36.2007.173
Ritardo nel pagamento dei premi di assicurazione malattia. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare dalla Cassa malati
13 febbraio 2008Italiano22 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
36.2007.173
Data decisione, Autorità:
13.02.2008, TCA
Titolo:
Ritardo nel pagamento dei premi di assicurazione malattia. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare dalla Cassa malati
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
INCASSO PREMI
PREMIO
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 90 OAMAL
art. 93 OAMAL
art. 103 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.173
cs
Lugano
13 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
ottobre 2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel __________, è affiliato alla CO 1 per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
Nel
2002 l’importo del premio mensile, dedotto il sussidio versato dal Cantone, ammontava
a fr. 213.70. Nel 2003 il premio era invece di fr. 292.75 al mese (cfr. doc.
2).
Nel
corso del mese di marzo 2006 la Cassa malati ha fatto notificare a RI 1, dall’Ufficio
esecuzione (di seguito: UE) di __________ un precetto esecutivo (di seguito:
PE) di un importo di fr. 1'203,15 per i premi rimasti impagati da agosto a
dicembre 2002, oltre a spese di richiamo (doc. 3). Al PE non è stata fatta
opposizione.
Il
15 novembre 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha decretato il fallimento
di RI 1 (doc. 5). Con sentenza del 28 marzo 2007, nel frattempo cresciuta in
giudicato, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha
accolto il ricorso dell’assicurato ed ha annullato la dichiarazione di
fallimento, condannando la CO 1 a pagare complessivamente fr. 180
all’insorgente quale indennità.
Nelle
motivazioni della sentenza, la Corte ha precisato:
“Nel merito, egli
afferma di non aver debiti nei confronti di CO 1 sulla base del doc. D, datato
2 gennaio 2003, relativo al periodo 01.2002-12.2002 rispettivamente
07.2003-07.2003, e pertanto al periodo oggetto dell’esecuzione in esame, dal
quale risulta effettivamente un suo credito di fr. 175.25 nei confronti della
Cassa. In seguito alla richiesta di delucidazioni da parte di questa Camera, la
creditrice ha prodotto un altro estratto delle quote di RI 1 per i mesi di
luglio-dicembre 2002 che indica un saldo a favore della procedente di 1'203.15,
rilevando che il credito di fr. 175.25 sarebbe stato da rimborsare o sarebbe
stato conteggiato a favore dell’assicurato, solo se tutte le quote fossero
state saldate. Sennonché, tale secondo estratto delle quote 2002 è in aperto
contrasto con il doc. D, pure allestito dalla creditrice, che indica invece un
credito a favore dell’escusso di fr. 175.25. In questa sede non è pertanto
oggettivamente possibile stabilire quale dei due documenti sia corretto, e ciò
a causa della mancanza di una coerente spiegazione da parte della creditrice
sui motivi che l’hanno pur portata a rimettere all’assicurato il primo
estratto, rispettivamente sulla pretesa carente validità dello stesso
documento. Non v’è pertanto motivo per non ritenere valida l’estinzione del
debito fatta valere dall’appellante con la produzione del conteggio doc. D, non
contrastata dalla creditrice, assente dal contraddittorio davanti al primo
giudice. Ne consegue che il fallimento di RI 1 deve essere annullato.” (doc.
11)
L’importo
di fr. 175.25 è stato “rimborsato” il 30 maggio 2007 (cfr. doc. 20).
B.
Il 1° giugno 2007 CO 1 ha fatto spiccare due ulteriori precetti esecutivi nei
confronti di RI 1. Con il primo (n. __________), l’assicuratore ha chiesto il
pagamento dell’importo di fr. 1’203,15, comprensivo dei premi da agosto a
dicembre 2002 (fr. 1'103.15) e delle spese di richiamo (fr. 100). Con il
secondo (n. __________), la Cassa malati ha chiesto il pagamento dei premi per
Fatti
i mesi da marzo a giugno 2003 e da agosto a dicembre 2003 per fr. 2'634,75,
oltre a spese per fr. 180.
RI
1 si è opposto ad entrambi i PE.
Tramite
due distinte decisioni formali del 26 giugno 2007 (doc. 17 e 18), confermate
dalla decisione su opposizione del 18 ottobre 2007, l’assicuratore ha tolto
l’opposizione ai due precetti esecutivi e condannato RI 1 al pagamento degli
importi indicati (doc. 21).
