deve imporre di ritenere i suoi
redditi in tutte le varie forme.
2.8
In concreto
va senz’altro evidenziato, come dimostrano gli atti fiscali acquisiti dal
giudice delegato, che il valore locativo dell’immobile sito in località montana
della provincia di __________ (a __________, che guarda sul lago di __________)
è fissato in CHF 2'000.-- annui. Questo valore locativo è stato determinato
nell’ambito di procedura fiscale ed è inferiore rispetto a quello ritenuto
negli anni precedenti senza che il bene immobile abbia subito modifiche o sia
stato in qualche modo deteriorato. La diminuzione è dovuta semplicemente a
ragioni giuridiche. In precedenza l’UT aveva ritenuto un valore non rispettoso
dei parametri senza che, comunque, i ricorrenti si opponessero alle decisioni
dell’autorità fiscale. Il nuovo valore, che sarà ritenuto dall’UT anche per le
prossime tassazioni (in assenza di sostanziali modifiche) così come verificato da
questo TCA presso l'UT competente, appare quindi corretto e rispettoso dei
precetti fiscali che reggono la materia. Ciò comporta una diminuzione del
reddito locativo, che però non va ritenuta nell’ambito dell’art. 67 litt. m
(rispettivamente del nuovo art. 31 litt. m) RLCAMal. Stante l'assenza dei
presupposti per un calcolo autonomo del reddito da parte dell’amministrazione,
il gravame va respinto e la decisione confermata poiché occorre riferirsi alla
tassazione 2005 che presenta il superamento dei limiti di concessione del
sussidio.
2.9
Alla luce di
quanto precede il ricorso va respinto nel senso delle considerazioni esposte, senza
carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
13 novembre 2007 formulato da RI 1 e RI 2, __________, è respinto.
2. Non si
prelevano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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