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Decisione

36.2007.178

Sospensione del D alle PC.UAM continua a versare premi LAMal a Cassa malati.Interruzione D alle PC.UAM chiede la restituzione dei premi LAMal.Manca indicazione del D al condono.Restituzione di prestaz

19 febbraio 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di

prova (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Occorre

rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della

legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il

precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni

finali l'art. 62 precisa che lo

stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo

RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre

2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è

entrato a tutti gli effetti in vigore.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni

impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione

litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107

V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve porre al 25 ottobre 2007 (doc. 6), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su

reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del 1994 che, pertanto,

va posto alla base del presente giudizio.

Una soluzione diversa potrebbe comportare delle

disparità, laddove, eventualmente, il nuovo Regolamento fosse più restrittivo

della normativa vigente in precedenza su cui si è invece basata l'Amministrazione per la sua decisione. In

quell'evenienza, le autorità di

prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali, ma

applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.

2.2. Per quanto

concerne le decisioni di restituzione, l'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di

chiedere il condono.

L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente

date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA).

Le decisioni di restituzione del 24 agosto 2007 non

menzionano la possibilità di chiedere il condono, perciò violano il citato disposto.

Tuttavia, nella fattispecie non si fa

luogo al rinvio degli atti all'UAM

per una nuova decisione in tal senso, siccome i ricorrenti hanno preservato

questo loro diritto formulando spontaneamente all'Ufficio assicurazione malattia un'istanza di condono il 20 settembre 2007 e perciò i loro diritti non

sono stati pregiudicati dall'errato

agire dell'UAM su questo

aspetto.

Per le future decisioni di restituzione, l'Ufficio assicurazione malattia è pertanto

invitato a conformarsi immediatamente al contenuto dell'art. 3 cpv. 2 OPGA.

Va comunque osservato che la citata istanza di

condono è stata considerata dall'Amministrazione come un reclamo contro gli ordini di

restituzione, ciò che l'ha

portata ad emettere la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007, con cui si è però

pronunciata sul condono (e non sull'obbligo di restituzione), rifiutandolo.

A mente di questo Tribunale, invece, visto lo

scritto degli assicurati, a dire il vero un po' ambiguo nel suo contenuto, l'UAM avrebbe dovuto interpellarli chiedendo loro se intendevano contestare

l'ordine di restituzione e/o

introdurre una domanda di condono.

Ad ogni modo, l'Ufficio assicurazione malattia avrebbe dovuto emanare due distinte decisioni:

una decisione su reclamo contro il principio di dovere restituire dei premi di

cassa malati ed un'altra

decisione (formale, essendo la prima volta che avrebbe preso posizione sulla

stessa) sull'istanza di condono, dato che su tale

richiesta l'amministrazione non si era ancora pronunciata.

Questo Tribunale considera dunque l'atto del 23 novembre

2007 quale ricorso contro la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007, la quale

ha per oggetto gli ordini di restituzione del 24 agosto 2007, sebbene essa

tratti - erroneamente - del condono e non dell'obbligo di restituzione come

tale.

Per quanto concerne la domanda di condono del 20

settembre 2007, invece, lo stesso atto di ricorso del 23 novembre 2007 va

ritenuto quale reclamo contro la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007, che

a sua volta va quindi considerata alla stessa stregua di una decisione formale

su tale tema. Di conseguenza, non appena il presente giudizio sarà cresciuto in

giudicato, l'Amministrazione dovrà pronunciarsi ancora mediante una specifica decisione

su reclamo sulla richiesta di condono degli importi da restituire e detta

decisione potrà essere oggetto di un nuovo ricorso al TCA.

Gli atti vanno quindi trasmessi all'UAM per tale incombenza.

nel merito

2.3. Oggetto del

ricorso sono quindi unicamente le restituzioni delle differenze fra i premi

LAMal pagati dall'UAM ed i

sussidi spettanti ai ricorrenti, quindi le somme di Fr. 8'136,60 a carico di RI 1, di Fr. 6'489.- dovute da RI 3 e di Fr. 2'512,20 da RI 2.

