36.2007.178
Sospensione del D alle PC.UAM continua a versare premi LAMal a Cassa malati.Interruzione D alle PC.UAM chiede la restituzione dei premi LAMal.Manca indicazione del D al condono.Restituzione di prestaz
19 febbraio 2008Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.178
Data decisione, Autorità:
19.02.2008, TCA
Titolo:
Sospensione del D alle PC.UAM continua a versare premi LAMal a Cassa malati.Interruzione D alle PC.UAM chiede la restituzione dei premi LAMal.Manca indicazione del D al condono.Restituzione di prestazioni.UAM non ha verificato le somme da restituire.Rinvio atti.Istanza di condono.Rinvio atti ad UAM
CONDONO
FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE PROCESSUALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 59 LCAMAL
art. 25 LPGA
art. 3 OPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.178
TB
Lugano
19 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2007
di
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
contro
la decisione su reclamo del 25 ottobre
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, 1962, RI
3, 1963 e la figlia RI 2, 1985, hanno beneficiato di prestazioni complementari
all'AVS/AI dal 1° maggio 2004
al 30 giugno 2006.
Nel periodo successivo, la Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG ha eseguito la revisione del loro diritto con conseguente sospensione
del versamento delle prestazioni complementari nell'attesa dell'esito di
questa procedura. Il 13 gennaio 2007 (doc. 1) il Servizio PC ha informato l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) che il
loro diritto alle prestazioni complementari è stato stralciato definitivamente
con effetto retroattivo dal 1° luglio 2004 per intervenuto aumento del grado d'invalidità di RI 3.
Tuttavia, malgrado il diritto alle PC fosse stato
sospeso, l'UAM ha continuato –
per prassi - a pagare i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria degli assicurati direttamente
alle rispettive Casse malati fino al 31 dicembre 2006.
1.2. L'esito della revisione del diritto alle PC ha comportato che il 24
agosto 2007 l'UAM ha emanato tre
distinte decisioni di restituzione dei premi dell'assicurazione malattia da esso versati alle rispettive Casse malati
(Fr. 12'828.- per RI 1 e la figlia minorenne __________,
Fr. 10'326.- per RI 3 e Fr. 8'388.- per RI 2), in cui sono dedotti i sussidi a cui RI 1 (Fr. 4'691,40), RI 3 (Fr. 3'837.-) e RI 2 (Fr. 5'875,80) hanno diritto (a differenza delle prime
decisioni di restituzione del 29 marzo 2007, che non includevano la deduzione
del sussidio di cassa malati). Pertanto, il marito deve restituire Fr. 8'136,60 (doc. 2), la moglie Fr. 6'489.- (doc. 3) e la figlia Fr. 2'512,20 (doc. 4).
1.3. Rappresentati
dal __________ di __________, con istanza del 20 settembre 2007 (doc. 5) gli
assicurati hanno chiesto che sia concesso loro il condono sugli importi da
restituire, viste le precarie condizioni economiche dettate dall'invalidità di entrambi i genitori e dalla
condizione di studenti delle tre figlie, condono già ottenuto per le imposte
comunali, cantonali e federali 2002-2003. Infine, essi hanno sollevato dubbi
sul calcolo dei sussidi di cassa malati loro spettanti, dati i ridotti redditi
imponibili.
1.4. Con un'unica decisione del 25 ottobre 2007 (doc.
6), l'Ufficio assicurazione
malattia ha respinto il reclamo degli assicurati, evidenziando che non
era dato il presupposto dell'onere
eccessivamente gravoso di cui all'art. 25 LPGA, perché sia la soppressione del diritto alle PC è
indice di una situazione economica personale al di sopra del minimo vitale, sia
la possibilità di restituire a rate quanto dovuto non pregiudica la loro
qualità di vita.
1.5. RI 1, RI 3 e
RI 2 formulano ricorso il 23 novembre 2007 (doc. I) al TCA, esprimendosi come segue:
" (…)
2. (…)
l'istituto delle assicurazioni
sociali ha preteso tutta una serie di compensazioni, tra le rendite versate, in
parte secondo noi addirittura errate. Con il riconoscimento della rendita di
invalidità in favore di RI 3 è venuta a cadere in particolare il diritto alla
prestazione complementare e quindi ci siamo trovati confrontati con una
richiesta di pagamento dei premi di assicurazione malattia con effetto retroattivo
ed è proprio questa la decisione che noi contestiamo.
Riteniamo
di avere diritto al massimo dei sussidi per tutto il periodo relativo ai premi
richiesti, ma sinceramente non ci sembra che ci siano stati accordati. (…) il
ricorso (…) è accolto, in quanto, accertata la buona fede e lo stato di grave
difficoltà economica, viene riconosciuto il condono. (…)"
1.6. La risposta
del 27 dicembre 2007 (doc. IV) dell'Ufficio assicurazione malattia conferma il rifiuto di concedere il
condono, a motivo che la rateizzazione del pagamento in Fr. 285,63 mensili per
cinque anni (art. 16 cpv. 2 LAVS) non può essere considerato eccessivamente
gravoso, considerato poi che nel 2006 le entrate lorde registrate ammontano a
Fr. 76'427.- e che per il 2008
l'importo di riduzione per il
premio di cassa malati è pari a Fr. 6'681,70.
Fatti
I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni
finali l'art. 62 precisa che lo
stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo
RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre
2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è
entrato a tutti gli effetti in vigore.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni
impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione
litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107
V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 25 ottobre 2007 (doc. 6), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su
reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del 1994 che, pertanto,
va posto alla base del presente giudizio.
Una soluzione diversa potrebbe comportare delle
disparità, laddove, eventualmente, il nuovo Regolamento fosse più restrittivo
della normativa vigente in precedenza su cui si è invece basata l'Amministrazione per la sua decisione. In
quell'evenienza, le autorità di
prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali, ma
applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.
2.2. Per quanto
concerne le decisioni di restituzione, l'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di
chiedere il condono.
L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente
date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA).
Le decisioni di restituzione del 24 agosto 2007 non
menzionano la possibilità di chiedere il condono, perciò violano il citato disposto.
Tuttavia, nella fattispecie non si fa
luogo al rinvio degli atti all'UAM
per una nuova decisione in tal senso, siccome i ricorrenti hanno preservato
questo loro diritto formulando spontaneamente all'Ufficio assicurazione malattia un'istanza di condono il 20 settembre 2007 e perciò i loro diritti non
sono stati pregiudicati dall'errato
agire dell'UAM su questo
aspetto.
Per le future decisioni di restituzione, l'Ufficio assicurazione malattia è pertanto
invitato a conformarsi immediatamente al contenuto dell'art. 3 cpv. 2 OPGA.
Va comunque osservato che la citata istanza di
condono è stata considerata dall'Amministrazione come un reclamo contro gli ordini di
restituzione, ciò che l'ha
portata ad emettere la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007, con cui si è però
pronunciata sul condono (e non sull'obbligo di restituzione), rifiutandolo.
A mente di questo Tribunale, invece, visto lo
scritto degli assicurati, a dire il vero un po' ambiguo nel suo contenuto, l'UAM avrebbe dovuto interpellarli chiedendo loro se intendevano contestare
l'ordine di restituzione e/o
introdurre una domanda di condono.
Ad ogni modo, l'Ufficio assicurazione malattia avrebbe dovuto emanare due distinte decisioni:
una decisione su reclamo contro il principio di dovere restituire dei premi di
cassa malati ed un'altra
decisione (formale, essendo la prima volta che avrebbe preso posizione sulla
stessa) sull'istanza di condono, dato che su tale
richiesta l'amministrazione non si era ancora pronunciata.
Questo Tribunale considera dunque l'atto del 23 novembre
2007 quale ricorso contro la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007, la quale
ha per oggetto gli ordini di restituzione del 24 agosto 2007, sebbene essa
tratti - erroneamente - del condono e non dell'obbligo di restituzione come
tale.
Per quanto concerne la domanda di condono del 20
settembre 2007, invece, lo stesso atto di ricorso del 23 novembre 2007 va
ritenuto quale reclamo contro la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007, che
a sua volta va quindi considerata alla stessa stregua di una decisione formale
su tale tema. Di conseguenza, non appena il presente giudizio sarà cresciuto in
giudicato, l'Amministrazione dovrà pronunciarsi ancora mediante una specifica decisione
su reclamo sulla richiesta di condono degli importi da restituire e detta
decisione potrà essere oggetto di un nuovo ricorso al TCA.
Gli atti vanno quindi trasmessi all'UAM per tale incombenza.
nel merito
2.3. Oggetto del
ricorso sono quindi unicamente le restituzioni delle differenze fra i premi
LAMal pagati dall'UAM ed i
sussidi spettanti ai ricorrenti, quindi le somme di Fr. 8'136,60 a carico di RI 1, di Fr. 6'489.- dovute da RI 3 e di Fr. 2'512,20 da RI 2.
La restituzione s'imporrebbe a seguito della revisione del diritto alle PC, che ha
comportato che i premi dell'assicurazione
malattia versati dall'UAM alle
rispettive Casse malati debbano essere ora restituiti a questo stesso Ufficio,
siccome gli assicurati, non avendo avuto (più) diritto alle prestazioni
complementari, nemmeno avevano diritto che l'Ufficio dell'assicurazione
malattia, con il contributo della Cassa di compensazione, Servizio delle PC, si
prendesse a carico il pagamento dei loro premi di cassa malati, come ha invece
fatto – per prassi – nell'attesa
che la procedura di revisione si concludesse.
2.4. Dal 1° gennaio
2003 la materia è regolata dall'art. 25 cpv. 1 LPGA, giusta il quale le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione si estingue
dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha
avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle
assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola,
che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione
processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state
versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
2.5. Per l'art.
53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate
in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
Il TFA ha stabilito che, in ambito di
restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto
precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA del 12 marzo 2004, K 147/03
= DTF 130 V 318). In questo senso, l’Amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso
in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di
una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato
effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid.
2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA dell'11 febbraio 2004 (C 24/02)). Una
decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di
calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata
dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V
179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la
revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle
decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a
procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con
rinvii; STFA del 15 luglio 2003, C 191/02; STFA del 29 novembre 2002, I
339/01).
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea,
Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53
cpv. 3 LPGA, precisa:
"
b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte
Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche
Darstellung derselben Schlauri,
Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter
Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem
Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerde-verfahrens ohne
Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraus-setzungen (insbesondere ohne
Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen
(vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort
eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu Hischier, Wiedererwägung, 457, der eine
Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der
Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren
Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen
Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl.
BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im
Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag
an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer
entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegen-standlos (vgl.
ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem
Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene
Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."
Va qui rammentato (STFA del 10 settembre
2003, H 97/03) che una decisione è manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass
die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf
die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher,
Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu
Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom
Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungs-erlass präsentierte."
2.6. In concreto, la Cassa di compensazione, Servizio PC, ha ricalcolato
il diritto alle PC a cui avevano diritto gli assicurati (nullo dal 1° luglio
2004, a seguito dell'aumento
della rendita d'invalidità a
favore di RI 3) e, constatato un indebito versamento ai sensi dell'art. 25 LPGA fino al 30 giugno 2006, ha
chiesto all'Ufficio
assicurazione malattia la restituzione di Fr. 5'112.- (doc. 1) per tutti e cinque i componenti della famiglia.
Questo importo corrisponde alla parte forfetaria che la Cassa di compensazione deduce
dalla prestazione complementare mensile di ciascuno assicurato e che gira automaticamente
all'UAM quale contributo per
pagare i loro premi di cassa malati obbligatoria.
Va innanzitutto rammentato che l'Ufficio assicurazione malattia, avendo
rilevato un caso di indebita riscossione da parte dei ricorrenti sorta con lo
stralcio del diritto alle prestazioni complementari, era tenuto ad emanare delle
decisioni di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti per il
riesame delle precedenti decisioni (invero informali) di concessione del
pagamento dell'intero premio
LAMal direttamente alle Casse malati di ciascun assicurato.
Da un lato, infatti, le decisioni (informali) di versamento
dei premi completi dell'assicurazione
Considerandi
malattia obbligatoria direttamente alle rispettive Casse malati di ogni
assicurato dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2006 sono manifestamente errate. In
effetti, con la soppressione retroattiva delle prestazioni complementari, è
stato automaticamente stralciato anche il diritto dei ricorrenti al pagamento
dell'intero premio LAMal da
parte dell'UAM grazie anche al contributo,
come visto, del Servizio PC. Ciò ha comportato che, retroattivamente, è emerso
che l'UAM ha indebitamente
versato alle Casse malati a cui gli assicurati erano affiliati, i relativi
premi completi che, per contro, erano di principio a carico degli assicurati
medesimi, non essendo più posti al beneficio delle prestazioni complementari.
Questi ultimi hanno poi in parte beneficiato del diritto alla riduzione del
premio di cassa malati (sussidio) per gli anni 2004-2006, cosicché la somma ora
da restituire è inferiore agli effettivi premi LAMal versati a suo tempo dall'Ufficio assicurazione malattia alle loro
Casse malati.
D'altro lato, il riesame delle decisioni riveste
un'importanza notevole. Si
tratta infatti della restituzione di una gran parte degli importi che l'UAM ha versato alle Casse malati dei
ricorrenti in luogo e vece di questi ultimi, per ottenere così ora un credito nei
loro confronti ammontante in totale a Fr. 17'137,80 (Fr. 8'136,60
+ Fr. 6'489.- + Fr. 2'512,20).
2.7
Inoltre, a
proposito del termine di prescrizione di un anno, la nostra Massima istanza ha
stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore
letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 127 V 484;
DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a;
Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung,
Zurigo 1996, pag. 192).
I termini di perenzione non possono essere né
interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135
consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N.
12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima
del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata
correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF
119.
V 434, Kieser, op. cit., n.
30.
ad art. 25, pag. 286).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 380, al
considerando 1 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un
anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai princìpi fissati
dall'art. 47 cpv. 2 LAVS, comincia a decorrere nel momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto
riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180; STFA del 29 aprile
2003, C 317/01).
Il TFA ha precisato ancora che qualora tale
restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di
perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da
quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo - per
esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in cui
venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della
pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione
ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid.
2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; STFA del 29 aprile 2003, C 317/01).
Per poter esaminare i presupposti della
restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti,
da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare
la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di
circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono
di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA del
29.
aprile 2003, C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001, C 11/00, consid. 2).
Circa l'inizio del termine annuale di perenzione
quando l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze
necessarie per fondare la pretesa di restituzione, al considerando 4b del DTF
112.
V 180 il TFA ha sottolineato che:
"
(…) b) Die mit BGE 110 V 304 begründete Praxis,
wonach der Beginn der einjährigen Verwirkungsfrist unter dem Gesichtspunkt der
von der Verwaltung geforderten Aufmerksamkeit zu bestimmen ist, hat nicht nur
bei der Beantwortung der Frage zu gelten, ob die von einem Dritten erstattete
Meldung die erforderliche Kenntnis der Verwaltung auszulösen vermag. Sie ist
sinngemäss auch auf die von der Verwaltung in der Folge zu treffenden
Abklärungen auszudehnen. Die Verwaltung hat die ihr zumutbare Aufmerksamkeit
insbesondere auch bei den sich allenfalls aufdrängenden Erhebungen anzuwenden,
damit ihre noch ungenügende Kenntnis so vervollständig wird, dass die Rückforderungsanspruch
die nötige Bestimmtheit erhält. Wenn die Verwaltung nicht die erforderlichen
Anstrengungen unternimmt, um über ihre noch ungenügend bestimmte Forderung
innert absehbarer Zeit ein klares Bild zu erhalten, so darf sich ihre Säumnis
nicht zu ihre Gunsten und zuungunsten des Versicherten auswirken. In einem
solchen Fall ist der Beginn der Verwirkungsfrist vielmehr auf den Zeitpunkt
festzusetzen, in welchem die Verwaltung ihre unvollständige Kenntnis mit dem
erforderlichen und zumutbaren Einsatz so hätte ergänzen können, dass der
Rückforderungsanspruch die nötige Bestimmtheit erhält und der Erlass einer
Verfügung möglich wird. (…)"
Inoltre, per costante giurisprudenza, quando la
determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi
organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento
in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF
119.
V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; citata STFA del 29 aprile 2003,
C 317/01).
2.8
In specie, il 17 gennaio 2007 (doc. 1) l'Ufficio assicurazione malattia
ha saputo dalla Cassa cantonale di compensazione, Servizio
prestazioni complementari, che gli assicurati (e due altre figlie) non avevano
più diritto alle PC dal 1° luglio 2004, perciò, da tale momento, il diritto al pagamento
del contributo ai premi LAMal non era più dato. Di conseguenza, va ricordato, nemmeno
era più dato l'obbligo per l'UAM di versare direttamente alle Casse
malati a cui i ricorrenti erano affiliati l'intero premio assicurativo per ciascuno di essi.
In queste circostanze, l'emissione del 24 agosto 2007 delle contestate decisioni di
restituzione – che comunque sostituiscono le precedenti del 29 marzo 2007 - preserva
chiaramente il termine legale di perenzione di un anno, come pure il
termine assoluto di 5 anni previsto dalla LPGA, giacché i versamenti litigiosi
sono stati effettuati tra il 1° luglio 2004 ed il 31 dicembre 2006.
In simili condizioni, di principio le decisioni
di restituzione sono corrette e tempestive.
I ricorrenti non hanno comunque contestato questa
condizione.
2.9
Per quanto
concerne i calcoli effettuati dall'Ufficio assicurazione malattia tesi alla determinazione degli
importi da esso versati direttamente alle Casse malati degli assicurati, essi non
sono stati contestati dai ricorrenti, risultando dalla semplice moltiplicazione
del premio pieno LAMal dovuto dagli assicurati mensilmente per il numero di
mesi di indebito pagamento nel periodo oggetto di restituzione.
Gli insorgenti hanno per contro criticato i
calcoli della parte rimasta a loro carico e di cui essi avrebbero quindi indebitamente
beneficiato secondo l'UAM.
Queste somme corrispondono alla differenza fra i premi interi LAMal pagati dall'UAM ed i sussidi a cui gli assicurati hanno
diritto nel periodo oggetto della restituzione. È appunto sugli importi di
questi sussidi che gli assicurati non concordano, lamentando, visto il loro
reddito imponibile modesto, di avere invece diritto al sussidio del premio
pieno.
Ora, nella decisione su
reclamo del 25 ottobre 2007 (doc. 6) l'Amministrazione non si è pronunciata su questa censura, ovvero
non ha espressamente controllato i calcoli alla base del diritto al sussidio
dei ricorrenti. Essa si è infatti limitata a trattare la questione del condono,
mentre avrebbe dovuto prendere posizione sulle censure dei ricorrenti che, evidenziando
il loro reddito imponibile per gli anni 2004, 2005 e 2006, hanno affermato che
"Appare chiaramente evidente che sussiste un errore nei vostri conteggi."
(doc. 5).
Anche con l'atto di ricorso del 23 novembre 2007 gli assicurati hanno contestato
il contenuto degli ordini di restituzione, osservando "di avere diritto
al massimo dei sussidi per tutto il periodo relativo ai premi richiesti, ma
sinceramente non ci sembra che ci siano stati accordati." (doc. I
punto 2).
Come nella decisione su reclamo, anche nella
risposta di causa l'amministrazione
ha erroneamente circoscritto l'esame
del reclamo al condono dall'obbligo
di restituzione ed ha espressamente affermato che "L'entità degli importi chiesti in
restituzione non è stata contestata, pertanto può essere ritenuta acquisita" (doc. IV punto 4).
Come visto, quest'ultima
affermazione non è invece corretta.
