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Decisione

36.2007.176

Ricorso al TCA in assenza di una decisione su opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi d'ufficio all'autorità competente

21 novembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

36.2007.176

Data decisione, Autorità:

21.11.2007, TCA

Titolo:

Ricorso al TCA in assenza di una decisione su opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi d'ufficio all'autorità competente

DECISIONE

OPPOSIZIONE

PROCEDURA

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2007.176

ir/td

Lugano

21 novembre 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2007

di

RI 1

contro

Cassa Malati CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato in fatto

ed in diritto

• che RI 1 è assicurato presso

l’assicuratore sociale CO 1 per la copertura dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie così come ritenuto da questo Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni in precedente sentenza del 13 settembre 2007 (36.2007.24);

• che con decisione formale 26 ottobre

2007, che il ricorrente indica come a lui pervenuta il 7 novembre 2007,

l’assicuratore ha chiesto all’assicurato – che in precedenza aveva escusso mediante

PE __________ dell’UE di __________, PE cui il signor RI 1 ha interposto

opposizione – il pagamento di CHF 1159,65 a titolo di partecipazioni rimaste

insolute nonostante sollecito e spese di richiamo e dossier;

• che il ricorso non è stato trasmesso

all’assicuratore per la formulazione della risposta di causa alla luce

dell’esito della procedura palesandosi manifestamente un’incompetenza di questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare il merito;

• che,

in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile

di opposizione conformemente all’art. 49 LPGA) emerge che il rimedio

giuridico avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra

parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto

esperibili;

• che

al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla contestata

pretesa di CO 1;

• che, in diritto, va rammentato come la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni

Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art.

1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti

procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che la LPGA regola il tema della decisione

all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni

emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni

mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di

principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore

immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag.

316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio

2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la

LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio

2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per

quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la

sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29

novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle

assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi

delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per

quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si

applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente

una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois

spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame la decisione della

Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di

una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve

pertanto essere dichiarato irricevibile;

• che si giustifica la trasmissione degli

atti alla Cassa Malati CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed

all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere

successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei

termini di legge;

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso formulato CO 1, __________, pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

il 21 novembre 2007 é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’assicuratore

malattia CO 1 di __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze,

rendendo una decisione su opposizione.

Considerandi

2.

- Non si

prelevano tasse e

spese.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui

il ricorrente l'ha ricevuta.

4.

- Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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