La restituzione s'imporrebbe a seguito della revisione del diritto alle PC, che ha

comportato che i premi dell'assicurazione

malattia versati dall'UAM alle

rispettive Casse malati debbano essere ora restituiti a questo stesso Ufficio,

siccome gli assicurati, non avendo avuto (più) diritto alle prestazioni

complementari, nemmeno avevano diritto che l'Ufficio dell'assicurazione

malattia, con il contributo della Cassa di compensazione, Servizio delle PC, si

prendesse a carico il pagamento dei loro premi di cassa malati, come ha invece

fatto – per prassi – nell'attesa

che la procedura di revisione si concludesse.

2.4. Dal 1° gennaio

2003 la materia è regolata dall'art. 25 cpv. 1 LPGA, giusta il quale le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà.

Il diritto di esigere la restituzione si estingue

dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha

avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle

assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola,

che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione

processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state

versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

2.5. Per l'art.

53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate

in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza.

Il TFA ha stabilito che, in ambito di

restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto

precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA del 12 marzo 2004, K 147/03

= DTF 130 V 318). In questo senso, l’Amministrazione può riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso

in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di

una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato

effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid.

2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA dell'11 febbraio 2004 (C 24/02)). Una

decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di

calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata

dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V

179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la

revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle

decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a

procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato

quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con

rinvii; STFA del 15 luglio 2003, C 191/02; STFA del 29 novembre 2002, I

339/01).

Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea,

Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53

cpv. 3 LPGA, precisa:

"

b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte

Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche

Darstellung derselben Schlauri,

Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter

Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem

Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerde-verfahrens ohne

Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraus-setzungen (insbesondere ohne

Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen

(vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort

eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu Hischier, Wiedererwägung, 457, der eine

Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der

Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren

Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen

Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl.

BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im

Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag

an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer

entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegen-standlos (vgl.

ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem

Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene

Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."

Va qui rammentato (STFA del 10 settembre

2003, H 97/03) che una decisione è manifestamente errata,

" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass

die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf

die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher,

Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu

Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom

Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungs-erlass präsentierte."

2.6. In concreto, la Cassa di compensazione, Servizio PC, ha ricalcolato

il diritto alle PC a cui avevano diritto gli assicurati (nullo dal 1° luglio

2004, a seguito dell'aumento

della rendita d'invalidità a

favore di RI 3) e, constatato un indebito versamento ai sensi dell'art. 25 LPGA fino al 30 giugno 2006, ha

chiesto all'Ufficio

assicurazione malattia la restituzione di Fr. 5'112.- (doc. 1) per tutti e cinque i componenti della famiglia.

Questo importo corrisponde alla parte forfetaria che la Cassa di compensazione deduce

dalla prestazione complementare mensile di ciascuno assicurato e che gira automaticamente

all'UAM quale contributo per

pagare i loro premi di cassa malati obbligatoria.

Va innanzitutto rammentato che l'Ufficio assicurazione malattia, avendo

rilevato un caso di indebita riscossione da parte dei ricorrenti sorta con lo

stralcio del diritto alle prestazioni complementari, era tenuto ad emanare delle

decisioni di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti per il

riesame delle precedenti decisioni (invero informali) di concessione del

pagamento dell'intero premio

LAMal direttamente alle Casse malati di ciascun assicurato.

Da un lato, infatti, le decisioni (informali) di versamento

dei premi completi dell'assicurazione

Considerandi

malattia obbligatoria direttamente alle rispettive Casse malati di ogni

assicurato dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2006 sono manifestamente errate. In

effetti, con la soppressione retroattiva delle prestazioni complementari, è

stato automaticamente stralciato anche il diritto dei ricorrenti al pagamento

dell'intero premio LAMal da

parte dell'UAM grazie anche al contributo,

come visto, del Servizio PC. Ciò ha comportato che, retroattivamente, è emerso

che l'UAM ha indebitamente

versato alle Casse malati a cui gli assicurati erano affiliati, i relativi

premi completi che, per contro, erano di principio a carico degli assicurati

medesimi, non essendo più posti al beneficio delle prestazioni complementari.

Questi ultimi hanno poi in parte beneficiato del diritto alla riduzione del

premio di cassa malati (sussidio) per gli anni 2004-2006, cosicché la somma ora

da restituire è inferiore agli effettivi premi LAMal versati a suo tempo dall'Ufficio assicurazione malattia alle loro

Casse malati.

D'altro lato, il riesame delle decisioni riveste

un'importanza notevole. Si

tratta infatti della restituzione di una gran parte degli importi che l'UAM ha versato alle Casse malati dei

ricorrenti in luogo e vece di questi ultimi, per ottenere così ora un credito nei

loro confronti ammontante in totale a Fr. 17'137,80 (Fr. 8'136,60

+ Fr. 6'489.- + Fr. 2'512,20).

2.7

Inoltre, a

proposito del termine di prescrizione di un anno, la nostra Massima istanza ha

stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore

letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 127 V 484;

DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a;

Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung,

Zurigo 1996, pag. 192).

I termini di perenzione non possono essere né

interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135

consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N.

12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima

del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata

correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF

119.

V 434, Kieser, op. cit., n.

30.

ad art. 25, pag. 286).

In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 380, al

considerando 1 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un

anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai princìpi fissati

dall'art. 47 cpv. 2 LAVS, comincia a decorrere nel momento in cui

l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto

riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180; STFA del 29 aprile

2003, C 317/01).

Il TFA ha precisato ancora che qualora tale

restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di

perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da

quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo - per

esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in cui

venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della

pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid.

2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; STFA del 29 aprile 2003, C 317/01).

Per poter esaminare i presupposti della

restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti,

da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare

la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di

circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono

di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA del

29.

aprile 2003, C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001, C 11/00, consid. 2).

Circa l'inizio del termine annuale di perenzione

quando l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze

necessarie per fondare la pretesa di restituzione, al considerando 4b del DTF

112.

V 180 il TFA ha sottolineato che:

"

(…) b) Die mit BGE 110 V 304 begründete Praxis,

wonach der Beginn der einjährigen Verwirkungsfrist unter dem Gesichtspunkt der

von der Verwaltung geforderten Aufmerksamkeit zu bestimmen ist, hat nicht nur

bei der Beantwortung der Frage zu gelten, ob die von einem Dritten erstattete

Meldung die erforderliche Kenntnis der Verwaltung auszulösen vermag. Sie ist

sinngemäss auch auf die von der Verwaltung in der Folge zu treffenden

Abklärungen auszudehnen. Die Verwaltung hat die ihr zumutbare Aufmerksamkeit

insbesondere auch bei den sich allenfalls aufdrängenden Erhebungen anzuwenden,

damit ihre noch ungenügende Kenntnis so vervollständig wird, dass die Rückforderungsanspruch

die nötige Bestimmtheit erhält. Wenn die Verwaltung nicht die erforderlichen

Anstrengungen unternimmt, um über ihre noch ungenügend bestimmte Forderung

innert absehbarer Zeit ein klares Bild zu erhalten, so darf sich ihre Säumnis

nicht zu ihre Gunsten und zuungunsten des Versicherten auswirken. In einem

solchen Fall ist der Beginn der Verwirkungsfrist vielmehr auf den Zeitpunkt

festzusetzen, in welchem die Verwaltung ihre unvollständige Kenntnis mit dem

erforderlichen und zumutbaren Einsatz so hätte ergänzen können, dass der

Rückforderungsanspruch die nötige Bestimmtheit erhält und der Erlass einer

Verfügung möglich wird. (…)"

Inoltre, per costante giurisprudenza, quando la

determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi

organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento

in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF

119.

V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; citata STFA del 29 aprile 2003,

C 317/01).

2.8

In specie, il 17 gennaio 2007 (doc. 1) l'Ufficio assicurazione malattia

ha saputo dalla Cassa cantonale di compensazione, Servizio

prestazioni complementari, che gli assicurati (e due altre figlie) non avevano

più diritto alle PC dal 1° luglio 2004, perciò, da tale momento, il diritto al pagamento

del contributo ai premi LAMal non era più dato. Di conseguenza, va ricordato, nemmeno

era più dato l'obbligo per l'UAM di versare direttamente alle Casse

malati a cui i ricorrenti erano affiliati l'intero premio assicurativo per ciascuno di essi.

In queste circostanze, l'emissione del 24 agosto 2007 delle contestate decisioni di

restituzione – che comunque sostituiscono le precedenti del 29 marzo 2007 - preserva

chiaramente il termine legale di perenzione di un anno, come pure il

termine assoluto di 5 anni previsto dalla LPGA, giacché i versamenti litigiosi

sono stati effettuati tra il 1° luglio 2004 ed il 31 dicembre 2006.

In simili condizioni, di principio le decisioni

di restituzione sono corrette e tempestive.

I ricorrenti non hanno comunque contestato questa

condizione.

2.9

Per quanto

concerne i calcoli effettuati dall'Ufficio assicurazione malattia tesi alla determinazione degli

importi da esso versati direttamente alle Casse malati degli assicurati, essi non

sono stati contestati dai ricorrenti, risultando dalla semplice moltiplicazione

del premio pieno LAMal dovuto dagli assicurati mensilmente per il numero di

mesi di indebito pagamento nel periodo oggetto di restituzione.

Gli insorgenti hanno per contro criticato i

calcoli della parte rimasta a loro carico e di cui essi avrebbero quindi indebitamente

beneficiato secondo l'UAM.

Queste somme corrispondono alla differenza fra i premi interi LAMal pagati dall'UAM ed i sussidi a cui gli assicurati hanno

diritto nel periodo oggetto della restituzione. È appunto sugli importi di

questi sussidi che gli assicurati non concordano, lamentando, visto il loro

reddito imponibile modesto, di avere invece diritto al sussidio del premio

pieno.

Ora, nella decisione su

reclamo del 25 ottobre 2007 (doc. 6) l'Amministrazione non si è pronunciata su questa censura, ovvero

non ha espressamente controllato i calcoli alla base del diritto al sussidio

dei ricorrenti. Essa si è infatti limitata a trattare la questione del condono,

mentre avrebbe dovuto prendere posizione sulle censure dei ricorrenti che, evidenziando

il loro reddito imponibile per gli anni 2004, 2005 e 2006, hanno affermato che

"Appare chiaramente evidente che sussiste un errore nei vostri conteggi."

(doc. 5).

Anche con l'atto di ricorso del 23 novembre 2007 gli assicurati hanno contestato

il contenuto degli ordini di restituzione, osservando "di avere diritto

al massimo dei sussidi per tutto il periodo relativo ai premi richiesti, ma

sinceramente non ci sembra che ci siano stati accordati." (doc. I

punto 2).

Come nella decisione su reclamo, anche nella

risposta di causa l'amministrazione

ha erroneamente circoscritto l'esame

del reclamo al condono dall'obbligo

di restituzione ed ha espressamente affermato che "L'entità degli importi chiesti in

restituzione non è stata contestata, pertanto può essere ritenuta acquisita" (doc. IV punto 4).

Come visto, quest'ultima

affermazione non è invece corretta.

In queste circostanze, le tre decisioni di

restituzione del 24 agosto 2007, oltre a non menzionare espressamente la

possibilità, per l'assicurato

oggetto di tale ordine, di inoltrare un'istanza di condono per i premi da restituire (cfr. consid. 2.2), non

si pronunciano neppure sulla verifica del diritto al sussidio dei ricorrenti come

chiaramente chiesto dai medesimi.

Alla luce delle lacune emerse dall'intera procedura amministrativa, la

decisione su reclamo del 25 ottobre 2007 avente oggetto la restituzione di

complessivi Fr. 17'137,80 va

annullata, poiché viziata formalmente. Gli atti vanno pertanto rinviati all'Ufficio assicurazione malattia, affinché

esso si pronunci tanto sul calcolo stesso degli importi che gli assicurati

devono restituire, quanto sulla loro domanda di condono.

Il ricorso va dunque accolto ai sensi dei considerandi.

Malgrado siano vincenti in causa, siccome non patrocinati, ai ricorrenti

non vanno accordate ripetibili.

2.10

Al proposito

del rinvio all'amministrazione allo scopo di pronunciarsi sull'istanza di

condono, è opportuno rammentare che in virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, le

riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite dal

beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione

cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1

seconda frase, o nei casi di perdita della PC all'AVS/AI. Giusta l'art. 59 cpv.

2.

LCAMal, per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è

applicabile per analogia la LPGA.

Per quanto concerne la domanda di condono dell'obbligo

di restituzione di sussidi indebitamente percepiti, essa è rivolta dall'assicurato,

direttamente o tramite il proprio assicuratore, all'istanza designata dal

Consiglio di Stato (art. 60 LCAMal). Il Consiglio di Stato fa decidere nel merito

delle domande di condono (art. 61 LCAMal).

A questo proposito, va evidenziato che lo

scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente in

ambito di condono è l'Istituto delle assicurazioni sociali (STCA del 10 agosto 2004, 36.2003.72), perciò

l'istanza di condono del 20 settembre 2007 è stata correttamente formulata all'UAM,

che è un settore dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).

Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, cui rinvia

l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, le prestazioni indebitamente riscosse non devono

essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona

fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in

parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso

su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari

giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la

decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta

l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Secondo

le norme citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag.

313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2003, n. 19 all'art. 25):

- l'interessato

o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in

buona fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola delle due condizioni appena

elencate non è adempiuta il condono non può essere concesso.

La grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù

della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC

(art. 5 cpv. 1 OPGA).

L'art. 5 cpv. 2 OPGA

specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese

riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese

personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo

massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo

della sostanza.

La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari

da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone

sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che

danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.

La

condizione dell'onere gravoso,

messa in dubbio dall'amministrazione

che sostiene la possibilità di pagamento in rate mensili di Fr. 285,63, dovrà

fare oggetto di esame dettagliato, con verifica puntuale prima della decisione

di competenza dell'amministrazione.

Il calcolo delle prestazioni complementari

prodotto dall'UAM il 12

febbraio 2008 (doc. VI), secondo cui i ricorrenti avrebbero una eccedenza di

reddito di Fr. 6'766.- annui,

quindi di Fr. 563,85 al mese, va verificato alla luce dei succitati disposti

legali.

Come indicato, quindi, l'Ufficio assicurazione malattia dovrà emanare una decisione su

reclamo portante sul condono eseguendo i necessari calcoli alla luce dei

summenzionati parametri dell'art.

5.

OPGA, decisione che potrà essere semmai impugnata presso questo Tribunale

mediante un nuovo ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

1.1. La decisione

su reclamo portante sugli ordini di restituzione è annullata e gli atti

rinviati all'UAM per i suoi

incombenti ai sensi dei considerandi.

1.2. L'incarto va trasmesso all'Ufficio assicurazione malattia affinché, in

virtù dei considerandi, si pronunci sull'istanza di condono del 20 settembre 2007 mediante l'emanazione di una decisione su reclamo, ritenuto

che il ricorso del 23 novembre 2007 è da intendere quale reclamo, mentre la

decisione su reclamo del 25 ottobre 2007 funge da decisione formale sull'istanza stessa.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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