C. RI
1 è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione, rilevando in
particolare che l’assicuratore sostiene che non avrebbe pagato importi mensili
per periodi per i quali “io ero a credito nei loro confronti per CHF 175,25.”
e che “da parte mia, in totale buona fede, son più che certo di non dovere
alcunché.” (doc. I e III).
D. Con
risposta del 19 dicembre 2007 l’assicuratore propone di respingere il ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. V).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della
LAMal.
Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22
luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF
130.
V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF
126.
V 166 consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa
specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la
necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola,
siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005
nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In
concreto le decisioni formale e su opposizione si riferiscono a premi del 2002
e del 2003 e sono state emanate nel corso del 2007.
Per
cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme
della LPGA, per quanto concerne i premi dovuti nel 2002 vanno applicate le
norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel
merito
3.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio
federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli
assicuratori (cpv. 2).
Per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),
l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).
Il
Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3
(cpv. 3bis).
Per
gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei
premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio
federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in
merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura
d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU
1997.
2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600
franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).
A
norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500
(cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli
assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno
ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma
d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.
Dal
1° gennaio 2004 la franchigia minima è stata portata a fr. 300 e la
partecipazione ai costi annua a fr. 700 per gli adulti e fr. 350 per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal
in vigore dal 1.1.2004). Dal 1° gennaio 2005 anche l’ammontare delle franchigie
opzionali è stato modificato (la franchigia massima è ora di fr. 2'500).
In
virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.
L'art.
90.
OAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, al
cpv. 1 prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
Il
tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).
Se
nonostante diffida l’assicurato non paga i premi o partecipazioni ai costi
scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa
sfocia in un attestato di carenza beni, l’assicuratore ne informa la competente
autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che
prevedono la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi
(cpv. 3).
Con
il 1° gennaio 2006 sono state apportate importanti modifiche all’art. 90 OAMal.
Per
l’art. 90 cpv. 3 OAMal i premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e
di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti
arretrati.
Se
l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato
diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di
esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa
(cpv. 4).
Se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di
pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di
diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento
nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati
(cpv. 5).
Se
entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo
non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della
partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di
esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e
gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative
spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).
Se
l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7
capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al
nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima
ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa
il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa
nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli
interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati
(cpv. 7).
Le norme
sono state ulteriormente modificate con effetto dal 1° agosto 2007 (cfr. art.
105a-105e OAMal).
4.
Nel caso
di specie l’assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il
pagamento di un importo complessivo di fr. 3'737.90 (fr. 1'103.15 per il 2002 e
fr. 2'634.75 per il 2003) per premi rimasti impagati, oltre alle spese di
richiamo per fr. 280 (fr. 100 per il 2002 e fr. 180 per il 2003).
Di
principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa è corretto per
quanto concerne il 2003, mentre appare sbagliato per il 2002. Infatti nel 2002
il premio mensile ammontava a fr. 213.70 (dedotto il sussidio), nel 2003 a fr.
292.75
(cfr. doc. C e 2). Ciò corrisponde a fr. 1'068.50 (213.70 X 5) per i
mesi di agosto-dicembre 2002 (e non a fr. 1'103.15 come indicato nella
decisione su opposizione ed in sede di risposta) e a fr. 2'634.75 (292.75 X 9)
per i mesi scoperti del 2003.
La
questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento poiché, come si vedrà
in seguito, per quanto concerne il 2002 il ricorso va comunque accolto.
5.
L’insorgente,
sulla base del doc. D (cfr. anche doc. 2), che gli ha permesso di ottenere
soddisfazione innanzi al Tribunale d’appello, Camera di esecuzione e
fallimenti, sostiene anche davanti al TCA di aver già soluto i premi chiestigli
dalla Cassa.
Il
documento in questione, uno scritto del 2 giugno 2003 della Cassa all’insorgente,
prevede in effetti un credito a favore di quest’ultimo di fr. 175.25, secondo
il seguente calcolo:
“Conteggio premi LAMal no __________
RI 1 __________
Ass. obblig. Medico-San. 01.2002-12.2002 252.70- 3032.40-
Ass. obblig. Medico-San. 01.2002-12.2002 213.70 2564.40
Ass. obblig. Medico-San. 07.2003-07.2003 292.75
292.75
Totale LAMal
175.
-
Il vostro credito
172.
”
L’assicuratore
afferma che questo documento è fuorviante e che il credito si sarebbe
realizzato solo se il debitore avesse pagato l’ammontare dei premi LAMal
afferenti i mesi da agosto a dicembre 2002, ciò che, secondo la Cassa non
sarebbe mai avvenuto (cfr. decisione su opposizione consid. 3: “tramite il
machiavellico utilizzo di un fuorviante conteggio dell’assicuratore, datato 2
giugno 2003, e dal quale traspare la finzione contabile di un credito interno
di CHF 175.25 in favore del debitore, il Signor RI 1 la spuntava dinnanzi alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, la quale, con
discutibile sentenza 28 marzo 2007 ….”).
Sennonché,
oltre ad essere già stato considerato fedefacente da un’altra Camera di questo
Tribunale d’appello, il documento in questione è stato allestito dallo stesso
assicuratore ed è stato spedito al qui ricorrente nel giugno 2003, ossia quando
la Cassa doveva sapere se il presunto scoperto relativo ai mesi da agosto a dicembre
2002.
era già stato soluto o meno.
L’assicuratore,
se il debito relativo ai mesi agosto-dicembre 2002 fosse ancora esistito, nel
giugno 2003 non avrebbe dovuto allestire un calcolo con un conteggio favorevole
al proprio assicurato e spedirglielo. Quest’ultimo infatti, sulla scorta di
questa documentazione poteva ritenere adempiuto il suo obbligo contributivo nei
confronti dell’assicuratore e ritenere inutile tenere in altro modo (ad esempio
tramite ricevute) la prova dell’avvenuto pagamento.
Del
resto, a comprova che questo documento non può essere considerato fuorviante,
vi è la circostanza, ritenuta poco importante dall’assicuratore e che invece va
considerata decisiva, che la Cassa malati stessa, già il 30 maggio 2007, ha
pagato, senza riserva alcuna, l’importo di fr. 175.25, ammettendo il proprio
debito e dunque la correttezza del contenuto dello scritto del 3 giugno 2003.
Inoltre,
la sentenza della Camera esecuzione e fallimenti del 28 marzo 2007, le cui
motivazioni sono state, impropriamente, ritenute discutibili e leggere dall’assicuratore,
non è stata impugnata al TF. Ora, se le motivazioni fossero state veramente
così poco convincenti, non è dato a capire per quale motivo la Cassa ha
lasciato crescere in giudicato la pronunzia cantonale.
Va
ancora evidenziato che nel citato conteggio figura il pagamento anche del
premio relativo al mese di luglio 2003. Ora, con la decisione in esame la Cassa
chiede al ricorrente il pagamento dei premi del 2003 relativi ai mesi da marzo
a dicembre 2003, escluso il mese di luglio. Ciò è un ulteriore indizio a favore
della correttezza del conteggio allestito dall’assicuratore, spedito al
ricorrente ed onorato tramite il pagamento dell’importo figurante quale credito
a favore dell’insorgente.
Affermare
che la Cassa ha pagato i fr. 175.25 solo per “eliminare dalla procedura un
conteggio fuorviante” non è sufficiente per mettere in dubbio la
correttezza del suo contenuto.
Alla
luce di quanto sopra esposto, considerato che l’insorgente ha prodotto un
conteggio da cui risulta un credito a suo favore per i premi del 2002, non
spetta a lui dimostrare, in altro modo, di aver pagato.
Su
questo punto la decisione deve di conseguenza essere annullata e l’opposizione
al PE n. __________ dell’UE di __________ del __________ di fr. 1'203.15 va
confermata (doc. 15).
Per
quanto concerne il 2003 spetta invece all’assicurato comprovare di aver pagato
i premi mensili.
Infatti
nel conteggio del 3 giugno 2003 figura unicamente il pagamento per il mese di luglio
di quell’anno. Non vi sono invece indicazioni per gli altri periodi che la
Cassa afferma essere ancora scoperti.