In queste circostanze, le tre decisioni di
restituzione del 24 agosto 2007, oltre a non menzionare espressamente la
possibilità, per l'assicurato
oggetto di tale ordine, di inoltrare un'istanza di condono per i premi da restituire (cfr. consid. 2.2), non
si pronunciano neppure sulla verifica del diritto al sussidio dei ricorrenti come
chiaramente chiesto dai medesimi.
Alla luce delle lacune emerse dall'intera procedura amministrativa, la
decisione su reclamo del 25 ottobre 2007 avente oggetto la restituzione di
complessivi Fr. 17'137,80 va
annullata, poiché viziata formalmente. Gli atti vanno pertanto rinviati all'Ufficio assicurazione malattia, affinché
esso si pronunci tanto sul calcolo stesso degli importi che gli assicurati
devono restituire, quanto sulla loro domanda di condono.
Il ricorso va dunque accolto ai sensi dei considerandi.
Malgrado siano vincenti in causa, siccome non patrocinati, ai ricorrenti
non vanno accordate ripetibili.
2.10
Al proposito
del rinvio all'amministrazione allo scopo di pronunciarsi sull'istanza di
condono, è opportuno rammentare che in virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, le
riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite dal
beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione
cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1
seconda frase, o nei casi di perdita della PC all'AVS/AI. Giusta l'art. 59 cpv.
2.
LCAMal, per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è
applicabile per analogia la LPGA.
Per quanto concerne la domanda di condono dell'obbligo
di restituzione di sussidi indebitamente percepiti, essa è rivolta dall'assicurato,
direttamente o tramite il proprio assicuratore, all'istanza designata dal
Consiglio di Stato (art. 60 LCAMal). Il Consiglio di Stato fa decidere nel merito
delle domande di condono (art. 61 LCAMal).
A questo proposito, va evidenziato che lo
scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente in
ambito di condono è l'Istituto delle assicurazioni sociali (STCA del 10 agosto 2004, 36.2003.72), perciò
l'istanza di condono del 20 settembre 2007 è stata correttamente formulata all'UAM,
che è un settore dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, cui rinvia
l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, le prestazioni indebitamente riscosse non devono
essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona
fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in
parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso
su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la
decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta
l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Secondo
le norme citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag.
313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2003, n. 19 all'art. 25):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in
buona fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola delle due condizioni appena
elencate non è adempiuta il condono non può essere concesso.
La grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù
della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC
(art. 5 cpv. 1 OPGA).
L'art. 5 cpv. 2 OPGA
specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese
riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese
personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo
massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo
della sostanza.
La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari
da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone
sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che
danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.
La
condizione dell'onere gravoso,
messa in dubbio dall'amministrazione
che sostiene la possibilità di pagamento in rate mensili di Fr. 285,63, dovrà
fare oggetto di esame dettagliato, con verifica puntuale prima della decisione
di competenza dell'amministrazione.
Il calcolo delle prestazioni complementari
prodotto dall'UAM il 12
febbraio 2008 (doc. VI), secondo cui i ricorrenti avrebbero una eccedenza di
reddito di Fr. 6'766.- annui,
quindi di Fr. 563,85 al mese, va verificato alla luce dei succitati disposti
legali.
Come indicato, quindi, l'Ufficio assicurazione malattia dovrà emanare una decisione su
reclamo portante sul condono eseguendo i necessari calcoli alla luce dei
summenzionati parametri dell'art.
5.
OPGA, decisione che potrà essere semmai impugnata presso questo Tribunale
mediante un nuovo ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
1.1. La decisione
su reclamo portante sugli ordini di restituzione è annullata e gli atti
rinviati all'UAM per i suoi
incombenti ai sensi dei considerandi.
1.2. L'incarto va trasmesso all'Ufficio assicurazione malattia affinché, in
virtù dei considerandi, si pronunci sull'istanza di condono del 20 settembre 2007 mediante l'emanazione di una decisione su reclamo, ritenuto
che il ricorso del 23 novembre 2007 è da intendere quale reclamo, mentre la
decisione su reclamo del 25 ottobre 2007 funge da decisione formale sull'istanza stessa.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster