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Decisione

36.2007.173

Ritardo nel pagamento dei premi di assicurazione malattia. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare dalla Cassa malati

13 febbraio 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi da marzo a giugno 2003 e da agosto a dicembre 2003 per fr. 2'634,75,

oltre a spese per fr. 180.

RI

1 si è opposto ad entrambi i PE.

Tramite

due distinte decisioni formali del 26 giugno 2007 (doc. 17 e 18), confermate

dalla decisione su opposizione del 18 ottobre 2007, l’assicuratore ha tolto

l’opposizione ai due precetti esecutivi e condannato RI 1 al pagamento degli

importi indicati (doc. 21).

C. RI

1 è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione, rilevando in

particolare che l’assicuratore sostiene che non avrebbe pagato importi mensili

per periodi per i quali “io ero a credito nei loro confronti per CHF 175,25.”

e che “da parte mia, in totale buona fede, son più che certo di non dovere

alcunché.” (doc. I e III).

D. Con

risposta del 19 dicembre 2007 l’assicuratore propone di respingere il ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. V).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della

LAMal.

Da

un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22

luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF

130.

V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF

126.

V 166 consid. 4b).

Per

contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa

specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la

necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola,

siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005

nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In

concreto le decisioni formale e su opposizione si riferiscono a premi del 2002

e del 2003 e sono state emanate nel corso del 2007.

Per

cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme

della LPGA, per quanto concerne i premi dovuti nel 2002 vanno applicate le

norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.

nel

merito

3.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore

può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e

le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio

federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli

assicuratori (cpv. 2).

Per

gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),

l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli

assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel

caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).

Il

Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3

(cpv. 3bis).

Per

gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda

o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei

premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio

federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in

merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura

d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

Secondo

l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a

della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU

1997.

2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600

franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e

dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

A

norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure

medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la

quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella

prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie

opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500

(cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli

assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno

ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma

d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

Dal

1° gennaio 2004 la franchigia minima è stata portata a fr. 300 e la

partecipazione ai costi annua a fr. 700 per gli adulti e fr. 350 per gli

assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal

in vigore dal 1.1.2004). Dal 1° gennaio 2005 anche l’ammontare delle franchigie

opzionali è stato modificato (la franchigia massima è ora di fr. 2'500).

In

virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.

L'art.

90.

OAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, al

cpv. 1 prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

Se

nonostante diffida l’assicurato non paga i premi o partecipazioni ai costi

scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa

sfocia in un attestato di carenza beni, l’assicuratore ne informa la competente

autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che

prevedono la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi

(cpv. 3).

Con

il 1° gennaio 2006 sono state apportate importanti modifiche all’art. 90 OAMal.

Per

l’art. 90 cpv. 3 OAMal i premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e

di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti

arretrati.

Se

l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato

diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di

esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa

(cpv. 4).

Se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento

nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati

(cpv. 5).

Se

entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo

non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della

partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di

esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e

gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative

spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).

Se

l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7

capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al

nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima

ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa

il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa

nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli

interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati

(cpv. 7).

Le norme

sono state ulteriormente modificate con effetto dal 1° agosto 2007 (cfr. art.

105a-105e OAMal).

4.

Nel caso

di specie l’assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il

pagamento di un importo complessivo di fr. 3'737.90 (fr. 1'103.15 per il 2002 e

fr. 2'634.75 per il 2003) per premi rimasti impagati, oltre alle spese di

richiamo per fr. 280 (fr. 100 per il 2002 e fr. 180 per il 2003).

Di

principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa è corretto per

quanto concerne il 2003, mentre appare sbagliato per il 2002. Infatti nel 2002

il premio mensile ammontava a fr. 213.70 (dedotto il sussidio), nel 2003 a fr.

292.75

(cfr. doc. C e 2). Ciò corrisponde a fr. 1'068.50 (213.70 X 5) per i

mesi di agosto-dicembre 2002 (e non a fr. 1'103.15 come indicato nella

decisione su opposizione ed in sede di risposta) e a fr. 2'634.75 (292.75 X 9)

per i mesi scoperti del 2003.

La

questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento poiché, come si vedrà

in seguito, per quanto concerne il 2002 il ricorso va comunque accolto.

5.

L’insorgente,

sulla base del doc. D (cfr. anche doc. 2), che gli ha permesso di ottenere

soddisfazione innanzi al Tribunale d’appello, Camera di esecuzione e

fallimenti, sostiene anche davanti al TCA di aver già soluto i premi chiestigli

dalla Cassa.

Il

documento in questione, uno scritto del 2 giugno 2003 della Cassa all’insorgente,

prevede in effetti un credito a favore di quest’ultimo di fr. 175.25, secondo

il seguente calcolo:

“Conteggio premi LAMal no __________

RI 1 __________

Ass. obblig. Medico-San. 01.2002-12.2002 252.70- 3032.40-

Ass. obblig. Medico-San. 01.2002-12.2002 213.70 2564.40

Ass. obblig. Medico-San. 07.2003-07.2003 292.75

292.75

Totale LAMal

175.

-

Il vostro credito

172.

L’assicuratore

afferma che questo documento è fuorviante e che il credito si sarebbe

realizzato solo se il debitore avesse pagato l’ammontare dei premi LAMal

afferenti i mesi da agosto a dicembre 2002, ciò che, secondo la Cassa non

sarebbe mai avvenuto (cfr. decisione su opposizione consid. 3: “tramite il

machiavellico utilizzo di un fuorviante conteggio dell’assicuratore, datato 2

giugno 2003, e dal quale traspare la finzione contabile di un credito interno

di CHF 175.25 in favore del debitore, il Signor RI 1 la spuntava dinnanzi alla

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, la quale, con

discutibile sentenza 28 marzo 2007 ….”).

Sennonché,

oltre ad essere già stato considerato fedefacente da un’altra Camera di questo

Tribunale d’appello, il documento in questione è stato allestito dallo stesso

assicuratore ed è stato spedito al qui ricorrente nel giugno 2003, ossia quando

la Cassa doveva sapere se il presunto scoperto relativo ai mesi da agosto a dicembre

2002.

era già stato soluto o meno.

L’assicuratore,

se il debito relativo ai mesi agosto-dicembre 2002 fosse ancora esistito, nel

giugno 2003 non avrebbe dovuto allestire un calcolo con un conteggio favorevole

al proprio assicurato e spedirglielo. Quest’ultimo infatti, sulla scorta di

questa documentazione poteva ritenere adempiuto il suo obbligo contributivo nei

confronti dell’assicuratore e ritenere inutile tenere in altro modo (ad esempio

tramite ricevute) la prova dell’avvenuto pagamento.

Del

resto, a comprova che questo documento non può essere considerato fuorviante,

vi è la circostanza, ritenuta poco importante dall’assicuratore e che invece va

considerata decisiva, che la Cassa malati stessa, già il 30 maggio 2007, ha

pagato, senza riserva alcuna, l’importo di fr. 175.25, ammettendo il proprio

debito e dunque la correttezza del contenuto dello scritto del 3 giugno 2003.

Inoltre,

la sentenza della Camera esecuzione e fallimenti del 28 marzo 2007, le cui

motivazioni sono state, impropriamente, ritenute discutibili e leggere dall’assicuratore,

non è stata impugnata al TF. Ora, se le motivazioni fossero state veramente

così poco convincenti, non è dato a capire per quale motivo la Cassa ha

lasciato crescere in giudicato la pronunzia cantonale.

Va

ancora evidenziato che nel citato conteggio figura il pagamento anche del

premio relativo al mese di luglio 2003. Ora, con la decisione in esame la Cassa

chiede al ricorrente il pagamento dei premi del 2003 relativi ai mesi da marzo

a dicembre 2003, escluso il mese di luglio. Ciò è un ulteriore indizio a favore

della correttezza del conteggio allestito dall’assicuratore, spedito al

ricorrente ed onorato tramite il pagamento dell’importo figurante quale credito

a favore dell’insorgente.

Affermare

che la Cassa ha pagato i fr. 175.25 solo per “eliminare dalla procedura un

conteggio fuorviante” non è sufficiente per mettere in dubbio la

correttezza del suo contenuto.

Alla

luce di quanto sopra esposto, considerato che l’insorgente ha prodotto un

conteggio da cui risulta un credito a suo favore per i premi del 2002, non

spetta a lui dimostrare, in altro modo, di aver pagato.

Su

questo punto la decisione deve di conseguenza essere annullata e l’opposizione

al PE n. __________ dell’UE di __________ del __________ di fr. 1'203.15 va

confermata (doc. 15).

Per

quanto concerne il 2003 spetta invece all’assicurato comprovare di aver pagato

i premi mensili.

Infatti

nel conteggio del 3 giugno 2003 figura unicamente il pagamento per il mese di luglio

di quell’anno. Non vi sono invece indicazioni per gli altri periodi che la

Cassa afferma essere ancora scoperti.

Del

resto con il ricorso l’insorgente sottolinea che secondo l’assicuratore “io

non ho pagato gli importi mensili per periodi per i quali ero a credito

nei loro confronti per CHF 175.25.”. Ciò concerne unicamente i periodi figuranti

sul conteggio del 3 giugno 2003, ossia alcuni mesi del 2002 e il mese di luglio

2003.

Non

avendo trasmesso a questo Tribunale alcuna pezza giustificativa comprovante

l’avvenuto pagamento dei premi nel corso del 2003 tramite l’invio di ricevute

di pagamento o estratti bancari, la richiesta della Cassa, per quanto concerne

i mesi marzo-giugno 2003 e agosto-dicembre 2003 va confermata.

6.

L’insorgente afferma che, in buona fede,

ritiene di non dovere alcunché alla Cassa.

Va

qui rammentato che secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998

pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22,

RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid.

3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155,

DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a; DTF 118 Ia

254.

consid. 4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid.

3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina (Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich,

pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei

casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in

modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulati­vamente le seguenti

condizioni:

1.

- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e

concreta;

2.

- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere

ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.

3.

- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.

Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non

deve poter riconoscere l'erroneità della disposi­zione. La comunicazione

dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può

e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della

buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della

cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF

106.

V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora

l'organo amministrativo che fornisce la comu­nicazione esprime - almeno

implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il

destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr.

Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b

3);

4.

- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un

comportamento che gli è pregiudizievole.

5.

- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione

è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a;

111.

V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF

121.

V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI

2000.

p. 223).

In

concreto, dagli atti non emerge che per il 2003 siano state fornite

informazioni errate all’assicurato, né che l’assicurato abbia adottato un

comportamento pregiudizievole.

Questa censura va pertanto

respinta.

7.

Va

ancora rammentato che in una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125

V 276 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio

della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento

in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari

cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della

partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in

caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Il

1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal (sostituito dal 1°

agosto 2007 dall’art. 105b cov. 3 OAMal) che prevede che se l’assicurato ha

causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo,

l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese

supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.

Nel

caso di specie dalle GCA prodotte dall’assicuratore emerge che per l’art. 29 se

l’assicurato è in mora con i pagamenti, si percepiscono le seguenti tasse: 5

franchi per la prima sollecitazione e 15 franchi per la seconda sollecitazione.

Nell’”estratto

delle quote 2003” (doc. C), l’assicuratore ha indicato un importo di fr. 20

al mese per aver richiamato l’insorgente per il pagamento dei premi mensili.

Per

cui i fr. 180 di spese di richiamo per 9 mesi di ritardo sono giustificati (fr.

20.

X 9).

I

fr. 70 di spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto,

ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto

(STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004

nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001

pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,

§164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts,

Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto

dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare

il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03,

STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella

causa B., K 144/03).

8.

Infine,

per quanto concerne gli interessi di mora al 5% di cui la Cassa fa continuo

riferimento senza tuttavia indicare a partire da quando sarebbero dovuti (cfr.

doc. V, conclusioni punto 2: “… oltre gli interessi legali di mora del 5% …”),

va rilevato quanto segue.

L'art.

26.

cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi

indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di

breve durata.

Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal nel tenore in

vigore fino al 31 luglio 2007 = art. 105a OAMal in vigore dal 1° agosto 2007).

In simili condizioni, l’affermazione della Cassa secondo la quale

sono dovuti degli interessi al 5% merita conferma. Tuttavia su questo punto non

vi può essere rigetto dell'opposizione, poiché gli interessi non sono stati

chiesti con il precetto esecutivo. Inoltre non può essere stabilito un punto di

partenza dei medesimi poiché con la decisione impugnata, che delimita l’oggetto

litigioso, l’assicuratore non indica la data a partire dalla quale sarebbero

dovuti.

9.

In

conclusione, l’opposizione al PE n. __________ dell'UE di __________ del __________

va definitivamente rigettata per un importo di fr. 2'634.75, oltre a fr. 180 di

spese (doc. 16).

Per

contro l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del __________ è

confermata (doc. 15).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è modificata ai sensi dei considerandi.

Di

conseguenza:

§ l’opposizione

al PE n. __________ dell’UE di __________ del __________ va definitivamente

rigettata per un importo di fr. 2'634.75, oltre a fr. 180 di spese (doc. 16).

§§ l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________

del __________ è confermata (doc. 15).

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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