Del
resto con il ricorso l’insorgente sottolinea che secondo l’assicuratore “io
non ho pagato gli importi mensili per periodi per i quali ero a credito
nei loro confronti per CHF 175.25.”. Ciò concerne unicamente i periodi figuranti
sul conteggio del 3 giugno 2003, ossia alcuni mesi del 2002 e il mese di luglio
2003.
Non
avendo trasmesso a questo Tribunale alcuna pezza giustificativa comprovante
l’avvenuto pagamento dei premi nel corso del 2003 tramite l’invio di ricevute
di pagamento o estratti bancari, la richiesta della Cassa, per quanto concerne
i mesi marzo-giugno 2003 e agosto-dicembre 2003 va confermata.
6.
L’insorgente afferma che, in buona fede,
ritiene di non dovere alcunché alla Cassa.
Va
qui rammentato che secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998
pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22,
RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid.
3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155,
DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a; DTF 118 Ia
254.
consid. 4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid.
3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina (Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich,
pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei
casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in
modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti
condizioni:
1.
- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e
concreta;
2.
- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere
ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.
3.
- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non
deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione
dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può
e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della
buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della
cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF
106.
V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora
l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno
implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il
destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr.
Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b
3);
4.
- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un
comportamento che gli è pregiudizievole.
5.
- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione
è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a;
111.
V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF
121.
V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI
2000.
p. 223).
In
concreto, dagli atti non emerge che per il 2003 siano state fornite
informazioni errate all’assicurato, né che l’assicurato abbia adottato un
comportamento pregiudizievole.
Questa censura va pertanto
respinta.
7.
Va
ancora rammentato che in una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125
V 276 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio
della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento
in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari
cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della
partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in
caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Il
1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal (sostituito dal 1°
agosto 2007 dall’art. 105b cov. 3 OAMal) che prevede che se l’assicurato ha
causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo,
l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese
supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.
Nel
caso di specie dalle GCA prodotte dall’assicuratore emerge che per l’art. 29 se
l’assicurato è in mora con i pagamenti, si percepiscono le seguenti tasse: 5
franchi per la prima sollecitazione e 15 franchi per la seconda sollecitazione.
Nell’”estratto
delle quote 2003” (doc. C), l’assicuratore ha indicato un importo di fr. 20
al mese per aver richiamato l’insorgente per il pagamento dei premi mensili.
Per
cui i fr. 180 di spese di richiamo per 9 mesi di ritardo sono giustificati (fr.
20.
X 9).
I
fr. 70 di spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto,
ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto
(STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004
nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001
pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
§164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts,
Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto
dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare
il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03,
STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella
causa B., K 144/03).
8.
Infine,
per quanto concerne gli interessi di mora al 5% di cui la Cassa fa continuo
riferimento senza tuttavia indicare a partire da quando sarebbero dovuti (cfr.
doc. V, conclusioni punto 2: “… oltre gli interessi legali di mora del 5% …”),
va rilevato quanto segue.
L'art.
26.
cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi
indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di
breve durata.
Il
tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal nel tenore in
vigore fino al 31 luglio 2007 = art. 105a OAMal in vigore dal 1° agosto 2007).
In simili condizioni, l’affermazione della Cassa secondo la quale
sono dovuti degli interessi al 5% merita conferma. Tuttavia su questo punto non
vi può essere rigetto dell'opposizione, poiché gli interessi non sono stati
chiesti con il precetto esecutivo. Inoltre non può essere stabilito un punto di
partenza dei medesimi poiché con la decisione impugnata, che delimita l’oggetto
litigioso, l’assicuratore non indica la data a partire dalla quale sarebbero
dovuti.
9.
In
conclusione, l’opposizione al PE n. __________ dell'UE di __________ del __________
va definitivamente rigettata per un importo di fr. 2'634.75, oltre a fr. 180 di
spese (doc. 16).
Per
contro l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del __________ è
confermata (doc. 15).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è modificata ai sensi dei considerandi.
Di
conseguenza:
§ l’opposizione
al PE n. __________ dell’UE di __________ del __________ va definitivamente
rigettata per un importo di fr. 2'634.75, oltre a fr. 180 di spese (doc. 16).
§§ l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________
del __________ è confermata (doc. 15).
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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