36.2007.176
Ricorso al TCA in assenza di una decisione su opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi d'ufficio all'autorità competente
21 novembre 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
36.2007.176
Data decisione, Autorità:
21.11.2007, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA in assenza di una decisione su opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi d'ufficio all'autorità competente
DECISIONE
OPPOSIZIONE
PROCEDURA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.176
ir/td
Lugano
21 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2007
di
RI 1
contro
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato in fatto
ed in diritto
• che RI 1 è assicurato presso
l’assicuratore sociale CO 1 per la copertura dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie così come ritenuto da questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni in precedente sentenza del 13 settembre 2007 (36.2007.24);
• che con decisione formale 26 ottobre
2007, che il ricorrente indica come a lui pervenuta il 7 novembre 2007,
l’assicuratore ha chiesto all’assicurato – che in precedenza aveva escusso mediante
PE __________ dell’UE di __________, PE cui il signor RI 1 ha interposto
opposizione – il pagamento di CHF 1159,65 a titolo di partecipazioni rimaste
insolute nonostante sollecito e spese di richiamo e dossier;
• che il ricorso non è stato trasmesso
all’assicuratore per la formulazione della risposta di causa alla luce
dell’esito della procedura palesandosi manifestamente un’incompetenza di questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare il merito;
• che,
in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile
di opposizione conformemente all’art. 49 LPGA) emerge che il rimedio
giuridico avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra
parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto
esperibili;
• che
al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla contestata
pretesa di CO 1;
• che, in diritto, va rammentato come la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni
Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art.
1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti
procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che la LPGA regola il tema della decisione
all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni
emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di
principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore
immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag.
316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio
2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la
LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio
2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per
quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la
sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29
novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle
assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi
delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per
quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si
applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente
una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois
spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame la decisione della
Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di
una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
• che si giustifica la trasmissione degli
atti alla Cassa Malati CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed
all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere
successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei
termini di legge;
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso formulato CO 1, __________, pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
il 21 novembre 2007 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’assicuratore
malattia CO 1 di __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze,
rendendo una decisione su opposizione.
Considerandi
2.
- Non si
prelevano tasse e
spese.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui
il ricorrente l'ha ricevuta.
4.
- Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster